Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7613/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza dell'1.4.2025 con il deposito di note nel termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7613/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
c.f. elettivamente domiciliata in Catania viale Vittorio Veneto n. 14, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Alfio Mario Gambino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi P.IVA_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per procura generale alle liti del 23.1.2023 a rogito del Notaio di Roma rep. n. 37590/racc. 7131, con domicilio eletto in Catania Piazza Persona_1
della Repubblica n. 26 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. depositato il 30.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che, in data 30/7/2024, l'Agente della riscossione per la Provincia di Catania,
[...]
, ha notificato l'atto n. 29328202400000386000 con oggetto notifica rimborso e Controparte_2
proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73, con cui comunicava l'impossibilità di procedere al rimborso delle somme a credito, pari ad € 151,50, poiché, a seguito del controllo di cui all'art. 28-ter - D.p.r. n. 602/1973, risultavano a carico della stessa, debiti per un ammontare di €
18.103,03, portati, oltre che da diverse cartelle di pagamento, dall'avviso di addebito n. CP_ 59320140000082016000 dell' Sede di Catania, con cui si chiede nuovamente il pagamento di €
9001475234 000 notificata in data 17/4/2023.
Il giudizio, iscritto al n. 4650/2023 del Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro, è stato definito con sentenza n. 4650-2023, la quale ha così disposto: “in accoglimento del ricorso dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n. 593 2014 0000082016000, che, per l'effetto non potrà essere portato ad esecuzione, ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente allo stesso”.
Nel presente giudizio, la ricorrente, rilevando l'illegittimità della procedura intrapresa, in quanto si fonda anche sull'avviso di addebito n. 593 2014 0000082016000, la cui inefficacia è stata accertata dalla richiamata sentenza, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati nei limiti di quanto chiarito, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente;
nel merito accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto notificato relativamente all'avviso n.
593 2014 0000082016000, attesa la non debenza della somma ivi riportata, in quanto disposta in mancanza di alcun titolo esecutivo, data l'annullamento intervenuto;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Alfio Mario Gambino”. CP_
costituitosi in giudizio, ha riconosciuto che il debito della ricorrente relativo all'avviso di addebito n. 59320140000082016000 era già stato dichiarato estinto per prescrizione con sentenza n. 4298/2023 passata in giudicato il 27.4.2024, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Sostituita l'udienza dell'1.4.2025 dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Oggetto del giudizio è l'accertamento della nullità parziale dell'atto n. 29328202400000386000 con oggetto notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73, nonché
l'accertamento dell'insussistenza del debito di € 11.493,27 portato dall'avviso di addebito n. CP_ 59320140000082016000 dell' Sede di Catania, richiamato nell'atto notificato.
L'opposizione proposta dalla ricorrente è inammissibile con riferimento alla domanda di accertamento della nullità parziale dell'atto n. 29328202400000386000 di notifica rimborso e proposta di compensazione, trattandosi di atto emesso da , Controparte_3
CP_ legittimata passiva non evocata in giudizio, e non già del resistente il quale non è passivamente legittimato rispetto alla procedura di riscossione di cui la ricorrente eccepisce l'illegittimità. Va invece accolta la domanda di accertamento della non debenza della somma di € 11.493,27 CP_ portata dall'avviso di addebito n. 59320140000082016000 dell' Sede di Catania, essendo incontestato e documentalmente provato con sentenza n. 4296/2023 (prodotta da entrambe le parti), passata in giudicato, che il relativo debito è ormai estinto per prescrizione. CP_ Al riguardo, nonostante con ordinanza del 18.2.2025 l' sia stato onerato di documentare l'avvenuto sgravio delle somme dovute, l'ente previdenziale non ha fornito alcuna prova al riguardo, con la conseguenza che non può accogliersi la richiesta del resistente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, sono per metà compensate e per metà poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità parziale del ricorso, relativamente all'accertamento dell'illegittimità dell'atto n. 29328202400000386000 con oggetto notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73; dichiara l'insussistenza del debito di € 11.493,27 portato dall'avviso di addebito n. CP_ 59320140000082016000 dell' Sede di Catania;
CP_ condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere metà delle spese processuali in favore della ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che, nell'intero, si liquidano in €
1.865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa tra le parti le spese processuali per la restante metà del suddetto importo.
Catania, 1.4.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi