Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 868/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da:
1) nato a [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] Gruaro (VE) con l'Avv. C.F._1
BOREATTI ELISA e l'Avv. GENNARO COLANGELO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
2) nata in [...] (C.F. , residente in [...]C.F._2
Via Maglant n. 12, 30020, Gruaro (VE) con l'Avv. DAL BEN BRUNO presso il quale ha eletto domicilio telematico;
con i seguenti figli:
- , n. a Portogruaro (VE) il 28/6/2011; Persona_1
- , n. a Pordenone il 30/12/2020. Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Sull'affidamento dei minori e la residenza dei minori.
I minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e la residenza verrà fissata per presso l'abitazione famigliare che resterà in uso al padre, come già lo è attualmente e per Per_1 presso la madre, che reperirà nuovo alloggio, come si dirà oltre. Per_2
Sul Collocamento dei minori.
Sul diritto di visita ordinario.
Entrambi i figli a fine settimana alternati trascorreranno con uno o l'altro genitore dal venerdì pomeriggio (uscita di scuola) sino alla domenica sera ore 21.00 con obbligo per il genitore di accompagnare, fatto salvo diverso accordo, indietro il figlio minore collocato presso l'uno o l'altro.
Entrambi i genitori si danno atto reciprocamente che, previo contatto telefonico e compatibilmente con gli impegni dei minori stessi, potranno trattenere con sè i minori ( e oltreché a Per_1 Per_2 fine settimana alternati anche durante la settimana.
Entrambi i genitori si danno atto che non ostacoleranno il rapporto dei minori con le rispettive famiglie di origine (nonni, zii e via dicendo).
Sui rapporti economici.
Il IG. corrisponderà la somma di € 250,00= mensili oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pordenone;
la signora Parte_2 nulla verserà a titolo di mantenimento ordinario ma parteciperà al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di intesa del Tribunale di Pordenone.
L'assegno unico verrà percepito per entrambi i figli dalla sig.ra Pt_2
Il signor verserà il mantenimento ordinario non oltre il giorno 10 di ogni singolo Parte_1 mese a fare tempo dal mese successivo a quello in cui la signora trasferirà Parte_2 altrove la sua residenza.
Le spese straordinarie verranno rimborsate previa consegna dei giustificativi delle stesse ed entro e non oltre il giorno 10 di ogni singolo mese successivo alla consegna stessa.
Sulla disciplina delle festività.
Fatto salvo il diverso accordo delle parti, le festività verranno così suddivise:
- per le festività natalizie si stabilisce che, tenuto presente l'intero periodo di assenza da scuola dei minori, questo verrà suddiviso al 50% in modo che questi possano trascorrere il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro genitore, ad anni alterni;
- per quanto attiene le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con ciascuno dei genitori.
Rimane inteso che, nel caso in cui uno dei genitori avesse la possibilità di godere delle ferie estive in un periodo diverso da agosto durante tutto il periodo compreso dalla fine delle scuole sino al loro rientro, questo potrà comunque essere goduto con i figli come da accordi per quindici giorni consecutivi.
Detta indicazione deve essere reciprocamente comunicata entro il 30 maggio dell'anno di riferimento.
Per quanto riguarda i ponti, indipendentemente dalla durata e senza pregiudizio per il collocamento in essere, gli stessi dovranno essere trascorsi dai minori in via alternata con la madre ed il padre (a titolo esemplificativo, se i minori trascorreranno il ponte dell'Immacolata con la madre, trascorreranno poi il ponte del 25 aprile con il padre, quello del 01 maggio con la madre e del 02 giugno con il padre, e così via dicendo). L'alternanza di cui sopra dovrà, comunque, essere concordata entro e non oltre il giorno 15 del mese di aprile di ogni anno.
Sui rapporti tra i genitori. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Ogni decisione relativa ai figli sarà presa di comune accordo tra i genitori.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio.
Il IG. e la IG.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle Parte_1 Parte_2 predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, il 14/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa