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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4990/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ELISA SAVOIA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
LAURA MINGRINO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 13/02/2025
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio Controparte_1
con rito concordatario in Palermo in data12/08/1993 (trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Palermo – anno 1993 , n. 112, P. II S. A), dalla cui unione sono nati i figli il Per_1
17/08/1992 maggiorenne ed economicamente indipendente e il 6/10/1997, domandando altresì Per_2
l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento del figlio maggiorenne e disoccupato e della moglie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3/02/2025, si costituiva in Controparte_1
giudizio, aderendo alla domanda di separazione e contestando le ulteriori istanze della moglie.
All'udienza del 13/02/2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato e chiedevano che la causa venisse trattenuta immediatamente in decisione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti. Nulla deve disporsi in ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente in quanto rinunciata.
La condizioni congiuntamente pattuite dai coniugi relative ai rapporti economici tra i due coniugi non sono in contrasto con norme imperative e il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo in data
[...]
12/08/1993 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Palermo – anno 1993
, n. 112, P. II S. A);
pagina 2 di 3
2. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare entro il 15 di ogni mese alla moglie a titolo di assegno di mantenimento della stessa la somma di € 70 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT;
3. PRENDE ATTO dell'accordo tra i coniugi per cui la casa familiare, in comproprietà tra i due coniugi e gravata da mutuo, resta nella disponibilità della moglie che vi risiede unitamente al figlio maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_2
4. RIGETTA ogni altra domanda;
5. COMPENSA le spese di lite;
6. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4990/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ELISA SAVOIA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
LAURA MINGRINO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 13/02/2025
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio Controparte_1
con rito concordatario in Palermo in data12/08/1993 (trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Palermo – anno 1993 , n. 112, P. II S. A), dalla cui unione sono nati i figli il Per_1
17/08/1992 maggiorenne ed economicamente indipendente e il 6/10/1997, domandando altresì Per_2
l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento del figlio maggiorenne e disoccupato e della moglie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3/02/2025, si costituiva in Controparte_1
giudizio, aderendo alla domanda di separazione e contestando le ulteriori istanze della moglie.
All'udienza del 13/02/2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato e chiedevano che la causa venisse trattenuta immediatamente in decisione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti. Nulla deve disporsi in ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente in quanto rinunciata.
La condizioni congiuntamente pattuite dai coniugi relative ai rapporti economici tra i due coniugi non sono in contrasto con norme imperative e il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo in data
[...]
12/08/1993 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Palermo – anno 1993
, n. 112, P. II S. A);
pagina 2 di 3
2. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare entro il 15 di ogni mese alla moglie a titolo di assegno di mantenimento della stessa la somma di € 70 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT;
3. PRENDE ATTO dell'accordo tra i coniugi per cui la casa familiare, in comproprietà tra i due coniugi e gravata da mutuo, resta nella disponibilità della moglie che vi risiede unitamente al figlio maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_2
4. RIGETTA ogni altra domanda;
5. COMPENSA le spese di lite;
6. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
pagina 3 di 3