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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1702/2025 Cont
LA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Dott.ssa Anna Ferrari Presidente Dott. Lucio Marcantonio Consigliere Dott. Angelo Parisi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento promosso da:
nato a [...] il [...] (ncf ), residente in [...] CodiceFiscale_1 Bellarmino, 4, Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Maggioni ( C.F._2
) presso il cui studio in Milano, Via Cosimo del Fante, 9, (PEC
[...]
ha eletto domicilio;
Email_1
PARTE APPELLANTE
Contro
:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3 Milano, Via Roberto Bellarmino 4 (20141), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zenari del Foro di Milano presso il cui studio sito in Milano alla Via Giovanni Dupré 4/A, 20155 ha eletto domicilio, anche in qualità di Amministratore di Sostegno nominato con decreto del Tribunale di Milano – Sez. VIII Civile, emesso in data 22.07.2021 nel proc. V.G. n. 8035/2021; PARTE APPELLATA
Con l'intervento di
(C.F. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._4 figlia della IG.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Guido Mannina presso il cui Controparte_1 studio sito in Piacenza al Vicolo del Guazzo n. 20 ha eletto domicilio;
ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del 30.10.2025;
Il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale in sede
OGGETTO: impugnazione ex art 473 bis.56 c.p.c. avverso la sentenza n. 3095/2025 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. 20083/2024, pronunciata in data 08.4.2025, pubblicata in data 14.4.2025;
CONCLUSIONI:
- per l'appellante : “…in via preliminare, accertata l'insanabile irrituale costituzione Pt_1 pagina 1 di 7 della IG.ra , dichiarare la nullità del giudizio di prime cure e rimettere le Controparte_1 parti avanti al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio;
nel merito accertare a carico della IG.ra le condizioni di abituale infermità di mente che la rende incapace di Controparte_1 provvedere ai propri interessi e, per l'effetto, dichiarare l'interdizione della IG.ra CP_1
per assicurare la sua adeguata protezione;
dichiarare la cessazione
[...] dell'amministrazione di sostegno di cui al decreto n. 12659/21 del 22/7/2021 del Tribunale di Milano (Sez. VIII Civ. – n.R.G. 8035/21 – G.T. Dr.ssa Lorenza Zuffada) con ogni conseguente determinazione;
nominare tutore della IG.ra il marito IG. Controparte_1 Parte_1
con ogni conseguente determinazione tra cui la presa d'atto che i beni mobili della
[...] IG.ra , con particolare riferimento ai cc/cc bancari ed alle connesse cassette di CP_1 sicurezza, fanno parte della comunione tra i coniugi e quindi per la metà sono di proprietà del IG. ; in via istruttoria nominare un CTU affinché provveda, anche come Parte_1 delegato della Corte di Appello, all'esame di cui all'art. 419.1 C.C., ed alla redazione di una relazione medica sulle condizioni fisiche e mentali della IG.ra . Si dichiara Controparte_1 che la presente procedura è esente dal contributo unificato.
- per l'appellata : “…Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto CP_1 dal IG. ;
2. Confermare la sentenza n. 3095/2025 del Tribunale Ordinario di Parte_1 Milano;
Confermare la misura di Amministrazione di Sostegno in capo all'Avv. Antonio Zenari;
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
- per “…nel merito, in via principale: a) rigettare l'appello dell'attore e Controparte_2 confermare la sentenza di prime cure n. 3095/2025 pubblicata in data 11/04/2025 dal Tribunale di Miano nel proc. n. 20083/2024 r.g. b) per l'effetto, rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata dal ricorrente;
c) condannare il IG. al risarcimento dei Parte_1 danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”;
- per il PG: “riforma della sentenza impugnata in ragione dello stato di demenza conclamata dell'interdicenda già noto sin dal giudizio di primo grado” non ravvisando il conflitto di interessi “tra e posto che si è sempre occupato Parte_1 Controparte_1 Pt_1 della moglie”.
FATTO E DIRITTO 1. Nel presente giudizio con atto di citazione depositato in data 28.5.2025 Parte_1 coniuge di ha impugnato la sentenza n. 3095/2025 resa dal Tribunale di Controparte_1 Milano nella causa R.G. 20083/2024, pronunciata in data 08.4.2025, pubblicata in data 14.4.2025. Per comprendere i motivi di impugnazione è necessario ripercorrere in sintesi il giudizio di primo grado. Con atto depositato il 31.5.2024 il proponeva ricorso per l'interdizione a Parte_1 carico della moglie già beneficiaria di Amministratore di Sostegno, Controparte_1 adducendo lo stato di totale incapacità di intendere e volere della stessa. In data 14.10.2024 si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria, deducendo che la Controparte_2 stessa fosse volta a sottrarre denaro alla in quanto la nomina avrebbe consentito al CP_1 di accede ai conti correnti intestati alla . In data 14.10.2024 si costituiva Pt_1 CP_1 l'amministratore di sostegno della contestando il ricorso del Quatela. Nello specifico, CP_1 evidenziava la carenza degli elementi per interdire la , stante la corretta gestione e cura CP_1 dell'amministratore di sostegno. All'udienza del 4.11.2024 il giudice tentava l'ascolto da remoto della beneficianda ma rinviava l'adempimento a causa della cattiva qualità della chiamata. All'udienza del 2.12.2024 veniva ascoltata che non risultava Controparte_1 lucida in quanto non rispondeva alle domande del giudice ma ripeteva sempre “mamma e pagina 2 di 7 papà”. Alla medesima udienza veniva ascoltato , che dichiarava di voler avere indietro Pt_1 la sua metà dei beni in comunione di sua spettanza. Alla medesima udienza il giudice assegnava alle parti termini per la precisazione delle conclusioni e memorie di replica e rimetteva la causa al collegio. Dopo il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica in data 14.4.2025 veniva pubblicata la sentenza oggi impugnata che statuiva: “DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di mero accertamento della comunione dei beni mobili della sig.ra ; RIGETTA la domanda di interdizione proposta dal Controparte_1 ricorrente nei confronti della sig.ra ; RIGETTA la domanda ex art. 96 Controparte_1 c.p.c. proposta dalla parte intervenuta nei confronti del ricorrente;
Controparte_2 CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti della resistente
liquidate in Euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e Controparte_1 CPA come per legge;
CONDANNA la parte ricorrente a rifondere all'Erario le spese legali sostenute in favore della parte intervenuta liquidate in Euro 3.429,00 Controparte_2 oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in data 08.04.2025 nella camera di consiglio della sezione VIII civile del Tribunale di Milano.”.
2. Con atto di citazione depositato in data 28.5.2025 ha impugnato la predetta Parte_1 Contr sentenza adducendo i seguenti motivi: A) difetto di contraddittorio in quanto l' della moglie non aveva legittimazione a costituirsi in giudizio, stante l'assenza di autorizzazione del giudice tutelare e della relativa procura;
B) quanto al rigetto della domanda di interdizione precisava che il giudice di primo grado aveva parificato gli strumenti di tutela (amministrazione, interdizione e inabilitazione) nonostante la legge preveda diversi presupposti. Nel caso di specie il giudice aveva ravvisato l'abituale incapacità psichica ma comunque aveva deciso di non accogliere la domanda. Inoltre, l'appellante ha precisato che, quanto alla domanda di accertamento del regime patrimoniale familiare di comunione dei beni, questa non era da considerarsi autonoma ma subordinata all'accoglimento della domanda di interdizione;
tuttavia, in sede di appello non reiterava la domanda. In data 28.8.2025 si costituiva a mezzo dell'amministratore di sostegno, Controparte_1 autorizzato a costituirsi nel presente giudizio con provvedimento del Giudice Tutelare del 29.05.2025. Nell'atto di costituzione la parte precisava quanto segue in ordine ai motivi di appello avversari: A) quanto alla legittimazione a costituirsi in giudizio dell'amministratore di sostegno precisava che la sua nomina era definitiva ed, in ogni caso, era stato autorizzato a costituirsi in primo grado dal giudice tutelare in data 25.9.2024; B) quanto alla pretesa inammissibilità della domanda di accertamento della comunione dei beni precisava che correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda trattandosi di materia che esulava dal rito previsto dagli artt. 473 bis e ss c.p.c.; C) quanto alla fondatezza dell'istituto dell'amministrazione di sostegno precisava che tale misura risulta in grado di garantire tutela della beneficiata e la domanda di controparte sarebbe mossa da meri interessi patrimoniali;
D) aggiungeva inoltre l'inopportunità della nomina in qualità di tutore di in conflitto di Pt_1 interessi, nonché la mancanza dei presupposti per la nomina di un tutore alla già beneficiata di ADS. In data 1.10.2025 si costituiva figlia della beneficianda, contestando Controparte_2 l'appello del Nello specifico, la parte evidenziava la strumentalità della domanda di Pt_1 controparte, che mirerebbe ad accedere al patrimonio della moglie, come dichiarato dallo stesso nel corso del primo giudizio per la nomina dell'Amministratore di Sostegno e ancora ribadito in questo giudizio, in particolare circa la necessità di accedere ai conti correnti bancari intestati alla moglie. pagina 3 di 7 Con provvedimento depositato il 2.10.2025 il Presidente della sezione riassegnava il procedimento al nuovo giudice relatore. All'udienza del 23.10.2025 le Parti si riportavano agli atti e agli scritti difensivi, specificando l'amministratore di sostegno che è in RSA, clinica Sant'Ambrogio di Controparte_1 Milano, al nucleo protetto in quanto all'ultimo stadio della malattia diagnosticata in morbo di Alzheimer. La signora è in questo stato almeno dall'anno 2020 quando sono stato nominato amministratore di sostegno;
prima abitava con il marito nella casa coniugale ed è lì che io l'ho incontrata”.
3. La Corte, letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2025, osserva preliminarmente quanto segue. Contr Circa l'irrituale costituzione di per il tramite dell' – sia in primo grado Controparte_1 sia in questa sede – deve evidenziarsi che L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina (Cass. Sez. 1, 08/01/2024, n. 451, Rv. 669818 - 02). D'altra parte, risulta agli atti del Giudizio di primo grado e del presente appello idonea e specifica autorizzazione del Giudice tutelare a rappresentare CP_1
in Giudizio, da ultimo del 29.5.2025.
[...]
4. Posto ciò, l'appello verte essenzialmente sulla sussistenza nel caso di specie dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione dell'interdizione, in luogo dell'attuale beneficio dell'Amministrazione di sostegno, a favore di , affetta da Alzheimer Controparte_1 all'ultimo stadio come incontestato dalle Parti. Il Giudice di primo grado ha negato la sussistenza di tali presupposti e condizioni, in considerazione della sufficienza dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno a tutelare le esigenze di cura della beneficiata, non potendo la gravità della malattia di quest'ultima giustificare di per sé l'applicazione dell'istituto dell'interdizione. Al riguardo, il Collegio è ben consapevole dell'orientamento giurisprudenziale per cui L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. (Cass. Sez. 2, 04/03/2020, n. 6079, Rv. 657124 - 01). D'altra parte, è pur vero che – a normativa allo stato invariata a fronte delle iniziative legislative in trattazione in sede parlamentare alla data di udienza di discussione di questa causa – nel caso di assenza di capacità di autodeterminarsi -come da conclamata patologia d Alzheimer pagina 4 di 7 Contr incontestata dalle Parti ed ammessa dallo stesso come in stadio avanzato- deve valutarsi nella scelta tra interdizione e altri strumenti a tutela del soggetto affetto da alterazione nelle facoltà mentali (inabilitazione o amministrazione di sostegno) anche la sussistenza di un minimum di vita di relazione, la consistenza del patrimonio e le attività da svolgere, tali da incidere sugli interessi patrimoniali e non patrimoniali della persona interessata (cfr. Cass. 12.6.2006, n. 13584). Nel caso di specie, sul piano dello stato di salute, è sufficiente sottolineare che nel corso del giudizio di primo grado, – sentita dal giudice – si è limitata a riferire parole Controparte_1 sconnesse rispetto alle domande, riuscendo solo a esprimere il suo nome. A fronte di ciò, non è necessario in questa sede procedere con all'esame dell'interdicendo, posto che il presupposto per dar luogo all'esame è che la parte sia in grado di interagire con il magistrato, al fine di consentire di comprendere gli eventuali limiti delle sue capacità. Risulta inoltre già acquisito in primo grado un certificato medico, di data 25.8.2020, che attesta la presenza di un "grave decadimento cognitivo in demenza a corpi di lewy sclerodermia, dilatazione aortica". In questa sede poi, come già sopra evidenziato, l'ADS in udienza ha dichiarato lo stato attuale di salute di in termini di Alzheimer allo stadio avanzato, affidata alle cure di nucleo Controparte_1 specializzato in RSA. Nel caso di specie, quindi, rispetto al momento dell'ascolto da parte del Giudice di primo grado, lo stato di salute della donna si è aggravato, costituendo contingenza tale da escludere sia qualsiasi possibilità di colloquio da parte del Giudice in questa sede sia qualsiasi utilità di CTU, allo stato superflua. Circa poi la situazione patrimoniale, emerge pure incontestato dalle Parti che il patrimonio di famiglia è costituito da due immobili cointestati ai coniugi, in uno dei quali vive Pt_1 percependo dell'altro il canone di affitto. A ciò si aggiunge la somma di circa 430.000,00 euro in contanti, custodita in due cassette di sicurezza intestate a , che Controparte_1 l'Amministratore di Sostegno, a seguito di inventario, ha versato in un conto corrente insieme al residuo di altri tre conti correnti bancari pure intestati alla stessa. Emerge pure dagli atti di appello di e di costituzione di il conflitto circa la destinazione di tale Pt_1 Controparte_2 denaro, sostenendo di avere diritto alla metà di tale somma perché sarebbe il ricavato Pt_1 della vendita di due immobili cointestati, mentre la figlia ha dedotto che la somma di CP_2 denaro contante nelle cassette di sicurezza avrebbe riguardato solo la metà del ricavato di tali vendite, ossia solo la parte spettante a , dovendosi pure considerare la Controparte_1 pensione della madre e la quota di sua spettanza dei proventi relativi alla locazione degli immobili. Posto ciò, all'evidenza, stante la conclamata situazione di alterazione delle facoltà mentali tale da integrare la abituale infermità di mente idonea a rendere incapace di Controparte_1 provvedere ai propri interessi, si aggiunge pure la rilevanza del patrimonio di cui è necessaria garantire la gestione. Al riguardo, si consideri che in caso di patrimoni cospicui e conflittualità familiare attorno a soggetto con Alzheimer, si impone per la sua tutela anche patrimoniale un'integrale sostituzione dello stesso soggetto debole da parte del suo rappresentante, cosa che certo va oltre dalla figura dell'ADS. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno qualora esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice lo ritenga, è la misura della interdizione e non già dell'amministrazione di sostegno a dover trovare applicazione (Cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; pagina 5 di 7 Cass. 22.4.2009 n. 9628). Posto ciò, considerato lo stato di salute conclamato di , l'interdizione risulta Controparte_1 l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla donna in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'amministrazione di sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata, della sostanziale incapacità della beneficianda di provvedere ai propri interessi, della sua assoluta incapacità di collaborare anche in maniera residuale con una figura alla quale sia affidato il compito della sua amministrazione, soprattutto in presenza di un patrimonio rilevante e di una rete familiare nucleare in totale disaccordo. Per tali motivi deve accogliersi l'appello dovendosi dichiarare l'interdizione di CP_1
, in riforma della sentenza impugnata.
[...]
5. Stante l'assenza di motivi di urgenza per la nomina di un tutore provvisorio ai sensi dell'art. 419 u.c. c.c. – neppure dedotti dall'appellante – si impone la trasmissione al Giudice Tutelare per provvedere alla dichiarazione di cessazione dell'amministratore di sostegno e all'individuazione e nomina del tutore. Alla luce del disposto dell'art. 413 c.c., infatti, la misura di protezione dell'Amministratore di Sostegno cesserà solo a seguito di apposito provvedimento del giudice tutelare, non emergendo in questa sede una ipotesi di cessazione automatica (scadenza del termine, data della morte, della scomparsa, della dichiarazione di assenza o di morte presunta). In tal senso deve leggersi anche l'art. 413 u.c. c.c., laddove specifica che l'amministrazione di sostegno cessa con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione soltanto nel caso in cui sia il Giudice tutelare ad attivarsi, salva la nomina di un tutore provvisorio di cui – per quanto sopra sinteticamente specificato – non sussistono i presupposti.
6. Deve infine ribadirsi quanto affermato dal Giudice di prime cure circa l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la “presa d'atto che i beni mobili della IG.ra , con CP_1 particolare riferimento ai cc/cc bancari ed alle connesse cassette di sicurezza, fanno parte della comunione tra i coniugi e quindi per la metà sono di proprietà del IG. ”, non Parte_1 introducibile in questa sede e correttamente esclusa in primo grado per inconferenza rispetto alle materie di cui all'art. 473bis c.p.c. e per assenza in questa sede di un concreto interesse ad agire;
del resto, non emerge neppure domanda ai sensi dell'art. 193 co. 1 c.c., pure esclusa dalle materie del rito, non consentendo né al giudice del primo grado né in sede di appello il mutamento dello stesso o la prosecuzione ai sensi dell'art. 473bis co. 4 e 5 c.p.c.
7. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. In riforma della sentenza n. 3095/2025 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. 20083/2024, pronunciata in data 08.4.2025, pubblicata in data 14.4.2025, pronuncia l'interdizione di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
II. Dispone che la presente sentenza, a cura del Cancelliere, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni negli appositi registri, a norma dell'art. 423 cod.civ.;
pagina 6 di 7 III. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa al competente ufficio del Giudice Tutelare;
IV. Spese compensate.
Si notifichi alle parti presso i difensori costituiti.
Milano, udienza del 23.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Angelo Parisi dott.ssa Anna Ferrari
pagina 7 di 7
LA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Dott.ssa Anna Ferrari Presidente Dott. Lucio Marcantonio Consigliere Dott. Angelo Parisi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento promosso da:
nato a [...] il [...] (ncf ), residente in [...] CodiceFiscale_1 Bellarmino, 4, Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Maggioni ( C.F._2
) presso il cui studio in Milano, Via Cosimo del Fante, 9, (PEC
[...]
ha eletto domicilio;
Email_1
PARTE APPELLANTE
Contro
:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3 Milano, Via Roberto Bellarmino 4 (20141), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zenari del Foro di Milano presso il cui studio sito in Milano alla Via Giovanni Dupré 4/A, 20155 ha eletto domicilio, anche in qualità di Amministratore di Sostegno nominato con decreto del Tribunale di Milano – Sez. VIII Civile, emesso in data 22.07.2021 nel proc. V.G. n. 8035/2021; PARTE APPELLATA
Con l'intervento di
(C.F. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._4 figlia della IG.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Guido Mannina presso il cui Controparte_1 studio sito in Piacenza al Vicolo del Guazzo n. 20 ha eletto domicilio;
ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del 30.10.2025;
Il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale in sede
OGGETTO: impugnazione ex art 473 bis.56 c.p.c. avverso la sentenza n. 3095/2025 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. 20083/2024, pronunciata in data 08.4.2025, pubblicata in data 14.4.2025;
CONCLUSIONI:
- per l'appellante : “…in via preliminare, accertata l'insanabile irrituale costituzione Pt_1 pagina 1 di 7 della IG.ra , dichiarare la nullità del giudizio di prime cure e rimettere le Controparte_1 parti avanti al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio;
nel merito accertare a carico della IG.ra le condizioni di abituale infermità di mente che la rende incapace di Controparte_1 provvedere ai propri interessi e, per l'effetto, dichiarare l'interdizione della IG.ra CP_1
per assicurare la sua adeguata protezione;
dichiarare la cessazione
[...] dell'amministrazione di sostegno di cui al decreto n. 12659/21 del 22/7/2021 del Tribunale di Milano (Sez. VIII Civ. – n.R.G. 8035/21 – G.T. Dr.ssa Lorenza Zuffada) con ogni conseguente determinazione;
nominare tutore della IG.ra il marito IG. Controparte_1 Parte_1
con ogni conseguente determinazione tra cui la presa d'atto che i beni mobili della
[...] IG.ra , con particolare riferimento ai cc/cc bancari ed alle connesse cassette di CP_1 sicurezza, fanno parte della comunione tra i coniugi e quindi per la metà sono di proprietà del IG. ; in via istruttoria nominare un CTU affinché provveda, anche come Parte_1 delegato della Corte di Appello, all'esame di cui all'art. 419.1 C.C., ed alla redazione di una relazione medica sulle condizioni fisiche e mentali della IG.ra . Si dichiara Controparte_1 che la presente procedura è esente dal contributo unificato.
- per l'appellata : “…Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto CP_1 dal IG. ;
2. Confermare la sentenza n. 3095/2025 del Tribunale Ordinario di Parte_1 Milano;
Confermare la misura di Amministrazione di Sostegno in capo all'Avv. Antonio Zenari;
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
- per “…nel merito, in via principale: a) rigettare l'appello dell'attore e Controparte_2 confermare la sentenza di prime cure n. 3095/2025 pubblicata in data 11/04/2025 dal Tribunale di Miano nel proc. n. 20083/2024 r.g. b) per l'effetto, rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata dal ricorrente;
c) condannare il IG. al risarcimento dei Parte_1 danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”;
- per il PG: “riforma della sentenza impugnata in ragione dello stato di demenza conclamata dell'interdicenda già noto sin dal giudizio di primo grado” non ravvisando il conflitto di interessi “tra e posto che si è sempre occupato Parte_1 Controparte_1 Pt_1 della moglie”.
FATTO E DIRITTO 1. Nel presente giudizio con atto di citazione depositato in data 28.5.2025 Parte_1 coniuge di ha impugnato la sentenza n. 3095/2025 resa dal Tribunale di Controparte_1 Milano nella causa R.G. 20083/2024, pronunciata in data 08.4.2025, pubblicata in data 14.4.2025. Per comprendere i motivi di impugnazione è necessario ripercorrere in sintesi il giudizio di primo grado. Con atto depositato il 31.5.2024 il proponeva ricorso per l'interdizione a Parte_1 carico della moglie già beneficiaria di Amministratore di Sostegno, Controparte_1 adducendo lo stato di totale incapacità di intendere e volere della stessa. In data 14.10.2024 si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria, deducendo che la Controparte_2 stessa fosse volta a sottrarre denaro alla in quanto la nomina avrebbe consentito al CP_1 di accede ai conti correnti intestati alla . In data 14.10.2024 si costituiva Pt_1 CP_1 l'amministratore di sostegno della contestando il ricorso del Quatela. Nello specifico, CP_1 evidenziava la carenza degli elementi per interdire la , stante la corretta gestione e cura CP_1 dell'amministratore di sostegno. All'udienza del 4.11.2024 il giudice tentava l'ascolto da remoto della beneficianda ma rinviava l'adempimento a causa della cattiva qualità della chiamata. All'udienza del 2.12.2024 veniva ascoltata che non risultava Controparte_1 lucida in quanto non rispondeva alle domande del giudice ma ripeteva sempre “mamma e pagina 2 di 7 papà”. Alla medesima udienza veniva ascoltato , che dichiarava di voler avere indietro Pt_1 la sua metà dei beni in comunione di sua spettanza. Alla medesima udienza il giudice assegnava alle parti termini per la precisazione delle conclusioni e memorie di replica e rimetteva la causa al collegio. Dopo il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica in data 14.4.2025 veniva pubblicata la sentenza oggi impugnata che statuiva: “DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di mero accertamento della comunione dei beni mobili della sig.ra ; RIGETTA la domanda di interdizione proposta dal Controparte_1 ricorrente nei confronti della sig.ra ; RIGETTA la domanda ex art. 96 Controparte_1 c.p.c. proposta dalla parte intervenuta nei confronti del ricorrente;
Controparte_2 CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti della resistente
liquidate in Euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e Controparte_1 CPA come per legge;
CONDANNA la parte ricorrente a rifondere all'Erario le spese legali sostenute in favore della parte intervenuta liquidate in Euro 3.429,00 Controparte_2 oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in data 08.04.2025 nella camera di consiglio della sezione VIII civile del Tribunale di Milano.”.
2. Con atto di citazione depositato in data 28.5.2025 ha impugnato la predetta Parte_1 Contr sentenza adducendo i seguenti motivi: A) difetto di contraddittorio in quanto l' della moglie non aveva legittimazione a costituirsi in giudizio, stante l'assenza di autorizzazione del giudice tutelare e della relativa procura;
B) quanto al rigetto della domanda di interdizione precisava che il giudice di primo grado aveva parificato gli strumenti di tutela (amministrazione, interdizione e inabilitazione) nonostante la legge preveda diversi presupposti. Nel caso di specie il giudice aveva ravvisato l'abituale incapacità psichica ma comunque aveva deciso di non accogliere la domanda. Inoltre, l'appellante ha precisato che, quanto alla domanda di accertamento del regime patrimoniale familiare di comunione dei beni, questa non era da considerarsi autonoma ma subordinata all'accoglimento della domanda di interdizione;
tuttavia, in sede di appello non reiterava la domanda. In data 28.8.2025 si costituiva a mezzo dell'amministratore di sostegno, Controparte_1 autorizzato a costituirsi nel presente giudizio con provvedimento del Giudice Tutelare del 29.05.2025. Nell'atto di costituzione la parte precisava quanto segue in ordine ai motivi di appello avversari: A) quanto alla legittimazione a costituirsi in giudizio dell'amministratore di sostegno precisava che la sua nomina era definitiva ed, in ogni caso, era stato autorizzato a costituirsi in primo grado dal giudice tutelare in data 25.9.2024; B) quanto alla pretesa inammissibilità della domanda di accertamento della comunione dei beni precisava che correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda trattandosi di materia che esulava dal rito previsto dagli artt. 473 bis e ss c.p.c.; C) quanto alla fondatezza dell'istituto dell'amministrazione di sostegno precisava che tale misura risulta in grado di garantire tutela della beneficiata e la domanda di controparte sarebbe mossa da meri interessi patrimoniali;
D) aggiungeva inoltre l'inopportunità della nomina in qualità di tutore di in conflitto di Pt_1 interessi, nonché la mancanza dei presupposti per la nomina di un tutore alla già beneficiata di ADS. In data 1.10.2025 si costituiva figlia della beneficianda, contestando Controparte_2 l'appello del Nello specifico, la parte evidenziava la strumentalità della domanda di Pt_1 controparte, che mirerebbe ad accedere al patrimonio della moglie, come dichiarato dallo stesso nel corso del primo giudizio per la nomina dell'Amministratore di Sostegno e ancora ribadito in questo giudizio, in particolare circa la necessità di accedere ai conti correnti bancari intestati alla moglie. pagina 3 di 7 Con provvedimento depositato il 2.10.2025 il Presidente della sezione riassegnava il procedimento al nuovo giudice relatore. All'udienza del 23.10.2025 le Parti si riportavano agli atti e agli scritti difensivi, specificando l'amministratore di sostegno che è in RSA, clinica Sant'Ambrogio di Controparte_1 Milano, al nucleo protetto in quanto all'ultimo stadio della malattia diagnosticata in morbo di Alzheimer. La signora è in questo stato almeno dall'anno 2020 quando sono stato nominato amministratore di sostegno;
prima abitava con il marito nella casa coniugale ed è lì che io l'ho incontrata”.
3. La Corte, letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2025, osserva preliminarmente quanto segue. Contr Circa l'irrituale costituzione di per il tramite dell' – sia in primo grado Controparte_1 sia in questa sede – deve evidenziarsi che L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina (Cass. Sez. 1, 08/01/2024, n. 451, Rv. 669818 - 02). D'altra parte, risulta agli atti del Giudizio di primo grado e del presente appello idonea e specifica autorizzazione del Giudice tutelare a rappresentare CP_1
in Giudizio, da ultimo del 29.5.2025.
[...]
4. Posto ciò, l'appello verte essenzialmente sulla sussistenza nel caso di specie dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione dell'interdizione, in luogo dell'attuale beneficio dell'Amministrazione di sostegno, a favore di , affetta da Alzheimer Controparte_1 all'ultimo stadio come incontestato dalle Parti. Il Giudice di primo grado ha negato la sussistenza di tali presupposti e condizioni, in considerazione della sufficienza dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno a tutelare le esigenze di cura della beneficiata, non potendo la gravità della malattia di quest'ultima giustificare di per sé l'applicazione dell'istituto dell'interdizione. Al riguardo, il Collegio è ben consapevole dell'orientamento giurisprudenziale per cui L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. (Cass. Sez. 2, 04/03/2020, n. 6079, Rv. 657124 - 01). D'altra parte, è pur vero che – a normativa allo stato invariata a fronte delle iniziative legislative in trattazione in sede parlamentare alla data di udienza di discussione di questa causa – nel caso di assenza di capacità di autodeterminarsi -come da conclamata patologia d Alzheimer pagina 4 di 7 Contr incontestata dalle Parti ed ammessa dallo stesso come in stadio avanzato- deve valutarsi nella scelta tra interdizione e altri strumenti a tutela del soggetto affetto da alterazione nelle facoltà mentali (inabilitazione o amministrazione di sostegno) anche la sussistenza di un minimum di vita di relazione, la consistenza del patrimonio e le attività da svolgere, tali da incidere sugli interessi patrimoniali e non patrimoniali della persona interessata (cfr. Cass. 12.6.2006, n. 13584). Nel caso di specie, sul piano dello stato di salute, è sufficiente sottolineare che nel corso del giudizio di primo grado, – sentita dal giudice – si è limitata a riferire parole Controparte_1 sconnesse rispetto alle domande, riuscendo solo a esprimere il suo nome. A fronte di ciò, non è necessario in questa sede procedere con all'esame dell'interdicendo, posto che il presupposto per dar luogo all'esame è che la parte sia in grado di interagire con il magistrato, al fine di consentire di comprendere gli eventuali limiti delle sue capacità. Risulta inoltre già acquisito in primo grado un certificato medico, di data 25.8.2020, che attesta la presenza di un "grave decadimento cognitivo in demenza a corpi di lewy sclerodermia, dilatazione aortica". In questa sede poi, come già sopra evidenziato, l'ADS in udienza ha dichiarato lo stato attuale di salute di in termini di Alzheimer allo stadio avanzato, affidata alle cure di nucleo Controparte_1 specializzato in RSA. Nel caso di specie, quindi, rispetto al momento dell'ascolto da parte del Giudice di primo grado, lo stato di salute della donna si è aggravato, costituendo contingenza tale da escludere sia qualsiasi possibilità di colloquio da parte del Giudice in questa sede sia qualsiasi utilità di CTU, allo stato superflua. Circa poi la situazione patrimoniale, emerge pure incontestato dalle Parti che il patrimonio di famiglia è costituito da due immobili cointestati ai coniugi, in uno dei quali vive Pt_1 percependo dell'altro il canone di affitto. A ciò si aggiunge la somma di circa 430.000,00 euro in contanti, custodita in due cassette di sicurezza intestate a , che Controparte_1 l'Amministratore di Sostegno, a seguito di inventario, ha versato in un conto corrente insieme al residuo di altri tre conti correnti bancari pure intestati alla stessa. Emerge pure dagli atti di appello di e di costituzione di il conflitto circa la destinazione di tale Pt_1 Controparte_2 denaro, sostenendo di avere diritto alla metà di tale somma perché sarebbe il ricavato Pt_1 della vendita di due immobili cointestati, mentre la figlia ha dedotto che la somma di CP_2 denaro contante nelle cassette di sicurezza avrebbe riguardato solo la metà del ricavato di tali vendite, ossia solo la parte spettante a , dovendosi pure considerare la Controparte_1 pensione della madre e la quota di sua spettanza dei proventi relativi alla locazione degli immobili. Posto ciò, all'evidenza, stante la conclamata situazione di alterazione delle facoltà mentali tale da integrare la abituale infermità di mente idonea a rendere incapace di Controparte_1 provvedere ai propri interessi, si aggiunge pure la rilevanza del patrimonio di cui è necessaria garantire la gestione. Al riguardo, si consideri che in caso di patrimoni cospicui e conflittualità familiare attorno a soggetto con Alzheimer, si impone per la sua tutela anche patrimoniale un'integrale sostituzione dello stesso soggetto debole da parte del suo rappresentante, cosa che certo va oltre dalla figura dell'ADS. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno qualora esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice lo ritenga, è la misura della interdizione e non già dell'amministrazione di sostegno a dover trovare applicazione (Cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; pagina 5 di 7 Cass. 22.4.2009 n. 9628). Posto ciò, considerato lo stato di salute conclamato di , l'interdizione risulta Controparte_1 l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla donna in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'amministrazione di sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata, della sostanziale incapacità della beneficianda di provvedere ai propri interessi, della sua assoluta incapacità di collaborare anche in maniera residuale con una figura alla quale sia affidato il compito della sua amministrazione, soprattutto in presenza di un patrimonio rilevante e di una rete familiare nucleare in totale disaccordo. Per tali motivi deve accogliersi l'appello dovendosi dichiarare l'interdizione di CP_1
, in riforma della sentenza impugnata.
[...]
5. Stante l'assenza di motivi di urgenza per la nomina di un tutore provvisorio ai sensi dell'art. 419 u.c. c.c. – neppure dedotti dall'appellante – si impone la trasmissione al Giudice Tutelare per provvedere alla dichiarazione di cessazione dell'amministratore di sostegno e all'individuazione e nomina del tutore. Alla luce del disposto dell'art. 413 c.c., infatti, la misura di protezione dell'Amministratore di Sostegno cesserà solo a seguito di apposito provvedimento del giudice tutelare, non emergendo in questa sede una ipotesi di cessazione automatica (scadenza del termine, data della morte, della scomparsa, della dichiarazione di assenza o di morte presunta). In tal senso deve leggersi anche l'art. 413 u.c. c.c., laddove specifica che l'amministrazione di sostegno cessa con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione soltanto nel caso in cui sia il Giudice tutelare ad attivarsi, salva la nomina di un tutore provvisorio di cui – per quanto sopra sinteticamente specificato – non sussistono i presupposti.
6. Deve infine ribadirsi quanto affermato dal Giudice di prime cure circa l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la “presa d'atto che i beni mobili della IG.ra , con CP_1 particolare riferimento ai cc/cc bancari ed alle connesse cassette di sicurezza, fanno parte della comunione tra i coniugi e quindi per la metà sono di proprietà del IG. ”, non Parte_1 introducibile in questa sede e correttamente esclusa in primo grado per inconferenza rispetto alle materie di cui all'art. 473bis c.p.c. e per assenza in questa sede di un concreto interesse ad agire;
del resto, non emerge neppure domanda ai sensi dell'art. 193 co. 1 c.c., pure esclusa dalle materie del rito, non consentendo né al giudice del primo grado né in sede di appello il mutamento dello stesso o la prosecuzione ai sensi dell'art. 473bis co. 4 e 5 c.p.c.
7. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. In riforma della sentenza n. 3095/2025 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. 20083/2024, pronunciata in data 08.4.2025, pubblicata in data 14.4.2025, pronuncia l'interdizione di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
II. Dispone che la presente sentenza, a cura del Cancelliere, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni negli appositi registri, a norma dell'art. 423 cod.civ.;
pagina 6 di 7 III. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa al competente ufficio del Giudice Tutelare;
IV. Spese compensate.
Si notifichi alle parti presso i difensori costituiti.
Milano, udienza del 23.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Angelo Parisi dott.ssa Anna Ferrari
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