CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 400/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Ettore Lombardo Pellegrino 111, Messina, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Bongiorno che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), (c.f. CodiceFiscale_3 Controparte_3 C.F._4
), (c.f. ),
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_5 CP_5
(c.f. ), n.q. di eredi di (c.f. CodiceFiscale_6 Persona_1 [...]
), tutti elettiv.te domiciliati in Via D'Amore 4, Messina, C.F._7 presso lo studio dell'Avv. Rosa Trovato che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione (appello avverso la sentenza n. 2003/23 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2003/23 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina, nel giudizio promosso dalla nei confronti di Parte_1 Per_1
per la divisione dei beni dell'eredità di (padre
[...] Persona_2 dell'appellante e marito della ), aveva così statuito: “dispone lo CP_1 scioglimento della comunione ordinaria, costituita tra e gli Persona_1 eredi di , relativa ai seguenti beni: immobile sito in Messina, Persona_2 via Consolare Pompea n. 1685 Cpl. censito al catasto di Messina Parte_2
(F158) foglio 41, part. n.436 sub. 3 cat. A/2 classe 10 rendita 352,37; immobile sito in Messina, Piazza Chiesa n.7, piano T censito al catasto di Messina (F158) foglio 62 part. n.364 sub. 9 cat. A/2 classe 10 rendita 185,92; immobile sito in
Palermo, via MA AM n.32 int. 3 censito al catasto di Palermo (G273) foglio 89 part. n.1825 sub. 24 cat. A/10 classe 1 rendita 410,58; per l'effetto, attribuisce agli eredi di i beni ricompresi Persona_2 nella QUOTA 2 di cui alla c.t.u. a firma dell'ing. (immobile sito in Per_3
Messina, Piazza Chiesa n.7, piano T censito al catasto di Messina (F158) foglio
62 part. n.364 sub. 9 cat. A/2 classe 10 rendita 185,92; immobile sito in Palermo, via MA AM n.32 int. 3 censito al catasto di Palermo (G273) foglio 89 part. n.1825 sub. 24 cat. A/10 classe 1 rendita 410,58), attribuisce a Per_1
il bene ricompreso nella QUOTA 1 di cui alla c.t.u. a firma dell'ing.
[...]
(via Consolare Pompea n. 1685 Cpl. censito al catasto di Per_3 Parte_2
Messina (F158) foglio 41, part. n.436 sub. 3 cat. A/2 classe 10 rendita 352,37) e fà obbligo a di conferire alla massa ereditaria relitta da Persona_1
il conguaglio di euro 72.417,5, oltre interessi legali dalla Persona_2 presente pronuncia al soddisfo.
- dichiara aperta la successione di , nato a Messina in [...]_2
27 maggio 1944 ed ivi deceduto in data 20 gennaio 2017;
- dichiara che l'eredità si è devoluta per legge a favore di Parte_1
e di;
Persona_1
- dichiara che l'asse ereditario è così composto: i beni ricompresi nella
QUOTA 2 di cui alla c.t.u. a firma dell'ing. (immobile sito in Messina, Per_3
Piazza Chiesa n.7, piano T censito al catasto di Messina (F158) foglio 62 part. 2 n.364 sub. 9 cat. A/2 classe 10 rendita 185,92; immobile sito in Palermo, via
MA AM n.32 int. 3 censito al catasto di Palermo (G273) foglio 89 part.
n.1825 sub. 24 cat. A/10 classe 1 rendita 410,58); il conguaglio di euro 72.417,5, dovuto da alla massa ereditaria;
il saldo del conto corrente Persona_1 bancario acceso dal de cuius presso l'istituto bancario Unicredit di Messina sede di via Garibaldi, avente n.300483747, pari ad €43.607,23; il corrispettivo della vendita dell'autocarro tgDZ318HA pari ad €3.000,00 ed ammonta complessivamente al valore di euro 140.506,63, detratto il valore capitale del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite.
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni sopra indicati;
- per l'effetto, attribuisce a i beni ricompresi nella Parte_1
QUOTA 2 di cui alla c.t.u. a firma dell'ing. (immobile sito in Messina, Per_3
Piazza Chiesa n.7, piano T censito al catasto di Messina (F158) foglio 62 part.
n.364 sub. 9 cat. A/2 classe 10 rendita 185,92; immobile sito in Palermo, via
MA AM n.32 int. 3 censito al catasto di Palermo (G273) foglio 89 part.
n.1825 sub. 24 cat. A/10 classe 1 rendita 410,58) nonché l'importo di euro
13.488,00;
- attribuisce a l'importo di euro 70.253,00; Persona_1
- rigetta la domanda di rendiconto avanzata da . Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da ex art. 96 Persona_1
c.p.c.;
- pone a carico della massa le spese processuali, tra esse comprese quelle relative alle due consulenze tecniche d'ufficio, giusta decreti di liquidazione in atti”.
Con l'atto di appello la ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui il giudice di prime cure aveva disposto lo scioglimento della comunione ordinaria tra la e gli eredi di per poi CP_1 Persona_2 procedere allo scioglimento della comunione ereditaria tra le odierne parti in causa;
ha lamentato poi la errata determinazione della massa ereditaria criticando altresì la stima dei beni operata dal nominato c.t.u.; ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
3 I - In rinnovazione, nominare consulente tecnico d'ufficio affinchè descriva e, valutati i beni ricadenti in comunione ereditaria, indi ritenere e dichiarare l'apertura della successione siccome descritti nel libello introduttivo del giudizio ne specifichi, revisionando quelli di prime cure, errati siccome spiegato in atti, con maggiore valutazione effettiva e riformata l'assegnazione ed inferiori quelli attribuiti all'odierna appellante, ma va rivista e riformata l'assegnazione, nel contempo, parimenti impugnate, e determini le quote da apporzionare e spettanti, rimodulandole come per rito e per norma, e così disponendone l'attribuzione alle contendenti, conseguentemente alla loro formazione e attribuzione, in riforma alle modalità e consistenza e destinazione di prime cure, alle medesime;
II - ordinare, in tal guisa rimodulati e riformati quote, valori e connessi,
l'attribuzione dei cespiti de quibus alle partecipanti, pro-quota spettanti ad ognuna di esse;
il tutto previa collazione di ogni bene e connessi, nessuno escluso ed, altresì, disporre la cd rendicontazione anche accertando e valutando le donazioni indirette (e dirette eventuali) trattandosi di beni comunque acquistati esclusivamente dal de cuius e da somme, ex art. 179 (e 177 CC comparati) del codice Civile, assolutamente personali del de cuius;
III - ordinare alla convenuta di rendere con il conto della Persona_1 gestione dei beni immobili e connessi caduti in successione;
IV - or(d)inare a parte convenuta la corresponsione di spese e compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario, che all'uopo presta qui la dichiarazione;
oltre il pagamento ex art. 1226 C.C. della somma e indennizzo e ristoro conseguenti al rigetto della domanda ex art.96 C.P.C. di parte convenuta;
V - fatto salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, azione, ragione. alligazione e difesa, anche conseguentemente alla eventuale costituzione di parte appellata
VI - Si offrono in produzione, in ribadimento, i documenti richiamati ed esibiti in atti.
, , , e , n.q. di eredi di Per_2 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
costituendosi, hanno preliminarmente eccepito Persona_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito hanno contestato la
4 fondatezza delle censure svolte dall'appellante e hanno chiesto il rigetto del gravame.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Ai sensi dell'art. 342, 1° comma, c.p.c., l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel caso di specie, l'appellante ha formulato le proprie doglianze in modo confuso, senza chiarire quali fossero le violazioni di legge nelle quali era incorso il giudice di primo grado né quale fosse il pregiudizio derivante alla da Parte_1 tali violazioni;
ha richiamato l'istituto della collazione, fatto riferimento ad asserite donazioni indirette delle quali il Tribunale non avrebbe tenuto conto nel determinare la massa ereditaria senza tuttavia indicare quali fossero i beni non considerati, posto che il Tribunale ha compreso nella massa ereditaria anche il saldo del c/c bancario intestato al de cuius né ha svolto specifiche critiche alla stima dei beni operata dal c.t.u.. Non ha indicato in che modo lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra i coniugi – effettuato Parte_1 CP_1 dal giudice di primo grado preliminarmente rispetto alla divisione ereditaria chiesta dall'appellante avesse leso i suoi diritti. Non ha, infine, formulato precise censure in ordine al rigetto della domanda di rendiconto da lei formulata.
I motivi di appello sono stati così spiegati dall'appellante (v. pag. 11 e ss. atto di appello): “Con l'unico supporto pseudo-motivazionale, configurato dal Giudice di prime cure ed afferente alla pregiudiziale -non richiesta- divisione ordinaria e connessa determinazione di esclusione della domanda di collazione e della defezione di valutazione della sussistente donazione indiretta del de cuius alla signora -oltre alla mancata acquisizione dei conti bancari e Persona_1 postali e connessi, anche con l'invocato articolo 210 CPC, oltrecchè per la
5 rilevanza basilare ai fini della retta costituzione della c.d. massa ereditaria (a cui devono essere imputati tutti i beni del de cuius, pena la violazione di legge evidente ed inficiante la Sentenza medesima, per l'appunto qui impugnata-: invero, la Sentenza appellata ha liquidato injuria l'atto di citazione, con le mere considerazioni di trattazione della esorbitante, ultrapetita ed extrapetita, indi indebita oltrecchè inane, allorchè le quote proprie non ricadono nella divisione ereditaria a cui, proposta questa (divisione ereditaria) segue -nel senso che la divisione ereditaria diviene ordinaria divisione, senza che la trattazione preliminare della ordinaria ritenuta propedeutica -come erroneamente ha operato (anteponendo la ordinaria) il primo Decidente!- non richiesta e non oggetto di petitum e causa petendi: sic!
D'altronde, nessuna incidenza modificativa espleta la divisione ereditaria depurata dalla erronea propedeuticità della divisione ordinaria;
an(z)i la ritenuta necessità del Tribunale, pregiudica la mera e pura divisione ereditaria che, sulle regole basilari testè richiamate, si espleta con le forme ordinarie, senza preliminari attuazioni divisorie, esorbitanti dal rito ereditario.
La sentenza qui appellata indi merita eminente censura poiché viziata in via plurima di violazione di Legge -salvo il rigetto della azione e domanda ex art. 96
CPC, , capo specifico qui non impugnato della sentenza come parimenti quelli di rigetto delle domande formulate, in contrasto, di parte convenuta!- sotto i vari profili testè specificati nonché per la violazione del principio fondamentale del c.d. processo logico-giuridico che deve indefettibilmente assistere la parte motiva della Decisione, sì come operato, tramite contraddizione insanabile, a cagione della rilevanza degli strumenti (oggetto di domanda!!) indefettibili della primigenia divisione ereditaria -perché tale è!- l'espletamento dell'immancabile cd collazione;
la valutazione ed applicazione della donazione indiretta (aut eventualmente anche diretta), la rendicontazione;
l'acquisizione della documentazione tutta dei C/C e titoli e depositi bancari e/o postali et similia, anche ex art. 210 CPC;
tutti i beni e connessi del montante ereditario che costituiscono rettamente e compiutamente la indefettibile “massa ereditaria” e quindi l'imputazione delle cd fruttificazioni oltre agli accessori tutti di CP_6
6 Va poi tenuto in debito conto, ed anche ciò costituisce motivo di censura ed impugnazione, la attribuzione degli immobili che va sottoposta a regolare sorteggio esente d apporzionamenti arbitrari.
Al riguardo, erroneamente conclude il Primo Giudice, conduce -oltre le altre circostanze corroborate ed assiomatiche inficianti infra analiticamente esposte e proposte!- alla invalidità ed illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata che va riformata in parte qua.
Con la conseguenza della riforma delle statuizione che la costituiscono”.
Ancora, a pag. 16 dell'atto di appello, si legge: “La sentenza appellata è, quindi, pure viziata di travisamento e pseudo-motivazione carente e comunque incongrua.
Dalle superiori suffragate considerazioni fattuali e giuridiche, discende, altresì, la violazione dei principi basilari che devono assistere la Decisione del
Giudice e vieppiù la motivazione sottesa alla sentenza.
Il prospettato apparato pseudo-motivazionale della sentenza di primo grado, qui impugnata, è palesemente viziato di travisamento in ordine alle circostanze fattuali a rilevanza giuridica su cui è fondata la domanda attorea, la quale ultima
è stata spiegata per la assoluto rispetto della normativa di specie di divisione ereditaria! Sicchè la censura qui spiegata avverso la sentenza appellata merita integrale pronto accoglimento, alla luce dei principi di Norma che afferiscono alle formalità (ad essentiam, recte: ad substantiam) qui appena sopra annoverate come previste dalla normativa vigente in materia subjecta (trasferimento e formalità inerenti le obbligazioni e risoluzione per grave inadempimento, peraltro continuato, nonché per il dovuto rilascio e condannatorio al pagamento del dovuto con il risarcimento e gli accessori di legge”.
Dalla lettura dell'atto di appello non è dato comprendere quali siano le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, come prevede l'art. 342 c.p.c.; come già evidenziato, anche in ordine alle violazioni denunciate, quali ad es. l'attribuzione di beni mediante assegnazione e non a seguito di sorteggio (criterio, peraltro, non di carattere assoluto, cfr. Cass.
Civ. Sez. 6, 6 maggio 2021 n. 11857), l'appellante non ha in alcun modo indicato
7 il pregiudizio che avrebbe subito dall'assegnazione di una quota piuttosto che dell'altra, né ha indicato in modo preciso i beni che non sono stati compresi nella massa ereditaria.
Ne deriva, pertanto, che i motivi di gravame sopra riportati non possono che essere dichiarati inammissibili.
L'unica doglianza che può ritenersi ammissibile è quella formulata a pag. 15 dell'atto di appello, laddove la ha lamentato l'omessa condanna della Parte_1
al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del rigetto della CP_1 domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., formulata dalla . CP_1
La ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata con Parte_1 condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali.
Tale domanda deve ritenersi infondata.
Il giudice di prime cure ha posto le spese processuali a carico della massa, operando quindi una compensazione delle stesse tra le parti;
tale statuizione deve ritenersi corretta tenuto conto che lo scioglimento della comunione, come chiarito dal Tribunale, comporta esborsi che appare corretto porre a carico della massa in quanto funzionali alla divisione.
Il rilievo svolto dalla , secondo cui il rigetto della domanda ex art. 96 Parte_1
c.p.c. formulata dalla avrebbe dovuto comportare la soccombenza di CP_1 quest'ultima, non può condividersi, considerato che la aveva svolto una Parte_1 domanda di rendiconto, pure rigettata dal Tribunale.
Ne consegue, pertanto, la sussistenza di una soccombenza reciproca che ben giustifica, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., la integrale compensazione delle spese tra le parti nel giudizio di primo grado.
L'appello, in relazione a tale motivo, deve pertanto essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
8 Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2003/23 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: dichiara inammissibile l'appello proposto da , ad eccezione Parte_1 del motivo sulle spese processuali che rigetta nel merito;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a favore dell'Avv. Rosa Trovato, procuratore di , , , e Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
, distrattario ex art. 93 c.p.c., in € 7.160,00 per compensi, oltre CP_5 rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 4 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
9