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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29799/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29799/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 11,05 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Pt_1 l'avv. ADELASCO TIZIANO e Per l'avv.
[...] Controparte_1 BERIOTTO ILARIA
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,44 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29799/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADELASCO TIZIANO, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA BONI, 24 20144 presso il difensore avv. ADELASCO TIZIANO CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BERIOTTO ILARIA e dell'avv. NIGRO PIETRO ( ) VIA DEGLI OTTOBONI N.16 ; C.F._2 CP_1
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI OTTOBONI N.16 presso il difensore avv. BERIOTTO ILARIA CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione svolta da al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 12089/2023, emesso in data 17.7.2023, pubblicato in data 18.7.2023,
regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del sito in , CP_1 CP_1 CP_1
, gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 21.637,19 oltre agli interessi legali e alle spese della
[...]
procedura monitoria per mancato pagamento dei contributi condominiali cristallizzati nel rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 1.4.2021 – 31.3.2022, nel preventivo della gestione ordinaria 1.4.2022 – 31.3.2023
approvati all'assemblea ordinaria del 27.9.2022 e nel riparto preventivo delle opere straordinarie per il bonus
110% - 60% - 50% approvato all'assemblea straordinaria del 19.7.2022.
L'opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e preliminare: 1) sospendere l'immediata esecutività del d.i. opposto n.
12089/2023 ex art. 649 c.p.c. sussistendo i gravi motivi richiesti;
2) assegnare alle parti, all'esito della prima udienza e dell'emissione dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c., il termine per incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 28/2010 e 71 quater disp. att. c.c.; nel merito: 3)
in accoglimento della presente impugnativa, revocare e/o annullare per l'effetto integralmente l'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 12089/2023 emesso in data 17-18.7.2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Roberto ANGELINI, a favore del in;
4) Controparte_2 CP_1
dato atto di quanto in premessa, dichiarare l'illegittimità e/o non debenza del maggior credito azionato dal pagina 3 di 11 per sorte capitale di € 8.257,11 per i titoli di cui è causa, e relativi interessi legali da dì del dovuto, CP_1
da parte dell'Avv. ; 5) condannare per l'effetto il Parte_1 CO
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, alla restituzione a favore dell'Avv. di
[...] Parte_1
quanto illegittimamente richiesto e pagato in executivis in eccedenza rispetto al dovuto;
6) condannare altresì
per l'effetto il , in persona del suo Amministratore pro-tempore, CO
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 7) con vittoria delle spese, comprese quelle generali ex art. 2 2°
comma D.M. n. 55/2014, e compensi professionali, oltre C.P.A. ed I.V.A.”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO: - pronunziare ordinanza ex art 171bis 1° co. c.p.c. per assegnazione termine alle parti ai fini dell'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010. IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO: - rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art 649 c.p.c.,
non essendo l'opposizione fondata su prova scritta di pronta soluzione e non sussistendo gravi motivi che giustifichino una sospensione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
12089/2023 (R.G.N. 26335/2023) pubblicato dal Tribunale di Milano in data 18 luglio 2023. IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO: - rigettare l'opposizione spiegata dall'Avv. in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, per tutti i motivi così come esposti in narrativa. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande di merito poste in via preliminare e principale, condannare l'Avv.
al pagamento della somma di €.21.637,19=, o di quella maggiore o diversa somma che Parte_1
risultasse al termine del presente procedimento o che venisse ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: - con la più ampia riserva di integrare, dedurre e produrre nei termini di legge di cui l'art. 171ter c.p.c., si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria ed interpello sui capitoli di prova deducendi da parte avversa che eventualmente verranno ritenuti ammissibili. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
- condannare l'Avv. al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., Parte_1
anche per quanto disposto dal III comma della medesima norma, per aver agito in giudizio in mala fede e colpa grave e, conseguentemente, condannare l'opponente al risarcimento del danno nei confronti del
[...]
in nella somma che sarà ritenuta di giustizia”. CO CP_1
Rigettata l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del pagina 4 di 11 13.2.2024, il Giudice disponeva l'introduzione della mediazione obbligatoria e, riservato ogni provvedimento in merito alla concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la verifica dell'esito della mediazione.
All'udienza del 1.7.2024, dato atto che la mediazione si era conclusa negativamente, la causa veniva rinviata al
28.10.2024 rispetto alla quale è stato disposto decorressero i termini per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 26.3.2025 parte opponente precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente,
che qui si trascrivono integralmente: “in via pregiudiziale: disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
del presente procedimento, in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 28500/2022 avanti la Corte di
Cassazione Seconda Sezione Civile;
nel merito: 1) in accoglimento della svolta impugnativa, revocare e/o annullare per l'effetto integralmente l'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 12089/2023
emesso in data 17-18.7.2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Roberto ANGELINI, a favore del in;
2) dato atto di quanto eccepito in atti, dichiarare Controparte_2 CP_1
l'illegittimità e/o non debenza del maggior credito azionato dal per sorte capitale di € 8.257,11 per i CP_1
titoli di cui è causa per opere straordinarie bonus 110%, 60% e 50%, e relativi interessi legali dal dì del dovuto,
da parte dell'Avv. ; 3) accertare e dichiarare che l'Avv. vanta in via Parte_1 Parte_1
riconvenzionale nei confronti del in un credito di € 1.400,75 in Controparte_2 CP_1
forza della sentenza n. 1379/2022 pronunciata inter partes dalla Corte d'Appello di Milano Sez. 3^ Civile l'11-
29.4.2022 nel procedimento R.G. 728/2021 (€ 2.290,82 per restituzione maggior importo liquidato per spese e competenze con la sentenza di 1° grado del Tribunale di Milano Sez. 13^ Civile n. 1496/2021 + € 890,06 per 1/3
spese liquidate per l'intero con la sentenza d'appello n. 1739/2022 - € 1.780,13 per 2/3 spese liquidate per l'intero con detta sentenza a favore del Condominio), oltre relativi interessi legali dal dovuto al saldo, e da portarsi in compensazione con quanto risultante dovuto in corso di causa;
4) condannare per l'effetto il
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, alla CO
restituzione a favore dell'Avv. di quanto illegittimamente richiesto e pagato in executivis in Parte_1
pagina 5 di 11 eccedenza rispetto al dovuto;
5) condannare altresì per l'effetto il CO
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 6) con vittoria
[...]
delle spese, comprese quelle generali ex art. 2 2° comma D.M. n. 55/2014, e compensi professionali, oltre
C.P.A. ed I.V.A.
Parte opposta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che anche qui trascrivono integralmente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - rigettare l'opposizione spiegata dall'Avv.
in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi così come esposti in narrativa;
- rigettare Parte_1
la domanda riconvenzionale introdotta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. per tutto quanto eccepito in narrativa. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande di merito poste in via principale, condannare l'Avv. al pagamento della somma di €.21.637,19=, o di Parte_1
quella maggiore o diversa somma che risultasse al termine del presente procedimento o che venisse ritenuta di giustizia. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
- condannare l'Avv. al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche per quanto disposto dal III Parte_1
comma della medesima norma, per aver agito in giudizio in mala fede e colpa grave e, conseguentemente,
condannare l'opponente al risarcimento del danno nei confronti del in CO CP_1
nella somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Precisate le conclusioni come sopra, parte opposta contestava la tardività della eccezione preliminare svolta da controparte in merito alla pregiudizialità del giudizio in cassazione e parte opponente insisteva nell'accoglimento della propria domanda preliminare.
All'udienza del 9.6.2025 in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che risulta assolta la condizione di procedibilità dell'azione atteso che le parti,
all'udienza del 1.7.2024, hanno dichiarato che la procedura di mediazione, esperita nelle more, si è conclusa negativamente.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente in sede memoria ex art 171 ter n.1 cpc . Parte opponente con la memoria ex art 171 ter cpc n. 1 ha chiesto “accertare e dichiarare che l'Avv. vanta in via riconvenzionale nei confronti del Parte_1
pagina 6 di 11 in un credito di € 1.400,75 in forza della sentenza n. 1379/2022 Controparte_2 CP_1
pronunciata inter partes dalla Corte d'Appello di Milano Sez. 3^ Civile l'11-29.4.2022 nel procedimento R.G.
728/2021 (€ 2.290,82 per restituzione maggior importo liquidato per spese e competenze con la sentenza di 1°
grado del Tribunale di Milano Sez. 13^ Civile n. 1496/2021 + € 890,06 per 1/3 spese liquidate per l'intero con la sentenza d'appello n. 1739/2022 - € 1.780,13 per 2/3 spese liquidate per l'intero con detta sentenza a favore del
), oltre relativi interessi legali dal dovuto al saldo, e da portarsi in compensazione con quanto CP_1
risultante dovuto in corso di causa”.
La domanda è nuova, proposta solo con la memoria ex art 171 ter cpc n.1 cpc e non può ritenersi che derivi dalle domande riconvenzionali o dalle eccezioni sollevate dall'opposto convenuto, né può ritenersi che sia configurabile come modifica o precisazione di domande già formulate in precedenza, adattate alle nuove circostanze emerse nel contraddittorio, atteso che, con la costituzione, il Condominio non ha modificato né il petitum né la causa petendi introdotta con l'azione monitoria.
Pertanto la domanda come formulata dall'opponente è inammissibile perché tardivamente proposta, atteso che l'opponente- convenuto sostanziale in sede di opposizione- avrebbe dovuto proporla sin dal primo atto difensivo ovvero l'atto di citazione. Né tale domanda può o deve essere presa in considerazione come eccezione, poiché
non è proposta per il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte opposta ma è chiesta una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande (Cass 21472 del 2016).
In via pregiudiziale deve essere da ultimo disattesa anche la domanda svolta dall'opponente in sede di note conclusive di sospensione necessaria ex art 295 cpc in attesa dell'esito del procedimento pendente tra le parti in
Cassazione con rg 28500\2022. Come noto la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico (Cass
12999\2019.) Tale presupposto non si ravvisa nel procedimento pendente in Cassazione, atteso che in esso è
dibattuta la validità di delibera diversa rispetto a quelle oggi oggetto del procedimento monitorio e comunque attesa la natura patrimoniale del rapporto che ne sorgerebbe (in caso di accoglimento del proposto ricorso in
Cassazione) posto che in ambito condominiale la questione patrimoniale è sempre reintegrabile, per la nota situazione dare\avere tra le parti sempre aperta, dovuta alla ciclicità degli esercizi di gestione.
pagina 7 di 11 Nel merito l'opponente, come unico motivo di opposizione svolto sin dall'atto introduttivo, deduce la non debenza del credito di euro 8.257,11 di cui al riparto preventivo per le opere ricadenti nella previsione del superbonus 110%, in quanto importo inesigibile per non avere il condominio dato prova dell'avvenuto avveramento della condizione sospensiva di risoluzione (prevista dall'art. 8) del contratto di appalto delle opere straordinarie stipulato con la secondo cui “in caso di mancata accettazione da parte dell'Ente Controparte_4
finanziatore della richiesta di finanziamento con sconto in fattura presentata dall'appaltatore”;
Il condominio opposto si difende sottolineando l'infondatezza dell'opposizione in considerazione del fatto che il decreto opposto è stato emesso in virtù del mancato pagamento da parte del di oneri condominiali Pt_1
derivanti da consuntivi approvati dal con specifiche delibere assunte all'assemblea straordinaria del CP_1
19.7.2022 e all'assemblea ordinaria del 27.9.2022, delibere non impugnate ed a cui peraltro l'opponente risultava presente in virtù di delega conferita alla signora Persona_1
Come noto "L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne
consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente)
ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso", Cass.
n. 1184 del 2007; n. 13001 del 2006).
Ed ancora “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea CP_1
condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994,
n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente CP_1
del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è
pagina 8 di 11 ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n.
4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2,
24/03/2017, n. 7741).
Va infine aggiunto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021,
risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto, ha stabilito che ”Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità,
dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137,
secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".
Nel caso in esame parte opponente assume la inesigibilità ex art 633 2 comma cpc di parte del credito azionato in via monitoria (di €.8.257,11) per non aver allegato parte opponente l'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 8 del contratto d'appalto sottoscritto dal Condominio con per l'esecuzione CP_4
di dette opere. Tale motivo di opposizione però può essere fatto valere in sede di opposizione solo mediante specifica domanda di annullabilità delle delibera, domanda che parte opponente non ha proposto.
Né possono ravvisarsi profili di nullità (rilevabili anche d'ufficio dal giudice e quindi anche in sede di opposizione di decreto ingiuntivo) delle delibere assembleari atteso che, come noto, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere,
ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella specie in esame non può
pagina 9 di 11 essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato il riparto della spesa di lavori già deliberati anche se non eseguiti, posto che l'assemblea ha avuto modo di valutare l'utilità dell'accantonamento degli oneri per l'esecuzione delle opere deliberate (doc da 2° 6 fasciolo monitorio).
Poichè ove non impugnate nei termini, le delibere risultano vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i condomini e partecipanti alla comunione, con la produzione del verbale dalle delibere non impugnate relative alle gestioni poste a fondamento della pretesa monitoria ed il relativo riparto, parte opposta risulta aver provato il fondamento del proprio credito azionato in via monitoria.
Ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto spettava di contro all'opponente provare il fatto estintivo,
modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui alla fase monitoria.
Fatti questi ultimi, come detto, non avvenuto.
Ciò posto l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato, acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Infine va rigettata la domanda formulata da parte opposta di condanna della attrice al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.;
nè si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo a parte convenuta dall'atteggiamento processuale di parte attrice e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Con assorbimento di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a carico di parte attrice ed a favore del convenuto, secondo il principio CP_1
della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
pagina 10 di 11 Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 – valore medio - e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto rg n. 12089\23 del 18.7.2023 rg n.
26335\23 che diventa definitivamente esecutivo
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida CP_1
€.5.000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 9.6.2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29799/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 11,05 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Pt_1 l'avv. ADELASCO TIZIANO e Per l'avv.
[...] Controparte_1 BERIOTTO ILARIA
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,44 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29799/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADELASCO TIZIANO, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA BONI, 24 20144 presso il difensore avv. ADELASCO TIZIANO CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BERIOTTO ILARIA e dell'avv. NIGRO PIETRO ( ) VIA DEGLI OTTOBONI N.16 ; C.F._2 CP_1
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI OTTOBONI N.16 presso il difensore avv. BERIOTTO ILARIA CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione svolta da al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 12089/2023, emesso in data 17.7.2023, pubblicato in data 18.7.2023,
regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del sito in , CP_1 CP_1 CP_1
, gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 21.637,19 oltre agli interessi legali e alle spese della
[...]
procedura monitoria per mancato pagamento dei contributi condominiali cristallizzati nel rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 1.4.2021 – 31.3.2022, nel preventivo della gestione ordinaria 1.4.2022 – 31.3.2023
approvati all'assemblea ordinaria del 27.9.2022 e nel riparto preventivo delle opere straordinarie per il bonus
110% - 60% - 50% approvato all'assemblea straordinaria del 19.7.2022.
L'opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e preliminare: 1) sospendere l'immediata esecutività del d.i. opposto n.
12089/2023 ex art. 649 c.p.c. sussistendo i gravi motivi richiesti;
2) assegnare alle parti, all'esito della prima udienza e dell'emissione dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c., il termine per incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 28/2010 e 71 quater disp. att. c.c.; nel merito: 3)
in accoglimento della presente impugnativa, revocare e/o annullare per l'effetto integralmente l'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 12089/2023 emesso in data 17-18.7.2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Roberto ANGELINI, a favore del in;
4) Controparte_2 CP_1
dato atto di quanto in premessa, dichiarare l'illegittimità e/o non debenza del maggior credito azionato dal pagina 3 di 11 per sorte capitale di € 8.257,11 per i titoli di cui è causa, e relativi interessi legali da dì del dovuto, CP_1
da parte dell'Avv. ; 5) condannare per l'effetto il Parte_1 CO
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, alla restituzione a favore dell'Avv. di
[...] Parte_1
quanto illegittimamente richiesto e pagato in executivis in eccedenza rispetto al dovuto;
6) condannare altresì
per l'effetto il , in persona del suo Amministratore pro-tempore, CO
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 7) con vittoria delle spese, comprese quelle generali ex art. 2 2°
comma D.M. n. 55/2014, e compensi professionali, oltre C.P.A. ed I.V.A.”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO: - pronunziare ordinanza ex art 171bis 1° co. c.p.c. per assegnazione termine alle parti ai fini dell'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010. IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO: - rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art 649 c.p.c.,
non essendo l'opposizione fondata su prova scritta di pronta soluzione e non sussistendo gravi motivi che giustifichino una sospensione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
12089/2023 (R.G.N. 26335/2023) pubblicato dal Tribunale di Milano in data 18 luglio 2023. IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO: - rigettare l'opposizione spiegata dall'Avv. in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, per tutti i motivi così come esposti in narrativa. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande di merito poste in via preliminare e principale, condannare l'Avv.
al pagamento della somma di €.21.637,19=, o di quella maggiore o diversa somma che Parte_1
risultasse al termine del presente procedimento o che venisse ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: - con la più ampia riserva di integrare, dedurre e produrre nei termini di legge di cui l'art. 171ter c.p.c., si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria ed interpello sui capitoli di prova deducendi da parte avversa che eventualmente verranno ritenuti ammissibili. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
- condannare l'Avv. al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., Parte_1
anche per quanto disposto dal III comma della medesima norma, per aver agito in giudizio in mala fede e colpa grave e, conseguentemente, condannare l'opponente al risarcimento del danno nei confronti del
[...]
in nella somma che sarà ritenuta di giustizia”. CO CP_1
Rigettata l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del pagina 4 di 11 13.2.2024, il Giudice disponeva l'introduzione della mediazione obbligatoria e, riservato ogni provvedimento in merito alla concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la verifica dell'esito della mediazione.
All'udienza del 1.7.2024, dato atto che la mediazione si era conclusa negativamente, la causa veniva rinviata al
28.10.2024 rispetto alla quale è stato disposto decorressero i termini per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 26.3.2025 parte opponente precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente,
che qui si trascrivono integralmente: “in via pregiudiziale: disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
del presente procedimento, in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 28500/2022 avanti la Corte di
Cassazione Seconda Sezione Civile;
nel merito: 1) in accoglimento della svolta impugnativa, revocare e/o annullare per l'effetto integralmente l'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 12089/2023
emesso in data 17-18.7.2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Roberto ANGELINI, a favore del in;
2) dato atto di quanto eccepito in atti, dichiarare Controparte_2 CP_1
l'illegittimità e/o non debenza del maggior credito azionato dal per sorte capitale di € 8.257,11 per i CP_1
titoli di cui è causa per opere straordinarie bonus 110%, 60% e 50%, e relativi interessi legali dal dì del dovuto,
da parte dell'Avv. ; 3) accertare e dichiarare che l'Avv. vanta in via Parte_1 Parte_1
riconvenzionale nei confronti del in un credito di € 1.400,75 in Controparte_2 CP_1
forza della sentenza n. 1379/2022 pronunciata inter partes dalla Corte d'Appello di Milano Sez. 3^ Civile l'11-
29.4.2022 nel procedimento R.G. 728/2021 (€ 2.290,82 per restituzione maggior importo liquidato per spese e competenze con la sentenza di 1° grado del Tribunale di Milano Sez. 13^ Civile n. 1496/2021 + € 890,06 per 1/3
spese liquidate per l'intero con la sentenza d'appello n. 1739/2022 - € 1.780,13 per 2/3 spese liquidate per l'intero con detta sentenza a favore del Condominio), oltre relativi interessi legali dal dovuto al saldo, e da portarsi in compensazione con quanto risultante dovuto in corso di causa;
4) condannare per l'effetto il
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, alla CO
restituzione a favore dell'Avv. di quanto illegittimamente richiesto e pagato in executivis in Parte_1
pagina 5 di 11 eccedenza rispetto al dovuto;
5) condannare altresì per l'effetto il CO
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 6) con vittoria
[...]
delle spese, comprese quelle generali ex art. 2 2° comma D.M. n. 55/2014, e compensi professionali, oltre
C.P.A. ed I.V.A.
Parte opposta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che anche qui trascrivono integralmente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - rigettare l'opposizione spiegata dall'Avv.
in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi così come esposti in narrativa;
- rigettare Parte_1
la domanda riconvenzionale introdotta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. per tutto quanto eccepito in narrativa. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande di merito poste in via principale, condannare l'Avv. al pagamento della somma di €.21.637,19=, o di Parte_1
quella maggiore o diversa somma che risultasse al termine del presente procedimento o che venisse ritenuta di giustizia. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
- condannare l'Avv. al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche per quanto disposto dal III Parte_1
comma della medesima norma, per aver agito in giudizio in mala fede e colpa grave e, conseguentemente,
condannare l'opponente al risarcimento del danno nei confronti del in CO CP_1
nella somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Precisate le conclusioni come sopra, parte opposta contestava la tardività della eccezione preliminare svolta da controparte in merito alla pregiudizialità del giudizio in cassazione e parte opponente insisteva nell'accoglimento della propria domanda preliminare.
All'udienza del 9.6.2025 in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che risulta assolta la condizione di procedibilità dell'azione atteso che le parti,
all'udienza del 1.7.2024, hanno dichiarato che la procedura di mediazione, esperita nelle more, si è conclusa negativamente.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente in sede memoria ex art 171 ter n.1 cpc . Parte opponente con la memoria ex art 171 ter cpc n. 1 ha chiesto “accertare e dichiarare che l'Avv. vanta in via riconvenzionale nei confronti del Parte_1
pagina 6 di 11 in un credito di € 1.400,75 in forza della sentenza n. 1379/2022 Controparte_2 CP_1
pronunciata inter partes dalla Corte d'Appello di Milano Sez. 3^ Civile l'11-29.4.2022 nel procedimento R.G.
728/2021 (€ 2.290,82 per restituzione maggior importo liquidato per spese e competenze con la sentenza di 1°
grado del Tribunale di Milano Sez. 13^ Civile n. 1496/2021 + € 890,06 per 1/3 spese liquidate per l'intero con la sentenza d'appello n. 1739/2022 - € 1.780,13 per 2/3 spese liquidate per l'intero con detta sentenza a favore del
), oltre relativi interessi legali dal dovuto al saldo, e da portarsi in compensazione con quanto CP_1
risultante dovuto in corso di causa”.
La domanda è nuova, proposta solo con la memoria ex art 171 ter cpc n.1 cpc e non può ritenersi che derivi dalle domande riconvenzionali o dalle eccezioni sollevate dall'opposto convenuto, né può ritenersi che sia configurabile come modifica o precisazione di domande già formulate in precedenza, adattate alle nuove circostanze emerse nel contraddittorio, atteso che, con la costituzione, il Condominio non ha modificato né il petitum né la causa petendi introdotta con l'azione monitoria.
Pertanto la domanda come formulata dall'opponente è inammissibile perché tardivamente proposta, atteso che l'opponente- convenuto sostanziale in sede di opposizione- avrebbe dovuto proporla sin dal primo atto difensivo ovvero l'atto di citazione. Né tale domanda può o deve essere presa in considerazione come eccezione, poiché
non è proposta per il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte opposta ma è chiesta una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande (Cass 21472 del 2016).
In via pregiudiziale deve essere da ultimo disattesa anche la domanda svolta dall'opponente in sede di note conclusive di sospensione necessaria ex art 295 cpc in attesa dell'esito del procedimento pendente tra le parti in
Cassazione con rg 28500\2022. Come noto la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico (Cass
12999\2019.) Tale presupposto non si ravvisa nel procedimento pendente in Cassazione, atteso che in esso è
dibattuta la validità di delibera diversa rispetto a quelle oggi oggetto del procedimento monitorio e comunque attesa la natura patrimoniale del rapporto che ne sorgerebbe (in caso di accoglimento del proposto ricorso in
Cassazione) posto che in ambito condominiale la questione patrimoniale è sempre reintegrabile, per la nota situazione dare\avere tra le parti sempre aperta, dovuta alla ciclicità degli esercizi di gestione.
pagina 7 di 11 Nel merito l'opponente, come unico motivo di opposizione svolto sin dall'atto introduttivo, deduce la non debenza del credito di euro 8.257,11 di cui al riparto preventivo per le opere ricadenti nella previsione del superbonus 110%, in quanto importo inesigibile per non avere il condominio dato prova dell'avvenuto avveramento della condizione sospensiva di risoluzione (prevista dall'art. 8) del contratto di appalto delle opere straordinarie stipulato con la secondo cui “in caso di mancata accettazione da parte dell'Ente Controparte_4
finanziatore della richiesta di finanziamento con sconto in fattura presentata dall'appaltatore”;
Il condominio opposto si difende sottolineando l'infondatezza dell'opposizione in considerazione del fatto che il decreto opposto è stato emesso in virtù del mancato pagamento da parte del di oneri condominiali Pt_1
derivanti da consuntivi approvati dal con specifiche delibere assunte all'assemblea straordinaria del CP_1
19.7.2022 e all'assemblea ordinaria del 27.9.2022, delibere non impugnate ed a cui peraltro l'opponente risultava presente in virtù di delega conferita alla signora Persona_1
Come noto "L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne
consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente)
ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso", Cass.
n. 1184 del 2007; n. 13001 del 2006).
Ed ancora “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea CP_1
condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994,
n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente CP_1
del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è
pagina 8 di 11 ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n.
4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2,
24/03/2017, n. 7741).
Va infine aggiunto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021,
risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto, ha stabilito che ”Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità,
dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137,
secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".
Nel caso in esame parte opponente assume la inesigibilità ex art 633 2 comma cpc di parte del credito azionato in via monitoria (di €.8.257,11) per non aver allegato parte opponente l'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 8 del contratto d'appalto sottoscritto dal Condominio con per l'esecuzione CP_4
di dette opere. Tale motivo di opposizione però può essere fatto valere in sede di opposizione solo mediante specifica domanda di annullabilità delle delibera, domanda che parte opponente non ha proposto.
Né possono ravvisarsi profili di nullità (rilevabili anche d'ufficio dal giudice e quindi anche in sede di opposizione di decreto ingiuntivo) delle delibere assembleari atteso che, come noto, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere,
ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella specie in esame non può
pagina 9 di 11 essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato il riparto della spesa di lavori già deliberati anche se non eseguiti, posto che l'assemblea ha avuto modo di valutare l'utilità dell'accantonamento degli oneri per l'esecuzione delle opere deliberate (doc da 2° 6 fasciolo monitorio).
Poichè ove non impugnate nei termini, le delibere risultano vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i condomini e partecipanti alla comunione, con la produzione del verbale dalle delibere non impugnate relative alle gestioni poste a fondamento della pretesa monitoria ed il relativo riparto, parte opposta risulta aver provato il fondamento del proprio credito azionato in via monitoria.
Ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto spettava di contro all'opponente provare il fatto estintivo,
modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui alla fase monitoria.
Fatti questi ultimi, come detto, non avvenuto.
Ciò posto l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato, acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Infine va rigettata la domanda formulata da parte opposta di condanna della attrice al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.;
nè si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo a parte convenuta dall'atteggiamento processuale di parte attrice e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Con assorbimento di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a carico di parte attrice ed a favore del convenuto, secondo il principio CP_1
della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
pagina 10 di 11 Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 – valore medio - e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto rg n. 12089\23 del 18.7.2023 rg n.
26335\23 che diventa definitivamente esecutivo
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida CP_1
€.5.000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 9.6.2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
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