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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9662 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 29644/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANASTASIO Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZESCO Controparte_1 P.IVA_2 MARZIO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
, contumace Controparte_2 parte convenuta
e con l'intervento
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANASTASIO Controparte_3 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore intervenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da nota ex art. 127-ter c.p.c. del 19.11.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da nota ex art. 127-ter c.p.c. del 04.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di essere cessionaria del credito risarcitorio originariamente vantato Parte_1 da che gliel'aveva ceduto con scrittura in atti, per i danni materiali derivati Parte_2 all'autovettura Ferrari tg. FH626TM in conseguenza di un sinistro occorso in data 04.10.2023 in Solaro e ascrivibile alla responsabilità di conducente dell'autoveicolo tg. ED458AY di Controparte_4 proprietà dell'associazione sportiva e assicurato con;
Controparte_2 Controparte_1
l'attrice in particolare deduceva che lo aveva tamponato la Ferrari del la quale, CP_4 CP_3 spinta in avanti, urtava un terzo veicolo fermo in colonna.
La società attrice, pertanto, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, Controparte_2
e chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1 patrimoniali patiti per il costo della riparazione della Ferrari, quantificati in 41.500 euro.
Nella contumacia dell'associazione si costituiva CP_2 CP_2 Controparte_1 eccependo difetto di legittimazione attiva della società attrice con disconoscimento della scrittura privata di cessione del credito nonché, nel merito, infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva ampio rigetto.
Ritenuta superflua l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione orale del 04.12.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
In data 19.11.2025 interveniva in giudizio “al solo fine di confermare l'avvenuta Parte_2 cessione del credito”.
La causa veniva dunque trattenuta a decisione con ordinanza del 05.12.2025, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c.
In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento di che non ha Parte_2 interesse ad intervenire nel presente procedimento, tant'è del resto che non ha nemmeno formulato delle proprie conclusioni, ma interviene meramente (e inammissibilmente) per corroborare la legittimazione attiva dell'attrice.
La sussistenza della cessione del credito, tuttavia, è un presupposto della legittimazione attiva che deve essere dimostrato dalla società attrice, con gli ordinari mezzi di prova, senza che la conferma della cessione da parte del cedente possa avvenire mediante un inammissibile intervento in giudizio di costui, per supplire ad un paventato difetto di prova della cessione stessa (cfr. mutatis mutandis Cass. 5944/2016).
Ciò premesso, la domanda è infondata per la ragion più liquida del grave difetto di prova delle caratteristiche e della tipologia dei danni subiti dal veicolo in occasione del sinistro e, dunque, della pagina 2 di 4 riconducibilità dei danni-conseguenza materiali lamentati al sinistro e alla responsabilità dello CP_4 conducente del veicolo assicurato da . CP_1
Le uniche prove offerte dall'attore sono un modulo CAI e una prova testimoniale (capi b e c) da cui emergerebbe la prova del tamponamento della Ferrari.
Tuttavia, tali prove – anche ove ipoteticamente confermate in sede di istruttoria orale – sarebbero del tutto insufficienti a fondare la domanda di parte attrice.
Ed infatti:
- non vi è alcuna descrizione dei danni specifici a carrozzeria e veicolo riscontrati sul luogo del sinistro: manca infatti una relazione della polizia locale con annotazione dei danni riscontrati e sia il CAI che la prova testimoniale dedotta non riguardano i danni materiali riscontrati, limitandosi a dedurre il tamponamento;
- la prova del tamponamento, tuttavia, non è sufficiente per dimostrare quali danni il veicolo ha patito in seguito a quel tamponamento;
- manca qualunque fotografia – agevolmente e intuitivamente effettuabile in tempo pressoché reale con qualunque dispositivo elettronico o telefonico – della Ferrari sul luogo del sinistro con evidenza di ammaccamenti, deterioramenti etc. oppure in carrozzeria prima che iniziassero le riparazioni, onde illustrare le condizioni del veicolo dopo l'incidente e prima che venisse riparata;
- le uniche fotografie prodotte (doc. 8 e 12) sono tre foto, peraltro da lontano, di scadente qualità e della sola parte anteriore, del veicolo durante le riparazioni in carrozzeria, senza che possano apprezzarsi, in dettaglio, le condizioni originarie dopo e a causa del sinistro;
- come detto, nella totale assenza di prove documentali (fotografie) dei danni alla Ferrari sul luogo del sinistro o subito dopo in carrozzeria ancora “incidentata”, nemmeno è stata offerta prova testimoniale su quali danni il veicolo avesse riportato nell'incidente;
In conclusione, dunque, manca totalmente una sufficiente prova degli specifici danni materiali patiti dal veicolo nello specifico sinistro dedotto e, dunque, del fatto che i danni che poi sono stati riparati dalla carrozzeria, come da documentazione in atti, siano effettivamente i danni patiti nel sinistro di cui è causa, in stretta conseguenza del tamponamento dedotto.
Il grave deficit istruttorio rende chiaramente inammissibile ed esplorativa la CTU richiesta che potrebbe soltanto quantificare i costi congrui di riparazione ma non potrebbe supplire alla dimostrazione che le riparazioni eseguite abbiano ripristinato danni cagionati dal tamponamento da parte della vettura dell'associazione convenuta.
Le domande di parte attrice sono dunque integralmente rigettate, con assorbimento, anche per ragion più liquida, di ogni altra e ulteriore questione, anche in punto legittimazione attiva.
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente (che ha financo rifiutato la proposta conciliativa di questo Giudice, accettata invece da ) e sono liquidate, in applicazione dei CP_1 parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore pagina 3 di 4 compreso tra 26.000 e 52.000 e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA inammissibile l'intervento di Parte_2
RIGETTA tutte le domande di contro e Parte_1 Controparte_2 [...]
; Controparte_1
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi euro 5.500 per compensi (euro 1.500 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 1.000 per fase istruttoria ed euro 2.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
MA AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 29644/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANASTASIO Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZESCO Controparte_1 P.IVA_2 MARZIO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
, contumace Controparte_2 parte convenuta
e con l'intervento
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANASTASIO Controparte_3 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore intervenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da nota ex art. 127-ter c.p.c. del 19.11.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da nota ex art. 127-ter c.p.c. del 04.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di essere cessionaria del credito risarcitorio originariamente vantato Parte_1 da che gliel'aveva ceduto con scrittura in atti, per i danni materiali derivati Parte_2 all'autovettura Ferrari tg. FH626TM in conseguenza di un sinistro occorso in data 04.10.2023 in Solaro e ascrivibile alla responsabilità di conducente dell'autoveicolo tg. ED458AY di Controparte_4 proprietà dell'associazione sportiva e assicurato con;
Controparte_2 Controparte_1
l'attrice in particolare deduceva che lo aveva tamponato la Ferrari del la quale, CP_4 CP_3 spinta in avanti, urtava un terzo veicolo fermo in colonna.
La società attrice, pertanto, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, Controparte_2
e chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1 patrimoniali patiti per il costo della riparazione della Ferrari, quantificati in 41.500 euro.
Nella contumacia dell'associazione si costituiva CP_2 CP_2 Controparte_1 eccependo difetto di legittimazione attiva della società attrice con disconoscimento della scrittura privata di cessione del credito nonché, nel merito, infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva ampio rigetto.
Ritenuta superflua l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione orale del 04.12.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
In data 19.11.2025 interveniva in giudizio “al solo fine di confermare l'avvenuta Parte_2 cessione del credito”.
La causa veniva dunque trattenuta a decisione con ordinanza del 05.12.2025, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c.
In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento di che non ha Parte_2 interesse ad intervenire nel presente procedimento, tant'è del resto che non ha nemmeno formulato delle proprie conclusioni, ma interviene meramente (e inammissibilmente) per corroborare la legittimazione attiva dell'attrice.
La sussistenza della cessione del credito, tuttavia, è un presupposto della legittimazione attiva che deve essere dimostrato dalla società attrice, con gli ordinari mezzi di prova, senza che la conferma della cessione da parte del cedente possa avvenire mediante un inammissibile intervento in giudizio di costui, per supplire ad un paventato difetto di prova della cessione stessa (cfr. mutatis mutandis Cass. 5944/2016).
Ciò premesso, la domanda è infondata per la ragion più liquida del grave difetto di prova delle caratteristiche e della tipologia dei danni subiti dal veicolo in occasione del sinistro e, dunque, della pagina 2 di 4 riconducibilità dei danni-conseguenza materiali lamentati al sinistro e alla responsabilità dello CP_4 conducente del veicolo assicurato da . CP_1
Le uniche prove offerte dall'attore sono un modulo CAI e una prova testimoniale (capi b e c) da cui emergerebbe la prova del tamponamento della Ferrari.
Tuttavia, tali prove – anche ove ipoteticamente confermate in sede di istruttoria orale – sarebbero del tutto insufficienti a fondare la domanda di parte attrice.
Ed infatti:
- non vi è alcuna descrizione dei danni specifici a carrozzeria e veicolo riscontrati sul luogo del sinistro: manca infatti una relazione della polizia locale con annotazione dei danni riscontrati e sia il CAI che la prova testimoniale dedotta non riguardano i danni materiali riscontrati, limitandosi a dedurre il tamponamento;
- la prova del tamponamento, tuttavia, non è sufficiente per dimostrare quali danni il veicolo ha patito in seguito a quel tamponamento;
- manca qualunque fotografia – agevolmente e intuitivamente effettuabile in tempo pressoché reale con qualunque dispositivo elettronico o telefonico – della Ferrari sul luogo del sinistro con evidenza di ammaccamenti, deterioramenti etc. oppure in carrozzeria prima che iniziassero le riparazioni, onde illustrare le condizioni del veicolo dopo l'incidente e prima che venisse riparata;
- le uniche fotografie prodotte (doc. 8 e 12) sono tre foto, peraltro da lontano, di scadente qualità e della sola parte anteriore, del veicolo durante le riparazioni in carrozzeria, senza che possano apprezzarsi, in dettaglio, le condizioni originarie dopo e a causa del sinistro;
- come detto, nella totale assenza di prove documentali (fotografie) dei danni alla Ferrari sul luogo del sinistro o subito dopo in carrozzeria ancora “incidentata”, nemmeno è stata offerta prova testimoniale su quali danni il veicolo avesse riportato nell'incidente;
In conclusione, dunque, manca totalmente una sufficiente prova degli specifici danni materiali patiti dal veicolo nello specifico sinistro dedotto e, dunque, del fatto che i danni che poi sono stati riparati dalla carrozzeria, come da documentazione in atti, siano effettivamente i danni patiti nel sinistro di cui è causa, in stretta conseguenza del tamponamento dedotto.
Il grave deficit istruttorio rende chiaramente inammissibile ed esplorativa la CTU richiesta che potrebbe soltanto quantificare i costi congrui di riparazione ma non potrebbe supplire alla dimostrazione che le riparazioni eseguite abbiano ripristinato danni cagionati dal tamponamento da parte della vettura dell'associazione convenuta.
Le domande di parte attrice sono dunque integralmente rigettate, con assorbimento, anche per ragion più liquida, di ogni altra e ulteriore questione, anche in punto legittimazione attiva.
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente (che ha financo rifiutato la proposta conciliativa di questo Giudice, accettata invece da ) e sono liquidate, in applicazione dei CP_1 parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore pagina 3 di 4 compreso tra 26.000 e 52.000 e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA inammissibile l'intervento di Parte_2
RIGETTA tutte le domande di contro e Parte_1 Controparte_2 [...]
; Controparte_1
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi euro 5.500 per compensi (euro 1.500 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 1.000 per fase istruttoria ed euro 2.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
MA AR
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