Art. 16. 1. E' consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varieta' di funghi freschi spontanei:
a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
b) Cantharellus cibarius;
c) Cantharellus lutescens;
d) Amanita caesarea;
e) Morchella (tutte le specie);
f) Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
g) Tricholoma georgii;
h) Pleurotus eringii;
i) Armillaria mellea.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
b) Cantharellus cibarius;
c) Cantharellus lutescens;
d) Amanita caesarea;
e) Morchella (tutte le specie);
f) Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
g) Tricholoma georgii;
h) Pleurotus eringii;
i) Armillaria mellea.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.