Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1242/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1242/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 153/2019bis depositata in data 19.12.2019 e notificata in data
23.01.2020 in materia di risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Clemente giusta procura in atti e C.F._1 presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia, alla via Rivo, 25 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(P. Iva ), per atto di fusione per incorporazione di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e in con sede Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia Dr. CP_6 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16.12.2016 autentica Notaio dott. di Bologna ai nm. 84761/8412 di Rep/Fasc., rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1
Ciro Barone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Sant'Anastasia, al Corso Umberto I n. 23
APPELLATO
NONCHE'
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_7 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, la , in persona Controparte_8 del legale rappresentante p.t., e per sentire accertare la responsabilità esclusiva di Controparte_7 quest'ultimo, proprietario del veicolo Honda SH300 tg DZ43635, e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni riportati dal veicolo Hyundai IX20 tg EN804SW in proprietà dell'attore, oltre fermo tecnico, interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto entro i limite di euro
5.200,00, vinte le spese di lite in favore del procuratore anticipatario.
L'attore deduceva che in data 20.10.2013 alle ore 21:00 circa il motoveicolo Honda SH 300 tg
DE58097, di proprietà di e condotto da , nel transitare lungo la via Parte_2 Persona_2
Napoli nel Comune di Castellammare di Stabia, con direzione Torre Annunziata, veniva improvvisamente urtato da un motociclo Honda SH300 tg DZ43635 di proprietà e condotto da
, assicurato con la che il motociclo del Controparte_7 Controparte_8 CP_7 nell'uscire da un luogo privato di via Napoli si immetteva repentinamente sulla via percorsa dal motoveicolo di che, per effetto dell'urto ricevuto, collideva con il veicolo Hyundai Pt_2 dell'attore, proveniente dal senso opposto di marcia e intento a svoltare in direzione di via Meucci.
A causa dell'impatto, il veicolo attoreo riportava ingenti danni, in particolare alla parte anteriore sinistra, quantificati in euro 5.000,00; nonostante la richiesta inoltrata a mezzo raccomandata a/r del
23.01.2014 alla i danni non venivano risarciti. Controparte_8
Si costituiva in giudizio la deducendo, in via preliminare, Controparte_8 la pendenza di altri due giudizi, uno introdotto da (n. 8282/2014 di R.G.) e l'altro Persona_2 instaurato da (n. 8708/2014 di R.G.), chiedeva, pertanto, riunirsi i giudizi pendenti Parte_2 stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
la improponibilità, improcedibilità e nullità della domanda per violazione dell'art. 148 d.lgs. 209/2005; la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 cpc in ragione della genericità della domanda;
non provata la legittimazione attiva e passiva delle parti. Nel merito, contestava la veridicità del fatto storico dedotto evidenziando che il veicolo Honda SH300 tg DZ43635 risultava coinvolto in ben 32 sinistri nell'arco di sei anni, di cui undici solo nel 2013; che inoltre la dinamica del sinistro descritta in citazione collideva con la dichiarazione resa da , il quale con una dichiarazione rilasciata all'assicurazione confermava CP_7 il sinistro, ma dichiarava di uscire da una traversa e non da un luogo privato, come rappresentato nell'atto introduttivo;
riferiva inoltre di un altro motoveicolo Honda SH 300 e non del veicolo dell'attore. Per il quantum, si riportava alla valutazione fatta dal consulente di parte.
Su tali premesse, la convenuta assicurazione chiedeva, quindi, in via preliminare, di riunire i giudizi pendenti a quello instaurato dal e, nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata Parte_1
2 in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite;
in via subordinata, chiedeva di accertare il concorso di colpa con compensazione delle spese di lite con rigetto della richiesta cumulativa degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Disposta la riunione dei giudizi n. 8707/2014 di R.G. e 8708/2014 di R.G. a quello 8282/2014, ammessa ed espletata la prova testimoniale e la CTU tecnica, con sentenza n. 153/2019 bis depositata in data 19.12.2019, il giudice di pace, dichiarata la contumacia di , rigettava la Controparte_7 domanda poiché non provata, ritenendo inattendibile la ricostruzione dei fatti offerta dal teste escusso alla luce degli ulteriori elementi raccolti nel corso del giudizio (dichiarazione resa dal alla CP_7 compagnia ed eccessiva sinistrosità del medesimo), tenuto conto altresì dell'impossibilità di esprimere un giudizio di compatibilità dei danni in assenza dei veicoli coinvolti nel sinistro, con condanna gli attori al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. in favore della convenuta assicurazione.
Avverso detta sentenza, proponeva impugnazione deducendo la violazione degli Parte_1 artt. 115 e 116 cpc, l'omessa, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali,
l'omessa valutazione delle risultanze della c.t.u. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 13.05.2020, la
[...] eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel Controparte_2 merito deduceva la correttezza della decisione impugnata chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il procedimento veniva rinviato più volte per acquisire il fascicolo di primo grado, mai pervenuto;
pertanto, le parti venivano onerate di provvedere al deposito degli atti e dei verbali del giudizio di primo grado e, all'esito, con ordinanza del 28.02.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301 del 16.09.2024, con ordinanza del 06.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (20.02.2020) rispetto alla notifica della sentenza di primo grado
(23.01.2020) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(27.02.2020).
Ancora in via preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non si è Controparte_7 costituito in giudizio benché raggiunto da regolare notifica dell'atto introduttivo, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 04.07.2022.
Va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
3 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità anche da ultimo ha ribadito che “l'articolo 342 del codice di procedura civile va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantia e del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In particolare, la disposizione in parola esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. In tal senso, in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24048).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione - errata valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della testimonianza resa in primo grado - al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, il tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ragionamento logico-giuridico in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta da . Parte_1
Con motivazione immune dai vizi denunciati, il giudice di pace ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dal testimone alla luce degli ulteriori elementi emersi nel giudizio.
Invero, l'attore in relazione alla dinamica del sinistro deduceva che “…il motociclo Honda SH 300 tg DE58097 … nel transitare via Napoli, con direzione Torre Annunziata, veniva improvvisamente urtato da un motociclo tipo Honda SH 300 tg DZ43635 …” precisando poi che “il motociclo Honda del sig. , nell'uscire da un luogo privato di via Napoli, si immetteva repentinamente Controparte_7 sulla corsia ove proveniva il motociclo del sig. finendo per urtare quest'ultimo il Parte_2 quale a seguito dell'impatto finiva poi per collidere contro l'autoveicolo tipo Hyundai IX tg
EN804SW, di proprietà dell'istante, che dall'opposto senso di marcia transitava intento a svoltare in via Meucci”. Orbene, il giudice di pace ha rilevato che detta versione, riferita anche dal testimone escusso, contrastava con le dichiarazioni rilasciate dal responsabile civile alla Controparte_7 compagnia assicurativa;
questi, infatti, nel dichiarare di aver causato un sinistro stradale il giorno
4 20.10.2019 in Castellammare di Stabia, di sera, precisava di essere alla guida del motociclo Honda
SH 300 tg DE58097 e che, nel mentre usciva da “una traversa di via Napoli”, urtava altro motociclo
Honda SH 300, di cui non ricordava la targa, facendo cadere a terra il suo conducente.
Dunque, in primo luogo, il teste riferiva che il veicolo del usciva “da un luogo privato di via CP_7
Napoli”, mentre nelle dichiarazioni rese dal non si fa menzione della circostanza che questi CP_7 stesse uscendo “da un luogo privato”; ma, comunque, anche a voler concedere che si tratti di un errore terminologico, come dedotto dall'appellante, risulta determinante che nella dichiarazione resa dal non si faccia alcuna menzione dell'autovettura tipo Hyundai IX tg EN804SW di proprietà CP_7 dell'appellante, né può soccorrere in senso contrario il modulo CID allegato alla produzione di primo grado dell'odierno appellante, sottoscritto dal solo , nel quale comunque non è esplicitata in CP_7 modo chiaro la dinamica del sinistro e il coinvolgimento del veicolo Hyundai.
D'altra parte, anche nei casi di sottoscrizione da parte di tutti i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, si determina solo una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, salva la necessità che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29146 del
06/12/2017, Rv. 647181 - 01). Nella specie, è chiaro che a fronte delle incongruenze evidenziate il modello CID, tra l'altro sottoscritto dal solo , non costituisce elemento idoneo a provare CP_7 alcunché.
In definitiva, le discordanze emerse non possono ritenersi insignificanti ancor più se si considera - come rilevato dal giudice di prime cure - il dato dell'elevata sinistrosità del : dalla visura CP_7
IVASS allegata in primo grado dalla compagnia convenuta, questi risulta coinvolto in 37 sinistri tra il 2008 e il 2014 (di cui 12 solo nell'anno 2013, quando si verificava anche il presunto sinistro per cui è causa), non tutti liquidati.
Infine, quanto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di pace ha evidenziato che
- tenuto conto dell'impossibilità di periziare i veicoli coinvolti nel sinistro - l'ausiliario ha potuto esprimere una valutazione di coerenza solo rispetto all'urto diretto tra i due motocicli Honda SH, ma non anche sull'urto indiretto con il veicolo Hyundai a causa della scarsa qualità dei rilievi fotografici e che, comunque, non vi è riscontro della compatibilità tra la dinamica del sinistro e i danni rispetto alla loro “morfologia, altezza, intensità e ogni altro elemento squisitamente tecnico”. A fronte di ciò,
l'appellante ha dedotto che la valutazione in termini di “coerenza” ha riguardato anche i danni da urto indiretto, contestando dunque la sentenza impugnata per essersi discostata immotivatamente dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In realtà, anche a voler ammettere che il c.t.u. abbia ritenuto coerente la dinamica descritta in citazione con i danni riportati al veicolo dell'odierno appellante, la motivazione della gravata sentenza va esente
5 da censure. Infatti, si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta c.t.u. percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente (cfr. Cass.,
26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747; e, da ultimo, Cass., 11/1/2021, n. 200).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di pace ha ritenuto che una valutazione in termini di “coerenza” tra la dinamica descritta in citazione e i danni riportati dai veicoli non fosse comunque sufficiente per ritenere provato, in concreto, il nesso causale. Ciò alla stregua, da un lato, delle incongruenze emerse tra la ricostruzione offerta in citazione, la versione resa dal testimone escusso e quanto dichiarato dal alla compagnia assicurativa;
dall'altro, dell'impossibilità per l'ausiliario di periziare i veicoli CP_7
(circostanza questa pacifica tra le parti), il quale dunque ha potuto analizzare solo le fotografie versate in atti, con la conseguenza di non poter compiere una concreta valutazione circa la compatibilità altimetrica e morfologica dei danni subiti dai veicoli.
Pertanto, tutti gli elementi raccolti nel corso del giudizio sono stati oggetto di valutazione da parte del giudice di pace e conducono al rigetto della domanda e dell'appello proposto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022 applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (causa di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200.00), in ragione della non particole complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata nelle fasi effettivamente celebrate.
Nulla, invece, va disposto per le spese nei rapporti con in quanto contumace. Controparte_7
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_7
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata
n. 153/2019bis depositata in data 19.12.2019 e notificata in data 23.01.2020;
3) condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_9 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) nulla per le spese nei rapporti con , stante la sua contumacia;
Controparte_7
6 5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 11.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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