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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/03/2024, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2230 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
c.f. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Miriam Bosurgi e Parte_2
Silvia Eleonora Ragusa, per procura alle liti allegata all'atto di appello.
Appellante
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Giacomo
[...] CodiceFiscale_2
Messina e dall'Abogado Andrea Fazio, per procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Appellati
1 Conclusioni dell'appellante:
rigettati ogni avversa domanda, ogni avverso appello incidentale, ogni avversa istanza,
deduzione ed eccezione;
previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in narrativa;
in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
a) respingere tutte le domande proposte da e Giov. nei Parte_3 Parte_4
confronti di e, per l'effetto, condannare Parte_1 Parte_3
e Giov. a restituire a quanto da
[...] Parte_4 Parte_1
questa pagato in esecuzione della sentenza n. 430/2019 del Tribunale di Marsala qui impugnata;
b) in ogni caso, condannare e Giov. a rifondere a Parte_3 Parte_4
le spese, gli onorari ed i compensi per la difesa in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la appellante), CPA, CP_1
rimborso del contributo unificato e delle spese di CTU, nonché condanna al rimborso delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.
Conclusioni dell'appellato:
in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o non proponibile l'appello proposto da in quanto sussiste il difetto di legittimazione Parte_1
ad agire (rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio dal giudice) e l'effettiva titolarità del rapporto in capo a (come accertato Parte_1
dalla documentazione allegata al Ricorso per decreto ingiuntivo richiesto da CP_2
e notificato a e;
[...] Parte_3 CP_3 Parte_4
ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda in concreto proposta;
2 ritenere e dichiarare inammissibile e/o non proponibile l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n° 430/2019 emessa dal Tribunale di Marsala, il Parte_1
30/04/2019 e, per l'effetto, confermare la sentenza;
con vittoria di spese, competenze professionali del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore dei difensori che dichiaratisi antistatari;
nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate le domande di merito ed istruttorie formulate da con l'atto di Parte_1
appello;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 430 del Parte_1
23.4.2019, con la quale il Tribunale di Marsala:
- ha accolto le domande proposte da e Parte_3 Parte_4
dirette a ottenere la declaratoria di nullità parziale:
* ex art. 1815, comma 2 c.c. del contratto di finanziamento n. 5827104 stipulato il
12.6.2009, per violazione della normativa antiusura;
* ex art. 125 bis, comma 6 t.u.b. del contratto di finanziamento n. 6664491 stipulato il
15.7.2011 per incompleta e fuorviante indicazione del TAEG;
in relazione a entrambe le fattispecie contrattuali stigmatizzando la mancata inclusione tra le voci di costo rilevanti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 644 c.p. e 121 comma II T.U.B.,
delle polizze assicurative abbinate ai prestiti personali;
- conseguentemente, ha accertato il diritto degli attori a ottenere la restituzione di € 7.702,95
3 a titolo di interessi corrispettivi non dovuti per il contratto di finanziamento del 2009,
interamene eseguito, e ha appurato in € 13.256,58, in esito alla rielaborazione del piano di ammortamento con la sostituzione del TAEG contrattuale con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali ai sensi dell'art. 125 bis, comma 7 t.u.b., il maggior addebito di interessi in relazione al contratto del 2011;
- verificate le rispettive posizioni di dare e avere, ha quantificato in € 22.792,33 il credito di e in € 21.178,70 quello vantato a titolo restitutorio, per le Parte_1
poste illegittimamente addebitate, dai soggetti finanziati;
- ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dagli attori, constando in esito alla compensazione delle rispettive partite, un credito a favore della finanziaria;
- ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica.
ha impugnato la sentenza: Parte_1
I) lamentando il difetto di motivazione a supporto del rigetto delle eccezioni preliminari di perdita o rinuncia del diritto da parte dei sovvenuti, i quali avevano avanzato le domande di nullità a distanza di anni dalla conclusione dei contratti e dopo che il primo finanziamento era stato interamente restituito, mentre l'altro era in corso di regolare ammortamento,
ingenerando, con la loro condotta puntuale e silente, l'affidamento dell'istituto di credito
“sul non esercizio” del diritto, di modo che l'iniziativa giudiziaria alfine assunta integrava abuso del diritto;
II) dolendosi dell'inclusione dei costi delle polizze assicurative nel calcolo del TAEG così
come nel carico economico complessivo di entrambi i rapporti, frutto dell'erronea ricostruzione della “normativa ratione temporis e ratione materiae rispettivamente
4 applicabile ai due contratti di finanziamento” (pag. 17 dell'atto di appello), e dell'omessa considerazione dei plurimi indicatori del carattere facoltativo delle polizze forniti in corso di istruttoria, quali l'espressa menzione di non obbligatorietà, il riconoscimento del diritto di recesso dalla copertura assicurativa senza riflessi sul finanziamento, la dimostrata conclusione di contratti coevi con clienti di pari o inferiore merito creditizio senza polizze assicurative abbinate, l'assenza di qualsivoglia collegamento funzionale tra i prestiti e le polizze denominate “All in One” (stipulata in occasione della conclusione di entrambi i contratti) e KI (stipulata in occasione del finanziamento del 2011);
III) denunziando, quanto al contratto del 12.6.2009, la violazione dell'art. 644 c.p., il quale attribuisce rilievo ai fini della verifica di usurarietà unicamente ai costi in rapporto di collegamento con l'operazione di credito. Asseriscono che la necessità di raffrontare il carico economico della singola operazione di credito con la soglia usuraria fissata dalla norma incriminatrice impone di attribuire rilievo centrale alle Istruzioni della , Org_1
onde assicurare l'imprescindibile omogeneità dei parametri ricostruttivi così del TEGM,
come del costo del finanziamento. L'asimmetria dei termini del raffronto, rilevano,
contrasta con il sistema dell'usura oggettiva e viola il principio di legalità della pena sancito dall'art. 7 CEDU, ponendo il Giudice nazionale innanzi all'alternativa tra la disapplicazione della normativa interna in contrasto con la CEDU o la rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale. Osservano che occorre fare applicazione delle
Istruzioni della risalenti all'anno 2006, non essendo ancora entrate in vigore Org_1
alla data della stipula del contratto le Istruzioni diramate nell'anno 2009, le quali valorizzano ai fini del computo del TEGM unicamente le polizze assicurative che siano, al contempo, obbligatorie ed “intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito”,
connotati -l'obbligatorietà e la funzione di rimborso del credito- assenti nelle polizze
5 e stipulate in occasione della conclusione del Organizzazione_2 Org_3
primo contratto di prestito al consumo;
IV) difendendo l'indicazione del TAEG nel contratto di credito al consumo stipulato nel
2011, sul rilievo del difetto nelle polizze assicurative -All in One e Identikit- del connotato di obbligatorietà richiesto dall'art. 121, comma 2 t.u.b. per l'inclusione nel TAEG.
Sostengono infine che, pure in ipotesi di conferma dell'erronea indicazione del TAEG, la corretta risposta sanzionatoria sarebbe rappresentata non dalla sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali, sibbene dalla restituzione dei soli costi non correttamente conteggiate nel TAEG, ovvero i premi assicurativi -per un totale di € 642,00- peraltro neppure incamerati da in quanto corrisposti all'impresa Parte_1
assicuratrice.
Documentato di aver dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado, tuttavia con animo di ripetizione, ha chiesto la condanna di alla restituzione Parte_3
delle somme corrispostele.
Costituitisi in giudizio, e hanno eccepito in Parte_3 Parte_4
via preliminare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
evidenziando che con negozio del 27.5.2019 -successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado- essa aveva ceduto il credito a Nel merito, si sono opposti Controparte_2
all'accoglimento dell'appello.
Procedendo nella disamina delle questioni sottoposte dalle parti secondo la tecnica dei punti di motivazione, occorre osservare:
-L'eccezione di difetto di legittimazione a impugnare sollevata dagli appellati è infondata.
Con atto del 27.5.2019 ha ricompreso il credito derivante Parte_1
dal rapporto di finanziamento n. 6664491 del 15 luglio 2011 a nell'ambito Controparte_2
6 di un'operazione di cartolarizzazione, cedendolo a terzi (doc. n. 7 fascicolo di parte appellata). La cessione ha avuto a oggetto esclusivamente il credito e non l'intero rapporto contrattuale, con la conseguenza che è rimasta in capo alla cedente la legittimazione attiva e passiva per le azioni relative alla validità del negozio. Peraltro, con atto di retrocessione del
23-24.6.2020 il credito è stato ritrasferito dalla cessionaria alla cedente (doc. 8A fascicolo di parte appellante). Alcuna cessione si sarebbe, invece, potuta verificare in relazione al prestito personale n. 5827104 del 12 giugno 2009, posto che il rapporto si è esaurito per compiuta esecuzione nel 2016.
- Il primo motivo di impugnazione poggia su un assunto irricevibile.
* Premesso che la perdita del diritto è ancorata nel nostro ordinamento ai due istituti della prescrizione e della decadenza, assoggettati entrambi al rilievo in via di eccezione della parte interessata, il diritto dei sovvenuti a far constare la nullità del regolamento contrattuale non può dirsi consumato ove solo si consideri che: alcuna eccezione di prescrizione o decadenza ha formulato, né d'altronde avrebbe potuto fondatamente sollevare Parte_1
tenuto conto del disposto dell'art. 1422 c.c., che esonera da prescrizione l'azione di nullità;
la correlata azione di ripetizione è stata tempestivamente esercitata entro il termine decennale di prescrizione;
* difetta l'allegazione di atti o condotte dei sovvenuti, diverse dal mero e neutro trascorrere del tempo in assenza di contestazioni, dai quali desumere, nel rispetto dei connotati del ragionamento inferenziale autorizzato dagli artt. 2727 e 2729 c.c., l'intervenuta rinunzia implicita di costoro ad avvalersi dei rimedi tutori riconosciuti dall'ordinamento;
* rasenta il paradosso il rimprovero rivolto dalla finanziaria appellante alla controparte contrattuale, regolarmente adempiente alle proprie obbligazioni e colpevole unicamente di aver sollecitato la verifica giudiziale della conformità a norma del negozio, di violazione dei
7 principi di correttezza e buona fede contrattuale e addirittura di abuso del diritto, così come l'evocazione di un affidamento “dell'esponente sul … non esercizio” del diritto,
costituzionalmente garantito, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti.
Deve confermarsi la declaratoria di usurarietà del contratto di finanziamento n. 582714 del
12.6.2009.
Può certo convenirsi con la società appellante là ove assegna rilievo essenziale, in vista dell'applicazione della normativa in tema di usura, nei suoi profili sanzionatori penalistici e civilistici, all'omogeneità tra criteri di rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio delle diverse operazioni di credito elaborati dalla , comunicati agli intermediari Org_1
finanziari nelle Istruzioni tempo per tempo da questa diramate, e criterio ricostruttivo del
Tasso Effettivo Globale del singolo rapporto contrattuale, diversamente tradendosi il fine di obiettivizzazione della fattispecie incriminatrice perseguito dalla L. n. 108/996.
È pur vero, tuttavia, che il principio di omogeneità, o simmetria, non può sovvertire il rango delle fonti normative. E' quanto già osservato in due determinanti occasioni dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, chiamate a comporre i contrasti interpretativi concernenti le modalità di valorizzazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi moratori ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura. Chiarendo il rapporto che lega la norma primaria in bianco, ovvero l'art. 644 c.p., alla normativa di secondo livello chiamata a dare alla prima periodica e costante attuazione, la Corte, affermato che il legislatore effettivamente avverte un'esigenza di omogeneità e che, per tale ragione, “disciplina la
determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi
elementi”, ha poi precisato, con riguardo alla commissione di massimo scoperto, che “la
circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di
esso anche tale commissione, rileva … ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi,
8 quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto
la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone
di considerare”. Conclude, quindi, sottolineando che “la mancata inclusione delle
commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe
idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del
tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale
confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della
illegittimità dei decreti e di disapplicarli” (Cass. S.U. 20.6.2018 n. 16303).
Similmente, con riguardo agli interessi moratori, la Corte, premesso che “così come la
legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della
fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori,
l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in
modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con
valutazioni puramente discrezionali”, conferma “la piena razionalità del cd. principio di
simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018,
n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965),
secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato
trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo
globale della singola operazione … ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni
che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del
1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni
procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei
termini di riferimento.”. La Corte sottolinea quindi la necessità di considerare i decreti ministeriali per ricercare in essi indicazioni riguardo alle valorizzazione delle singole
9 componenti del costo del credito “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, …, ben
può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella
predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori
praticati dagli operatori professionali”, fermo restando che “ove i decreti ministeriali non
rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di
confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista” (Cass. S.U.
18.9.2020 n. 19597)
Perno della definizione della fattispecie di usura resta dunque l'art. 644 c.p. il quale dispone che < Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e
tasse, collegate alla erogazione del credito>>.
La formulazione testuale della norma, pur rigorosa, giustifica l'opzione interpretativa secondo cui, tra i diversi costi che possono accompagnarsi al finanziamento, occorre selezionare quelli collegati all'erogazione del credito.
La normazione secondaria ha assunto il compito di individuare i criteri di collegamento tra costo ed erogazione del credito. Le Istruzioni della tracciano le direttive Org_1
attraverso cui gli operatori del mercato finanziario devono procedere alla periodica comunicazione dei tassi praticati in relazione alle diverse categorie di operazioni. La
raccolta e l'elaborazione di tali comunicazioni, compito cui attende la , Org_1
consentono di identificare il e, con esso, le soglie usurarie. Pt_5
Alla luce di tali precisazioni e ribadito che l'intero meccanismo resta comunque assoggettato al rispetto della fonte primaria, è ora necessario riguardare alle Istruzioni nel tempo diramate dalla con precipuo riguardo alle condizioni di valorizzazione Org_1
ai fini dell'usura delle polizze assicurative.
10 Una precisazione preliminare si impone riguardo alla selezione delle Istruzioni da tenere in considerazione che, come già correttamente segnalato dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, sono quelle dell'anno 2009, pur formalmente entrate in vigore in un momento successivo alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa.
Quantunque, invero, il contratto sia stato concluso nella vigenza delle istruzioni del 2006, i criteri da queste ultime proposti ai fini della inclusione delle polizze nel TEG, secondo cui sono ricomprese “le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad
assicurare il rimborso totale o parziale del credito”, devono essere interpretati anche alla luce delle successive Istruzioni adottate dalla . Nella sezione rinominata Org_1
“Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TAEG”, le Istruzioni del 2009 hanno previsto l'inclusione nel TEG delle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare
il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore
(ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la
conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla
concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo
alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga
stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
La giurisprudenza di legittimità e il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario e
Finanziario hanno avuto modo di sottolineare che “un'interpretazione di tale nuova formula
in termini di “rottura” rispetto a quelli precedenti (…) sembra per la verità attingere a
margini di non agevole spiegazione. Del tutto ragionevole appare, invece, opinare che con
la nuova formula la abbia inteso esplicitare con più chiare parole quanto già Org_1
in precedenza sostanzialmente inteso: a dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente
presente nell'operatività” (Cass. civ., sez. I, 5/4/2017, n. 8806; decisione Arbitro Bancario e
11 Finanziario, Collegio di Roma, n. 9542 del 25 ottobre 2016). Le nuove istruzioni non hanno,
dunque, radicalmente innovato le precedenti, ma hanno delineato con maggiore precisione i presupposti di inclusione del costo delle polizze assicurative nel calcolo dei parametri da applicare al rapporto, presupposti già ricavabili, secondo un'interpretazione di buona fede,
dal testo normativo previgente. Non può non rilevarsi, infatti, l'identità di ratio sottesa alle due disposizioni regolamentari, entrambe evidentemente volte a impedire che la mera qualificazione della polizza come “facoltativa” o “opzionale” entro il contratto di finanziamento possa prevalere sulla sua sostanziale obbligatorietà, al fine di non determinare un contrasto con il principio cardine della non vincolatività, per il giudicante,
delle espressioni utilizzate dalle parti (decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario,
Collegio di Roma, n. 9542 del 25.10.2016).
Sulla scorta di tali premesse non può che confermarsi che la polizza CPI – Crediti Protection
Insurance rientra nel novero degli oneri collegati all'erogazione del credito.
Si ricava dal testo negoziale che polizza offre all'assicurato, cioè al contraente del finanziamento, il “A) rimborso di rate del finanziamento oggetto del contratto … al
verificarsi di uno dei seguenti eventi:
inabilità temporanea totale da infortunio e malattia;
disoccupazione
B) rimborso del debito residuo in linea capitale relativo al contratto al verificarsi di uno
degli eventi:
morte
invalidità permanente totale da infortunio e malattia,
come definiti negli articoli delle sezioni A- B- C-D di polizza”.
E' ben evidente, dunque, che la polizza, sottoscritta contestualmente al contratto di prestito
12 al consumo e ad esso funzionalmente collegata, come confermato dalla previsione dell'art. 9
delle condizioni generali di polizza secondo cui “la durata della copertura assicurativa … è
pari a quella del contratto” di finanziamento, assicura al creditore il rimborso totale del finanziamento al verificarsi di eventi che incidano sulla capacità reddituale del sovvenuto.
Essa concorre dunque, nonostante la sua formale, dichiarata facoltatività, a definire il carico economico correlato all'operazione di credito al consumo. Giova invero considerare che l'acquisto di una polizza credit protection (o payment protection) implica l'affiancamento al debitore occasionale un pagatore professionale, così irrobustendo l'aspettativa del soggetto finanziatore di realizzare il credito, cioè di ottenere la restituzione delle somme erogate maggiorate del corrispettivo convenuto. Proprio la riduzione del livello del rischio assunto dal finanziatore, soggetto unilateralmente predisponente le condizioni del contratto di finanziamento, induce a considerare l'assicurazione a protezione del credito sostanzialmente, se non formalmente obbligatoria. Al riguardo la Suprema Corte ha opportunamente messo in luce la polisemia della nozione di obbligo e la pluralità delle fonti idonee a generarlo: la legge, in primo luogo, ma anche il contratto e finanche “una più o
meno accentuata costrizione e comunque [il] semplice fatto” (Cass.
5.4.2017 n. 8806) e, in termini più espliciti, ancor più di recente, ha affermato che ove la stipula di una polizza assicurativa sia valsa a “tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del
soggetto finanziato”, i costi assicurativi devono essere inclusi nel carico economico correlato al credito, atteso che beneficiario della prestazione economica, in caso di avveramento dell'alea contrattuale, è pur sempre il finanziatore. Ha quindi concluso evidenziando che è ragionevole ritenere che il costo della polizza sia stato “sostanzialmente
imposto” dalla società finanziaria “per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale
sopravvenuta … del finanziato”, a nulla rilevando, in senso contrario, che “la polizza
13 assicurativa sia diretta a tutelare (anche) l'interesse del debitore/assicurato”, atteso che la polizza assicurativa è per definizione “diretta sempre a tutelare e garantire un interesse
dell'assicurato, pena la nullità dello stesso contrato assicurativo espressamente prevista
per le polizze ramo danni (art. 1904 c.c.)” (Cass. 16.4.2018 n. 9298).
Il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a elaborare il TEG del rapporto negoziale includendovi, oltre alle spese, anche i costi di assicurazione (di entrambe le polizze, con effetto in alcun modo dirimente ai fini della decisione ove si consideri lo scarto, appresso evidenziato, tra TEG e soglia usuraria e la modestissima incidenza della polizza All In One,
il cui costo complessivo era fissato in € 60,00, sia in termini assoluti, sia in relazione al costo della polizza CPI, pari a € 1.228,80, e all'importo erogato con il finanziamento, €
16.588,80) identificandolo in 15,797 punti percentuali. Ebbene poiché il d.m. 26.3.2009
fissa il TEGM per le operazioni di “credito finalizzato all'acquisto rateale” di importo superiore ad € 5.000,00 in 9,70 punti percentuali, così che la soglia usura ascende a 14,55
punti percentuali, risulta evidente lo sforamento del limite di legge.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha irrogato la sanzione della forzosa conversione del finanziamento da oneroso a gratuito contemplata dall'art. 1815 comma II
c.c. e ha determinato in € 7.702,95 l'importo indebitamente corrisposto dalla sovvenuta,
suscettibile quindi di ripetizione.
Il contratto di finanziamento n. 6664491 del 15.7.2011 è stato stipulato successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010, attuativo della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, che ha innovato il Capo II, Titolo VI del Testo Unico Bancario ed è
dunque soggetto ratione temporis alla nuova disciplina.
Le norme che vengono in rilievo per la risoluzione della controversia sono l'art. 121 t.u.b. -
che ai commi 1, lettere e) e m) e 2 specifica i costi inclusi nel TAEG- e l'art. 125 bis t.u.b.
14 che sanziona con la nullità le clausole del contratto che prevedano costi per il consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG (comma 6), disponendo la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali e circoscrivendo il tempo di ammortamento in 36 mesi (comma 7).
Il Taeg, che nei contratti di credito al consumo deve obbligatoriamente essere indicato,
svolge un'importante funzione informativa, garantendo piena trasparenza delle informazioni sul reale costo del credito. Esso tutela il consumatore, posto in condizione di autodeterminarsi nella scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato, e favorisce al contempo il fisiologico esplicarsi della concorrenza nel mercato dei prodotti di finanziamento che l'indicazione di tassi erronei, parziali e, dunque, fuorvianti rischia di alterare. Si comprende allora la ragione della severa sanzione caducatorio-sostitutiva comminata per l'ipotesi di non corretta indicazione del TAEG: la norma dispone la nullità
delle clausole che pongono costi a carico del finanziato non valorizzati e condensati entro l'indicatore numerico unitario, ma mimetizzati nelle pieghe del regolamento contrattuale,
accompagnata dalla sostituzione dell'originario programma restitutorio con eterodeterminazione ex lege della durata e della misura dell'obbligazione del sovvenuto.
Con espresso riguardo ai costi delle coperture assicurative, l'art. 121 comma 2 T.U.B.
specifica che nel costo totale del credito -che a termini del comma 1, lett. e) ricomprende
“gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a
eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di
credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”- sono inclusi “anche i costi relativi a servizi
accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la
conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il
credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
15 Il terzo comma dell'art. 121 TUB dispone poi che “la , in conformità alle Org_1
deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la
specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2, sono compresi nel costo totale del
credito”. Il D.M. 3 febbraio 2011, “Determinazione in materia di credito ai consumatori”, ha quindi demandato alla l'adozione delle disposizioni di attuazione, al fine di Org_1
armonizzare la normativa primaria indicata con la disciplina regolamentare (segnatamente la delibera CICR 4 marzo 2003) che indicava, tra l'altro, le voci incluse o escluse dal calcolo del TAEG. In attuazione della previsione normativa, la , con provvedimento Org_1
del 9 febbraio 201 ha specificato che: “TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi,
inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte
le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui
il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di
credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
La normativa primaria e regolamentare non configura dunque il costo assicurativo come elemento imprescindibile del TAEG dell'operazione di finanziamento, includendovelo piuttosto alla condizione che risulti dimostrato che la sottoscrizione della polizza assicurativa sia requisito per l'accesso al credito o per la concessione del credito alle specifiche condizioni contemplate in contratto.
L'onere della dimostrazione del collegamento genetico e, più intrinsecamente, funzionale tra polizza e finanziamento grava, in ossequio alle regole generali di riparto dell'onere probatorio, in capo al consumatore che eccepisce la nullità ex art. 125 bis T.U.B.. Questi
può assolvere al proprio onere anche avvalendosi delle presunzioni.
L'elaborazione giurisprudenziale dell'Arbitro Bancario Finanziario ha selezionato taluni
16 indici rivelatori di una stringente connessione funzionale tra i negozi tale da lasciar presumere, superando il carattere di facoltatività testualmente assegnato in contratto alle polizze assicurative, che queste rappresentino invece un passaggio obbligatorio in vista della concessione del finanziamento.
Più in dettaglio, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario con le decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017 ha dettato criteri orientativi per la valorizzazione delle polizze, anche ove denominate “facoltative”, ai fini della delimitazione del costo complessivo del credito, affermando che la polizza è connessa al credito e quindi concorre a determinarne il costo solo se ex ante idonea a elidere o contenere il rischio di solvibilità del cliente, assicurando la conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore per la durata preventivata del piano di ammortamento. In
particolare, sussisterebbe simile nesso: ove ricorra contestualità nella stipula del finanziamento e della polizza assicurativa;
quando la copertura assicurativa abbia durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del prestito;
quando il capitale -nel caso di polizza vita- o l'indennizzo -in caso di polizza danni- siano parametrati al debito residuo del sovvenuto, con il fine di garantire l'assicurato contro accadimenti che ne compromettano la capacità di corrispondere le rate. La significatività di tali indicatori assumerebbe valore ancora più pregnante tutte le volte in cui all'intermediario finanziario sia riconosciuta una remunerazione per la collocazione polizza ovvero quando il sovvenuto aderisca a una polizza collettiva stipulata dalla società che eroga il prestito.
Non diversamente si è espressa la giurisprudenza di merito secondo cui “tra gli indici di
obbligatorietà della polizza che devono ricorrere congiuntamente al momento
dell'erogazione del finanziamento vi sono la contestualità rispetto alla erogazione del
finanziamento, la coincidenza di durata tra finanziamento e copertura assicurativa e la
17 previsione che il beneficiario dell'indennizzo assicurativo sia soltanto l'intermediario”
(Corte Appello Torino 18.6.2020 n.653 e, nei medesimi termini, Corte Appello Milano
14.1.2002 n. 112).
Nella ricorrenza di tali indici, che è onere del consumatore/finanziato allegare e comprovare, si trasferisce sulla società finanziaria l'onere di superare la presunzione così
formata dimostrando, al contrario, l'assenza di connessione funzionale tra assicurazione e finanziamento e, dunque, alternativamente: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e dei TAEG risultanti, sia con sia senza polizza;
di aver riconosciuto al sovvenuto il diritto di recedere dal contratto accessorio per tutta la durata del rapporto senza costi e riflessi sul costo del finanziamento;
ovvero ancora -ma con argomento per vero poco persuasivo, almeno nei termini in concreto delineati, giacchè ove ci si accontenti di un numero esiguo di contratti di comparazione non è possibile escludere che quella adottata dalla banca sia una condotta seriale che incontra rare eccezioni e, in ogni caso, poiché
rimangono fumose la modalità di comparazione del merito creditizio dei richiedenti- di aver offerto condizioni simili, al netto della polizza assicurativa, ad altri soggetti aventi medesimo merito creditizio (in termini, ancora di recente, Arbitro Bancario e Finanziario,
Collegio di Palermo, 23.3.2023 n. 2764, Corte Appello L'Aquila 30.6.2022 n. 979).
Guidati da tali coordinate può ora accedersi alla disamina tanto del contratto di finanziamento del luglio 2011, tanto dei due contratti accessori contestualmente sottoscritti da onde verificare se il costo di questi ultimi dovesse o meno Parte_3
essere incluso nel TAEG.
ha erogato a l'importo di € 35.942,00, Parte_1 Parte_3
dei quali € 35.000,00, come richiesto dalla sovvenuta consumatrice, destinati a
“ristrutturazione casa”, € 300,00 per spese di istruttoria, € 432,00 quale premio della polizza
18 ed € 210,00 quale costo al servizio Identikit. La restituzione del finanziamento Org_3
era prevista in 120 rate mensili dell'importo di € 475,00. Il Tan è indicato in 10 punti percentuali e il TAEG -compressivo di spese, imposta di bollo e interessi, tutti rapportati al capitale di € 35.942,00 per una durata di 120 mesi- nella misura del 10,91%.
Non è compreso nel TAEG il “prezzo assicurazione facoltativa di altro tipo”, segnatamente:
- il costo della polizza All in One, pacchetto Top, della durata di 36 mesi stipulata mediante adesione alla convenzione intercorsa tra e la compagnia Parte_1
assicuratrice La polizza si articola in due sezioni Controparte_4
corrispondenti a differenti coperture assicurative, denominate “Assistenza” -a sua volta suddivisa in “Assistenza alla Persona” e “Assistenza alla casa”- e “Indennitaria”. Le
prestazioni fornite dalla compagnia di assicurazione in relazione alla polizza “Assistenza
alla Persona” prevedono l'invio di un infermiere o di un fisioterapista a domicilio,
consulenze in differenti branche mediche, l'invio di un medico in Italia, il prelievo di sangue al domicilio. Le prestazioni assicurate dalla polizza “Assistenza alla Casa”
contemplano l'invio, in caso di emergenza, di un fabbro, un elettricista o un idraulico.
L'oggetto della polizza “Indennitaria” è così definito in contratto “ Controparte_5
assicura, in caso di ricovero con intervento chirurgico dell'Assicurato, reso necessario da
infortunio, da malattia, da parto con taglio cesareo e da aborto, escluse comunque le
interruzioni volontarie di gravidanza, il pagamento di indennizzo” differenziato per importo in relazione alla ripartizione degli interventi in classi progressive. Il premio cumulativo per entrambe le coperture assicurative per la durata di 36 mesi è pari a 432,00 euro ed è stato versato in un'unica soluzione anticipatamente previa autorizzazione dell'assicurata Pt_3
alla contraente “all'addebito tramite finanziamento” Parte_1
19 Org_
- del costo di adesione al servizio Identikit fornito da per la durata di 12 mesi. Dalle
condizioni generali di contratto si apprende trattarsi di “servizio di protezione dalle frodi
creditizie, perpetrate attraverso un uso improprio dei dati personali, che include anche una
Org_ copertura assicurativa collettiva garantita da alla propria clientela a garanzia di
aventi legati al furto di identità”. La polizza collettiva la cui attivazione il cliente dichiara di conoscere essere “strettamente correlata” alla “fornitura del Programma IDENTIKIT”
prevede “il rimborso in favore dell'Assicurato delle seguenti spese sostenute in caso
FURTO DI IDENTITA': I
I. Costi Legali di Difesa…
II. Rimborso di eventuali riduzioni della retribuzione risultanti dal tempo occorso per
occuparsi degli eventi conseguenti al Furto di Identità
III. Costi Amministrativi”.
Non è dato riscontrare nei due contratti, che condividono con il finanziamento unicamente la data di sottoscrizione, la significativa presenza degli indici rivelatori individuati dalla giurisprudenza. Invero:
- le polizze assicurative hanno durata (rispettivamente, 36 e 12 mesi) inferiore rispetto all'estensione temporale del piano di ammortamento (120 mesi);
- l'evento che le attiva non è un fatto idoneo a incidere sulla capacità del sovvenuto di adempiere all'obbligo restitutorio, sì che è assente la finalità di copertura del credito;
- l'indennizzo, a volte rappresentato da una prestazione di fare, non presenta alcuna correlazione con il costo residuo del finanziamento ed è erogato a beneficio diretto ed esclusivo dell'assicurato e non del finanziatore.
Se è vero poi che la sottoscrizione del contratto di assicurazione All In One è avvenuta in adesione a una polizza collettiva in precedenza stipulata dalla società finanziaria, non
20 altrettanto è a dirsi per l'adesione al servizio Identikit, contro la cui spontaneità alcun elemento milita.
Alcuna attinenza, dunque, è dato ravvisare tra finanziamento e polizze, non funzionali a garantire ex ante il rischio inerente la solvibilità del debitore e comunque avulse dal regolamento del prestito, così che non ricorrono elementi sufficienti a imbastire un ragionamento presuntivo che conduca ad affermare che la sottoscrizione dei due contratti accessori abbia svolto un ruolo determinante nell'indurre a concedere il prestito Parte_1
(a questo riguardo è legittimo supporre che la regolare e puntuale restituzione del finanziamento già concesso nell'anno 2009 deponesse favorevolmente nell'apprezzamento del merito creditizio di ) o a erogarlo alle condizioni in concreto Parte_3
fissate in contratto.
Il contratto di finanziamento n. 6664491 del 15.7.2011 risulta dunque immune dalle censure di nullità prospettate dagli attori in primo grado, la cui domanda al riguardo deve dunque essere respinta, e legittimo per contro il credito generato dal regolamento negoziale in favore della società finanziaria.
Conclusivamente, deve essere riformato il solo capo della statuizione di primo grado che ha applicato la sanzione di nullità comminata dall'art. 125 bis comma 6 T.U.B., restando in ciò
assorbita la contestazione dell'appellante riguardo alle effettive conseguenze della declaratoria di nullità.
Avuto riguardo all'esito del giudizio che ha registrato la parziale, reciproca soccombenza delle parti, si prospetta corretta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
Del pari a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, devono essere poste le spese di c.t.u.
Ne consegue, infine, la condanna di alla restituzione delle somme Parte_3
21 che è documentato la società finanziaria le ha corrisposto in spontanea esecuzione della sentenza di primo grado per complessivi € 1.618,61 (secondo la specifica delle voci esplicata a pagina 6 dell'atto di appello), oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda sino al dì dell'effettivo pagamento.
L'esito della controversia registra dunque ancora reciproche ragioni di dare e avere tra le parti, tuttavia per importi differenti rispetto alle somme quantificate dal primo giudice. La
società finanziaria appellante dovrà infatti restituire a l'importo di Parte_3
€ 7.702,95 da costei indebitamente corrisposto in esecuzione del contratto di finanziamento n. 582714 del 12.6.2009, mentre l'appellata dovrà provvedere a corrispondere a Pt_3
l'importo di € 1.618,61, e, insieme al coobbligato il Parte_1 Pt_4
debito residuo relativo al finanziamento n. 6664491 del 15.7.2011.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza n. 430 emessa dal Tribunale di Marsala il 23 aprile 2019,
appellata da con atto di citazione notificato il 25.11.2019 a Parte_1
e , rigetta la domanda di nullità del contratto Parte_3 Parte_4
di finanziamento n. 6664491 del 15.7.2011 proposta da e Parte_3 [...]
; Parte_4
condanna a restituire a l'importo di € Parte_3 Parte_1
1.818,61, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 25.11.2019 sino al dì
dell'effettivo pagamento;
compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, le spese della consulenza tecnica disposta nel primo grado di giudizio.
22 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 25 gennaio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2230 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
c.f. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Miriam Bosurgi e Parte_2
Silvia Eleonora Ragusa, per procura alle liti allegata all'atto di appello.
Appellante
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Giacomo
[...] CodiceFiscale_2
Messina e dall'Abogado Andrea Fazio, per procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Appellati
1 Conclusioni dell'appellante:
rigettati ogni avversa domanda, ogni avverso appello incidentale, ogni avversa istanza,
deduzione ed eccezione;
previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in narrativa;
in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
a) respingere tutte le domande proposte da e Giov. nei Parte_3 Parte_4
confronti di e, per l'effetto, condannare Parte_1 Parte_3
e Giov. a restituire a quanto da
[...] Parte_4 Parte_1
questa pagato in esecuzione della sentenza n. 430/2019 del Tribunale di Marsala qui impugnata;
b) in ogni caso, condannare e Giov. a rifondere a Parte_3 Parte_4
le spese, gli onorari ed i compensi per la difesa in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la appellante), CPA, CP_1
rimborso del contributo unificato e delle spese di CTU, nonché condanna al rimborso delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.
Conclusioni dell'appellato:
in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o non proponibile l'appello proposto da in quanto sussiste il difetto di legittimazione Parte_1
ad agire (rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio dal giudice) e l'effettiva titolarità del rapporto in capo a (come accertato Parte_1
dalla documentazione allegata al Ricorso per decreto ingiuntivo richiesto da CP_2
e notificato a e;
[...] Parte_3 CP_3 Parte_4
ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda in concreto proposta;
2 ritenere e dichiarare inammissibile e/o non proponibile l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n° 430/2019 emessa dal Tribunale di Marsala, il Parte_1
30/04/2019 e, per l'effetto, confermare la sentenza;
con vittoria di spese, competenze professionali del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore dei difensori che dichiaratisi antistatari;
nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate le domande di merito ed istruttorie formulate da con l'atto di Parte_1
appello;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 430 del Parte_1
23.4.2019, con la quale il Tribunale di Marsala:
- ha accolto le domande proposte da e Parte_3 Parte_4
dirette a ottenere la declaratoria di nullità parziale:
* ex art. 1815, comma 2 c.c. del contratto di finanziamento n. 5827104 stipulato il
12.6.2009, per violazione della normativa antiusura;
* ex art. 125 bis, comma 6 t.u.b. del contratto di finanziamento n. 6664491 stipulato il
15.7.2011 per incompleta e fuorviante indicazione del TAEG;
in relazione a entrambe le fattispecie contrattuali stigmatizzando la mancata inclusione tra le voci di costo rilevanti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 644 c.p. e 121 comma II T.U.B.,
delle polizze assicurative abbinate ai prestiti personali;
- conseguentemente, ha accertato il diritto degli attori a ottenere la restituzione di € 7.702,95
3 a titolo di interessi corrispettivi non dovuti per il contratto di finanziamento del 2009,
interamene eseguito, e ha appurato in € 13.256,58, in esito alla rielaborazione del piano di ammortamento con la sostituzione del TAEG contrattuale con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali ai sensi dell'art. 125 bis, comma 7 t.u.b., il maggior addebito di interessi in relazione al contratto del 2011;
- verificate le rispettive posizioni di dare e avere, ha quantificato in € 22.792,33 il credito di e in € 21.178,70 quello vantato a titolo restitutorio, per le Parte_1
poste illegittimamente addebitate, dai soggetti finanziati;
- ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dagli attori, constando in esito alla compensazione delle rispettive partite, un credito a favore della finanziaria;
- ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica.
ha impugnato la sentenza: Parte_1
I) lamentando il difetto di motivazione a supporto del rigetto delle eccezioni preliminari di perdita o rinuncia del diritto da parte dei sovvenuti, i quali avevano avanzato le domande di nullità a distanza di anni dalla conclusione dei contratti e dopo che il primo finanziamento era stato interamente restituito, mentre l'altro era in corso di regolare ammortamento,
ingenerando, con la loro condotta puntuale e silente, l'affidamento dell'istituto di credito
“sul non esercizio” del diritto, di modo che l'iniziativa giudiziaria alfine assunta integrava abuso del diritto;
II) dolendosi dell'inclusione dei costi delle polizze assicurative nel calcolo del TAEG così
come nel carico economico complessivo di entrambi i rapporti, frutto dell'erronea ricostruzione della “normativa ratione temporis e ratione materiae rispettivamente
4 applicabile ai due contratti di finanziamento” (pag. 17 dell'atto di appello), e dell'omessa considerazione dei plurimi indicatori del carattere facoltativo delle polizze forniti in corso di istruttoria, quali l'espressa menzione di non obbligatorietà, il riconoscimento del diritto di recesso dalla copertura assicurativa senza riflessi sul finanziamento, la dimostrata conclusione di contratti coevi con clienti di pari o inferiore merito creditizio senza polizze assicurative abbinate, l'assenza di qualsivoglia collegamento funzionale tra i prestiti e le polizze denominate “All in One” (stipulata in occasione della conclusione di entrambi i contratti) e KI (stipulata in occasione del finanziamento del 2011);
III) denunziando, quanto al contratto del 12.6.2009, la violazione dell'art. 644 c.p., il quale attribuisce rilievo ai fini della verifica di usurarietà unicamente ai costi in rapporto di collegamento con l'operazione di credito. Asseriscono che la necessità di raffrontare il carico economico della singola operazione di credito con la soglia usuraria fissata dalla norma incriminatrice impone di attribuire rilievo centrale alle Istruzioni della , Org_1
onde assicurare l'imprescindibile omogeneità dei parametri ricostruttivi così del TEGM,
come del costo del finanziamento. L'asimmetria dei termini del raffronto, rilevano,
contrasta con il sistema dell'usura oggettiva e viola il principio di legalità della pena sancito dall'art. 7 CEDU, ponendo il Giudice nazionale innanzi all'alternativa tra la disapplicazione della normativa interna in contrasto con la CEDU o la rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale. Osservano che occorre fare applicazione delle
Istruzioni della risalenti all'anno 2006, non essendo ancora entrate in vigore Org_1
alla data della stipula del contratto le Istruzioni diramate nell'anno 2009, le quali valorizzano ai fini del computo del TEGM unicamente le polizze assicurative che siano, al contempo, obbligatorie ed “intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito”,
connotati -l'obbligatorietà e la funzione di rimborso del credito- assenti nelle polizze
5 e stipulate in occasione della conclusione del Organizzazione_2 Org_3
primo contratto di prestito al consumo;
IV) difendendo l'indicazione del TAEG nel contratto di credito al consumo stipulato nel
2011, sul rilievo del difetto nelle polizze assicurative -All in One e Identikit- del connotato di obbligatorietà richiesto dall'art. 121, comma 2 t.u.b. per l'inclusione nel TAEG.
Sostengono infine che, pure in ipotesi di conferma dell'erronea indicazione del TAEG, la corretta risposta sanzionatoria sarebbe rappresentata non dalla sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali, sibbene dalla restituzione dei soli costi non correttamente conteggiate nel TAEG, ovvero i premi assicurativi -per un totale di € 642,00- peraltro neppure incamerati da in quanto corrisposti all'impresa Parte_1
assicuratrice.
Documentato di aver dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado, tuttavia con animo di ripetizione, ha chiesto la condanna di alla restituzione Parte_3
delle somme corrispostele.
Costituitisi in giudizio, e hanno eccepito in Parte_3 Parte_4
via preliminare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
evidenziando che con negozio del 27.5.2019 -successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado- essa aveva ceduto il credito a Nel merito, si sono opposti Controparte_2
all'accoglimento dell'appello.
Procedendo nella disamina delle questioni sottoposte dalle parti secondo la tecnica dei punti di motivazione, occorre osservare:
-L'eccezione di difetto di legittimazione a impugnare sollevata dagli appellati è infondata.
Con atto del 27.5.2019 ha ricompreso il credito derivante Parte_1
dal rapporto di finanziamento n. 6664491 del 15 luglio 2011 a nell'ambito Controparte_2
6 di un'operazione di cartolarizzazione, cedendolo a terzi (doc. n. 7 fascicolo di parte appellata). La cessione ha avuto a oggetto esclusivamente il credito e non l'intero rapporto contrattuale, con la conseguenza che è rimasta in capo alla cedente la legittimazione attiva e passiva per le azioni relative alla validità del negozio. Peraltro, con atto di retrocessione del
23-24.6.2020 il credito è stato ritrasferito dalla cessionaria alla cedente (doc. 8A fascicolo di parte appellante). Alcuna cessione si sarebbe, invece, potuta verificare in relazione al prestito personale n. 5827104 del 12 giugno 2009, posto che il rapporto si è esaurito per compiuta esecuzione nel 2016.
- Il primo motivo di impugnazione poggia su un assunto irricevibile.
* Premesso che la perdita del diritto è ancorata nel nostro ordinamento ai due istituti della prescrizione e della decadenza, assoggettati entrambi al rilievo in via di eccezione della parte interessata, il diritto dei sovvenuti a far constare la nullità del regolamento contrattuale non può dirsi consumato ove solo si consideri che: alcuna eccezione di prescrizione o decadenza ha formulato, né d'altronde avrebbe potuto fondatamente sollevare Parte_1
tenuto conto del disposto dell'art. 1422 c.c., che esonera da prescrizione l'azione di nullità;
la correlata azione di ripetizione è stata tempestivamente esercitata entro il termine decennale di prescrizione;
* difetta l'allegazione di atti o condotte dei sovvenuti, diverse dal mero e neutro trascorrere del tempo in assenza di contestazioni, dai quali desumere, nel rispetto dei connotati del ragionamento inferenziale autorizzato dagli artt. 2727 e 2729 c.c., l'intervenuta rinunzia implicita di costoro ad avvalersi dei rimedi tutori riconosciuti dall'ordinamento;
* rasenta il paradosso il rimprovero rivolto dalla finanziaria appellante alla controparte contrattuale, regolarmente adempiente alle proprie obbligazioni e colpevole unicamente di aver sollecitato la verifica giudiziale della conformità a norma del negozio, di violazione dei
7 principi di correttezza e buona fede contrattuale e addirittura di abuso del diritto, così come l'evocazione di un affidamento “dell'esponente sul … non esercizio” del diritto,
costituzionalmente garantito, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti.
Deve confermarsi la declaratoria di usurarietà del contratto di finanziamento n. 582714 del
12.6.2009.
Può certo convenirsi con la società appellante là ove assegna rilievo essenziale, in vista dell'applicazione della normativa in tema di usura, nei suoi profili sanzionatori penalistici e civilistici, all'omogeneità tra criteri di rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio delle diverse operazioni di credito elaborati dalla , comunicati agli intermediari Org_1
finanziari nelle Istruzioni tempo per tempo da questa diramate, e criterio ricostruttivo del
Tasso Effettivo Globale del singolo rapporto contrattuale, diversamente tradendosi il fine di obiettivizzazione della fattispecie incriminatrice perseguito dalla L. n. 108/996.
È pur vero, tuttavia, che il principio di omogeneità, o simmetria, non può sovvertire il rango delle fonti normative. E' quanto già osservato in due determinanti occasioni dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, chiamate a comporre i contrasti interpretativi concernenti le modalità di valorizzazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi moratori ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura. Chiarendo il rapporto che lega la norma primaria in bianco, ovvero l'art. 644 c.p., alla normativa di secondo livello chiamata a dare alla prima periodica e costante attuazione, la Corte, affermato che il legislatore effettivamente avverte un'esigenza di omogeneità e che, per tale ragione, “disciplina la
determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi
elementi”, ha poi precisato, con riguardo alla commissione di massimo scoperto, che “la
circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di
esso anche tale commissione, rileva … ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi,
8 quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto
la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone
di considerare”. Conclude, quindi, sottolineando che “la mancata inclusione delle
commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe
idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del
tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale
confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della
illegittimità dei decreti e di disapplicarli” (Cass. S.U. 20.6.2018 n. 16303).
Similmente, con riguardo agli interessi moratori, la Corte, premesso che “così come la
legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della
fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori,
l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in
modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con
valutazioni puramente discrezionali”, conferma “la piena razionalità del cd. principio di
simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018,
n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965),
secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato
trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo
globale della singola operazione … ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni
che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del
1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni
procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei
termini di riferimento.”. La Corte sottolinea quindi la necessità di considerare i decreti ministeriali per ricercare in essi indicazioni riguardo alle valorizzazione delle singole
9 componenti del costo del credito “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, …, ben
può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella
predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori
praticati dagli operatori professionali”, fermo restando che “ove i decreti ministeriali non
rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di
confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista” (Cass. S.U.
18.9.2020 n. 19597)
Perno della definizione della fattispecie di usura resta dunque l'art. 644 c.p. il quale dispone che < Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e
tasse, collegate alla erogazione del credito>>.
La formulazione testuale della norma, pur rigorosa, giustifica l'opzione interpretativa secondo cui, tra i diversi costi che possono accompagnarsi al finanziamento, occorre selezionare quelli collegati all'erogazione del credito.
La normazione secondaria ha assunto il compito di individuare i criteri di collegamento tra costo ed erogazione del credito. Le Istruzioni della tracciano le direttive Org_1
attraverso cui gli operatori del mercato finanziario devono procedere alla periodica comunicazione dei tassi praticati in relazione alle diverse categorie di operazioni. La
raccolta e l'elaborazione di tali comunicazioni, compito cui attende la , Org_1
consentono di identificare il e, con esso, le soglie usurarie. Pt_5
Alla luce di tali precisazioni e ribadito che l'intero meccanismo resta comunque assoggettato al rispetto della fonte primaria, è ora necessario riguardare alle Istruzioni nel tempo diramate dalla con precipuo riguardo alle condizioni di valorizzazione Org_1
ai fini dell'usura delle polizze assicurative.
10 Una precisazione preliminare si impone riguardo alla selezione delle Istruzioni da tenere in considerazione che, come già correttamente segnalato dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, sono quelle dell'anno 2009, pur formalmente entrate in vigore in un momento successivo alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa.
Quantunque, invero, il contratto sia stato concluso nella vigenza delle istruzioni del 2006, i criteri da queste ultime proposti ai fini della inclusione delle polizze nel TEG, secondo cui sono ricomprese “le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad
assicurare il rimborso totale o parziale del credito”, devono essere interpretati anche alla luce delle successive Istruzioni adottate dalla . Nella sezione rinominata Org_1
“Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TAEG”, le Istruzioni del 2009 hanno previsto l'inclusione nel TEG delle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare
il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore
(ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la
conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla
concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo
alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga
stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
La giurisprudenza di legittimità e il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario e
Finanziario hanno avuto modo di sottolineare che “un'interpretazione di tale nuova formula
in termini di “rottura” rispetto a quelli precedenti (…) sembra per la verità attingere a
margini di non agevole spiegazione. Del tutto ragionevole appare, invece, opinare che con
la nuova formula la abbia inteso esplicitare con più chiare parole quanto già Org_1
in precedenza sostanzialmente inteso: a dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente
presente nell'operatività” (Cass. civ., sez. I, 5/4/2017, n. 8806; decisione Arbitro Bancario e
11 Finanziario, Collegio di Roma, n. 9542 del 25 ottobre 2016). Le nuove istruzioni non hanno,
dunque, radicalmente innovato le precedenti, ma hanno delineato con maggiore precisione i presupposti di inclusione del costo delle polizze assicurative nel calcolo dei parametri da applicare al rapporto, presupposti già ricavabili, secondo un'interpretazione di buona fede,
dal testo normativo previgente. Non può non rilevarsi, infatti, l'identità di ratio sottesa alle due disposizioni regolamentari, entrambe evidentemente volte a impedire che la mera qualificazione della polizza come “facoltativa” o “opzionale” entro il contratto di finanziamento possa prevalere sulla sua sostanziale obbligatorietà, al fine di non determinare un contrasto con il principio cardine della non vincolatività, per il giudicante,
delle espressioni utilizzate dalle parti (decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario,
Collegio di Roma, n. 9542 del 25.10.2016).
Sulla scorta di tali premesse non può che confermarsi che la polizza CPI – Crediti Protection
Insurance rientra nel novero degli oneri collegati all'erogazione del credito.
Si ricava dal testo negoziale che polizza offre all'assicurato, cioè al contraente del finanziamento, il “A) rimborso di rate del finanziamento oggetto del contratto … al
verificarsi di uno dei seguenti eventi:
inabilità temporanea totale da infortunio e malattia;
disoccupazione
B) rimborso del debito residuo in linea capitale relativo al contratto al verificarsi di uno
degli eventi:
morte
invalidità permanente totale da infortunio e malattia,
come definiti negli articoli delle sezioni A- B- C-D di polizza”.
E' ben evidente, dunque, che la polizza, sottoscritta contestualmente al contratto di prestito
12 al consumo e ad esso funzionalmente collegata, come confermato dalla previsione dell'art. 9
delle condizioni generali di polizza secondo cui “la durata della copertura assicurativa … è
pari a quella del contratto” di finanziamento, assicura al creditore il rimborso totale del finanziamento al verificarsi di eventi che incidano sulla capacità reddituale del sovvenuto.
Essa concorre dunque, nonostante la sua formale, dichiarata facoltatività, a definire il carico economico correlato all'operazione di credito al consumo. Giova invero considerare che l'acquisto di una polizza credit protection (o payment protection) implica l'affiancamento al debitore occasionale un pagatore professionale, così irrobustendo l'aspettativa del soggetto finanziatore di realizzare il credito, cioè di ottenere la restituzione delle somme erogate maggiorate del corrispettivo convenuto. Proprio la riduzione del livello del rischio assunto dal finanziatore, soggetto unilateralmente predisponente le condizioni del contratto di finanziamento, induce a considerare l'assicurazione a protezione del credito sostanzialmente, se non formalmente obbligatoria. Al riguardo la Suprema Corte ha opportunamente messo in luce la polisemia della nozione di obbligo e la pluralità delle fonti idonee a generarlo: la legge, in primo luogo, ma anche il contratto e finanche “una più o
meno accentuata costrizione e comunque [il] semplice fatto” (Cass.
5.4.2017 n. 8806) e, in termini più espliciti, ancor più di recente, ha affermato che ove la stipula di una polizza assicurativa sia valsa a “tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del
soggetto finanziato”, i costi assicurativi devono essere inclusi nel carico economico correlato al credito, atteso che beneficiario della prestazione economica, in caso di avveramento dell'alea contrattuale, è pur sempre il finanziatore. Ha quindi concluso evidenziando che è ragionevole ritenere che il costo della polizza sia stato “sostanzialmente
imposto” dalla società finanziaria “per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale
sopravvenuta … del finanziato”, a nulla rilevando, in senso contrario, che “la polizza
13 assicurativa sia diretta a tutelare (anche) l'interesse del debitore/assicurato”, atteso che la polizza assicurativa è per definizione “diretta sempre a tutelare e garantire un interesse
dell'assicurato, pena la nullità dello stesso contrato assicurativo espressamente prevista
per le polizze ramo danni (art. 1904 c.c.)” (Cass. 16.4.2018 n. 9298).
Il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a elaborare il TEG del rapporto negoziale includendovi, oltre alle spese, anche i costi di assicurazione (di entrambe le polizze, con effetto in alcun modo dirimente ai fini della decisione ove si consideri lo scarto, appresso evidenziato, tra TEG e soglia usuraria e la modestissima incidenza della polizza All In One,
il cui costo complessivo era fissato in € 60,00, sia in termini assoluti, sia in relazione al costo della polizza CPI, pari a € 1.228,80, e all'importo erogato con il finanziamento, €
16.588,80) identificandolo in 15,797 punti percentuali. Ebbene poiché il d.m. 26.3.2009
fissa il TEGM per le operazioni di “credito finalizzato all'acquisto rateale” di importo superiore ad € 5.000,00 in 9,70 punti percentuali, così che la soglia usura ascende a 14,55
punti percentuali, risulta evidente lo sforamento del limite di legge.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha irrogato la sanzione della forzosa conversione del finanziamento da oneroso a gratuito contemplata dall'art. 1815 comma II
c.c. e ha determinato in € 7.702,95 l'importo indebitamente corrisposto dalla sovvenuta,
suscettibile quindi di ripetizione.
Il contratto di finanziamento n. 6664491 del 15.7.2011 è stato stipulato successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010, attuativo della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, che ha innovato il Capo II, Titolo VI del Testo Unico Bancario ed è
dunque soggetto ratione temporis alla nuova disciplina.
Le norme che vengono in rilievo per la risoluzione della controversia sono l'art. 121 t.u.b. -
che ai commi 1, lettere e) e m) e 2 specifica i costi inclusi nel TAEG- e l'art. 125 bis t.u.b.
14 che sanziona con la nullità le clausole del contratto che prevedano costi per il consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG (comma 6), disponendo la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali e circoscrivendo il tempo di ammortamento in 36 mesi (comma 7).
Il Taeg, che nei contratti di credito al consumo deve obbligatoriamente essere indicato,
svolge un'importante funzione informativa, garantendo piena trasparenza delle informazioni sul reale costo del credito. Esso tutela il consumatore, posto in condizione di autodeterminarsi nella scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato, e favorisce al contempo il fisiologico esplicarsi della concorrenza nel mercato dei prodotti di finanziamento che l'indicazione di tassi erronei, parziali e, dunque, fuorvianti rischia di alterare. Si comprende allora la ragione della severa sanzione caducatorio-sostitutiva comminata per l'ipotesi di non corretta indicazione del TAEG: la norma dispone la nullità
delle clausole che pongono costi a carico del finanziato non valorizzati e condensati entro l'indicatore numerico unitario, ma mimetizzati nelle pieghe del regolamento contrattuale,
accompagnata dalla sostituzione dell'originario programma restitutorio con eterodeterminazione ex lege della durata e della misura dell'obbligazione del sovvenuto.
Con espresso riguardo ai costi delle coperture assicurative, l'art. 121 comma 2 T.U.B.
specifica che nel costo totale del credito -che a termini del comma 1, lett. e) ricomprende
“gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a
eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di
credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”- sono inclusi “anche i costi relativi a servizi
accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la
conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il
credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
15 Il terzo comma dell'art. 121 TUB dispone poi che “la , in conformità alle Org_1
deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la
specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2, sono compresi nel costo totale del
credito”. Il D.M. 3 febbraio 2011, “Determinazione in materia di credito ai consumatori”, ha quindi demandato alla l'adozione delle disposizioni di attuazione, al fine di Org_1
armonizzare la normativa primaria indicata con la disciplina regolamentare (segnatamente la delibera CICR 4 marzo 2003) che indicava, tra l'altro, le voci incluse o escluse dal calcolo del TAEG. In attuazione della previsione normativa, la , con provvedimento Org_1
del 9 febbraio 201 ha specificato che: “TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi,
inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte
le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui
il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di
credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
La normativa primaria e regolamentare non configura dunque il costo assicurativo come elemento imprescindibile del TAEG dell'operazione di finanziamento, includendovelo piuttosto alla condizione che risulti dimostrato che la sottoscrizione della polizza assicurativa sia requisito per l'accesso al credito o per la concessione del credito alle specifiche condizioni contemplate in contratto.
L'onere della dimostrazione del collegamento genetico e, più intrinsecamente, funzionale tra polizza e finanziamento grava, in ossequio alle regole generali di riparto dell'onere probatorio, in capo al consumatore che eccepisce la nullità ex art. 125 bis T.U.B.. Questi
può assolvere al proprio onere anche avvalendosi delle presunzioni.
L'elaborazione giurisprudenziale dell'Arbitro Bancario Finanziario ha selezionato taluni
16 indici rivelatori di una stringente connessione funzionale tra i negozi tale da lasciar presumere, superando il carattere di facoltatività testualmente assegnato in contratto alle polizze assicurative, che queste rappresentino invece un passaggio obbligatorio in vista della concessione del finanziamento.
Più in dettaglio, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario con le decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017 ha dettato criteri orientativi per la valorizzazione delle polizze, anche ove denominate “facoltative”, ai fini della delimitazione del costo complessivo del credito, affermando che la polizza è connessa al credito e quindi concorre a determinarne il costo solo se ex ante idonea a elidere o contenere il rischio di solvibilità del cliente, assicurando la conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore per la durata preventivata del piano di ammortamento. In
particolare, sussisterebbe simile nesso: ove ricorra contestualità nella stipula del finanziamento e della polizza assicurativa;
quando la copertura assicurativa abbia durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del prestito;
quando il capitale -nel caso di polizza vita- o l'indennizzo -in caso di polizza danni- siano parametrati al debito residuo del sovvenuto, con il fine di garantire l'assicurato contro accadimenti che ne compromettano la capacità di corrispondere le rate. La significatività di tali indicatori assumerebbe valore ancora più pregnante tutte le volte in cui all'intermediario finanziario sia riconosciuta una remunerazione per la collocazione polizza ovvero quando il sovvenuto aderisca a una polizza collettiva stipulata dalla società che eroga il prestito.
Non diversamente si è espressa la giurisprudenza di merito secondo cui “tra gli indici di
obbligatorietà della polizza che devono ricorrere congiuntamente al momento
dell'erogazione del finanziamento vi sono la contestualità rispetto alla erogazione del
finanziamento, la coincidenza di durata tra finanziamento e copertura assicurativa e la
17 previsione che il beneficiario dell'indennizzo assicurativo sia soltanto l'intermediario”
(Corte Appello Torino 18.6.2020 n.653 e, nei medesimi termini, Corte Appello Milano
14.1.2002 n. 112).
Nella ricorrenza di tali indici, che è onere del consumatore/finanziato allegare e comprovare, si trasferisce sulla società finanziaria l'onere di superare la presunzione così
formata dimostrando, al contrario, l'assenza di connessione funzionale tra assicurazione e finanziamento e, dunque, alternativamente: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e dei TAEG risultanti, sia con sia senza polizza;
di aver riconosciuto al sovvenuto il diritto di recedere dal contratto accessorio per tutta la durata del rapporto senza costi e riflessi sul costo del finanziamento;
ovvero ancora -ma con argomento per vero poco persuasivo, almeno nei termini in concreto delineati, giacchè ove ci si accontenti di un numero esiguo di contratti di comparazione non è possibile escludere che quella adottata dalla banca sia una condotta seriale che incontra rare eccezioni e, in ogni caso, poiché
rimangono fumose la modalità di comparazione del merito creditizio dei richiedenti- di aver offerto condizioni simili, al netto della polizza assicurativa, ad altri soggetti aventi medesimo merito creditizio (in termini, ancora di recente, Arbitro Bancario e Finanziario,
Collegio di Palermo, 23.3.2023 n. 2764, Corte Appello L'Aquila 30.6.2022 n. 979).
Guidati da tali coordinate può ora accedersi alla disamina tanto del contratto di finanziamento del luglio 2011, tanto dei due contratti accessori contestualmente sottoscritti da onde verificare se il costo di questi ultimi dovesse o meno Parte_3
essere incluso nel TAEG.
ha erogato a l'importo di € 35.942,00, Parte_1 Parte_3
dei quali € 35.000,00, come richiesto dalla sovvenuta consumatrice, destinati a
“ristrutturazione casa”, € 300,00 per spese di istruttoria, € 432,00 quale premio della polizza
18 ed € 210,00 quale costo al servizio Identikit. La restituzione del finanziamento Org_3
era prevista in 120 rate mensili dell'importo di € 475,00. Il Tan è indicato in 10 punti percentuali e il TAEG -compressivo di spese, imposta di bollo e interessi, tutti rapportati al capitale di € 35.942,00 per una durata di 120 mesi- nella misura del 10,91%.
Non è compreso nel TAEG il “prezzo assicurazione facoltativa di altro tipo”, segnatamente:
- il costo della polizza All in One, pacchetto Top, della durata di 36 mesi stipulata mediante adesione alla convenzione intercorsa tra e la compagnia Parte_1
assicuratrice La polizza si articola in due sezioni Controparte_4
corrispondenti a differenti coperture assicurative, denominate “Assistenza” -a sua volta suddivisa in “Assistenza alla Persona” e “Assistenza alla casa”- e “Indennitaria”. Le
prestazioni fornite dalla compagnia di assicurazione in relazione alla polizza “Assistenza
alla Persona” prevedono l'invio di un infermiere o di un fisioterapista a domicilio,
consulenze in differenti branche mediche, l'invio di un medico in Italia, il prelievo di sangue al domicilio. Le prestazioni assicurate dalla polizza “Assistenza alla Casa”
contemplano l'invio, in caso di emergenza, di un fabbro, un elettricista o un idraulico.
L'oggetto della polizza “Indennitaria” è così definito in contratto “ Controparte_5
assicura, in caso di ricovero con intervento chirurgico dell'Assicurato, reso necessario da
infortunio, da malattia, da parto con taglio cesareo e da aborto, escluse comunque le
interruzioni volontarie di gravidanza, il pagamento di indennizzo” differenziato per importo in relazione alla ripartizione degli interventi in classi progressive. Il premio cumulativo per entrambe le coperture assicurative per la durata di 36 mesi è pari a 432,00 euro ed è stato versato in un'unica soluzione anticipatamente previa autorizzazione dell'assicurata Pt_3
alla contraente “all'addebito tramite finanziamento” Parte_1
19 Org_
- del costo di adesione al servizio Identikit fornito da per la durata di 12 mesi. Dalle
condizioni generali di contratto si apprende trattarsi di “servizio di protezione dalle frodi
creditizie, perpetrate attraverso un uso improprio dei dati personali, che include anche una
Org_ copertura assicurativa collettiva garantita da alla propria clientela a garanzia di
aventi legati al furto di identità”. La polizza collettiva la cui attivazione il cliente dichiara di conoscere essere “strettamente correlata” alla “fornitura del Programma IDENTIKIT”
prevede “il rimborso in favore dell'Assicurato delle seguenti spese sostenute in caso
FURTO DI IDENTITA': I
I. Costi Legali di Difesa…
II. Rimborso di eventuali riduzioni della retribuzione risultanti dal tempo occorso per
occuparsi degli eventi conseguenti al Furto di Identità
III. Costi Amministrativi”.
Non è dato riscontrare nei due contratti, che condividono con il finanziamento unicamente la data di sottoscrizione, la significativa presenza degli indici rivelatori individuati dalla giurisprudenza. Invero:
- le polizze assicurative hanno durata (rispettivamente, 36 e 12 mesi) inferiore rispetto all'estensione temporale del piano di ammortamento (120 mesi);
- l'evento che le attiva non è un fatto idoneo a incidere sulla capacità del sovvenuto di adempiere all'obbligo restitutorio, sì che è assente la finalità di copertura del credito;
- l'indennizzo, a volte rappresentato da una prestazione di fare, non presenta alcuna correlazione con il costo residuo del finanziamento ed è erogato a beneficio diretto ed esclusivo dell'assicurato e non del finanziatore.
Se è vero poi che la sottoscrizione del contratto di assicurazione All In One è avvenuta in adesione a una polizza collettiva in precedenza stipulata dalla società finanziaria, non
20 altrettanto è a dirsi per l'adesione al servizio Identikit, contro la cui spontaneità alcun elemento milita.
Alcuna attinenza, dunque, è dato ravvisare tra finanziamento e polizze, non funzionali a garantire ex ante il rischio inerente la solvibilità del debitore e comunque avulse dal regolamento del prestito, così che non ricorrono elementi sufficienti a imbastire un ragionamento presuntivo che conduca ad affermare che la sottoscrizione dei due contratti accessori abbia svolto un ruolo determinante nell'indurre a concedere il prestito Parte_1
(a questo riguardo è legittimo supporre che la regolare e puntuale restituzione del finanziamento già concesso nell'anno 2009 deponesse favorevolmente nell'apprezzamento del merito creditizio di ) o a erogarlo alle condizioni in concreto Parte_3
fissate in contratto.
Il contratto di finanziamento n. 6664491 del 15.7.2011 risulta dunque immune dalle censure di nullità prospettate dagli attori in primo grado, la cui domanda al riguardo deve dunque essere respinta, e legittimo per contro il credito generato dal regolamento negoziale in favore della società finanziaria.
Conclusivamente, deve essere riformato il solo capo della statuizione di primo grado che ha applicato la sanzione di nullità comminata dall'art. 125 bis comma 6 T.U.B., restando in ciò
assorbita la contestazione dell'appellante riguardo alle effettive conseguenze della declaratoria di nullità.
Avuto riguardo all'esito del giudizio che ha registrato la parziale, reciproca soccombenza delle parti, si prospetta corretta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
Del pari a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, devono essere poste le spese di c.t.u.
Ne consegue, infine, la condanna di alla restituzione delle somme Parte_3
21 che è documentato la società finanziaria le ha corrisposto in spontanea esecuzione della sentenza di primo grado per complessivi € 1.618,61 (secondo la specifica delle voci esplicata a pagina 6 dell'atto di appello), oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda sino al dì dell'effettivo pagamento.
L'esito della controversia registra dunque ancora reciproche ragioni di dare e avere tra le parti, tuttavia per importi differenti rispetto alle somme quantificate dal primo giudice. La
società finanziaria appellante dovrà infatti restituire a l'importo di Parte_3
€ 7.702,95 da costei indebitamente corrisposto in esecuzione del contratto di finanziamento n. 582714 del 12.6.2009, mentre l'appellata dovrà provvedere a corrispondere a Pt_3
l'importo di € 1.618,61, e, insieme al coobbligato il Parte_1 Pt_4
debito residuo relativo al finanziamento n. 6664491 del 15.7.2011.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza n. 430 emessa dal Tribunale di Marsala il 23 aprile 2019,
appellata da con atto di citazione notificato il 25.11.2019 a Parte_1
e , rigetta la domanda di nullità del contratto Parte_3 Parte_4
di finanziamento n. 6664491 del 15.7.2011 proposta da e Parte_3 [...]
; Parte_4
condanna a restituire a l'importo di € Parte_3 Parte_1
1.818,61, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 25.11.2019 sino al dì
dell'effettivo pagamento;
compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, le spese della consulenza tecnica disposta nel primo grado di giudizio.
22 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 25 gennaio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
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