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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/09/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1887/2023 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Asti, piazza Medici n. 16, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Michele Patrisso che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Vitantonio Piemonte come da procura in atti
Attrice contro in persona del procuratore speciale dott. , Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Torino, c.so Vinzaglio n. 3, presso l'avv. Paola Garesio che la rappresenta e difende come da procura in atti
Convenuta
e contro
CP_3
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- dato atto che l'AN è incontroverso, essendo il sinistro verificatosi per riconosciuta responsabilità del IGnor , conducente del veicolo assicurato;
CP_3 - previa, pertanto, declaratoria della responsabilità dei convenuti e conseguente onere risarcitorio del conseguente danno, subito dall'attrice, all'intero appartato locomotorio e causa del secondo intervento chirurgico al ginocchio destro;
- dato atto della incongruità della proposta formulata dalla Compagnia e che la stessa è stata accettata con riserva di ottenere il maggior importo;
- dato atto che il danno patrimoniale della casalinga vale il triplo della pensione sociale, pari
1.344,00 euro al mese, e quindi non meno di 16.128,00 € all'anno;
- dato atto che dalla data dell'incidente, avvenuta il 7/9/15 fino a gennaio 2019, per il periodo di 39 mesi, come sopra calcolati, l'attrice ha diritto ad euro 52.416,00
- dato atto che da gennaio 2019 ad oggi, a titolo di lucro ha perso come minimo 711,00 € al mese per 13 mesi, per un importo di euro 9.243,00 € all'anno (come da testimonianza del Sig.
Tes_1
- dato atto che nel 2019 l'attrice aveva 45 anni, e che potendo lavorare per 20 anni prima della pensione (a 65 anni) ha perso, come minimo a titolo di lucro cessante la somma di euro
184.860,00;
- dato perciò atto che, a causa della riduzione della capacità lavorativa di un sesto, come stabilito dal CTU, l'attrice ha avuto una deminutio di almeno euro 30.810,00 (184.860 diviso
6) fino alla pensione
- dato quindi atto che l'attrice ha diritto, oltre alla differenza sul danno biologico come già quantificata a 52 416,00 € + 55.458,00 € (9243 x 6 anni (dal 2019 a tutto il 2024)] + 30.810,00
€ (riduzione di un sesto della capacità lavorativa fino alla pensione) per un totale non inferiore
a 138.684,00 €.
IN VIA PRINCIPALE
- accertare, ritenere e dichiarare il buon diritto della IGnora a conseguire il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale relativo al c.d. danno patrimoniale della casalinga e, per
l'effetto, condannare in solido i convenuti al pagamento della somma di € 138.864,00 o comunque non inferiore a € 10.000 annui dalla data del sinistro, che ha sancito una diminuzione della capacità lavorativa dell''attrice nella misura di un sesto, fino all'età della pensione, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta dall'adito Tribunale anche, se del caso, con richiamo ai principi di equità, con interessi (ex art. 1284, 4° e 5° comma cc dalla domanda) e rivalutazione monetaria;
- accertare, ritenere e dichiarare il buon diritto della IGnora a conseguire il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale e determinare e liquidare il danno morale e adeguare la c.d. personalizzazione, risarcendone il corrispettivo in favore della IGnora
e, per l'effetto condannare in via solidale tra loro i convenuti al pagamento Parte_1 di € 22.546,32 (ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giusta ed equa secondo il prudenziale apprezzamento dell'adito Tribunale, con interessi (ex art. 1284,
4° e 5° comma cc dalla domanda) e rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno ritenuto secondo giustizia ed equità, oltre interessi (ex art. 1284, 4° e 5° comma cc dalla domanda) e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO
- con il favore dei compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.c. e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averle anticipate quali antistatari;
oltre al ristoro degli esborsi sostenuti per il pagamento del compenso del proprio consulente tecnico di parte Dott.
e del C.T.U. nell'ambito dell'esperito procedimento ex art 696 bis c.p.c. dinanzi al Per_1
Tribunale di Asti”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione;
. Riservata al Decidente ogni valutazione d' ufficio;
Tenuto conto delle somme corrisposte da alla parte attrice in via Controparte_4
stragiudiziale pari ad euro 58.000,00 in punto sorte ed euro 5.000,00 omnia in punto compensi professionali in base a quanto la Sig.ra aveva allegato e dimostrato Pt_1
(somme che andrà trattata con criteri omogenei alle somme di cui all' eventuale denegata condanna tenendo conto della data di versamento da parte della convenuta - doc 2) Nel merito
In via principale
Rigettare le ulteriori domande tutte ex adverso svolte in quanto arbitrarie, infondate, non provate ed eccessive e conseguentemente mandare assolta parte convenuta
[...]
con ogni ritenuta motivazione in fatto ed in diritto. Controparte_4
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, compreso rimborso forfettario, iva e cpa – compresi i costi eventuali di ctu e ctp
In via subordinata
Liquidare il giusto e provato in base alle risultanze istruttorie.
Tenuto conto della genericità della richiesta danni e dell'invito alla negoziazione assistita, delle mancate allegazioni e dimostrazioni di talune voci di danno per la prima volta pretese nell'atto di citazione, nella denegata ipotesi di riconoscimento delle suddette, spese ed onorari di giudizio compensati e spese eventuali di ctu e ctp a carico interamente della parte attrice.
In via istruttoria
-Se del caso acquisire la CTU depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all' RG 4253/2018 Tribunale di Asti – comunque prodotta dalla scrivente difesa ( doc. 3)
-Ordinare alla parte attrice la produzione ex art. 210 cpc della dichiarazione ex art. 142 cda se non agli atti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra si è rivolta all'adito Tribunale al fine di chiedere la condanna dei Parte_1 convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 7.9.2015.
L'attrice ha in particolare esposto che l'incidente si verificò mentre era trasportata insieme ai figli nell'autovettura condotta e di proprietà del fratello IG. il quale, CP_3 nell'immettersi in una rotatoria nel comune di Poirino, via Torino 36, perdeva il controllo dell'autovettura e dopo aver impattato un palo della luce, usciva di strada. A causa dell'impatto la IG.ra subiva la frattura della tibia sinistra, venendo Parte_1 sottoposta a un intervento chirurgico “di riduzione e sintesi con placca e viti Zimmer mediali, oltre innesto osseo sintetico Finceramica, placca e viti al malleolo esterno”. Veniva instaurato il procedimento per accertamento tecnico preventivo, rg. 4253/2018, presso il Tribunale di
Asti, il quale si concludeva con la perizia del CTU del dott. che quantificava il Persona_2
danno biologico permanente nella misura del 15%, oltre a riconoscere un periodo di invalidità temporanea.
Assumendo che la responsabilità dell'incidente fosse esclusivamente da imputarsi al conduttore del veicolo , l'attrice ha quindi chiesto di condannare quest'ultimo CP_3 in solido con la compagnia assicuratrice per la RCA all'integrale Controparte_4
risarcimento dei danni, sia patrimoniali (per spese mediche e perdita della capacità lavorativa specifica) che non patrimoniali, dedotta la somma di € 58.000,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale.
La (già , d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1 Controparte_4
semplicemente si è costituita in giudizio senza nulla contestare in ordine al fatto CP_1 storico e alla responsabilità del proprio assicurato, ma eccependo l'infondatezza della domanda in punto quantum debeatur sostenendo che quanto già pagato in sede stragiudiziale, pari a € 58.000,00 per sorte capitale ed € 5.000,00 per compensi di assistenza legale, fosse da ritenersi integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie della parte attrice.
Il IG. è invece rimasto contumace. CP_3
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che la nelle sue difese conclusive ha CP_1
sollevato la questione della possibile improcedibilità della domanda per la mancanza della dichiarazione da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 142 d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni) di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
L'eccezione, oltre che tardivamente proposta, è infondata non essendo tale dichiarazione espressamente prevista a pena di improcedibilità della domanda, ai fini della cui proposizione
è sufficiente che il danneggiato formuli una richiesta stragiudiziale di pagamento ai sensi degli artt. 145 e 148 Cod. Ass., contenente gli elementi necessari perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (circostanza pacificamente avvenuta nel caso di specie), tra i quali non rientra il fatto che la vittima avesse o non avesse diritto a prestazioni previdenziali o assicurative pubbliche (v. Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n.
19354 del 30/09/2016).
L'attrice ha, inoltre, reso la suddetta dichiarazione laddove nella memoria ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. ha ribadito che al momento del sinistro era disoccupata e non aveva quindi diritto a prestazioni da parte degli istituti pubblici in questione.
Nel merito, si osserva in primo luogo che la non ha contestato la responsabilità del CP_1
proprio assicurato per il verificarsi del sinistro oggetto di causa. In virtù del CP_3
principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. deve, pertanto, ritenersi pacifica, sotto il profilo dell'an debeatur, la responsabilità risarcitoria della stessa quale impresa di CP_1
assicurazione del veicolo responsabile.
Quanto invece al IG. , anch'egli convenuto in giudizio quale conducente e Pt_1
proprietario del veicolo, deve rilevarsi che attesa la sua contumacia non è applicabile nei suoi confronti il principio di non contestazione che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. vale solo per i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
L'attrice, con riferimento alla posizione di detto convenuto, non era quindi dispensata dall'onere di fornire la prova della dinamica del sinistro ai fini dell'accertamento della relativa responsabilità.
Tale onere non è stato tuttavia assolto atteso che nessun documento è stato prodotto al riguardo e che anche le istanze di prova orale, per come precisate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., attenevano esclusivamente al profilo del quantum risarcitorio.
Ne consegue che nei confronti del IG. non può ritenersi raggiunta la prova CP_3
della responsabilità e che la domanda, limitatamente alla sua posizione, deve essere rigettata.
Passando quindi a esaminare il profilo del quantum debeatur in relazione alla sola domanda proposta nei confronti della va innanzitutto rilevato come l'attrice avesse promosso già CP_1 nel 2018 un giudizio di accertamento tecnico preventivo (n. 4253/2018 RG) all'esito del quale il CTU dott. aveva quantificato il danno biologico permanente, derivante dalle Persona_2
lesioni riportate a seguito del sinistro, nella misura del 15%, percentuale di danno biologico da cui il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi, anche perché sostanzialmente non contestata dalle parti. L'attrice, infatti, pur deducendo l'aggravamento della propria condizione deambulatoria e la necessità di sottoporsi a un secondo intervento al ginocchio dell'arto destro – che sarebbe stato anch'esso, secondo la tesi attorea, una conseguenza dell'incidente, ulteriore rispetto alla frattura della tibia sinistra subita nell'immediatezza – ha posto a base della propria richiesta risarcitoria la stessa percentuale del 15% di invalidità determinata dal CTU in sede di
ATP, a conferma quindi dell'assenza di contestazioni al riguardo. In ogni caso, il CTU già nell'ambito del procedimento di ATP aveva escluso, con congrua ed esaustiva motivazione, che l'intervento chirurgico resosi necessario a carico del ginocchio destro fosse causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa, dovendo ritenersi che si trattasse invece di una patologia degenerativa di ordine naturale (v. pag. 13 CTU nel procedimento di ATP).
Il danno biologico temporaneo è stato invece quantificato dal CTU – anche in questo caso in assenza di contestazioni delle parti – in 8 giorni di inabilità totale, 95 giorni di inabilità parziale al 75%, 100 giorni di inabilità parziale al 50% e 105 giorni di inabilità al 25%.
Ai fini della liquidazione può farsi applicazione delle note tabelle del Tribunale di LA (la cui valenza generale di parametro di valutazione equitativa del danno biologico è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011).
Occorre peraltro altresì considerare che il danno biologico (o dinamico-relazionale) non esaurisce il danno non patrimoniale, comprendendo quest'ultimo anche il c.d. danno morale.
È stato infatti evidenziato che “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus interno al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione
o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (...) In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt.
138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018 Cass. 901/18).
Analogamente è stato affermato che “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (v. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Nel caso di specie oltre al danno biologico, corrispondente al grado di invalidità accertato in sede di consulenza medico-legale, deve ritenersi sussistente anche il danno morale rivendicato dalla parte attrice, ossia la sofferenza interiore che quest'ultima ha patito e dovrà patire per il resto della propria esistenza a causa dell'invalidità permanente derivante dalle lesioni riportate a seguito del sinistro.
Tale nocumento è sicuramente IGnificativo, obiettivamente apprezzabile sulla scorta delle massime di esperienza e del ragionamento presuntivo, tenuto conto della documentazione medica in atti (v. doc. 1 attoreo). Da essa risulta, infatti, che la IG.ra a seguito del Pt_1 sinistro venne ricoverata presso l'Ospedale di Chieri per circa una settimana e sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione della frattura e inserimento di mezzi di sintesi (placca apposita zimmer con viti in compressione), che vennero rimossi solo diversi mesi dopo ossia nel giugno 2016; agli interventi fecero seguito periodi di immobilizzazione dell'arto e successivamente deambulazione con l'uso di stampelle e cicli di fisioterapia;
ancora nel mese di dicembre 2016 permaneva dolore presso-palpatorio. Il CTU ha, inoltre, rilevato “la persistenza di una accreditabile fenomenologia algico-disfunzionale alla caviglia sinistra” la quale, tenuto conto del lasso di tempo intercorso dal sinistro, deve ritenersi di carattere permanente (v. pag. 15 CTU nel procedimento di ATP). Tale condizione comporta, tra l'altro,
l'annullamento della possibilità di svolgere alcune mansioni (attività lavorative ad elevato impegno ergico, mantenimento di posture obbligate prolungate) e la riduzione nell'attendere ad altre a causa di una permanente limitazione della funzione statico-deambulatoria prolungata (v. pag. 17 della CTU integrativa espletata nel presente giudizio).
Appare pertanto dimostrata in via presuntiva la sofferenza soggettiva che l'attrice ha patito nei mesi successivi al sinistro, durante il periodo di invalidità temporanea, ma altresì quella che patirà in futuro a causa dell'invalidità permanente accertata dal CTU nella misura sopra indicata, che limitando o rendendo più faticose le attività che potrà svolgere, quali in primis la deambulazione prolungata, comporterà inevitabilmente un peggioramento della qualità della sua vita quotidiana e di conseguenza un correlato stato di disagio psicologico. Ai fini della liquidazione di tale specifica voce di danno l'edizione 2024 delle tabelle SI contiene l'indicazione, oltre che dell'ammontare complessivo del danno non patrimoniale inclusivo del danno biologico e del danno morale, anche dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti, così recependo il più recente orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte che nel ribadire l'autonoma risarcibilità del danno morale aveva evidenziato la non correttezza sul punto delle precedenti versioni delle tabelle di LA (fino all'edizione
2018) che pervenivano all'indicazione di un valore monetario complessivo senza specificare il singolo ammontare di entrambe le voci di danno (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25164 del
10/09/2020).
Nel caso di specie il quantum risarcitorio deve pertanto essere determinato applicando integralmente il valore complessivo finale indicato nella tabella, che tiene già conto, come detto, anche del danno morale.
Considerata l'età del danneggiato (41 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del 07/02/2017), deve pertanto essere riconosciuto, in relazione al grado di invalidità permanente accertato dal CTU (15%), un danno permanente pari a € 50.485,00 (di cui € 38.538,00 per danno biologico ed € 11.947,00 per danno morale).
Quanto invece al danno non patrimoniale temporaneo si stima equo procedere alla liquidazione assumendo come base il valore medio giornaliero indicato nelle suddette tabelle, pari a € 115,00, giungendo così a una liquidazione complessiva – in valori monetari odierni – di € 17.882,50 (di cui € 920 per inabilità totale, € 8.193,75 per invalidità parziale al 75%, €
5.750,00 per invalidità parziale al 50% ed € 3.018,75 per invalidità parziale al 25%).
La parte attrice ha dedotto peraltro che ai fini della liquidazione del danno dovrebbe tenersi conto della peculiare incidenza dei suddetti postumi invalidanti sulla sua vita quotidiana, osservando in particolare che ne risulterebbe fortemente ridimensionato il suo ruolo di casalinga e madre, non potendo più occuparsi come prima di tutte le incombenze familiari, come accompagnare i figli a scuola o alle varie attività ludiche e sportive, guidare l'auto
(avendo paura di poter nuovamente avere un incidente invalidante), trasportare pesi o effettuare camminate con le proprie amiche. Al riguardo si osserva, in linea generale, che le tabelle SI riportano per ciascun grado di invalidità un valore monetario medio di liquidazione del danno, corrispondente al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti, prevedendo altresì una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate.
Tale impostazione si pone nel solco dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle SI) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
5865 del 04/03/2021).
Ad avviso del giudicante le circostanze allegate dall'attrice, quand'anche provate, non giustificherebbero un aumento della liquidazione standard, trattandosi di pregiudizi perlopiù temporanei (atteso che secondo quanto accertato dal CTU la menomazione residuata a carico dell'arto inferiore sinistro comporta essenzialmente una limitazione della funzione statico-deambulatoria prolungata, che non appare incompatibile con le attività sopra indicate)
e che rientrano in ogni caso nel novero delle normali conseguenze comuni a tutte le persone della stessa età dell'attrice con il medesimo grado di invalidità.
Alla luce di quanto precede si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per incrementare la misura standard del risarcimento del danno non patrimoniale prevista dalle tabelle del Tribunale di LA.
Sotto il profilo invece del danno patrimoniale devono essere in primo luogo risarcite le spese mediche sostenute per le visite specialistiche e le cure di riabilitazione, adeguatamente documentate (doc. 7 di parte attrice) e nella misura ritenuta congrua dal CTU per l'importo di
€ 3.962,21 (v. pag. 8 e 16 CTU nel procedimento di ATP). L'attrice ha poi dedotto l'esistenza di un ulteriore danno patrimoniale in quanto a causa dei postumi dell'incidente ella avrebbe subìto una riduzione della propria capacità lavorativa come casalinga e, inoltre, si sarebbe trovata nell'impossibilità di accettare offerte di lavoro, che aveva concretamente ricevuto, perché comportanti la necessità di una prolungata permanenza in piedi.
Al riguardo si osserva, in linea generale, che secondo la giurisprudenza di legittimità laddove venga accertata, in conseguenza di un sinistro, la perdita o la riduzione della capacità di lavoro domestico, essendo tale attività suscettiva di valutazione economica, il pregiudizio che ne deriva è risarcibile come danno patrimoniale attraverso un criterio di liquidazione equitativa, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle COLF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20922 del 18/07/2023). Tale pregiudizio è peraltro risarcibile nei limiti della quota di danno riferibile alla medesima persona che svolgeva, anche a suo favore, la descritta attività, esclusa la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia a vantaggio dei quali il lavoro domestico veniva svolto in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4657 del
03/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20922 del 18/07/2023).
Nel caso di specie può ritenersi pacifico che la IG.ra svolgesse all'epoca del sinistro Pt_1
l'attività di casalinga non essendo tale circostanza stata specificamente e tempestivamente contestata dalla Quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha infatti contestato non già la CP_1 qualità di casalinga dell'attrice, bensì il fatto che a causa dei postumi invalidanti dell'infortunio le fosse stato precluso lo svolgimento delle relative mansioni (v. pag. V della comparsa di costituzione e risposta).
Dall'istruttoria testimoniale è emersa, inoltre, la conferma che la IG.ra , a causa Pt_1 dell'invalidità derivante dall'incidente, si è trovata nell'impossibilità di svolgere specifiche mansioni lavorative, confacenti alle sue attitudini, in quanto comportanti il mantenimento prolungato della stazione eretta.
La teste ha, infatti, riferito di aver proposto alla , nell'agosto 2015, un Tes_2 Pt_1
contratto a chiamata, della durata di 90 giorni lavorativi annui, per lo svolgimento di mansioni di pulizia, lavaggio piatti e servizio ai tavoli presso un agriturismo;
tale contratto non venne tuttavia concluso a causa dell'incidente oggetto del presente giudizio verificatosi poco tempo dopo la formulazione della suddetta proposta.
Il teste ha, inoltre, confermato di avere offerto alla IG.ra , all'inizio del 2019, Tes_1 Pt_1
un posto di lavoro come banconista presso il proprio esercizio commerciale di vendita al pubblico;
l'orario di lavoro avrebbe dovuto essere di 20 ore settimanali con una retribuzione di poco superiore a 700 euro mensili;
anche tale contratto, dopo alcuni giorni di prova, non venne tuttavia concluso in quanto l'attrice riusciva a stare in piedi per circa un'ora, un'ora e mezza, ma poi cominciava a zoppicare, mentre quel tipo di lavoro richiedeva la prolungata stazione eretta per circa 6, 7 ore consecutive.
Tali deposizioni appaiono attendibili in quanto prive di contraddizioni intrinseche o estrinseche e rese da soggetti indifferenti all'esito del giudizio.
È stata inoltre disposta un'integrazione della CTU espletata nel procedimento di ATP al precipuo scopo di stabilire se e in che misura i postumi permanenti del sinistro abbiano effettivamente fatto venir meno o ridotto la capacità lavorativa dell'attrice sia come casalinga sia con riferimento alle altre mansioni ad essa confacenti per lo svolgimento delle quali le erano state formulate concrete proposte di lavoro.
Il CTU dott. , all'esito di un'accurata analisi della documentazione medica in atti e dopo Per_2
aver nuovamente visitato la perizianda, ha concluso che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (menomazione attuale, natura delle mansioni oggetto di confronto, età e possibilità di riqualificazione della paziente, esiti di un'eventuale futura applicazione di un impianto protesico a carico della caviglia, etc.), la riduzione della capacità lavorativa specifica sia stimabile nella misura di 1/5.
Il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, essendo le stesse frutto di un articolato ed approfondito esame di natura tecnica, condotto in continua aderenza alla documentazione sanitaria agli atti di causa e attraverso l'esame obiettivo della perizianda, esaustivamente e robustamente motivate, anche nelle repliche ai CTP, scevre da vizi di natura logica ed esplicite nei parametri scientifici adottati.
In ordine alle osservazioni alla CTU avanzate dalla CTP della si richiamano le coerenti CP_1
e motivate repliche del consulente dell'ufficio (cfr. pagg. 19 – 21 CTU). È appena il caso di aggiungere, in questa sede, che il CTU ha correttamente operato un giudizio di bilanciamento tenendo conto di tutte le mansioni che costituivano oggetto del quesito peritale, quindi sia quelle di casalinga sia quelle di banconista e cameriera in relazione alle quali l'attrice aveva ricevuto concrete offerte di lavoro, evidenziando in particolare che rispetto a queste ultime l'incidenza dell'invalidità derivante dal sinistro è superiore a 1/5, mentre prendendo in esame la sola mansione di casalinga il pregiudizio sarebbe inferiore poiché, pur prevedendo lavorazioni in piedi e in movimento, il ritmo lavorativo e le pause possono essere almeno in parte stabilite autonomamente e non essere condizionate da un contesto lavorativo organizzato.
Il CTU ha quindi giustamente effettuato un giudizio comparativo complessivo, adeguandolo alla situazione lavorativa specifica, ambientale e personale della perizianda, tenendo conto di tutte le mansioni che quest'ultima svolge o che le erano state proposte così come individuate nel quesito, ponendosi così nel solco dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 18945 del 11/12/2003).
Va ancora rilevato che la liquidazione del danno in questione non costituisce, diversamente da quanto eccepito dalla un'indebita duplicazione del pregiudizio considerato ai fini CP_1
della determinazione del danno biologico trattandosi di conseguenze pregiudizievoli del tutto diverse, in un caso di natura patrimoniale (consistenti nella perdita parziale delle utilità economiche derivanti dal lavoro di casalinga e delle altre mansioni confacenti alle attitudini del soggetto danneggiato) e nell'altro di carattere non patrimoniale (c.d. danno dinamico- relazionale che prescinde dalle eventuali e ulteriori ripercussioni sulla perdita della capacità produttiva di reddito, sia pure figurato).
Ciò posto, ai fini della quantificazione di tale specifica e autonoma voce di danno può farsi innanzitutto riferimento al parametro del triplo della pensione sociale, come suggerito dalla giurisprudenza sopra richiamata.
L'importo attuale della pensione sociale è pari a € 538,69, erogato per 13 mensilità di talché il triplo ammonta alla somma annua di € 21.008,91 e a quella mensile di € 1.750,74 riproporzionata su 12 mensilità [(€ 538,69 * 3 * 13) / 12].
Occorre poi considerare che il valore economico dell'attività di casalinga sarebbe destinato a diminuire nel corso del tempo a seguito della crescita dei figli e del raggiungimento da parte loro di un grado di autonomia sempre maggiore fino alla formazione di autonomi nuclei famigliari. Tale diminuzione appare tuttavia compensata dal fatto che l'attrice avrebbe potuto svolgere al contempo lavori part - time, come quelli che le erano stati effettivamente proposti, di talché nell'ottica di un giudizio equitativo si ritiene che il parametro del triplo della pensione sociale sia utilizzabile nel caso di specie sino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Ulteriore elemento da prendere in esame è il fatto che, come rilevato dalla giurisprudenza dianzi citata, la quota di pregiudizio riferibile alla IG.ra non corrisponde all'intero Pt_1
ammontare del valore economico della sua prestazione lavorativa, dovendosi escludere la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia che a loro volta beneficiano di tale attività svolta anche in loro favore in adempimento dei doveri di solidarietà familiare.
Tenuto conto della composizione del nucleo famigliare dell'attrice formato da cinque persone
(marito e tre figli), del fatto che col passare degli anni è verosimile che i figli, divenuti pienamente indipendenti, diano vita ad autonomi e separati nuclei famigliari, che il conseguente minor valore economico del lavoro domestico sarebbe compensato dalla riduzione dei soggetti che ne beneficerebbero (con correlativo aumento della quota di pregiudizio direttamente riferibile all'attrice) nonché dalla possibilità di svolgimento di lavori part – time produttivi di un reddito che sarebbe interamente percepito dalla IG.ra , si Pt_1
ritiene, sempre in via necessariamente equitativa, di determinare la quota di danno riferibile alla parte attrice nella misura di 1/3.
Va, infine, rammentato che la perdita di capacità lavorativa complessiva non è stata integrale, ma limitata a 1/5 secondo quanto ritenuto dal CTU.
Alla luce di tutto quanto precede ne consegue che il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa subìto dalla parte attrice è quantificabile, in valori monetari attuali, nella somma mensile di € 116,72 (€ 1.750,74 * 1/3 * 1/5), corrispondente all'importo annuo di €
1.400,64.
Tale danno è in parte già maturato, con riferimento in particolare al periodo decorrente dalla data dell'infortunio sino alla presente pronuncia e ammonta, in valori monetari attuali, a €
14.006,40 (€ 1.400,64 * 10 anni).
Per il periodo successivo e sino al raggiungimento dell'età pensionabile (determinabile in 65 anni così come indicato dalla parte attrice) esso costituisce invece un danno futuro, che non può tuttavia essere liquidato sic et simpliciter attraverso la moltiplicazione della perdita economica annuale per il numero di anni in cui si presume che si verificherà, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
13881 del 06/07/2020).
Tra i criteri un tempo utilizzati dalla giurisprudenza per determinare l'entità del risarcimento in questi casi vi era quello dell'applicazione del coefficiente di capitalizzazione indicato nelle
“Tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate della Parte_2
approvate con R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403.
[...]
Tale criterio è stato tuttavia ritenuto dalla giurisprudenza più recente inadeguato e non attuale in ragione della risalenza della fonte normativa, del IGnificativo aumento della vita media rispetto alla data di emissione delle tabelle e della diminuzione dei tassi di interesse legale. I suddetti coefficienti di capitalizzazione sono infatti stati a più riprese cassati dalla Suprema
Corte la quale ha osservato che “Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015). Devono essere quindi adottati “coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (Cass. Civ., Sez. 3 , Sentenza n.
16913 del 25/06/2019).
Ciò posto, a parere del giudicante meritano di essere prese in considerazione le tabelle elaborate nel 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di LA proprio allo scopo di fornire una soluzione al problema sollevato dalle suddette sentenze ossia utilizzare criteri e parametri di capitalizzazione adeguati alla realtà attuale. Le tabelle in questione si caratterizzano in particolare per l'utilizzo di una formula finanziaria che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
- la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
- l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
- la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica;
- il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione);
- un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al novembre 2023
(nell'aggiornamento 2024);
- una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023, nell'aggiornamento 2024).
Tornando al caso di specie, considerato che l'attrice ha attualmente compiuto 50 anni e che la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita economica (vale a dire sino al raggiungimento dell'età pensionabile) è pari a 15 anni si ottiene, sulla base della tabella relativa ai soggetti di sesso femminile, che il coefficiente di capitalizzazione è pari a 13,90.
Moltiplicando a questo punto il reddito annuo perso a causa dei postumi derivanti dal sinistro, come sopra determinato in € 1.400,64, per il suddetto coefficiente di capitalizzazione si ottiene l'importo di € 19.468,90 che costituisce l'attualizzazione del danno futuro complessivo.
Alla luce di tutto quanto precede, il danno complessivamente risarcibile ammonta pertanto a €
105.805,01, di cui € 68.367,50 a titolo di danno non patrimoniale ed € 37.437,51 per danno patrimoniale.
Tale importo è da intendersi già liquidato ai valori attuali della moneta, ad eccezione della somma di € 3.962,21 per spese mediche, da rivalutarsi queste ultime in base agli indici ISTAT dalle date dei singoli esborsi (come indicate nel prospetto di cui a pag. 8 della CTU redatta nel procedimento di ATP) a quella della presente pronuncia.
Trattandosi inoltre di debito di valore, le somme liquidate dovranno essere maggiorate degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. da calcolarsi dalla data della liquidazione (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7948 del 20/04/2020). Dal predetto importo deve infine essere detratta la somma di € 58.000,00 versata dall' CP_1
a mezzo bonifico in data 7.3.2018 (doc. 2 , che la parte attrice ha accettato e CP_1
trattenuto a titolo di acconto. A tal fine occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023); l'importo di €
58.000,00, rivalutato alla data dell'odierna liquidazione, ammonta a € 69.484,00 di talché il credito residuo, calcolato alla data dell'odierna pronuncia, è pari a € 36.321,01, oltre rivalutazione sulla sola somma di € 3.962,21 per spese mediche.
La eve pertanto in definitiva essere condannata a pagare alla IG.ra CP_1 Parte_1 la residua somma di € 36.321,01, oltre rivalutazione monetaria sulla somma di € 3.962,21, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dal principio regolatore generale basato sulla soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento ancorché parziale della domanda. Va, inoltre, rilevato che la parte attrice (diversamente dalla convenuta) aveva aderito alla proposta conciliativa del giudice avente ad oggetto il pagamento in suo favore di una somma di poco inferiore a quella per cui la domanda è poi stata accolta.
La convenuta a pertanto condannata a pagare integralmente le spese sostenute dalla CP_1
parte attrice per la presente causa, liquidate come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della causa (determinato in base al criterio del decisum e quindi compreso nello scaglione da € 26.000 a € 52.000), dell'attività processuale espletata e dei criteri previsti dal D.M. 55/14. Si evidenzia che le spese di CTP sono già ricomprese nella liquidazione del rimborso delle spese mediche.
Sempre in ragione del principio della soccombenza le spese di CTU, come separatamente liquidate, vengono poste nei rapporti interni tra le parti integralmente a carico della convenuta
CP_1
Per lo stesso motivo anche il compenso del CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4253/2018 r.g. (come già liquidato in quella sede) deve porsi a carico della CP_1 Non appare invece riconoscibile il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di negoziazione assistita promosso con la missiva del 19.5.2023 atteso che la relativa condizione di procedibilità risultava già integrata dall'analoga procedura avviata nel 2017
(doc. 5 attoreo) il cui compenso era già stato pagato in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice (doc. 2 . CP_1
Le spese legali liquidate per il presente giudizio vanno distratte in favore dei difensore antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Non vi è infine luogo a provvedere sulle spese del convenuto attesa la sua CP_3
contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione,
- condanna la a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 36.321,01, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo le modalità indicate in parte motiva sulla somma di € 3.962,21, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna la a pagare in favore della parte attrice le spese del Controparte_1 presente giudizio, liquidandole in € 8.000,00 per compenso professionale ed € 602,08 per esposti, oltre pesi e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- pone le spese di CTU, relative sia al presente giudizio sia al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 4253/2018 r.g., nei rapporti tra le parti definitivamente a carico della
Controparte_1
Asti, 6.9.2025
Il giudice
Marco Bottallo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Asti, piazza Medici n. 16, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Michele Patrisso che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Vitantonio Piemonte come da procura in atti
Attrice contro in persona del procuratore speciale dott. , Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Torino, c.so Vinzaglio n. 3, presso l'avv. Paola Garesio che la rappresenta e difende come da procura in atti
Convenuta
e contro
CP_3
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- dato atto che l'AN è incontroverso, essendo il sinistro verificatosi per riconosciuta responsabilità del IGnor , conducente del veicolo assicurato;
CP_3 - previa, pertanto, declaratoria della responsabilità dei convenuti e conseguente onere risarcitorio del conseguente danno, subito dall'attrice, all'intero appartato locomotorio e causa del secondo intervento chirurgico al ginocchio destro;
- dato atto della incongruità della proposta formulata dalla Compagnia e che la stessa è stata accettata con riserva di ottenere il maggior importo;
- dato atto che il danno patrimoniale della casalinga vale il triplo della pensione sociale, pari
1.344,00 euro al mese, e quindi non meno di 16.128,00 € all'anno;
- dato atto che dalla data dell'incidente, avvenuta il 7/9/15 fino a gennaio 2019, per il periodo di 39 mesi, come sopra calcolati, l'attrice ha diritto ad euro 52.416,00
- dato atto che da gennaio 2019 ad oggi, a titolo di lucro ha perso come minimo 711,00 € al mese per 13 mesi, per un importo di euro 9.243,00 € all'anno (come da testimonianza del Sig.
Tes_1
- dato atto che nel 2019 l'attrice aveva 45 anni, e che potendo lavorare per 20 anni prima della pensione (a 65 anni) ha perso, come minimo a titolo di lucro cessante la somma di euro
184.860,00;
- dato perciò atto che, a causa della riduzione della capacità lavorativa di un sesto, come stabilito dal CTU, l'attrice ha avuto una deminutio di almeno euro 30.810,00 (184.860 diviso
6) fino alla pensione
- dato quindi atto che l'attrice ha diritto, oltre alla differenza sul danno biologico come già quantificata a 52 416,00 € + 55.458,00 € (9243 x 6 anni (dal 2019 a tutto il 2024)] + 30.810,00
€ (riduzione di un sesto della capacità lavorativa fino alla pensione) per un totale non inferiore
a 138.684,00 €.
IN VIA PRINCIPALE
- accertare, ritenere e dichiarare il buon diritto della IGnora a conseguire il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale relativo al c.d. danno patrimoniale della casalinga e, per
l'effetto, condannare in solido i convenuti al pagamento della somma di € 138.864,00 o comunque non inferiore a € 10.000 annui dalla data del sinistro, che ha sancito una diminuzione della capacità lavorativa dell''attrice nella misura di un sesto, fino all'età della pensione, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta dall'adito Tribunale anche, se del caso, con richiamo ai principi di equità, con interessi (ex art. 1284, 4° e 5° comma cc dalla domanda) e rivalutazione monetaria;
- accertare, ritenere e dichiarare il buon diritto della IGnora a conseguire il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale e determinare e liquidare il danno morale e adeguare la c.d. personalizzazione, risarcendone il corrispettivo in favore della IGnora
e, per l'effetto condannare in via solidale tra loro i convenuti al pagamento Parte_1 di € 22.546,32 (ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giusta ed equa secondo il prudenziale apprezzamento dell'adito Tribunale, con interessi (ex art. 1284,
4° e 5° comma cc dalla domanda) e rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno ritenuto secondo giustizia ed equità, oltre interessi (ex art. 1284, 4° e 5° comma cc dalla domanda) e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO
- con il favore dei compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.c. e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averle anticipate quali antistatari;
oltre al ristoro degli esborsi sostenuti per il pagamento del compenso del proprio consulente tecnico di parte Dott.
e del C.T.U. nell'ambito dell'esperito procedimento ex art 696 bis c.p.c. dinanzi al Per_1
Tribunale di Asti”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione;
. Riservata al Decidente ogni valutazione d' ufficio;
Tenuto conto delle somme corrisposte da alla parte attrice in via Controparte_4
stragiudiziale pari ad euro 58.000,00 in punto sorte ed euro 5.000,00 omnia in punto compensi professionali in base a quanto la Sig.ra aveva allegato e dimostrato Pt_1
(somme che andrà trattata con criteri omogenei alle somme di cui all' eventuale denegata condanna tenendo conto della data di versamento da parte della convenuta - doc 2) Nel merito
In via principale
Rigettare le ulteriori domande tutte ex adverso svolte in quanto arbitrarie, infondate, non provate ed eccessive e conseguentemente mandare assolta parte convenuta
[...]
con ogni ritenuta motivazione in fatto ed in diritto. Controparte_4
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, compreso rimborso forfettario, iva e cpa – compresi i costi eventuali di ctu e ctp
In via subordinata
Liquidare il giusto e provato in base alle risultanze istruttorie.
Tenuto conto della genericità della richiesta danni e dell'invito alla negoziazione assistita, delle mancate allegazioni e dimostrazioni di talune voci di danno per la prima volta pretese nell'atto di citazione, nella denegata ipotesi di riconoscimento delle suddette, spese ed onorari di giudizio compensati e spese eventuali di ctu e ctp a carico interamente della parte attrice.
In via istruttoria
-Se del caso acquisire la CTU depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all' RG 4253/2018 Tribunale di Asti – comunque prodotta dalla scrivente difesa ( doc. 3)
-Ordinare alla parte attrice la produzione ex art. 210 cpc della dichiarazione ex art. 142 cda se non agli atti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra si è rivolta all'adito Tribunale al fine di chiedere la condanna dei Parte_1 convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 7.9.2015.
L'attrice ha in particolare esposto che l'incidente si verificò mentre era trasportata insieme ai figli nell'autovettura condotta e di proprietà del fratello IG. il quale, CP_3 nell'immettersi in una rotatoria nel comune di Poirino, via Torino 36, perdeva il controllo dell'autovettura e dopo aver impattato un palo della luce, usciva di strada. A causa dell'impatto la IG.ra subiva la frattura della tibia sinistra, venendo Parte_1 sottoposta a un intervento chirurgico “di riduzione e sintesi con placca e viti Zimmer mediali, oltre innesto osseo sintetico Finceramica, placca e viti al malleolo esterno”. Veniva instaurato il procedimento per accertamento tecnico preventivo, rg. 4253/2018, presso il Tribunale di
Asti, il quale si concludeva con la perizia del CTU del dott. che quantificava il Persona_2
danno biologico permanente nella misura del 15%, oltre a riconoscere un periodo di invalidità temporanea.
Assumendo che la responsabilità dell'incidente fosse esclusivamente da imputarsi al conduttore del veicolo , l'attrice ha quindi chiesto di condannare quest'ultimo CP_3 in solido con la compagnia assicuratrice per la RCA all'integrale Controparte_4
risarcimento dei danni, sia patrimoniali (per spese mediche e perdita della capacità lavorativa specifica) che non patrimoniali, dedotta la somma di € 58.000,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale.
La (già , d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1 Controparte_4
semplicemente si è costituita in giudizio senza nulla contestare in ordine al fatto CP_1 storico e alla responsabilità del proprio assicurato, ma eccependo l'infondatezza della domanda in punto quantum debeatur sostenendo che quanto già pagato in sede stragiudiziale, pari a € 58.000,00 per sorte capitale ed € 5.000,00 per compensi di assistenza legale, fosse da ritenersi integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie della parte attrice.
Il IG. è invece rimasto contumace. CP_3
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che la nelle sue difese conclusive ha CP_1
sollevato la questione della possibile improcedibilità della domanda per la mancanza della dichiarazione da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 142 d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni) di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
L'eccezione, oltre che tardivamente proposta, è infondata non essendo tale dichiarazione espressamente prevista a pena di improcedibilità della domanda, ai fini della cui proposizione
è sufficiente che il danneggiato formuli una richiesta stragiudiziale di pagamento ai sensi degli artt. 145 e 148 Cod. Ass., contenente gli elementi necessari perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (circostanza pacificamente avvenuta nel caso di specie), tra i quali non rientra il fatto che la vittima avesse o non avesse diritto a prestazioni previdenziali o assicurative pubbliche (v. Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n.
19354 del 30/09/2016).
L'attrice ha, inoltre, reso la suddetta dichiarazione laddove nella memoria ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. ha ribadito che al momento del sinistro era disoccupata e non aveva quindi diritto a prestazioni da parte degli istituti pubblici in questione.
Nel merito, si osserva in primo luogo che la non ha contestato la responsabilità del CP_1
proprio assicurato per il verificarsi del sinistro oggetto di causa. In virtù del CP_3
principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. deve, pertanto, ritenersi pacifica, sotto il profilo dell'an debeatur, la responsabilità risarcitoria della stessa quale impresa di CP_1
assicurazione del veicolo responsabile.
Quanto invece al IG. , anch'egli convenuto in giudizio quale conducente e Pt_1
proprietario del veicolo, deve rilevarsi che attesa la sua contumacia non è applicabile nei suoi confronti il principio di non contestazione che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. vale solo per i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
L'attrice, con riferimento alla posizione di detto convenuto, non era quindi dispensata dall'onere di fornire la prova della dinamica del sinistro ai fini dell'accertamento della relativa responsabilità.
Tale onere non è stato tuttavia assolto atteso che nessun documento è stato prodotto al riguardo e che anche le istanze di prova orale, per come precisate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., attenevano esclusivamente al profilo del quantum risarcitorio.
Ne consegue che nei confronti del IG. non può ritenersi raggiunta la prova CP_3
della responsabilità e che la domanda, limitatamente alla sua posizione, deve essere rigettata.
Passando quindi a esaminare il profilo del quantum debeatur in relazione alla sola domanda proposta nei confronti della va innanzitutto rilevato come l'attrice avesse promosso già CP_1 nel 2018 un giudizio di accertamento tecnico preventivo (n. 4253/2018 RG) all'esito del quale il CTU dott. aveva quantificato il danno biologico permanente, derivante dalle Persona_2
lesioni riportate a seguito del sinistro, nella misura del 15%, percentuale di danno biologico da cui il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi, anche perché sostanzialmente non contestata dalle parti. L'attrice, infatti, pur deducendo l'aggravamento della propria condizione deambulatoria e la necessità di sottoporsi a un secondo intervento al ginocchio dell'arto destro – che sarebbe stato anch'esso, secondo la tesi attorea, una conseguenza dell'incidente, ulteriore rispetto alla frattura della tibia sinistra subita nell'immediatezza – ha posto a base della propria richiesta risarcitoria la stessa percentuale del 15% di invalidità determinata dal CTU in sede di
ATP, a conferma quindi dell'assenza di contestazioni al riguardo. In ogni caso, il CTU già nell'ambito del procedimento di ATP aveva escluso, con congrua ed esaustiva motivazione, che l'intervento chirurgico resosi necessario a carico del ginocchio destro fosse causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa, dovendo ritenersi che si trattasse invece di una patologia degenerativa di ordine naturale (v. pag. 13 CTU nel procedimento di ATP).
Il danno biologico temporaneo è stato invece quantificato dal CTU – anche in questo caso in assenza di contestazioni delle parti – in 8 giorni di inabilità totale, 95 giorni di inabilità parziale al 75%, 100 giorni di inabilità parziale al 50% e 105 giorni di inabilità al 25%.
Ai fini della liquidazione può farsi applicazione delle note tabelle del Tribunale di LA (la cui valenza generale di parametro di valutazione equitativa del danno biologico è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011).
Occorre peraltro altresì considerare che il danno biologico (o dinamico-relazionale) non esaurisce il danno non patrimoniale, comprendendo quest'ultimo anche il c.d. danno morale.
È stato infatti evidenziato che “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus interno al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione
o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (...) In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt.
138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018 Cass. 901/18).
Analogamente è stato affermato che “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (v. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Nel caso di specie oltre al danno biologico, corrispondente al grado di invalidità accertato in sede di consulenza medico-legale, deve ritenersi sussistente anche il danno morale rivendicato dalla parte attrice, ossia la sofferenza interiore che quest'ultima ha patito e dovrà patire per il resto della propria esistenza a causa dell'invalidità permanente derivante dalle lesioni riportate a seguito del sinistro.
Tale nocumento è sicuramente IGnificativo, obiettivamente apprezzabile sulla scorta delle massime di esperienza e del ragionamento presuntivo, tenuto conto della documentazione medica in atti (v. doc. 1 attoreo). Da essa risulta, infatti, che la IG.ra a seguito del Pt_1 sinistro venne ricoverata presso l'Ospedale di Chieri per circa una settimana e sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione della frattura e inserimento di mezzi di sintesi (placca apposita zimmer con viti in compressione), che vennero rimossi solo diversi mesi dopo ossia nel giugno 2016; agli interventi fecero seguito periodi di immobilizzazione dell'arto e successivamente deambulazione con l'uso di stampelle e cicli di fisioterapia;
ancora nel mese di dicembre 2016 permaneva dolore presso-palpatorio. Il CTU ha, inoltre, rilevato “la persistenza di una accreditabile fenomenologia algico-disfunzionale alla caviglia sinistra” la quale, tenuto conto del lasso di tempo intercorso dal sinistro, deve ritenersi di carattere permanente (v. pag. 15 CTU nel procedimento di ATP). Tale condizione comporta, tra l'altro,
l'annullamento della possibilità di svolgere alcune mansioni (attività lavorative ad elevato impegno ergico, mantenimento di posture obbligate prolungate) e la riduzione nell'attendere ad altre a causa di una permanente limitazione della funzione statico-deambulatoria prolungata (v. pag. 17 della CTU integrativa espletata nel presente giudizio).
Appare pertanto dimostrata in via presuntiva la sofferenza soggettiva che l'attrice ha patito nei mesi successivi al sinistro, durante il periodo di invalidità temporanea, ma altresì quella che patirà in futuro a causa dell'invalidità permanente accertata dal CTU nella misura sopra indicata, che limitando o rendendo più faticose le attività che potrà svolgere, quali in primis la deambulazione prolungata, comporterà inevitabilmente un peggioramento della qualità della sua vita quotidiana e di conseguenza un correlato stato di disagio psicologico. Ai fini della liquidazione di tale specifica voce di danno l'edizione 2024 delle tabelle SI contiene l'indicazione, oltre che dell'ammontare complessivo del danno non patrimoniale inclusivo del danno biologico e del danno morale, anche dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti, così recependo il più recente orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte che nel ribadire l'autonoma risarcibilità del danno morale aveva evidenziato la non correttezza sul punto delle precedenti versioni delle tabelle di LA (fino all'edizione
2018) che pervenivano all'indicazione di un valore monetario complessivo senza specificare il singolo ammontare di entrambe le voci di danno (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25164 del
10/09/2020).
Nel caso di specie il quantum risarcitorio deve pertanto essere determinato applicando integralmente il valore complessivo finale indicato nella tabella, che tiene già conto, come detto, anche del danno morale.
Considerata l'età del danneggiato (41 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del 07/02/2017), deve pertanto essere riconosciuto, in relazione al grado di invalidità permanente accertato dal CTU (15%), un danno permanente pari a € 50.485,00 (di cui € 38.538,00 per danno biologico ed € 11.947,00 per danno morale).
Quanto invece al danno non patrimoniale temporaneo si stima equo procedere alla liquidazione assumendo come base il valore medio giornaliero indicato nelle suddette tabelle, pari a € 115,00, giungendo così a una liquidazione complessiva – in valori monetari odierni – di € 17.882,50 (di cui € 920 per inabilità totale, € 8.193,75 per invalidità parziale al 75%, €
5.750,00 per invalidità parziale al 50% ed € 3.018,75 per invalidità parziale al 25%).
La parte attrice ha dedotto peraltro che ai fini della liquidazione del danno dovrebbe tenersi conto della peculiare incidenza dei suddetti postumi invalidanti sulla sua vita quotidiana, osservando in particolare che ne risulterebbe fortemente ridimensionato il suo ruolo di casalinga e madre, non potendo più occuparsi come prima di tutte le incombenze familiari, come accompagnare i figli a scuola o alle varie attività ludiche e sportive, guidare l'auto
(avendo paura di poter nuovamente avere un incidente invalidante), trasportare pesi o effettuare camminate con le proprie amiche. Al riguardo si osserva, in linea generale, che le tabelle SI riportano per ciascun grado di invalidità un valore monetario medio di liquidazione del danno, corrispondente al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti, prevedendo altresì una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate.
Tale impostazione si pone nel solco dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle SI) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
5865 del 04/03/2021).
Ad avviso del giudicante le circostanze allegate dall'attrice, quand'anche provate, non giustificherebbero un aumento della liquidazione standard, trattandosi di pregiudizi perlopiù temporanei (atteso che secondo quanto accertato dal CTU la menomazione residuata a carico dell'arto inferiore sinistro comporta essenzialmente una limitazione della funzione statico-deambulatoria prolungata, che non appare incompatibile con le attività sopra indicate)
e che rientrano in ogni caso nel novero delle normali conseguenze comuni a tutte le persone della stessa età dell'attrice con il medesimo grado di invalidità.
Alla luce di quanto precede si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per incrementare la misura standard del risarcimento del danno non patrimoniale prevista dalle tabelle del Tribunale di LA.
Sotto il profilo invece del danno patrimoniale devono essere in primo luogo risarcite le spese mediche sostenute per le visite specialistiche e le cure di riabilitazione, adeguatamente documentate (doc. 7 di parte attrice) e nella misura ritenuta congrua dal CTU per l'importo di
€ 3.962,21 (v. pag. 8 e 16 CTU nel procedimento di ATP). L'attrice ha poi dedotto l'esistenza di un ulteriore danno patrimoniale in quanto a causa dei postumi dell'incidente ella avrebbe subìto una riduzione della propria capacità lavorativa come casalinga e, inoltre, si sarebbe trovata nell'impossibilità di accettare offerte di lavoro, che aveva concretamente ricevuto, perché comportanti la necessità di una prolungata permanenza in piedi.
Al riguardo si osserva, in linea generale, che secondo la giurisprudenza di legittimità laddove venga accertata, in conseguenza di un sinistro, la perdita o la riduzione della capacità di lavoro domestico, essendo tale attività suscettiva di valutazione economica, il pregiudizio che ne deriva è risarcibile come danno patrimoniale attraverso un criterio di liquidazione equitativa, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle COLF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20922 del 18/07/2023). Tale pregiudizio è peraltro risarcibile nei limiti della quota di danno riferibile alla medesima persona che svolgeva, anche a suo favore, la descritta attività, esclusa la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia a vantaggio dei quali il lavoro domestico veniva svolto in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4657 del
03/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20922 del 18/07/2023).
Nel caso di specie può ritenersi pacifico che la IG.ra svolgesse all'epoca del sinistro Pt_1
l'attività di casalinga non essendo tale circostanza stata specificamente e tempestivamente contestata dalla Quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha infatti contestato non già la CP_1 qualità di casalinga dell'attrice, bensì il fatto che a causa dei postumi invalidanti dell'infortunio le fosse stato precluso lo svolgimento delle relative mansioni (v. pag. V della comparsa di costituzione e risposta).
Dall'istruttoria testimoniale è emersa, inoltre, la conferma che la IG.ra , a causa Pt_1 dell'invalidità derivante dall'incidente, si è trovata nell'impossibilità di svolgere specifiche mansioni lavorative, confacenti alle sue attitudini, in quanto comportanti il mantenimento prolungato della stazione eretta.
La teste ha, infatti, riferito di aver proposto alla , nell'agosto 2015, un Tes_2 Pt_1
contratto a chiamata, della durata di 90 giorni lavorativi annui, per lo svolgimento di mansioni di pulizia, lavaggio piatti e servizio ai tavoli presso un agriturismo;
tale contratto non venne tuttavia concluso a causa dell'incidente oggetto del presente giudizio verificatosi poco tempo dopo la formulazione della suddetta proposta.
Il teste ha, inoltre, confermato di avere offerto alla IG.ra , all'inizio del 2019, Tes_1 Pt_1
un posto di lavoro come banconista presso il proprio esercizio commerciale di vendita al pubblico;
l'orario di lavoro avrebbe dovuto essere di 20 ore settimanali con una retribuzione di poco superiore a 700 euro mensili;
anche tale contratto, dopo alcuni giorni di prova, non venne tuttavia concluso in quanto l'attrice riusciva a stare in piedi per circa un'ora, un'ora e mezza, ma poi cominciava a zoppicare, mentre quel tipo di lavoro richiedeva la prolungata stazione eretta per circa 6, 7 ore consecutive.
Tali deposizioni appaiono attendibili in quanto prive di contraddizioni intrinseche o estrinseche e rese da soggetti indifferenti all'esito del giudizio.
È stata inoltre disposta un'integrazione della CTU espletata nel procedimento di ATP al precipuo scopo di stabilire se e in che misura i postumi permanenti del sinistro abbiano effettivamente fatto venir meno o ridotto la capacità lavorativa dell'attrice sia come casalinga sia con riferimento alle altre mansioni ad essa confacenti per lo svolgimento delle quali le erano state formulate concrete proposte di lavoro.
Il CTU dott. , all'esito di un'accurata analisi della documentazione medica in atti e dopo Per_2
aver nuovamente visitato la perizianda, ha concluso che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (menomazione attuale, natura delle mansioni oggetto di confronto, età e possibilità di riqualificazione della paziente, esiti di un'eventuale futura applicazione di un impianto protesico a carico della caviglia, etc.), la riduzione della capacità lavorativa specifica sia stimabile nella misura di 1/5.
Il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, essendo le stesse frutto di un articolato ed approfondito esame di natura tecnica, condotto in continua aderenza alla documentazione sanitaria agli atti di causa e attraverso l'esame obiettivo della perizianda, esaustivamente e robustamente motivate, anche nelle repliche ai CTP, scevre da vizi di natura logica ed esplicite nei parametri scientifici adottati.
In ordine alle osservazioni alla CTU avanzate dalla CTP della si richiamano le coerenti CP_1
e motivate repliche del consulente dell'ufficio (cfr. pagg. 19 – 21 CTU). È appena il caso di aggiungere, in questa sede, che il CTU ha correttamente operato un giudizio di bilanciamento tenendo conto di tutte le mansioni che costituivano oggetto del quesito peritale, quindi sia quelle di casalinga sia quelle di banconista e cameriera in relazione alle quali l'attrice aveva ricevuto concrete offerte di lavoro, evidenziando in particolare che rispetto a queste ultime l'incidenza dell'invalidità derivante dal sinistro è superiore a 1/5, mentre prendendo in esame la sola mansione di casalinga il pregiudizio sarebbe inferiore poiché, pur prevedendo lavorazioni in piedi e in movimento, il ritmo lavorativo e le pause possono essere almeno in parte stabilite autonomamente e non essere condizionate da un contesto lavorativo organizzato.
Il CTU ha quindi giustamente effettuato un giudizio comparativo complessivo, adeguandolo alla situazione lavorativa specifica, ambientale e personale della perizianda, tenendo conto di tutte le mansioni che quest'ultima svolge o che le erano state proposte così come individuate nel quesito, ponendosi così nel solco dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 18945 del 11/12/2003).
Va ancora rilevato che la liquidazione del danno in questione non costituisce, diversamente da quanto eccepito dalla un'indebita duplicazione del pregiudizio considerato ai fini CP_1
della determinazione del danno biologico trattandosi di conseguenze pregiudizievoli del tutto diverse, in un caso di natura patrimoniale (consistenti nella perdita parziale delle utilità economiche derivanti dal lavoro di casalinga e delle altre mansioni confacenti alle attitudini del soggetto danneggiato) e nell'altro di carattere non patrimoniale (c.d. danno dinamico- relazionale che prescinde dalle eventuali e ulteriori ripercussioni sulla perdita della capacità produttiva di reddito, sia pure figurato).
Ciò posto, ai fini della quantificazione di tale specifica e autonoma voce di danno può farsi innanzitutto riferimento al parametro del triplo della pensione sociale, come suggerito dalla giurisprudenza sopra richiamata.
L'importo attuale della pensione sociale è pari a € 538,69, erogato per 13 mensilità di talché il triplo ammonta alla somma annua di € 21.008,91 e a quella mensile di € 1.750,74 riproporzionata su 12 mensilità [(€ 538,69 * 3 * 13) / 12].
Occorre poi considerare che il valore economico dell'attività di casalinga sarebbe destinato a diminuire nel corso del tempo a seguito della crescita dei figli e del raggiungimento da parte loro di un grado di autonomia sempre maggiore fino alla formazione di autonomi nuclei famigliari. Tale diminuzione appare tuttavia compensata dal fatto che l'attrice avrebbe potuto svolgere al contempo lavori part - time, come quelli che le erano stati effettivamente proposti, di talché nell'ottica di un giudizio equitativo si ritiene che il parametro del triplo della pensione sociale sia utilizzabile nel caso di specie sino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Ulteriore elemento da prendere in esame è il fatto che, come rilevato dalla giurisprudenza dianzi citata, la quota di pregiudizio riferibile alla IG.ra non corrisponde all'intero Pt_1
ammontare del valore economico della sua prestazione lavorativa, dovendosi escludere la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia che a loro volta beneficiano di tale attività svolta anche in loro favore in adempimento dei doveri di solidarietà familiare.
Tenuto conto della composizione del nucleo famigliare dell'attrice formato da cinque persone
(marito e tre figli), del fatto che col passare degli anni è verosimile che i figli, divenuti pienamente indipendenti, diano vita ad autonomi e separati nuclei famigliari, che il conseguente minor valore economico del lavoro domestico sarebbe compensato dalla riduzione dei soggetti che ne beneficerebbero (con correlativo aumento della quota di pregiudizio direttamente riferibile all'attrice) nonché dalla possibilità di svolgimento di lavori part – time produttivi di un reddito che sarebbe interamente percepito dalla IG.ra , si Pt_1
ritiene, sempre in via necessariamente equitativa, di determinare la quota di danno riferibile alla parte attrice nella misura di 1/3.
Va, infine, rammentato che la perdita di capacità lavorativa complessiva non è stata integrale, ma limitata a 1/5 secondo quanto ritenuto dal CTU.
Alla luce di tutto quanto precede ne consegue che il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa subìto dalla parte attrice è quantificabile, in valori monetari attuali, nella somma mensile di € 116,72 (€ 1.750,74 * 1/3 * 1/5), corrispondente all'importo annuo di €
1.400,64.
Tale danno è in parte già maturato, con riferimento in particolare al periodo decorrente dalla data dell'infortunio sino alla presente pronuncia e ammonta, in valori monetari attuali, a €
14.006,40 (€ 1.400,64 * 10 anni).
Per il periodo successivo e sino al raggiungimento dell'età pensionabile (determinabile in 65 anni così come indicato dalla parte attrice) esso costituisce invece un danno futuro, che non può tuttavia essere liquidato sic et simpliciter attraverso la moltiplicazione della perdita economica annuale per il numero di anni in cui si presume che si verificherà, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
13881 del 06/07/2020).
Tra i criteri un tempo utilizzati dalla giurisprudenza per determinare l'entità del risarcimento in questi casi vi era quello dell'applicazione del coefficiente di capitalizzazione indicato nelle
“Tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate della Parte_2
approvate con R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403.
[...]
Tale criterio è stato tuttavia ritenuto dalla giurisprudenza più recente inadeguato e non attuale in ragione della risalenza della fonte normativa, del IGnificativo aumento della vita media rispetto alla data di emissione delle tabelle e della diminuzione dei tassi di interesse legale. I suddetti coefficienti di capitalizzazione sono infatti stati a più riprese cassati dalla Suprema
Corte la quale ha osservato che “Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015). Devono essere quindi adottati “coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (Cass. Civ., Sez. 3 , Sentenza n.
16913 del 25/06/2019).
Ciò posto, a parere del giudicante meritano di essere prese in considerazione le tabelle elaborate nel 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di LA proprio allo scopo di fornire una soluzione al problema sollevato dalle suddette sentenze ossia utilizzare criteri e parametri di capitalizzazione adeguati alla realtà attuale. Le tabelle in questione si caratterizzano in particolare per l'utilizzo di una formula finanziaria che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
- la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
- l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
- la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica;
- il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione);
- un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al novembre 2023
(nell'aggiornamento 2024);
- una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023, nell'aggiornamento 2024).
Tornando al caso di specie, considerato che l'attrice ha attualmente compiuto 50 anni e che la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita economica (vale a dire sino al raggiungimento dell'età pensionabile) è pari a 15 anni si ottiene, sulla base della tabella relativa ai soggetti di sesso femminile, che il coefficiente di capitalizzazione è pari a 13,90.
Moltiplicando a questo punto il reddito annuo perso a causa dei postumi derivanti dal sinistro, come sopra determinato in € 1.400,64, per il suddetto coefficiente di capitalizzazione si ottiene l'importo di € 19.468,90 che costituisce l'attualizzazione del danno futuro complessivo.
Alla luce di tutto quanto precede, il danno complessivamente risarcibile ammonta pertanto a €
105.805,01, di cui € 68.367,50 a titolo di danno non patrimoniale ed € 37.437,51 per danno patrimoniale.
Tale importo è da intendersi già liquidato ai valori attuali della moneta, ad eccezione della somma di € 3.962,21 per spese mediche, da rivalutarsi queste ultime in base agli indici ISTAT dalle date dei singoli esborsi (come indicate nel prospetto di cui a pag. 8 della CTU redatta nel procedimento di ATP) a quella della presente pronuncia.
Trattandosi inoltre di debito di valore, le somme liquidate dovranno essere maggiorate degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. da calcolarsi dalla data della liquidazione (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7948 del 20/04/2020). Dal predetto importo deve infine essere detratta la somma di € 58.000,00 versata dall' CP_1
a mezzo bonifico in data 7.3.2018 (doc. 2 , che la parte attrice ha accettato e CP_1
trattenuto a titolo di acconto. A tal fine occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023); l'importo di €
58.000,00, rivalutato alla data dell'odierna liquidazione, ammonta a € 69.484,00 di talché il credito residuo, calcolato alla data dell'odierna pronuncia, è pari a € 36.321,01, oltre rivalutazione sulla sola somma di € 3.962,21 per spese mediche.
La eve pertanto in definitiva essere condannata a pagare alla IG.ra CP_1 Parte_1 la residua somma di € 36.321,01, oltre rivalutazione monetaria sulla somma di € 3.962,21, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dal principio regolatore generale basato sulla soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento ancorché parziale della domanda. Va, inoltre, rilevato che la parte attrice (diversamente dalla convenuta) aveva aderito alla proposta conciliativa del giudice avente ad oggetto il pagamento in suo favore di una somma di poco inferiore a quella per cui la domanda è poi stata accolta.
La convenuta a pertanto condannata a pagare integralmente le spese sostenute dalla CP_1
parte attrice per la presente causa, liquidate come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della causa (determinato in base al criterio del decisum e quindi compreso nello scaglione da € 26.000 a € 52.000), dell'attività processuale espletata e dei criteri previsti dal D.M. 55/14. Si evidenzia che le spese di CTP sono già ricomprese nella liquidazione del rimborso delle spese mediche.
Sempre in ragione del principio della soccombenza le spese di CTU, come separatamente liquidate, vengono poste nei rapporti interni tra le parti integralmente a carico della convenuta
CP_1
Per lo stesso motivo anche il compenso del CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4253/2018 r.g. (come già liquidato in quella sede) deve porsi a carico della CP_1 Non appare invece riconoscibile il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di negoziazione assistita promosso con la missiva del 19.5.2023 atteso che la relativa condizione di procedibilità risultava già integrata dall'analoga procedura avviata nel 2017
(doc. 5 attoreo) il cui compenso era già stato pagato in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice (doc. 2 . CP_1
Le spese legali liquidate per il presente giudizio vanno distratte in favore dei difensore antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Non vi è infine luogo a provvedere sulle spese del convenuto attesa la sua CP_3
contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione,
- condanna la a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 36.321,01, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo le modalità indicate in parte motiva sulla somma di € 3.962,21, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna la a pagare in favore della parte attrice le spese del Controparte_1 presente giudizio, liquidandole in € 8.000,00 per compenso professionale ed € 602,08 per esposti, oltre pesi e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- pone le spese di CTU, relative sia al presente giudizio sia al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 4253/2018 r.g., nei rapporti tra le parti definitivamente a carico della
Controparte_1
Asti, 6.9.2025
Il giudice
Marco Bottallo