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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1953/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carla Genovali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “al Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Parte_1
lavoro, affinché, accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che la ricorrente
è affetta da disturbo post-traumatico da stress preesistente di tipo occupazionale contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che la stessa è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura dell'12% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrisponderle il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, l' si CP_2 rimette a giustizia. In caso d'insistenza per una maggior pretesa, l' chiede il CP_1 rigetto della domanda della ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2024, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale (“disturbo post traumatico da stress persistente di tipo occupazionale”) con danno biologico pari al 12%.
2. Nello specifico la riferiva di avere lavorato come medico chirurgo dal Pt_1
2003 al 2016 presso il Dipartimento d'Urgenza del Pronto Soccorso di Livorno e successivamente, fino a giugno 2023, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Luca di Lucca nonché, nell'ultimo periodo, presso l'Ospedale di Livorno –
Reparto di Medicina Interna. Nel corso dell'attività lavorativa svolta la ricorrente manifestava sintomi clinici diagnosticati nella suddetta malattia professionale, originata nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus
COVID-19. Nei due anni successivi, nonostante la diagnosi della malattia professionale, non venivano rispettate le prescrizioni imposte sul tipo di attività lavorativa che la ricorrente poteva svolgere, continuando a svolgere turni di notte e particolarmente gravosi, così aggravando il proprio stato patologico.
Pag. 2 di 4 3. La ricorrente evidenziava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva respinta dall' CP_1
4. In data 30.01.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1
accolto la domanda della ricorrente, riconoscendo la malattia professionale e liquidando un indennizzo pari al 6%, come da provvedimento depositato del
28.01.2025.
5. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
6. Con nota depositata in data 25.03.2025 la ricorrente condivideva le conclusioni della resistente. In materia di spese la ricorrente chiedeva la compensazione parziale.
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, svolta a trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la CP_1
malattia professionale di cui si tratta, come da provvedimento depositato del
28.01.2025.
9. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda della ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
10. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione di valore indeterminato a complessità bassa, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
11. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è
Pag. 3 di 4 ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la Cassazione, con sentenza n. 37692 del
23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
12. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.892,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Carla Genovali, dichiaratisi antistatario;
3) compensa nella misura del 50% e spese di lite.
Pisa, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1953/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carla Genovali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “al Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Parte_1
lavoro, affinché, accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che la ricorrente
è affetta da disturbo post-traumatico da stress preesistente di tipo occupazionale contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che la stessa è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura dell'12% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrisponderle il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, l' si CP_2 rimette a giustizia. In caso d'insistenza per una maggior pretesa, l' chiede il CP_1 rigetto della domanda della ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2024, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale (“disturbo post traumatico da stress persistente di tipo occupazionale”) con danno biologico pari al 12%.
2. Nello specifico la riferiva di avere lavorato come medico chirurgo dal Pt_1
2003 al 2016 presso il Dipartimento d'Urgenza del Pronto Soccorso di Livorno e successivamente, fino a giugno 2023, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Luca di Lucca nonché, nell'ultimo periodo, presso l'Ospedale di Livorno –
Reparto di Medicina Interna. Nel corso dell'attività lavorativa svolta la ricorrente manifestava sintomi clinici diagnosticati nella suddetta malattia professionale, originata nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus
COVID-19. Nei due anni successivi, nonostante la diagnosi della malattia professionale, non venivano rispettate le prescrizioni imposte sul tipo di attività lavorativa che la ricorrente poteva svolgere, continuando a svolgere turni di notte e particolarmente gravosi, così aggravando il proprio stato patologico.
Pag. 2 di 4 3. La ricorrente evidenziava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva respinta dall' CP_1
4. In data 30.01.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1
accolto la domanda della ricorrente, riconoscendo la malattia professionale e liquidando un indennizzo pari al 6%, come da provvedimento depositato del
28.01.2025.
5. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
6. Con nota depositata in data 25.03.2025 la ricorrente condivideva le conclusioni della resistente. In materia di spese la ricorrente chiedeva la compensazione parziale.
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, svolta a trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la CP_1
malattia professionale di cui si tratta, come da provvedimento depositato del
28.01.2025.
9. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda della ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
10. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione di valore indeterminato a complessità bassa, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
11. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è
Pag. 3 di 4 ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la Cassazione, con sentenza n. 37692 del
23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
12. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.892,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Carla Genovali, dichiaratisi antistatario;
3) compensa nella misura del 50% e spese di lite.
Pisa, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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