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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2103/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8591/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: PIGNORAMENTO n. 20250002238060159559818 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1731/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente e tempestivamente notificato il 14.4.2025 nei confronti della Municipia
s.p.a., la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 20250002238060159559818 di € 724,57 emesso dalla Napoli Obiettivo Valore/Municipia spa e notificatole a mezzo raccomandata il giorno
17.2.2025, in relazione ad accertamento esecutivo n. 2233415013 avente ad oggetto tributo Tari anno di imposta 2018, asseritamente notificato il 23.2.2024; la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) la prescrizione/decadenza quinquennale;
3) il difetto di legittimazione attiva della NOV s.r.l. stante la mancata iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla gestione dell'attività di liquidazione accertamento dei tributi e di riscossione degli stessi ex art. 53 del D.lgs. 446/97; 4) la mancanza del presupposto impositivo/errore di calcolo sull'imposta dovuta in quanto l'immobile era detenuto dalla contribuente in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito, successivamente revocato nel corso del medesimo anno;
che a dimostrazione della cessazione del possesso, si evidenziava che il proprietario aveva stipulato un nuovo contratto di locazione con un diverso soggetto in data 04/11/2018; che di conseguenza, il tributo avrebbe dovuto essere calcolato esclusivamente in proporzione ai giorni di effettivo possesso da parte della stessa nel corso del 2018, tenendo conto della cessazione del comodato d'uso gratuito;
tanto eccepito, l'istante ha chiesto l'annullamento del pignoramento opposto con declaratoria di intervenuta decadenza dal tributo, vinte le spese. A seguito della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, si è costituito il 9.1.2026 il Comune di Napoli eccependo che sia il potere di accertamento del tributo che quello di riscossione spettavano alla società Napoli Obiettivo Valore s.r.l../Municipia S.p.A e chiedendo l'estromissione dal giudizio. Solo in data 14.1.2026 si è costituita la Municipia s.p.a. eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza attesa la pregressa notifica del prodromico Avviso di
Accertamento Tari, anno 2018, n. 22334/15013 del 13/12/2023 effettuata direttamente a mezzo posta ordinaria in data 15/01/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Invero, seguendo il criterio della cd. ragione più liquida, occorre rilevare l'intervenuto deposito della prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento presupposto solo in data 14.1.2026, in violazione, quindi, del termine a ritroso di 20 giorni liberi prima della data di trattazione di cui all'art. 32 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992, termine da ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e, quindi, sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione - rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - cui adempie
(Cass. n. 18103/2021). Ne consegue l'illegittimità derivata del pignoramento opposto così come eccepita in ricorso e l'annullamento dello stesso. Le spese di lite seguono la soccombenza della Municipia s.p.a. e si liquidano come da dispositivo, restando compensate quelle con il Comune di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Municipia S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8591/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: PIGNORAMENTO n. 20250002238060159559818 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1731/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente e tempestivamente notificato il 14.4.2025 nei confronti della Municipia
s.p.a., la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 20250002238060159559818 di € 724,57 emesso dalla Napoli Obiettivo Valore/Municipia spa e notificatole a mezzo raccomandata il giorno
17.2.2025, in relazione ad accertamento esecutivo n. 2233415013 avente ad oggetto tributo Tari anno di imposta 2018, asseritamente notificato il 23.2.2024; la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) la prescrizione/decadenza quinquennale;
3) il difetto di legittimazione attiva della NOV s.r.l. stante la mancata iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla gestione dell'attività di liquidazione accertamento dei tributi e di riscossione degli stessi ex art. 53 del D.lgs. 446/97; 4) la mancanza del presupposto impositivo/errore di calcolo sull'imposta dovuta in quanto l'immobile era detenuto dalla contribuente in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito, successivamente revocato nel corso del medesimo anno;
che a dimostrazione della cessazione del possesso, si evidenziava che il proprietario aveva stipulato un nuovo contratto di locazione con un diverso soggetto in data 04/11/2018; che di conseguenza, il tributo avrebbe dovuto essere calcolato esclusivamente in proporzione ai giorni di effettivo possesso da parte della stessa nel corso del 2018, tenendo conto della cessazione del comodato d'uso gratuito;
tanto eccepito, l'istante ha chiesto l'annullamento del pignoramento opposto con declaratoria di intervenuta decadenza dal tributo, vinte le spese. A seguito della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, si è costituito il 9.1.2026 il Comune di Napoli eccependo che sia il potere di accertamento del tributo che quello di riscossione spettavano alla società Napoli Obiettivo Valore s.r.l../Municipia S.p.A e chiedendo l'estromissione dal giudizio. Solo in data 14.1.2026 si è costituita la Municipia s.p.a. eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza attesa la pregressa notifica del prodromico Avviso di
Accertamento Tari, anno 2018, n. 22334/15013 del 13/12/2023 effettuata direttamente a mezzo posta ordinaria in data 15/01/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Invero, seguendo il criterio della cd. ragione più liquida, occorre rilevare l'intervenuto deposito della prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento presupposto solo in data 14.1.2026, in violazione, quindi, del termine a ritroso di 20 giorni liberi prima della data di trattazione di cui all'art. 32 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992, termine da ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e, quindi, sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione - rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - cui adempie
(Cass. n. 18103/2021). Ne consegue l'illegittimità derivata del pignoramento opposto così come eccepita in ricorso e l'annullamento dello stesso. Le spese di lite seguono la soccombenza della Municipia s.p.a. e si liquidano come da dispositivo, restando compensate quelle con il Comune di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Municipia S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti.