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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/04/2024, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1773/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 12.04.2024, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza iscritta al n. r.g. 1773/2021, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 418/2021”, promossa da
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Daniele Taveri
attrice- opponente
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Daniele G. Discepolo e
Gabriele Pravettoni Farinelli
convenuta- opposta
e per essa (P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2 dell'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
interventore
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha per oggetto l'opposizione, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 418/2021 emesso dal Tribunale di Matera
[...]
pagina 1 di 6 in data 02.08.2021, a favore della per la somma di € Controparte_1
37.00,50 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Si è costituita in giudizio chiedendo, previa concessione Controparte_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 08.03.2022, il G.I. ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e, rilevato che la controversia – vertente in materia di contratti bancari – resta assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda rilevabile anche d'ufficio, ha invitato parte opposta all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di legge di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, rinviando all'udienza del 19.07.2022 per la verifica.
Con atto del 12.04.2023, è intervenuta in giudizio ex art. 111 cpc la
[...]
e per essa la mandataria in qualità di Controparte_2 Controparte_3
cessionaria dei crediti in blocco della Controparte_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con rinvio all'udienza odierna, nella quale, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c, la causa viene decisa.
Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione di improcedibilità per omesso svolgimento del procedimento di mediazione, formulata da parte opponente, la quale ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione è fondata, alla stregua del recente arresto di Corte Cass. Sez. Un., sentenza n. 19596 del 18/09/2020 che afferma: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sopra richiamata sentenza n. 19596/2020, condiviso da questo giudice di merito, è stato confermato dalla
Suprema Corte con la successiva decisione n. 159/2021.
pagina 2 di 6 Alla stregua del suesposto principio, nel caso di specie l'onere di esperire la mediazione incombeva sull'attore sostanziale costituito dal creditore ricorrente
Controparte_1
Tuttavia, non ha provato di aver validamente espletato il Controparte_1
procedimento di mediazione.
Al riguardo, va in primo luogo rimarcato che, con ordinanza del 08.03.2022 è stato assegnato alla parte opposta il termine di giorni 15 previsto dalla legge per procedere al tentativo di mediazione, con conseguente differimento dell'udienza di trattazione.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, parte opponente ha contestato la regolarità del procedimento di mediazione, in quanto la creditrice opposta (a ciò onerata) non avrebbe partecipato personalmente a mezzo del proprio legale rappresentante p.t. e/o di altro organo gestorio, bensì per il tramite dell'avv.
Pravettoni Farinelli “come da procura in atti”. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare che ha violato l'art. 8, co. 1, terzo periodo D.Lgs. Controparte_1
28/2010, avendo partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria con persona munita di procura inammissibile, irrituale ed illegittima, per i motivi illustrati al punto 1) della richiamata memoria e, per l'effetto, dichiarare la nullità della mediazione obbligatoria ex adverso esperita e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria avviata con ricorso 14.07.2021 e culminata nel D.I. n. 418/21 oggetto di opposizione e revocare il D.I. de quo, con ogni ulteriore implicazione.
Va premesso che l'art. 8 comma 1 terzo periodo d.lgs. n. 28/2010 prevede che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”.
Interpretando letteralmente tale disposizione, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene necessaria e inderogabile, salve obiettive e valide giustificazioni, la presenza personale della parte all'incontro fissato per la mediazione (ex pluris Trib. Roma
27.6.2019; Trib. Firenze 26.11.2014, Trib. Palermo, 16.07.2014, Trib. Vasto
09.03.2015, Trib. Bologna 11.11.2014, Trib. Pavia 09.03.2015).
Si è, infatti, osservato che la presenza personale delle parti sarebbe posta a garanzia della stessa finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina sulla mediazione, in quanto i titolari degli interessi contrapposti in un giudizio potrebbero pagina 3 di 6 tutelarli al meglio con la propria partecipazione attiva al procedimento, pervenendo più facilmente ad un accordo conveniente per tutte le parti.
Pur condividendo la sopra menzionata ratio della necessaria partecipazione personale delle parti al tentativo di mediazione, recentemente la Suprema Corte (Cass. civ. n.
8473/2019), evidenziando l'assenza di disposizioni di legge che introducano una deroga alla generale possibilità, in materia di diritti disponibili e atti non personalissimi, di conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto, ha riconosciuto la possibilità per la parte non presente personalmente all'incontro di mediazione di delegare un altro soggetto (anche il proprio difensore), purché munito di procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Ebbene, dalle risultanze del verbale negativo di mediazione del 10.05.2022 in atti
(cfr. produzione documentale depositata il 10.05.2022 nel fascicolo parte opposta) si evince che all'incontro innanzi all'organismo di mediazione adito, tenutosi in collegamento multimediale, la parte istante non è comparsa Controparte_1
personalmente, a mezzo del proprio legale rappresentante p.t. oppure a mezzo di altro soggetto munito di procura speciale sostanziale, bensì per il tramite dell'Avv.
Gabriele Pravettoni Farinelli con studio in Milano, “come da procura in atti”, tant'è che in calce al predetto verbale risulta apposta unicamente la sottoscrizione del predetto legale, oltre a quelle del mediatore e della parte convocata. Né, d'altro canto,
pagina 4 di 6 è stata data prova del fatto che il predetto delegato fosse munito di procura speciale sostanziale che gli attribuisse la rappresentanza sostanziale della parte per come chiarito dalla sopra richiamata sentenza della Cassazione.
In conclusione, per tale complessivo ordine di ragioni, deve dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte dell'opposta all'ordine del Giudice Controparte_1
del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del
2010 e, in conseguenza, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
D'altra parte, le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2, c.p.c. (in tal senso, si segnala Cass. civ., sez. VI, 04/03/2019,
n. 6218 e Cass. civ. sez. VI, 29/09/2015, n. 19372, che ha stabilito che “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma
2, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009, se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).
Le conclusioni che precedono devono ritenersi assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo Tribunale ne omette l'esame esplicito.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in considerazione alla natura meramente processuale delle ragioni di reiezione della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla causa su indicata così provvede:
1) dichiara improcedibile, per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il giudizio avente ad oggetto la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 418/2021 emesso dal Tribunale di Matera in data 02.08.2021.
2) spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Matera il 12 aprile 2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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