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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10623 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8609/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - DECIMA sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8609/24 riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 vertente TRA (C.F. rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall' Avv. Parte_1 C.F._1 Arianna Tammaro, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Luigi Volpicella n. 372; ATTRICE E (C.F. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti MARIARITA GRANDE E DOMENICO DI RUSSO, con essi elett.te domiciliato presso la Casa Comunale, in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza;
CONVENUTO OGGETTO: opposizione avverso ordinanza di sgombero alloggi ERP. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con citazione notificata in data 12/04/2024 convenne in giudizio il Parte_1 Controparte_1 impugnando la diffida PG/2023/108039 del 07/02/2023 e la successiva ordinanza n. 248 del 29/05/2023 di sgombero coatto amministrativo dell'alloggio ERP di proprietà del Controparte_1 sito in Napoli – quartiere San Giovanni a Teduccio – via Raffale Testa n. 4, is. B, scala E, piano 4°, int. 49 - B.U.9014004951, resa dal Controparte_1 A sostegno dell'opposizione eccepì:
1. Nullità dell'ordinanza di sgombero per violazione di legge ( artt. 826- 828 c.c., Art. 21- septies della Legge n. 241 del 1990). Carenza di potere dell'Amministrazione procedente. L'amministrazione avrebbe dovuto agire “jure privatorum” rivolgendosi all'Autorità giudiziaria ordinaria, in quanto l'alloggio in questione non fa parte del demanio pubblico, ma rientra nella categoria dei beni patrimoniali dell'Ente.
2. Vizio dell'ordinanza per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241 del 90. Il avrebbe adottato la diffida e la successiva ordinanza di sgombero Controparte_1 coatto amministrativo sulla base di un'istruttoria fondata esclusivamente sulle risultanze del verbale della Polizia Municipale, in cui la sig.ra autodenunciava l'occupazione della Pt_1 casa popolare. Al contrario, avrebbe dovuto accertare una eventuale violazione delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 11 del 28 Ottobre del 2019, come modificato dal Regolamento Regionale n. 12 del 30 novembre 2020; ovvero avrebbe dovuto accertare l'insussistenza dei requisiti di accesso all'edilizia ERP (ex art. 9 del Regolamento Regionale Campania) o uno stato di grave morosità (ex art. 23 del Regolamento Regionale Campania) non sanata nei termini previsti e preventivamente diffidata.
3. Illogicità dei provvedimenti. Abuso di potere dell'Amministrazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Diritto alla detenzione dell'alloggio ERP da parte dell'Attrice. L'Amministrazione con la propria condotta, avendo trasmesso alla gli avvisi di Pt_1 pagina 1 di 4 pagamento dei canoni di locazione, avrebbe creato le condizioni del legittimo affidamento dell'Opponente riguardo alla sussistenza di un regolare rapporto di detenzione dell'immobile, ove vive con la propria figlia minore. Il hiese il rigetto della domanda. Controparte_1 MOTIVI DELLA DECISIONE Il motivo di opposizione sub 1) è infondato, perché l'immobile oggetto di causa, di proprietà del di Napoli, adibito ad alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Napoli alla via CP_1 Raffaele Testa n. 4, is. B, sc. E int. 49, è annotato nell'inventario immobiliare comunale tra i beni patrimoniali indisponibili al codice B.U. 9014004951. Di conseguenza, l'ente può legittimamente procedere “in via amministrativa” a tutela del proprio diritto di proprietà. Infatti, «ai sensi degli artt. 823 e 828 c.c., se un immobile rientra nella categoria del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile di un ente locale, quest'ultimo può procedere “in via amministrativa” a tutela del proprio diritto di proprietà, mediante l'esercizio del potere di autotutela esecutiva, attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo, dal contenuto atipico, volto a tutelare in concreto le ragioni del legittimo ente proprietario del bene» (TAR Lazio – Roma, Sez. II- stralcio, 24 maggio 2023, n. 8803);. Ancora, «nel caso dei beni demaniali e, secondo l'orientamento prevalente, anche dei beni del patrimonio indisponibile, la strumentalità del bene e la sua funzionalizzazione rispetto agli interessi pubblici da perseguire sono elementi atti a radicare in capo all'Amministrazione, titolare di diritti reali su tale categoria di beni, il potere di “farsi giustizia da sé”
[…] atteso il loro preminente rilievo pubblicistico, alla p.a. è consentito adottare dei provvedimenti di autotutela possessoria» [TAR Lazio – Roma, Sez III bis, 3 novembre 2021, n. 11236); .
<<in tema di edilizia residenziale pubblica, ove intenda rientrare nella disponibilità un alloggio < i>
occupato "sine titulo" da soggetto non assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a quest'ultimo, l'ente gestore non deve necessariamente ricorrere agli ordinari rimedi di diritto privato, potendosi avvalere anche delle speciali misure di autotutela ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1035 del 1972, la cui attribuzione all'ente medesimo, in aggiunta ai primi, si fonda sulla particolare natura del bene, caratterizzato dal vincolo di destinazione funzionale alla soddisfazione dell'interesse pubblico, ed il ricorso alle quali non implica ambiti di discrezionalità, né situazioni di interesse legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto dedotto in giudizio>> (Sez. 3 -
, Sentenza n. 1432 del 20/01/2017);
***** Il motivo di opposizione sub 2) è infondato, perché la Polizia Locale, Unità Operativa di San Giovanni, in data 18.10.2022, a seguito della autodenuncia della signora nell'effettuare un Parte_1 sopralluogo presso il cespite in parola, ha accertato l'occupazione abusiva da parte della stessa, unitamente al proprio nucleo familiare, a detta della occupante a partire dal marzo 2021, come emerge dal verbale trasmesso con nota PG/2023/739902 del 23.01.2023. La predetta circostanza è documentata e non contestata da parte attrice, che contesta unicamente il diritto dell'ente di intimare il rilascio dell'immobile, solo in base alla sua autodenuncia, ritenendo, invece, necessario una più approfondita istruttoria volta ad accertare la eventuale violazione delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 11 del 28 Ottobre del 2019, come modificato dal Regolamento Regionale n. 12 del 30 novembre 2020, e cioè la insussistenza dei requisiti di accesso all'edilizia ERP (ex art. 9 del Regolamento Regionale Campania) o uno stato di grave morosità (ex art. 23 del Regolamento Regionale Campania). Sennonchè, tale accertamento è superfluo a fronte di una accertata occupazione sine titulo da parte dell'occupante che, in tanto può prendere possesso dell'immobile, in quanto ne abbia ottenuto l'assegnazione. In altri termini, se l'aspirante all'assegnazione lo occupa prima dell'assegnazione, il Comune può legittimamente intimare il rilascio, anche se, in ipotesi, l'aspirante ha i requisiti per ottenere l'assegnazione. Nella fattispecie, è pacifico che la occupò il bene immobile a seguito Pt_1 dell'allontanamento spontaneo del precedente inquilino, rispetto al quale essa non asserisce di aver pagina 2 di 4 alcun legame familiare né rapporto di convivenza. Peraltro, l'attrice non ha neppure dedotto quali sarebbero i presupposti fattuali e giuridici che le darebbero diritto all'assegnazione.
***** Il motivo di opposizione sub 3) è infondato, perché la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la tutela del legittimo affidamento è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva, e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente (creata dal comportamento positivo della P.A.); in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere un'utilità ottenuta in buona fede;
infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, evidenziando una sicura stabilità (Cons. Stato, sez. II, 27 marzo 2023, n. 3112). Nella fattispecie di causa, la sig.ra ottenne l'utilità (e cioè la materiale disponibilità Pt_1 dell'immobile) senza la necessaria buona fede, in quanto occupò l'alloggio popolare senza prima attuare tutti i passaggi amministrativi necessari e, dunque, senza averne diritto. Né appare rilevante la circostanza che il abbia trasmesso alla la documentazione necessaria per il CP_1 Pt_1 pagamento del canone locatizio, non trattandosi di una forma di riconoscimento implicito della condizione di assegnatario dell'alloggio. Infatti,
***** Per completezza di motivazione, va disatteso l'assunto difensivo secondo cui, poiché la sig.ra Pt_1 aveva presentato in data 15/06/2022 un'istanza di subentro, il non avrebbe potuto azionare la CP_1 procedura di rilascio, senza prima definire il procedimento di subentro con un provvedimento formale. E ciò, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 comma 4 e 30 del Regolamento Regionale Campania n. 11/2019. A dire dell'istante (cfr. comparsa conclusionale e memoria di replica), poiché: A) ai sensi dell'art. 19 comma 4, “Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per ottenere il subentro, notificando il provvedimento di diniego all'interessato”. B) l'articolo 30 comma 1 stabilisce che l'Amministrazione “diffida preventivamente, con lettera raccomandata A/R o PEC l'occupante a rilasciare l'alloggio. Detto provvedimento deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni e costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo”; il Comune avrebbe dovuto provvedere contestualmente a notificare alla il diniego, ai sensi Pt_1 dell'art. 19 co. 4 del Regolamento, in assenza del quale non avrebbe potuto emettere l'ordinanza di sgombero. In contrario, va osservato che l'art. 19 del Regolamento (intitolato “Subentro nella assegnazione”) si riferisce ai componenti del nucleo avente diritto originario, sicchè la comunicazione di diniego di cui discorre il comma 4 va data ai componenti il nucleo familiare privi dei requisiti di legge per ottenere il subentro. Quindi non andava dato alla la quale, come dedotto in citazione, si era immessa Pt_1 nell'immobile in questione solo a seguito dell'allontanamento del precedente assegnatario sig. Per_1 col quale non aveva rapporti di convivenza (pag. 6).
[...] D'altra parte, la diffida di cui all'art. 30, comma 1, presuppone solo che l'Ente Proprietario/Gestore abbia accertato l'occupazione senza titolo, e non richiede che sia stata preventivamente esitata negativamente una istanza di assegnazione.
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - DECIMA sezione civile, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 -condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 18.11.2025. Il Giudice Francesco Pastore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - DECIMA sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8609/24 riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 vertente TRA (C.F. rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall' Avv. Parte_1 C.F._1 Arianna Tammaro, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Luigi Volpicella n. 372; ATTRICE E (C.F. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti MARIARITA GRANDE E DOMENICO DI RUSSO, con essi elett.te domiciliato presso la Casa Comunale, in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza;
CONVENUTO OGGETTO: opposizione avverso ordinanza di sgombero alloggi ERP. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con citazione notificata in data 12/04/2024 convenne in giudizio il Parte_1 Controparte_1 impugnando la diffida PG/2023/108039 del 07/02/2023 e la successiva ordinanza n. 248 del 29/05/2023 di sgombero coatto amministrativo dell'alloggio ERP di proprietà del Controparte_1 sito in Napoli – quartiere San Giovanni a Teduccio – via Raffale Testa n. 4, is. B, scala E, piano 4°, int. 49 - B.U.9014004951, resa dal Controparte_1 A sostegno dell'opposizione eccepì:
1. Nullità dell'ordinanza di sgombero per violazione di legge ( artt. 826- 828 c.c., Art. 21- septies della Legge n. 241 del 1990). Carenza di potere dell'Amministrazione procedente. L'amministrazione avrebbe dovuto agire “jure privatorum” rivolgendosi all'Autorità giudiziaria ordinaria, in quanto l'alloggio in questione non fa parte del demanio pubblico, ma rientra nella categoria dei beni patrimoniali dell'Ente.
2. Vizio dell'ordinanza per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241 del 90. Il avrebbe adottato la diffida e la successiva ordinanza di sgombero Controparte_1 coatto amministrativo sulla base di un'istruttoria fondata esclusivamente sulle risultanze del verbale della Polizia Municipale, in cui la sig.ra autodenunciava l'occupazione della Pt_1 casa popolare. Al contrario, avrebbe dovuto accertare una eventuale violazione delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 11 del 28 Ottobre del 2019, come modificato dal Regolamento Regionale n. 12 del 30 novembre 2020; ovvero avrebbe dovuto accertare l'insussistenza dei requisiti di accesso all'edilizia ERP (ex art. 9 del Regolamento Regionale Campania) o uno stato di grave morosità (ex art. 23 del Regolamento Regionale Campania) non sanata nei termini previsti e preventivamente diffidata.
3. Illogicità dei provvedimenti. Abuso di potere dell'Amministrazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Diritto alla detenzione dell'alloggio ERP da parte dell'Attrice. L'Amministrazione con la propria condotta, avendo trasmesso alla gli avvisi di Pt_1 pagina 1 di 4 pagamento dei canoni di locazione, avrebbe creato le condizioni del legittimo affidamento dell'Opponente riguardo alla sussistenza di un regolare rapporto di detenzione dell'immobile, ove vive con la propria figlia minore. Il hiese il rigetto della domanda. Controparte_1 MOTIVI DELLA DECISIONE Il motivo di opposizione sub 1) è infondato, perché l'immobile oggetto di causa, di proprietà del di Napoli, adibito ad alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Napoli alla via CP_1 Raffaele Testa n. 4, is. B, sc. E int. 49, è annotato nell'inventario immobiliare comunale tra i beni patrimoniali indisponibili al codice B.U. 9014004951. Di conseguenza, l'ente può legittimamente procedere “in via amministrativa” a tutela del proprio diritto di proprietà. Infatti, «ai sensi degli artt. 823 e 828 c.c., se un immobile rientra nella categoria del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile di un ente locale, quest'ultimo può procedere “in via amministrativa” a tutela del proprio diritto di proprietà, mediante l'esercizio del potere di autotutela esecutiva, attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo, dal contenuto atipico, volto a tutelare in concreto le ragioni del legittimo ente proprietario del bene» (TAR Lazio – Roma, Sez. II- stralcio, 24 maggio 2023, n. 8803);. Ancora, «nel caso dei beni demaniali e, secondo l'orientamento prevalente, anche dei beni del patrimonio indisponibile, la strumentalità del bene e la sua funzionalizzazione rispetto agli interessi pubblici da perseguire sono elementi atti a radicare in capo all'Amministrazione, titolare di diritti reali su tale categoria di beni, il potere di “farsi giustizia da sé”
[…] atteso il loro preminente rilievo pubblicistico, alla p.a. è consentito adottare dei provvedimenti di autotutela possessoria» [TAR Lazio – Roma, Sez III bis, 3 novembre 2021, n. 11236); .
<<in tema di edilizia residenziale pubblica, ove intenda rientrare nella disponibilità un alloggio < i>
occupato "sine titulo" da soggetto non assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a quest'ultimo, l'ente gestore non deve necessariamente ricorrere agli ordinari rimedi di diritto privato, potendosi avvalere anche delle speciali misure di autotutela ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1035 del 1972, la cui attribuzione all'ente medesimo, in aggiunta ai primi, si fonda sulla particolare natura del bene, caratterizzato dal vincolo di destinazione funzionale alla soddisfazione dell'interesse pubblico, ed il ricorso alle quali non implica ambiti di discrezionalità, né situazioni di interesse legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto dedotto in giudizio>> (Sez. 3 -
, Sentenza n. 1432 del 20/01/2017);
***** Il motivo di opposizione sub 2) è infondato, perché la Polizia Locale, Unità Operativa di San Giovanni, in data 18.10.2022, a seguito della autodenuncia della signora nell'effettuare un Parte_1 sopralluogo presso il cespite in parola, ha accertato l'occupazione abusiva da parte della stessa, unitamente al proprio nucleo familiare, a detta della occupante a partire dal marzo 2021, come emerge dal verbale trasmesso con nota PG/2023/739902 del 23.01.2023. La predetta circostanza è documentata e non contestata da parte attrice, che contesta unicamente il diritto dell'ente di intimare il rilascio dell'immobile, solo in base alla sua autodenuncia, ritenendo, invece, necessario una più approfondita istruttoria volta ad accertare la eventuale violazione delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 11 del 28 Ottobre del 2019, come modificato dal Regolamento Regionale n. 12 del 30 novembre 2020, e cioè la insussistenza dei requisiti di accesso all'edilizia ERP (ex art. 9 del Regolamento Regionale Campania) o uno stato di grave morosità (ex art. 23 del Regolamento Regionale Campania). Sennonchè, tale accertamento è superfluo a fronte di una accertata occupazione sine titulo da parte dell'occupante che, in tanto può prendere possesso dell'immobile, in quanto ne abbia ottenuto l'assegnazione. In altri termini, se l'aspirante all'assegnazione lo occupa prima dell'assegnazione, il Comune può legittimamente intimare il rilascio, anche se, in ipotesi, l'aspirante ha i requisiti per ottenere l'assegnazione. Nella fattispecie, è pacifico che la occupò il bene immobile a seguito Pt_1 dell'allontanamento spontaneo del precedente inquilino, rispetto al quale essa non asserisce di aver pagina 2 di 4 alcun legame familiare né rapporto di convivenza. Peraltro, l'attrice non ha neppure dedotto quali sarebbero i presupposti fattuali e giuridici che le darebbero diritto all'assegnazione.
***** Il motivo di opposizione sub 3) è infondato, perché la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la tutela del legittimo affidamento è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva, e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente (creata dal comportamento positivo della P.A.); in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere un'utilità ottenuta in buona fede;
infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, evidenziando una sicura stabilità (Cons. Stato, sez. II, 27 marzo 2023, n. 3112). Nella fattispecie di causa, la sig.ra ottenne l'utilità (e cioè la materiale disponibilità Pt_1 dell'immobile) senza la necessaria buona fede, in quanto occupò l'alloggio popolare senza prima attuare tutti i passaggi amministrativi necessari e, dunque, senza averne diritto. Né appare rilevante la circostanza che il abbia trasmesso alla la documentazione necessaria per il CP_1 Pt_1 pagamento del canone locatizio, non trattandosi di una forma di riconoscimento implicito della condizione di assegnatario dell'alloggio. Infatti,
***** Per completezza di motivazione, va disatteso l'assunto difensivo secondo cui, poiché la sig.ra Pt_1 aveva presentato in data 15/06/2022 un'istanza di subentro, il non avrebbe potuto azionare la CP_1 procedura di rilascio, senza prima definire il procedimento di subentro con un provvedimento formale. E ciò, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 comma 4 e 30 del Regolamento Regionale Campania n. 11/2019. A dire dell'istante (cfr. comparsa conclusionale e memoria di replica), poiché: A) ai sensi dell'art. 19 comma 4, “Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per ottenere il subentro, notificando il provvedimento di diniego all'interessato”. B) l'articolo 30 comma 1 stabilisce che l'Amministrazione “diffida preventivamente, con lettera raccomandata A/R o PEC l'occupante a rilasciare l'alloggio. Detto provvedimento deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni e costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo”; il Comune avrebbe dovuto provvedere contestualmente a notificare alla il diniego, ai sensi Pt_1 dell'art. 19 co. 4 del Regolamento, in assenza del quale non avrebbe potuto emettere l'ordinanza di sgombero. In contrario, va osservato che l'art. 19 del Regolamento (intitolato “Subentro nella assegnazione”) si riferisce ai componenti del nucleo avente diritto originario, sicchè la comunicazione di diniego di cui discorre il comma 4 va data ai componenti il nucleo familiare privi dei requisiti di legge per ottenere il subentro. Quindi non andava dato alla la quale, come dedotto in citazione, si era immessa Pt_1 nell'immobile in questione solo a seguito dell'allontanamento del precedente assegnatario sig. Per_1 col quale non aveva rapporti di convivenza (pag. 6).
[...] D'altra parte, la diffida di cui all'art. 30, comma 1, presuppone solo che l'Ente Proprietario/Gestore abbia accertato l'occupazione senza titolo, e non richiede che sia stata preventivamente esitata negativamente una istanza di assegnazione.
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - DECIMA sezione civile, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 -condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 18.11.2025. Il Giudice Francesco Pastore
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