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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 14.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11185/2023 R.G.L., avente a oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e cartelle esattoriali,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonella Arena;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
[...]
- opposti -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con l'Avv. Elisa Cacciato Insilla;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 30.10.2023, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239001907579000 e avverso le sottostanti – per quel che qui rileva – cartelle esattoriali n. 29320090022811015000 e n.
29320100086966438000, aventi a oggetto contributi previdenziali e somme CP_1
aggiuntive relativi agli anni 2004, 2005, 2007 e 2008.
1 Deduce l'intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 anche a decorrere dalle date di asserita notifica delle cartelle esattoriali.
Con memoria difensiva depositata in data 16.6.2024, si sono costituiti in giudizio l' e la eccependo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione avverso CP_1 CP_2
le cartelle esattoriali in esame e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
I resistenti e hanno formulato le seguenti conclusioni: “…- in via CP_1 CP_2 principale, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione all'intimazione di pagamento, stante la piena esigibilità del credito contributivo, con vittoria delle spese di lite;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata prescrizione del credito contributivo e di conseguente accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, accertata la responsabilità dell' per i titoli e le causali di cui in premessa, Controparte_4 condannare il medesimo in via esclusiva al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite”.
Con memoria difensiva depositata in data 2.4.2024, si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “…In via pregiudiziale CP_5
e/o preliminare: - dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità del ricorso, delle eccezioni e dei motivi ivi dedotti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
; In via principale e nel merito: - rigettare, per tutti i Controparte_3
motivi esposti, tutte le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
L'udienza del 14.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
2.1. Ciò premesso, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione.
2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e
2 che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
2.3. In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di
5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass.
17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
3 La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di CP_ riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas iudicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale…” (cfr. C. Cass. 11274/07).
2.4. Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
2.5. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha specificamente eccepito nell'atto introduttivo l'omessa notifica delle cartelle esattoriali de quibus (in tal senso, cfr. altresì note autorizzate del 3.2.2025 in cui parte ricorrente ha prospettato “…la tempestività del ricorso, il quale, in difformità da quanto strumentalmente eccepito ex adverso, vertendo su fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, non può che qualificarsi come opposizione all'esecuzione, per la quale non è previsto alcun termine di decadenza.
[…]”; nello stesso senso cfr. altresì note ex art. 127 ter c.p.c. del 14.2.2025).
A prescindere da quanto sopra, qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali in esame è comunque tardiva e, dunque, inammissibile.
4 2.6. Al riguardo, in disparte ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali in esame (cfr. doc. nn. 2 e 3 di ), appare dirimente CP_5
osservare che – siccome risulta dalla documentazione in atti – in relazione alle cartelle esattoriali de quibus il Concessionario della riscossione ha notificato a parte ricorrente, dapprima, l'intimazione di pagamento n. 29320149000456039000 in data 8.9.2014 (con precipuo riguardo alla cartella n. 29320090022811015000 ivi richiamata) e, successivamente, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376201400022985 in data
20.10.2014 (con riguardo a entrambe le cartelle ivi richiamate), sicché anche di tali notifiche occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999 (cfr. doc. n. 4 e 6 di ). CP_5
2.7. Sul punto occorre inoltre evidenziare che, da un lato, nessuna specifica contestazione è stata svolta da parte ricorrente con riguardo alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376201400022985 e, dall'altro lato, appare infondata la deduzione attorea secondo cui “…l'intimazione di pagamento n.
2932014900456039 000 è priva della sottoscrizione per ricevuta della contribuente, né è stata correttamente indicato il rifiuto a ricevere/sottoscrivere la copia. […]” (cfr. note autorizzate del 3.2.2025 e note ex art. 127 ter c.p.c. del 14.2.2025, cit.).
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo Ufficio, l'articolo
26 del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la notifica delle cartelle previdenziali, è norma derogatoria, prevedendo che “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, ovvero il D.P.R. n. 600 del 1973, che a sua volta rinvia agli artt. 137 e ss. c.p.c.; il citato art. 26, in particolare, non richiede la sottoscrizione da parte del consegnatario in ipotesi di consegna dell'atto al destinatario, a familiare o a persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (“…Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”).
Considerato che l'intimazione di pagamento de qua risulta consegnata
“personalmente al destinatario” (cfr. doc. n. 4 di , cit.), in definitiva, anche il CP_5
predetto atto deve ritenersi correttamente notificato all'odierna ricorrente in data 8.9.2014.
2.8. Stante quanto sopra e accertata la notifica dei suindicati atti relativi alle cartelle esattoriali de quibus in data 8.9.2014 (con riguardo alla cartella n.
29320090022811015000) e 20.10.2014 (con riguardo a entrambe le cartelle), è da tali date che – in ogni caso – deve computarsi il termine di quaranta giorni per la proposizione
5 dell'opposizione avverso il ruolo (sul punto, cfr. Cass. n. 24506/2016 e C. Cass.
7156/2023, secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).”).
Nella specie, a decorrere dalla notifica sia dell'intimazione di pagamento n.
29320149000456039000 in data 8.9.2014 (con riguardo alla cartella esattoriale n.
29320090022811015000), sia della comunicazione preventiva di ipoteca n.
29376201400022985 in data 20.10.2014 (con riguardo a entrambe le cartelle esattoriali de quibus), tale termine di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 è stato lasciato decorrere inutilmente con la conseguenza che – in ogni caso – è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali opposte (anche sub specie di prescrizione antecedente).
2.9. In definitiva, poiché il ricorso è stato depositato in data 30.10.2023,
l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali in esame deve ritenersi inammissibile, poiché proposta oltre il termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999 (oltre che, a maggior ragione, oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., richiamato ex art. 29 D.lgs. 46/1999).
3. Merito.
3.1. Nel merito, va esaminato e parzialmente accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
3.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di . CP_5
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di
6 legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_6 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_4
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., in particolare, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa
P. Mirenda).
3.3. Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti, l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è solo parzialmente fondata, con esclusivo riferimento alla cartella esattoriale n.
29320090022811015000.
3.4. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3.5. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione
7 successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.6. Ebbene, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella esattoriale n. 29320090022811015000.
Ed infatti, tra la data di – incontestata e incontestabile – notifica di tale cartella esattoriale (id est: 14.7.2009) e la data del primo atto interruttivo documentato in atti (id est: intimazione di pagamento n. 29320149000456039000 notificata l'8.9.2014) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
3.7. Né, in senso contrario, può assumere rilievo la sospensione della prescrizione ex art. 1 co. 618-623 l. 147/2013, invocata da nella propria memoria difensiva. CP_5
8 Ed infatti, siccome da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “In tema di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, CP_ comma 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma 618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione agevolata in esso disciplinata” (cfr.
C. Cass. 7285/2024).
3.8. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320149000456039000 in data 8.9.2014 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive CP_1
cristallizzato nella cartella esattoriale n. 29320090022811015000 (notificata, come detto, in data 14.7.2009, oltre un quinquennio prima della citata intimazione di pagamento).
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con esclusivo riferimento alla cartella esattoriale n. 29320090022811015000).
3.9. Con specifico riferimento alla cartella esattoriale n. 29320100086966438000, invece, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalla – incontestata e non più contestabile – data di notificazione della stessa indicata nella documentazione in atti (id est: 17.12.2010), tenuto conto dei successivi atti interruttivi posti in essere da CP_5
– entro i quinquenni successivi – in data 20.10.2014, 28.12.2018 e 19.9.2023, nonché del deposito dell'odierno ricorso in data 30.10.2023.
In relazione alla predetta cartella esattoriale, in particolare, ha notificato a CP_5
parte ricorrente – entro i quinquenni successivi alla predetta data di notifica – i seguenti e tempestivi atti interruttivi della prescrizione:
1) comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376201400022985 in data 20.10.2014
(cfr. doc. n. 6 di , in cui risulta espressamente richiamata anche la cartella CP_5
esattoriale de qua);
2) “…notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73” n.
29328201800002381000 in data 28.12.2018, con cui è stato comunicato alla ricorrente – per quel che qui rileva – il “…dettaglio del debito” contenente anche
9 l'espresso riferimento alla cartella esattoriale in esame n. 29320100086966438000
(cfr. doc. n. 7 di ); CP_5
3) intimazione di pagamento n. 29320239001907579000 – impugnata nel presente giudizio – notificata in data 19.9.2023 (come dedotto dalla stessa parte ricorrente e non contestato dai resistenti).
Sul punto occorre inoltre precisare che, a fronte delle generiche deduzioni svolte nelle note del 3.2.2025 e del 14.2.2025, parte ricorrente non ha successivamente e specificamente contestato né la regolare notifica di tali atti né la loro efficacia interruttiva della prescrizione con riguardo alla cartella esattoriale de qua, siccome comunque dimostrata dall'espresso richiamo contenuto in tali atti – anche – alla citata cartella esattoriale n. 29320100086966438000 (cfr. doc. nn. 1, 6 e 7 di , cit.). CP_5
3.10. Stante quanto sopra, con riguardo alla cartella esattoriale n.
29320100086966438000 l'eccezione di prescrizione successiva è infondata e va pertanto rigettata.
In aggiunta a quanto sopra, non risultano sollevati ulteriori motivi di opposizione afferenti a fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella esattoriale n.
29320100086966438000 (sub specie di opposizione all'esecuzione), deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, sicché anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa con riguardo alla cartella esattoriale in esame.
3. Spese.
Stante l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi con riguardo a tutti gli atti impugnati e l'accoglimento solamente parziale – nel resto – dell'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali impugnate;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portato dalla cartella esattoriale n. CP_1
CP_ 29320090022811015000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario
10 della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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