Art. 38. (Effettuazione del servizio di cassa)
Per i propri servizi di cassa l'OPAFS si avvale delle proprie casse, dell'Amministrazione postale, della Banca nazionale delle comunicazioni o di altri istituti di credito di diritto pubblico o banche disinteresse nazionale.
L'Opera puo' anche affidare l'esecuzione dei propri servizi di cassa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che vi provvede, in tal caso, con le modalita' previste dai propri ordinamenti.
Per i propri servizi di cassa l'OPAFS si avvale delle proprie casse, dell'Amministrazione postale, della Banca nazionale delle comunicazioni o di altri istituti di credito di diritto pubblico o banche disinteresse nazionale.
L'Opera puo' anche affidare l'esecuzione dei propri servizi di cassa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che vi provvede, in tal caso, con le modalita' previste dai propri ordinamenti.