Art. 91.
Per le inchieste formali gia' ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 50 sono adottate dall'autorita' che ebbe ad ordinare l'inchiesta.
Per le inchieste formali gia' ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 50 sono adottate dall'autorita' che ebbe ad ordinare l'inchiesta.