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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione - protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 bis e ss. c.p.c.
Nella causa Rg 9532/2022 introdotta con ricorso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Manfio del Foro di Padova
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
, in persona del Prefetto pro Controparte_2 tempore
- resistenti contumaci-
Oggetto: impugnativa del decreto di allontanamento del 13.10.2022, notificato in pari data, emesso dalla Prefettura di Padova
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, il ricorrente ha proposto impugnazione, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. Parte_1
30/2007 e 17 d.lgs 150/2011 come modificato dal D.L. 17.2.2017 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13.4.2017 n. 46, avverso il decreto di allontanamento emesso per motivi di pubblica sicurezza, denunciando una serie di violazioni ricollegabili ad un'errata valutazione della pericolosità sociale dello stesso da parte del Prefetto che - sulla scorta dell'esistenza di una sentenza penale a suo carico (peraltro riformata in melius dalla Corte di Appello e per cui pendeva ricorso in Cassazione al momento dell'adozione dello stesso decreto di allontanamento) - avrebbe ritenuto la pericolosità sociale dello stesso, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
1 La difesa attorea, come più diffusamente in ricorso, ha inter alia dedotto che: (1) il ricorrente, cittadino nigeriano nato il [...] in [...], risiede nel territorio dello
Stato italiano da oltre 15 anni a far data dall'anno 2006; (2) è sposato con la sig.ra dal 17.12.2011, con la quale convive stabilmente con i Controparte_3 figli nato il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Padova il 19.2.2022, nella propria residenza in Cadoneghe (PD); (3) è persona pienamente inserita nella compagine sociale, non essendo ancora definitiva la sentenza della Corte d'Appello di Torino ed essendo stato assolto per altro procedimento dalla
Suprema Corte di Cassazione;
(4) il decreto di allontanamento del Prefetto di Padova evidenzia come a carico del ricorrente risultino precedenti penali (che vengono precisati) ed in ragione di ciò ritiene che “l'interessato rientra in una delle categorie del D.lgs
159/2011 di cui – all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- all'art. 4, ovvero tra gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis del codice penale”. Da cui l'adozione del provvedimento per motivi imperativi di pubblica sicurezza;
(5) contesta quindi che la non avrebbe tuttavia esposto le ragioni per le quali sussisterebbero i motivi CP_2 imperativi di pubblica sicurezza posti a base del decreto di allontanamento, limitandosi a formule apodittiche ed assertive, ovvero senza dar conto dell'iter motivazionale.
E' quindi contestato come la non abbia tenuto conto del Controparte_2 precedente intervenuto rilascio in favore di di permesso di soggiorno di Parte_1 lungo periodo, né della condizione familiare dello stesso, convivente con la moglie ed i figli minori, tutti cittadini italiani, come documentato con certificato di residenza e stato di famiglia.
Oltre a ciò e preliminarmente, la difesa attorea contesta che, essendo il ricorrente regolarmente presente in Italia da oltre 10 anni, il medesimo appartiene alla categoria del
“beneficiario del diritto di soggiorno che ha soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni” di cui all'art. 20 comma 7 del D. Lgs 30/2007 e che, tenuto conto del disposto di cui al successivo comma 9 (medesimo articolo) i provvedimenti di cui al comma 7 sono adottati dal , con la conseguenza che nel caso Controparte_4 di specie essendo invece stato il decreto di allontanamento adottato dal Prefetto risulterebbe emesso da soggetto carente di legittimazione attiva con la conseguenza di dover essere annullato.
2 Il e la , cui pure risulta ritualmente notificato Controparte_1 Controparte_2
l'atto introduttivo con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non si sono costituiti in giudizio e ne viene in questa sede dichiarata la contumacia.
Alla deputata udienza, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della CP_2
è priva di fondamento e va conseguentemente rigettata.
[...]
Deve innanzitutto essere considerato che, per quanto la difesa attorea argomenti circa un riconoscimento da parte della che sia soggetto soggiornante CP_2 Parte_1 da più di dieci anni in territorio italiano, non si rinvengono nel decreto qui gravato riferimenti ad una tale circostanza.
Il richiamo dell'Amministrazione è all'art. 20 comma sesto del D. Lgs 30/2007, che fa riferimento ai titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'art. 14, il quale tuttavia disciplina il diritto di soggiorno permanente del “cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale”.
Né il ricorrente ha fornito la prova in giudizio della sua asserita regolare permanenza ultradecennale in Italia.
In ogni caso, va osservato che quand'anche il cittadino straniero si fosse trovato in una tale condizione e risultasse conseguentemente applicabile la normativa richiamata dalla difesa, l'eccezione rimarrebbe ugualmente priva di fondamento.
La nullità del provvedimento amministrativo, quale è l'atto con cui viene disposto l'allontanamento, ricorre soltanto (salve altre ipotesi che non interessano il caso di specie) nei casi eccezionali in cui esso sia «viziato da difetto assoluto di attribuzione».
Come ricordato dalla Suprema Corte, il Prefetto è una articolazione del
[...]
ed è competente proprio in tema di allontanamento dei cittadini eurounitari, CP_1 seppure sussista riparto con il Ministro di vertice. Si tratterebbe quindi, ammesso e non concesso che la violazione di competenza vi sia stata, di questione di incompetenza c.d.
“relativa” (cfr. Cass. 65/2022).
Ciò considerato, come rilevato dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione, deve concludersi nel senso che “In applicazione dell'art. 20, comma 9, d.lgs. n. 30 del 2007, il decreto di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza del cittadino dell'Unione europea, che abbia soggiornato nei precedenti dieci anni nel territorio dello Stato, deve essere adottato dal ma, se viene emanato dal Prefetto, è viziato da Controparte_4 semplice incompetenza relativa, e non da nullità, essendo il Prefetto un'articolazione del
3 , che ha competenze in questa materia, tant'è che, una volta Controparte_1 instaurato il giudizio di impugnazione nei confronti del , unico soggetto CP_1 processualmente legittimato, l'eventuale vizio d'incompetenza resta privo di rilievo, dovendosi solo valutare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente di permanere in
Italia”.
E nella fattispecie concreta il giudizio, correttamente, è stato introdotto sia nei confronti della che nei confronti del , né d'altro canto Controparte_2 Controparte_1 avrebbe potuto essere diversamente.
Si ricorda la pronuncia N. 269 del 09/01/2020 della Corte di Cassazione, che così precisa nella parte motivazionale: “In conclusione, va fatta applicazione del seguente principio: gli artt. 22 d.lgs. n. 30/2007 e 17 d.lgs. n. 150/2011, con riguardo al ricorso avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 del cit. d.lgs. n.
30/2007, adottato contro cittadini dell'Unione europea o i loro familiari, non prevedono una speciale legittimazione passiva del Prefetto, la quale non può essere ricavata per analogia dalla previsione, di natura eccezionale, contenuta nell'art. 18 d.lgs. n. 150/2011 in relazione al procedimento di opposizione all'espulsione; conseguentemente, tale ricorso va proposto contro il in persona del , unico Controparte_1 CP_4 legittimato passivo, cui l'atto introduttivo deve essere notificato ex art. 11, comma 1, r.d.
n. 1611/1933 presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il tribunale innanzi al quale è 4 portata la causa”.
Rigettata l'eccezione preliminare, deve pertanto esaminarsi la causa nel merito.
Il decreto di allontanamento ha considerato il cittadino straniero come rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 20 comma 6) del d. dlgs 30/2007, articolo applicabile ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza (e quale è dunque il cittadino nigeriano ), che sancisce l'allontanamento di tali soggetti Parte_1 stranieri qualora, per le loro condotte, i medesimi debbano ritenersi una minaccia per la sicurezza dello Stato, per la pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
La difesa del ricorrente fonda nel merito le proprie doglianze contestando l'asserito automatismo nell'adozione del provvedimento di allontanamento che sarebbe intervenuto per la mera sussistenza di alcune condanne penali in capo al medesimo ed in particolare quella ad anni 4, mesi 5 e gg.10 di reclusione per il reato di associazione per delinquere ex art. 416 bis co. 1,2,3,4 e 5 c.p., pronunciata dalla Corte di Appello di
4 Torino con sentenza n. 5433 del 14.12.2020.
La difesa fa richiamo evidentemente alla giurisprudenza che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano, ovvero – nello specifico - il legame con la coniuge cittadina italiana ed i due figli minorenni parimenti cittadini italiani.
Va osservato che, come già più volte affermato dalla Corte costituzionale, la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno del cittadino comunitario nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi, quali, ad esempio, l'ordine e la sicurezza pubblica (Corte cost. 1994/62; 2006/206).
Indubbiamente la consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ribadisce la necessità che nell'adozione dei provvedimenti dell'amministrazione questi siano sorretti da adeguata motivazione che tenga conto di tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità e con esclusione di ogni automatismo (in tal senso si susseguono anche svariate sentenze del Consiglio di Stato). Ed è principio consolidato quello del bilanciamento, nella valutazione della pericolosità del soggetto (sotto i vari profili), tra l'interesse alla tutela della vita privata e dei rapporti familiari (da un lato) e l'interesse alla protezione della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico (dall'altro).
Stante ciò, va osservato come nel caso che qui occupa il provvedimento di allontanamento non appare immediata ed esclusiva conseguenza delle condanne penali riportate dal cittadino straniero ma deriva da una attenta e concreta valutazione del caso e della pericolosità della persona.
Il Prefetto da un lato ha sì considerato le condanne penali riportate dallo straniero, tra cui un paio effettivamente piuttosto risalenti e quella più recente di cui alla già richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino, ma dall'altro ha anche tenuto conto dei legami familiari con la coniuge ed i figli minorenni (o meglio, in allora, il figlio minorenne, essendo la seconda figlia nata in [...] tutti cittadini italiani, ciò per quanto in maniera sintetica e non diffondendosi particolarmente su questo punto, non potendo che risultare all'evidenza del tutto prevalente nella valutazione la gravità delle condotte penalmente rilevanti del soggetto, quali indici della pericolosità dello stesso.
Ed infatti nella motivazione del decreto il richiamo al doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi è esplicito, giungendo la a disporre l'allontanamento: “ CP_2
… ritenuto che il bilanciamento tra l'interesse agli affetti familiari e le esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica riguardi valori di pari rango costituzionale e che
5 senz'altro l'interesse all'unità familiare può ritenersi recessivo a fronte di condotte che ledano o minaccino il diritto ad una pacifica e civile convivenza sociale”.
Il provvedimento prefettizio non dà, dunque, rilievo al solo fatto in sé e per sè delle condanne penali ma ha apprezzato, in un giudizio prognostico, la particolare gravità delle condotte che hanno portato, in particolare, proprio alla condanna confermata in sede di appello dalla Corte di Torino, evidenziando al riguardo che Parte_1
Tale valutazione, che viene pienamente condivisa, risulta peraltro del tutto coerente anche con il canone di proporzionalità di cui all'art. 20, co. 4, d. lgs. 30/2007.
Nulla muta ai fini della decisione la circostanza che detta condanna non fosse ancora passata in giudicato al momento dell'adozione del provvedimento, considerato – come ricordato dalla stessa giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata – che il decreto di allontanamento è un provvedimento di natura amministrativa, talché all'Amministrazione non può impedirsi di apprezzare anche l'esistenza di accertamenti penali non definitivi nell'ambito di una valutazione di pericolosità che viene formulata in senso prognostico e sorretta dall'apprezzamento complessivo della situazione coinvolta.
Nel caso del ricorrente, a fronte del già accertato livello di pericolosità sociale, nulla viene d'altro canto dallo stesso contrapposto a sostegno di un suo effettivo inserimento sociale nel territorio nazionale italiano, che viene solo asserito ma non provato in alcun modo in giudizio.
Così nulla viene in particolare allegato in causa dal ricorrente a prova di una propria integrazione sotto il profilo lavorativo, di cui viene detto nel ricorso (laddove vien fatto riferimento al sostegno dato alla famiglia “grazie all'attività lavorativa svolta dal sig.
(e dalla moglie) ma del quale, appunto, non vi è neppure un tentativo di prova Pt_1
(quella che viene documentata è solamente l'attività lavorativa della coniuge).
Va quindi rilevata l'inidoneità ed insufficienza di quanto prodotto agli atti ai fini della prova di una effettiva integrazione sociale del ricorrente, che non può pertanto concorrere positivamente nel bilanciamento dei contrapposti interessi ai fini della decisione, mentre di certo concorre in senso negativo nella valutazione di attualità della
6 pericolosità del medesimo all'esito dell'esame globale della condizione del cittadino straniero quale risulta dalle molteplici manifestazioni sociali della sua vita.
Il ricorrente lamenta, poi, come nel caso di specie debba essere applicata, quale normativa più favorevole allo straniero, quella di cui al D. Lgs. 286 del 1998 ed in particolare la previsione dell'art. 19, comma secondo lett. c) dello stesso, che comporta l'inespellibilità nel caso di stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo il ricorrere delle ipotesi – assai più restrittive di quelle del D. Lgs. 30/2007 – del primo comma dell'art. 13 T.U.I..
Sul punto così si osserva.
Quand'anche si accogliesse una tale impostazione, nel caso in esame ciò non consentirebbe comunque di pervenire ad un risultato diverso da quello della conferma del provvedimento di allontanamento.
L'art. 13 comma primo del T.U.I. contempla l'espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, con la precisazione che in questo caso la decisione è adottata dal . Controparte_4
Fermo che nello specifico trattasi peraltro di allontanamento e non di espulsione dello straniero, quanto alla circostanza che il decreto nel caso de quo sia stato emesso dal
Prefetto e non dal si rimanda alle considerazioni inizialmente Controparte_4 esposte laddove si richiama la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui in queste ipotesi il provvedimento non è affetto da nullità in quanto il Prefetto è in ogni caso una articolazione del , cosicché l'eventuale vizio di incompetenza (a Controparte_1 determinate condizioni, qui rispettate) resta privo di rilievo.
Quanto poi al merito del provvedimento si osserva come il medesimo risponda alla specifica previsione di legge di cui all'art. 13, comma primo, del T.U.I., considerato che nella fattispecie concreta il disposto allontanamento trova fondamento nei motivi di pubblica sicurezza espressamente in esso richiamati che in realtà sono configurabili anche quali motivi di ordine pubblico come conferma la natura dei reati commessi da che sono esattamente qualificati dall'ordinamento quali delitti contro Parte_1
l'ordine pubblico (l'art. 416 bis c.p., su cui si fonda la sentenza di condanna della Corte di Appello di Torino, è infatti ricompreso nel Libro Secondo – Titolo V, tra i “ Pt_2 contro l'ordine pubblico”).
In ragione di tutto quanto esposto, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, in applicazione del DM 55/2014 aggiornato sulla base del DM
n.147/2022, si liquidano in complessivi € 2.300,00, oltre accessori di legge, e vengono
7 poste a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione - Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere al le Controparte_5 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 29/03/2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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