Versione
10 settembre 1975
10 settembre 1975
Art. 1.
In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.
La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma e' subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreche' il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974.
In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.
La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma e' subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreche' il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974.
Commentario • 1
- 1. Disoccupazione rimpatriati: quali requisiti?Consulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 aprile 2022 · 0.9526324
Invio lettera reiezione Inps disoccupazione rimpatriati di un cliente. Nella lettera dicono che non ha i requisiti contributivi (allegata). Invio il modello U1 dell'ultimo rapporto di lavoro dal 08/01/2019 al 20/12/2019, e un certificato di lavoro del rapporto precedente dal 09/05/2017 al 20/12/2018(documenti consegnati anche all'Inps). Come si vede, il periodo non è consecutivo. Il rimpatrio è avvenuto il data 22/12/2019 e l'iscrizione al centro per l'impiego è avvenuto in data 15/01/2020. Preciso che il cliente aveva già presentato domanda rimpatrianti nel 2016, quindi per le domande successive alla prima, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 …
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Giurisprudenza • 102
- 1. Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2611Provvedimento: […] Giova rilevare che l'art. 1 della Legge del 25/07/1975 - N. 402 prevede che: “In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, […] 1)- Dichiara il diritto di a percepire l' indennità Parte_1 di disoccupazione ex art 1 legge 402/1975 in relazione alla domanda presentata in data 7.9.2020: 2) Condanna l' al pagamento della prestazione dovuta a tale titolo CP_1 nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione come per legge.Leggi di più...
- causa di forza maggiore·
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- art. 1 L. 402/1975·
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