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Articolo 8 della Legge 29 dicembre 1955, n. 1342
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Articolo 7
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Legge 29 dicembre 1955, n. 1342
Articolo 8 della Legge 29 dicembre 1955, n. 1342
Versione
12 gennaio 1956
Art. 8.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1956
Vedi fonte istituzionale
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