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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle seguenti cause civili pendenti in II grado
a) Procedimento recante R.G. 354/2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di AS n. 793/2023, vertente
TRA
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura generale alle liti con atto per notaio 2.5.2016, rep. n. 31575, racc. Persona_1
n. 14430, dall'avv. Maria Imparato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via
Abella Salernitana n. 3;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma CP1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Francesco Verlotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castelcivita (SA), alla via
Cosentini n. 49.
APPELLATO
b) Procedimento recante R.G. 355/2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di AS n. 780/2023, vertente
TRA
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura generale alle liti con atto per notaio de 2.5.2016, rep. n. 31575, racc. Persona_1
n. 14430, dall'avv. Maria Imparato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via
Abella Salernitana n. 3;
APPELLANTE
E , rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Controparte_2 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Francesco Verlotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castelcivita (SA), alla via
Cosentini n. 49.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2025 le parti rassegnavano le conclusioni di cui al verbale d'udienza, da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
a) Giudizio R.G. N. 354/2014 Con atto di citazione in appello notificato in data 17.1.2024, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 793/2023 del 29.9.2023, depositata in data 29.9.2023 e non notificata, del Giudice di Pace di AS (SA).
Ed invero, l'odierna appellante esponeva che aveva introdotto un giudizio dinanzi CP1 all'Ufficio del Giudice di Pace di AS (SA) deducendo di essere in parte proprietario e in parte conduttore, in virtù di contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli in data 9.7.2013 al n. 3379, di alcuni fondi agricoli siti nel Comune di Serre (SA), e nel Comune di
Postiglione (SA), alla località Verticchio, identificati in catasto al foglio 32, p.lle nn. 115, 72, 240,
241, 243, 247, 248, 249, 93, 48, 207, 63, 206, 205, 46, 47, 52, 55 e al foglio 29, p.lla n. 84 e 85.
Parte attrice esponeva che in data 18.10.2015 tali terreni venivano interessati da passaggio ripetuto di fauna selvatica (cinghiali), che danneggiava le coltivazioni di mais ed insilati in atto, causando un danno stimato da un perito di parte nella somma di € 1.906,17, oltre € 350,00 per spese tecniche.
Rappresentando di aver infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Pt_1
ente ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni subiti, concludeva
[...] CP1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.256,12, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi, il tutto compreso entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di altro giudizio relativo allo stesso fondo e per il medesimo evento dannoso, con atto di citazione notificato da tale nella qualità di titolare dello stesso contratto Controparte_2 di affitto richiamato da . CP1
Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva in favore del
, nel cui territorio era situato il terreno oggetto di causa: sul punto, Controparte_3 evidenziava che in base al regolamento emanato dall' , quest'ultimo risultava tenuto ad CP4 indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica ai proprietari o possessori di attività agro- forestali o zootecniche site all'interno del . CP3
Nel merito, contestava l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, così chiedendone il rigetto;
in via subordinata, in caso di ritenuta responsabilità della Parte_1 chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il era tenuto a garantire CP3 Controparte_3 la convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio, vinte le spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 26.9.2023 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza pubblicata in data 29.9.2023, il Giudice di Pace di AS accoglieva la domanda risarcitoria di parte attrice e condannava la al risarcimento dei danni Parte_1 in favore di , liquidati nella somma di € 2.200,00, oltre interessi, e alla refusione CP1 delle spese di lite.
Sicché, la impugnava la predetta sentenza dolendosi che il Giudice di Pace non Parte_1 si era pronunciato in merito all'eccezione di inammissibilità del giudizio in ragione dell'identità oggettiva della causa con quella pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario ed introdotta dal sig. . Controparte_2
Ancora, lamentava l'errata valutazione delle difese svolte e dei documenti depositati in primo grado dalla e l'omessa pronuncia in relazione alla sollevata eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione passiva della convenuta e alla sussistenza dell'obbligo di seguire le disposizioni del regolamento del in materia di indennizzo per i danni causati dalla fauna Controparte_3 selvatica presente all'interno del . CP3
Tanto premesso, concludeva instando preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, e in riforma della pronuncia oggetto di gravame, instava per il rigetto della domanda risarcitoria proposta da , con vittoria di spese e competenze CP1 del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.2.2024, si costituiva in giudizio CP1 deducendo l'infondatezza degli avversi motivi di appello.
In particolare, l'odierno appellato evidenziava che non poteva riscontrarsi alcuna duplicazione di giudizi rispetto alla domanda risarcitoria proposta per conto del fratello : sul punto, Controparte_2 premettendo che i germani erano titolari di due aziende agricole distinte e separate, CP1
l'odierno appellato deduceva di essere esclusivo conduttore, in virtù di distinto contratto di affitto delle particelle site nel comune di Postiglione, identificate in catasto al foglio 29, p.lle nn. 84 e 85.
Rappresentava, inoltre, di essere comproprietario insieme al fratello di tutte le restanti p.lle CP2 indicate in citazione, site nel comune di Serre (SA), coltivate da ciascuno dei germani per la quota di propria spettanza in relazione alla quale erano state avanzate separate richieste risarcitorie.
Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando, a tutto voler concedere, che i terreni oggetto di causa non ricadevano nel territorio del . Controparte_3
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
Acquisito agli atti di causa il fascicolo del primo grado di giudizio, con ordinanza del 30.10.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale al 23.5.2025.
Di poi, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.6.2025 al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per disporre la riunione del procedimento a quello recante R.G. n. 355/2024.
b) Giudizio R.G. N. 355/2014 Con atto di citazione in appello notificato in data 17.1.2024, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 780/2023 pubblicata in data 27.9.2023, depositata in data 29.9.2023
e non notificata, emessa dal Giudice di Pace di AS (SA).
Ed invero, l'odierna appellante esponeva che aveva introdotto un giudizio dinanzi CP1 all'Ufficio del Giudice di Pace di AS (SA) deducendo di essere in parte proprietario e in parte conduttore, in virtù di contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli in data 9.7.2013 al n. 3379, di alcuni fondi agricoli siti nel Comune di Serre (SA), e nel Comune di
Postiglione (SA), alla località Verticchio, identificati in catasto al foglio 32, p.lle nn. 115, 72, 240,
241, 243, 247, 248, 249, 93, 48, 207, 63, 206, 205, 46, 47, 52, 55 e al foglio 29, p.lle nn.58, 59, 61.
Parte attrice esponeva che in data 19.10.2015 tali terreni venivano interessati da passaggio ripetuto di fauna selvatica (cinghiali), che danneggiava le coltivazioni di mais ed insilati in atto, causando un danno stimato da un perito di parte nella somma di € 3.720,52, oltre € 500,00 per spese tecniche.
Rappresentando di aver infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Pt_1
ente ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni subiti,
[...] Controparte_2 concludeva chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 4.220,00, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi, il tutto compreso entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di altro giudizio relativo allo stesso fondo e per il medesimo evento dannoso, con atto di citazione notificato da tale nella qualità di titolare dello stesso contratto CP1 di affitto richiamato da . Controparte_2 Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva in favore del
, nel cui territorio era situato il terreno oggetto di causa: sul punto, Controparte_3 evidenziava che in base al regolamento emanato dall' , quest'ultimo risultava tenuto ad CP4 indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica ai proprietari o possessori di attività agro- forestali o zootecniche site all'interno del . CP3
Nel merito, contestava l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, così chiedendone il rigetto;
in via subordinata, in caso di ritenuta responsabilità della Parte_1 chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il era tenuto a garantire CP3 Controparte_3 la convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio, vinte le spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 2.5.2023 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza pubblicata in data 28.9.2023, il Giudice di Pace di AS accoglieva la domanda risarcitoria di parte attrice e condannava la al risarcimento dei danni Parte_1 in favore di , liquidati nella somma di € 3.000,00, oltre interessi, e alla refusione CP1 delle spese di lite.
Sicché, la impugnava la predetta sentenza dolendosi che il Giudice di Pace non Parte_1 si era pronunciato in merito all'eccezione di inammissibilità del giudizio in ragione dell'identità oggettiva della causa con quella pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, introdotta dal sig. . CP1
Ancora, lamentava l'errata valutazione delle difese svolte e dei documenti depositati in primo grado dalla e l'omessa pronuncia in relazione alla sollevata eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione passiva della convenuta e alla sussistenza dell'obbligo di seguire le disposizioni del regolamento del in materia di indennizzo per i danni causati dalla fauna Controparte_3 selvatica presente all'interno del , oltre che con riguardo al difetto di prova in merito CP3 all'illecito per cui è causa.
Tanto premesso, concludeva instando preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, e in riforma della pronuncia oggetto di gravame, instava per il rigetto della domanda risarcitoria proposta da , con vittoria di spese e competenze Controparte_2 del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.2.2024, si costituiva in giudizio Controparte_2 deducendo l'infondatezza degli avversi motivi di appello.
In particolare, l'odierno appellato evidenziava che non poteva riscontrarsi alcuna duplicazione di giudizi rispetto alla domanda risarcitoria proposta per conto del fratello : sul punto, CP1 premettendo che i germani erano titolari di due aziende agricole distinte e separate, CP1
l'odierno appellante deduceva di essere esclusivo conduttore, in virtù di distinto contratto di affitto delle particelle site nel comune di Postiglione, identificate in catasto al foglio 29, p.lle nn. 58,59 e
61. Rappresentava, inoltre, di essere comproprietario insieme al fratello di tutte le restanti CP2
p.lle indicate in citazione, site nel comune di Serre (SA), coltivate da ciascuno dei germani per la quota di propria spettanza in relazione alla quale erano state avanzate separate richieste risarcitorie.
Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando, a tutto voler concedere, che i terreni oggetto di causa non ricadevano nel territorio del . Controparte_3
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
A seguito di un primo rinvio ex artt. 181 e 309 c.p.c., acquisito agli atti di causa il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.6.2025 al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione con il procedimento recante R.G. n. 354/2024.
Trattazione congiunta dei giudizi.
All'udienza dell'11.6.2025 veniva disposta la riunione dei predetti procedimenti e gli stessi venivano rinviati per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite, da ultimo, all'udienza del 19.6.2025, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.
******
Gli appelli sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Deve anzitutto evidenziarsi la tempestività delle impugnazioni così proposte.
Quanto al giudizio recante R.G. n. 354/2024, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 29.9.2023, l'atto di appello veniva tempestivamente notificato il 17.1.2024; con riguardo al giudizio recante R.G. n. 355/2025, invece, la pubblicazione della sentenza avveniva in data
27.9.2023 e l'appello veniva notificato in data 17.1.2024.
Sempre in linea preliminare, va riscontrata l'ammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l.
n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199). Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo degli atti di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte dell'odierno ente appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenze oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
Occorre a questo punto soffermarsi sui motivi di appello formulati da parte della Parte_1 in entrambi i giudizi riuniti.
È anzitutto infondata l'eccezione attinente al difetto di legittimazione passiva dell'ente regionale – rectius difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico per cui è causa (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
16.2.2016, n. 2951).
Si è invero avuto modo di rilevare come gli odierni appellati avessero esercitato un'azione di risarcimento del danno in ragione delle conseguenze pregiudizievoli patite a causa della fauna selvatica.
Dall'interpretazione sistematica delle difese rassegnate da parte dei signori in primo CP1 grado, deve rilevarsi come gli stessi avessero inteso esercitare la specifica tutela di cui all'art. 2052
c.c., avendo invero allegato tutti gli elementi costitutivi di tale forma di illecito speciale. In tal senso,
a nulla rileva il formale richiamo, da parte degli odierni appellati, al più generale paradigma di cui all'art. 2043 c.c., dovendosi senz'altro ricondurre il titolo di responsabilità così richiamato nell'alveo applicativo del più generale disposto di cui all'art. 2052 c.c. (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., Sez. III, 29.3.2022, n. 10049; Sez. III, 18.7.2011, n. 15724).
D'altra parte, deve rilevarsi pure che, nonostante il generico richiamo, da parte di entrambi i giudici di prime cure, alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., gli stessi avessero senz'altro inteso applicare la disciplina speciale di cui all'art. 2052 c.c., peraltro pure richiamata nei relativi provvedimenti impugnati.
Tanto premesso, deve rilevarsi che ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all' art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in materia la Pt_1 funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni. Resta salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'ente che risulti in concreto responsabile, rilevante esclusivamente nei rapporti interni tra le istituzioni titolari della funzione di gestione e di tutela del patrimonio faunistico (Cass. Civ., Sez. III, 20.04.2020 n. 7969). Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di modificare il proprio consolidato orientamento in materia ed ha stabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà
o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della
L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Sicché, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della Pt_1 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (arg., ex multis, da Cass. Civ., Sez. III, 21.6.2024, n. 17253; Sez. III, 30.10.2023, n. 30072;
Sez. III, 8.2.2023, n. 3745).
Inoltre, va evidenziato che il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c. può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c. che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni Pt_1 proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico
(Cass. Civ., Sez. VI, 24.3.2021, n. 8206).
Ne consegue, pertanto, che risulta senz'altro riscontrata la titolarità passiva del rapporto giuridico per cui è causa in capo all'odierno ente appellante.
Tanto, peraltro, in via del tutto assorbente anche rispetto alla circostanza che l'odierno appellato documentava che i terreni oggetto di causa non rientravano nel territorio del Parco Nazione del
Cilento, Vallo di Diano, Alburni: al riguardo, assume peculiare rilievo la consulenza di parte depositata in entrambi i giudizi di impugnazione, a firma del per. agr. e datata CP5
23.1.2024, di formazione sopravvenuta rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie, pertanto senz'altro utilizzabile nel presente giudizio, anche tenuto conto della sua natura di semplice allegazione difensiva (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 19.1.2022, n. 1614). Ebbene, a fronte di tale specifico riscontro, l'odierno ente appellante non forniva alcun significativo elemento da cui poter ragionevolmente inferire l'inattendibilità di tale consulenza, o comunque a supporto della propria doglianza.
Risulta parimenti infondato il motivo di appello relativo all'omessa pronuncia, da parte dei giudici di prime cure, sul mancato accertamento della presentazione, da parte di entrambe le parti appellate, di una richiesta di indennizzo al . Controparte_3
Sul punto, entrambi i signori deducevano di non aver indirizzato alcuna richiesta di CP1 indennizzo all'ente e di essersi limitati ad inoltrare, in data 19.10.2015, richiesta di CP3 risarcimento del danno alla Provincia di Salerno, settore attività produttive, ex art. 26 della l.r. n.
8/1996 (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta in appello).
Orbene, la circostanza che i giudici di prime cure non abbiano accertato l'eventuale presentazione di una separata richiesta di indennizzo indirizzata da parte dei medesimi attori nei confronti di un ente diverso dalla non ha alcuna rilevanza in relazione alla proponibilità delle Parte_1 domande oggetto di causa, venendo piuttosto in rilievo, a tutto voler concedere, in relazione allo scomputo della componente eventualmente oggetto di indennizzo dall'entità del danno da risarcire.
Sotto tale profilo, invero, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato che entrambi gli appellati avessero conseguito, in ragione dei medesimi fatti oggetto di contestazione in questa sede, importi a titolo di indennizzo.
Né, d'altronde, venivano forniti elementi da cui poter ragionevolmente inferire l'effettiva ingiustificata locupletazione degli appellati in ragione dei fatti di causa.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dall'assorbente circostanza che, come si è avuto modo di rilevare, alcuna richiesta di indennizzo avrebbe potuto essere materialmente formalizzata nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che i terreni oggetto di lite non rientravano nell'alveo del predetto
. Controparte_3
Risulta parzialmente infondato anche il motivo di appello attinente all'omessa pronunzia, in entrambe le sentenze impugnate, circa l'asserita duplicazione dei giudizi in ragione del fatto che entrambi i signori avevano formulato una richiesta risarcitoria attinente al medesimo CP1 terreno e con riferimento ai medesimi fatti oggetto di contestazione.
Sotto tale profilo, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di frazionamento abusivo del credito, per l'assorbente ragione che, nel caso di specie, vengono in rilievo diversi ed autonomi crediti risarcitori azionati da parte dei singoli danneggiati. Infatti, non risultando in alcun modo coincidenti le personae delle domande in esame, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, vertendosi in tema di diritti eterodeterminati, vengano in rilievo crediti autonomi e non sussistano i presupposti per l'abusivo frazionamento del credito (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU.,
19.3.2025, n. 7299).
Tale motivo di doglianza va invece parzialmente accolto, nella parte in cui veniva dedotta l'insussistenza della prova dei danno così patito da parte di entrambi gli appellati.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti, quindi, risulta anzitutto adeguatamente provato che, effettivamente, i terreni in esame fossero stati danneggiati dal passaggio dei cinghiali.
Sul punto, infatti, deve aversi riguardo al contenuto della relazione di parte, a firma del perito CP5 da cui è dato evincere l'effettiva sussistenza dei danni patiti, nonché la riconducibilità degli stessi al passaggio di cinghiali, tenuto altresì conto delle foto allegate.
Inoltre, il contenuto di tale documento era integralmente confermato da parte del perito CP5 escusso quale teste in entrambi i giudizi di primo grado;
né veniva dedotta alcuna specifica contestazione, o comunque alcun elemento di prova di segno contrario idoneo a riscontrare l'inattendibilità delle risultanze del predetto accertamento.
Tanto premesso, deve rilevarsi come siano allegate ad entrambe le comparse di costituzione e risposta, le relazioni di parte a firma del per. agr. redatte per conto degli odierni CP5 appellati e datate 19.10.2015, prodotte agli atti del primo grado di giudizio.
In entrambe le consulenze venivano stimati i danni arrecati dai cinghiali in data 18.10.2015 agli appezzamenti di terreno siti alle località “Ischitelle e Verricchio” in agro dei comuni di Serre e di
Postiglione, riconducibili ai committenti in ragione dei titoli allegati alla medesima relazione.
Quanto alla relazione predisposta su commissione di , la stessa aveva ad oggetto i CP1 terreni siti in Postiglione, identificati in catasto al foglio n. 29, p.lle nn. 84 e 85, e i terreni siti in
Serre, identificati in catasto al foglio n. 32, alle p.lle nn. 115, 72, 240, 241, 243, 247, 248, 249, 93,
48, 207, 63, 206, 205, 46, 47, 52, 55, mentre la relazione predisposta su commissione di
[...]
aveva ad oggetto, oltre a terreni siti in Postiglione diversi da quelli indicati nella relazione CP2
CP del germano (catastalmente identificati al Fg. n. 29, p.lle nn. 58, 59 e 61), i fondi riportati in catasto del comune di Serre alle medesime p.lle indicate nella relazione predisposta per il fratello CP
.
Con specifico riferimento ai titoli legittimanti i diritti di sui terreni in esame, erano CP1 prodotte in allegato alla relazione tecnica una scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle
Entrate di Eboli in data 9.7.2013 avente ad oggetto l'affitto in favore dell'odierno appellato, relativa ad un fondo rustico sito in agro del Comune di Postiglione e ricomprendente, tra e altre, le p.lle nn.
84 e 85 del foglio n. 29.
Quanto al fondo sito nel comune di Serre (SA), veniva prodotto l'atto di compravendita dell'8.5.2006 per notaio i Campagna (SA), rep. n. 44.139, racc. n. 6.923, con cui Per_2 CP2 e acquistavano, in quote uguali ed indivise di un mezzo ciascuno, la piena proprietà CP1 del terreno identificato in catasto al foglio n. 32, p.lla n. 48. Ancora, risulta in atti la documentazione catastale attestante l'intestazione delle p.lle nn. 115, 72, 240, 241, 243, 247, 248, 249, 93, 48, 207,
63, 206, 205, 46, 47, 55 del foglio n. 32 in capo ai germani quali comproprietari per la CP1 quota di un mezzo ciascuno;
la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà con cui CP6
, proprietaria della p.lla n. 52 di cui al foglio n. 32, assumeva che il terreno così identificato
[...] in catasto era condotto a titolo gratuito da (identica dichiarazione risulta presente CP1 nella relazione del perito predisposta su commissione di con riferimento CP5 Controparte_2 alla posizione di quest'ultimo).
Inoltre, in allegato alla relazione di parte redatta per conto di , era prodotto in atti Controparte_2 il contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra , e Parte_2 CP1 CP6
, quali parti concedenti, ed il sig. , avente ad oggetto, tra l'altro, proprio le
[...] Controparte_2
p.lle di cui ai nn. 58, 59 e 61.
Alle pag. n. 3 di entrambe le relazioni, risultano poi le tabelle nelle quali il perito individuava CP5 la superficie catastale delle varie particelle e l'estensione della superficie di ciascuna di esse utilizzata per la coltura di mais e insilati.
Orbene, con specifico riferimento alle particelle site nel comune di Serre (SA) oggetto del presente giudizio, deve evidenziarsi che i dati riportati nelle predette tabelle risultano assolutamente identici.
Alle pag. 5 di entrambe le relazioni il perito, dopo aver descritto il metodo di stima utilizzato per calcolare il danno derivante dalla perdita della produzione di mais e insilati nell'annata agraria 2015 in conseguenza dell'evento verificatosi in data 18.10.2015, provvedeva alla quantificazione del danno nelle somme di € 2.256,12 quanto al danno patito da , e di € 4.220,52 quanto CP1 al danno patito da . Controparte_2
Sulla scorta di tali relazioni, il Giudice di Pace di AS con le sentenze n. 793/2023 e CP 780/2023 accoglieva le domande risarcitorie formulate rispettivamente per conto di e
[...]
. CP2
Tanto premesso, deve rilevarsi che, a fronte delle specifiche doglianze a tal uopo dedotte da parte dell'odierno ente appellante, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, come ed in quali termini risultasse riscontrato un autonomo danno in capo ad entrambe le parti appellate con riguardo ai terreni ricadenti in comproprietà.
Ed invero, tenuto conto del fatto che di tali terreno risultavano comproprietari per la quota della metà entrambi i fratelli , non risulta in alcun modo meglio precisato per quali ragioni le CP1 risultanze dell'elaborato peritale, con riguardo alle posizioni degli stessi, fossero diverse. Né, a fronte della specifica contestazione a tal uopo dedotta da parte dell'odierno ente appellante, è in alcun modo meglio precisato come ed in quali termini si fosse effettivamente integrato tale danno nel caso di specie in capo agli appellati.
Sotto tale profilo, non può ritenersi fondata la doglianza dedotta da parte di questi ultimi secondo cui, per contro, il riferimento doveva intendersi alla quota di terreno riferibile all'uso esclusivo con riferimento ad entrambe le parti.
Da un lato, infatti, non risulta meglio precisato come ed in quali termini tali terreni fossero divisi, in fatto, per la coltivazione dell'uno e dell'altro fratello;
per altro verso, come si è avuto modo di rilevare, lo stesso consulente di parte prospettava, ai fini del computo del danno, la medesima superficie destinata a coltivazione di mais per entrambi i fratelli, a prescindere dalle modalità di utilizzo dei fondi in esame da parte degli stessi.
Ed invero, non risulta in alcun modo chiarito e provato che entrambi i fratelli abbiano agito per il risarcimento del danno limitatamente alla quota di propria spettanza in relazione ai terreni siti nel comune di Serre. Invero, e a prescindere che nelle domande introduttive non veniva fatto alcun riferimento ad una richiesta di pagamento pro quota, deve rilevarsi che in entrambe le perizie redatte dal perito per conto dei fratelli , venivano indicate le medesime particelle CP5 CP1 nn. 115, 72, 240, 241, 243, 247, 248, 249, 93, 48, 207, 63, 206, 205, 46, 47, 52, 55 del foglio n. 32, con indicazione della medesima superficie catastale e della medesima superficie utilizzata per la coltivazione di mais e insilati;
il perito agrario quantificava così il danno economico patito per la perdita della produzione facendo riferimento alla complessiva estensione della superficie utilizzata per le colture.
Sicché, a fronte di tali puntuali contestazioni dedotte da parte della era onere Parte_1 degli odierni appellati dare compiuto riscontro in merito all'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli così patite: la genericità di tale allegazione, in uno alle risultanze poco chiare dell'elaborato peritale in esame in parte qua, depongono in termini inequivocabili per l'insussistenza dei presupposti per la duplicazione del risarcimento del danno nel caso di specie.
Né, a fronte della genericità di tali riscontri, risulta sufficiente il mero dato attinente all'individuazione della superficie adibita a coltivazione, che, a dire degli appellati, avrebbe riscontrato il fatto che gli stessi avevano adibito a coltivazione il fondo per cui è causa, ciascuno per la quota della metà.
In altre parole, in assenza di specifica prova dell'integrale estensione della superficie coltivata da parte di entrambi i fratelli, non risulta adeguatamente provato che i fratelli avessero coltivato soltanto alcune parti dell'immobile in esame. Tanto, peraltro, anche a voler prescindere che lo stesso perito in sede di consulenza di parte, aveva modo di precisare che gli appezzamenti di terreno CP5 in comproprietà erano coltivati dai fratelli “nella forma indivisa”, così prescindendosi da precise ripartizioni in fatto del terreno.
In tal senso, va ribadito che non è possibile trarre alcun elemento di prova dalla perizia redata per dal perito essendo operata in quella sede una quantificazione del CP1 CP5 danno sulla base di un metodo di stima applicato all'intera estensione dei terreni in esame e comunque con riferimento ad un unico evento dannoso, senza alcuna differenziazione tra il diverso CP danno patito da e . Né, tenuto conto delle specifiche doglianze così dedotte in Controparte_2 questa sede, risulta in altro modo meglio precisata la consistenza di tali danni pro quota.
Passando all'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel giudizio recante R.G. n.
679/2020, il perito agrario si limitava a confermare la perizia redatta su CP5 commissione dell'attore in relazione ai fatti di causa.
Veniva poi escusso , il quale dichiarava: “il sig. è proprietario dei Controparte_2 CP1 terreni siti in località Serre e Postiglione, questi erano coltivati in mais. Il giorno 18.10.2015 questi terreni sono stati danneggiati dai cinghiali che hanno distrutto l'intero raccolto. Ricordo che subito dopo l'accaduto il sig. ha dato incarico al tecnico per la stima dei CP1 CP5 danni e che dopo è stata inoltrata richiesta di danni alla Provincia. In quel periodo anche altri terreni sono stati danneggiati. La regione non ha mai attuato un piano a tutela degli agricoltori”.
Orbene, prescindendo da ogni valutazione in merito alla attendibilità del teste in ragione del legame di parentela con l'odierno appellato e della circostanza che, in relazione al medesimo evento dannoso e al medesimo fondo, lo stesso aveva introdotto un separato giudizio risarcitorio, pur non risultando tempestivamente eccepita la relativa incapacità a testimoniare (Cass. Civ., SS.UU.,
6.4.2023, n. 9456), deve osservarsi che le dichiarazioni rese in questa sede da Controparte_2 risultano del tutto generiche e non idonee a provare la sussistenza di uno specifico e autonomo danno patito da con riferimento ai terreni ricadenti nella comproprietà dei fratelli. CP1
A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento ai terreni ubicati nel Comune di
Postiglione (SA), identificati in catasto al foglio n. 32, p.lle nn. 84 e 85, condotti in via esclusiva dall'odierno appellato in ragione del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli in data 9.7.2013 al n. 3379.
Sotto tale profilo, infatti, da un lato deve evidenziarsi come alcuna specifica contestazione veniva dedotta in merito alla consistenza del danno così patito da parte dell'odierno appellato;
per altro verso, sulla scorta delle risultanze della relazione del consulente veniva altresì in rilievo lo CP5 specifico computo dell'estensione del fondo, in uno al calcolo dei danni riscontrati alla coltivazione, in proporzione al valore economico della produzione andata perduta. Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche con riferimento al giudizio definito con sentenza impugnata nel procedimento recante R.G. n. 355/2024.
Ed invero, quanto all'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, deve aversi riguardo innanzitutto alle dichiarazioni rese da parte del sig. che era chiamato a confermare il contenuto CP5 della propria relazione di parte.
, invece, dichiarava che i terreni di proprietà di erano stati CP1 Controparte_2 interessati dal passaggio di cinghiali ed erano ubicati nel Comune di Serre (SA) e di Postiglione
(SA); erano coltivati e venivano integralmente distrutti.
Era invero specificamente quantificato anche il danno attinente al fondo condotto in affitto esclusivamente da parte del sig. . Controparte_2
Deve pertanto provvedersi ad una nuova quantificazione dei danni così patiti, valorizzandosi in tal senso il metodo di stima prospettato dal perito alla pagina n. 5 della relazione CP5 predisposta in data 19.5.2015, non oggetto, peraltro, di specifica contestazione da parte dell'odierno appellante. Trattasi invero di una stima metodologicamente condivisibile;
né veniva dedotta alcuna specifica doglianza al riguardo da parte dell'ente appellante.
La superficie del fondo identificato in catasto del comune di Postiglione alle p.lle n. 84 e 85 del foglio n. 29 risulta essere pari ad are 20,00, valore a sua volta pari a 0,2 ettari. Considerando il valore di settecento quintali quale riferimento alla produzione media di mais per ettaro, individuato del perito sulla base delle produzioni delle precedenti annate agrarie, deve rilevarsi come la produzione concretamente ritraibile dal predetto terreno ammontasse a centoquaranta quintali.
Il perito stimava, inoltre, che l'evento dannoso verificatori in data 18.5.2015 avesse causato il danneggiamento del 36% della produzione presente sui terreni oggetto di causa, ottenendosi così un quantitativo complessivo di produzione danneggiata pari a 50,4 quintali.
Prendendo come riferimento il costo unitario di € 4,00 per quintale stimato dal perito sulla CP5 base della media tra i prezzi di mercato effettuati dai commercianti e applicati dagli agricoltori della zona, il danno economico patito da a seguito dell'evento dannoso descritto in CP1 citazione risulta pari a € 201,60.
Quanto invece ai terreni catastalmente identificati al Fg. n. 32, p.lle nn. 58, 59 e 61, nella disponibilità esclusiva di , la superficie del fondo risulta essere pari ad 2 ettari. Controparte_2
Considerando il valore di settecento quintali quale riferimento alla produzione media di mais per ettaro, individuato del perito di parte sulla base delle produzioni delle precedenti annate agrarie, deve rilevarsi come la produzione concretamente ritraibile dal predetto terreno ammontasse a millequattrocento quintali. Sicché, applicando i medesimi condivisibili calcoli prospettati da parte del consulente di parte, emergeva che il quantitativo complessivo della produzione danneggiata ammontava a 504 quintali.
Prendendo come riferimento il costo unitario di € 4 per quintale stimato dal perito sulla base CP5 della media tra i prezzi di mercato effettuati dai commercianti e applicati dagli agricoltori della zona, il danno economico patito dal sig. a seguito dell'evento dannoso descritto Controparte_2 in citazione risulta pari a € 2.016,00.
Occorre a questo punto soffermarsi sul danno attinente ai terreni nella comproprietà delle parti, pari alla superficie complessiva di ha 1.69.75.
Applicando i medesimi computi indicati in precedenza, si ottiene la somma di 1.188,25 quintali;
sicché, applicando il valore monetario indicato in precedenza, e considerato il valore percentuale di danno, si ottiene l'importo di € 1.711,08.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, venendo in rilievo un danno alla comproprietà, ed escluso che i signori avessero patito autonome e specifiche conseguenze pregiudizievoli CP1 in merito al terreno in comunione, tale danno non può in alcun modo essere duplicato ingiustificatamente.
In altre parole, risulta del tutto generica la motivazione offerta dal giudice di prime cure con riguardo al giudizio recante R.G. n. 680/2020, attinente alla posizione di , nella Controparte_2 parte in cui veniva ritenuto congruo “il ristoro in € 3.000,00, comprensivo delle spese tecniche, tenuto conto del fatto che alcuni terreni, come evidenziato dalla difesa della Parte_1 sono già stati oggetto dell'azione di risarcimento del danno incardinata da ”. CP1
Infatti, non solo non è stato meglio precisato il percorso motivazionale volto a giustificare la liquidazione di un tale danno, ma nemmeno risulta meglio chiarito come ed in quali termini fosse stata effettivamente presa in considerazione, nella liquidazione attinente alla posizione del sig.
, la circostanza che il danno attinente ai fondi in comproprietà sarebbe stato già Controparte_2 risarcito, con riguardo alla domanda di pagamento formulata da parte di . CP1
Pertanto, non essendosi proceduto alla riunione dei giudizi, ed in assenza di specifica motivazione sul punto, tenuto conto degli elementi di prova in atti, deve evidenziarsi quanto segue.
Alcun dubbio può porsi invero in merito alla legittimazione del singolo comproprietario all'esercizio dell'azione risarcitoria per i danni patiti con riferimento al godimento del fondo, dovendosi evidentemente presumere che l'attore abbia agito anche nell'interesse degli altri comunisti inerti, in virtù del principio della "rappresentanza reciproca", fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una "legittimazione sostitutiva"(ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 14.11.2019, n. 29506). Ne deriva, pertanto, che, dovendosi ritenere già liquidato il danno con riferimento ai terreni in comproprietà, con riguardo all'accoglimento della domanda del sig. nella sentenza CP1
n. 793/2023 pubblicata nel giudizio recante R.G. n. 679/2020 in data 29.9.2023, alcun risarcimento avrebbe potuto accordarsi in favore del fratello , in sede di sentenza n. 780/2023, pubblicata CP2 in data 27.9.2023 ed emessa nel giudizio recante R.G. n. 680/2020 in relazione ai medesimi fondi.
Sicché, in assenza di una specifica condanna al pagamento della medesima somma in favore di entrambi gli odierni appellati, non essendosi dato corso alla riunione in parte qua, né risultando alcuna richiesta articolata in tal senso dalle parti, deve ritenersi che il risarcimento rimodulato in questa sede in favore del sig. , comprensivo pure dei danni accertati con riguardo CP1 agli immobili in comproprietà, sia satisfattivo del pregiudizio al godimento così patito con riguardo all'intera res communis, ferma ed impregiudicata ogni eventuale tutela astrattamente esperibile da parte del sig. nei confronti del sig. , venendo in giuoco Controparte_2 CP1 un'obbligazione di natura solidale dal lato attivo.
Non risulta invece sufficientemente provato l'esborso a titolo di “spese tecniche”, rispettivamente CP quantificato nell'importo di € 350,00 e di € 500,00 con riferimento alle posizioni di e di
[...]
. CP2
Sotto tale profilo, invero, non solo non risulta meglio precisato il titolo di tale spesa, ma nemmeno
è dato rilevare come ed in quali termini la stessa avrebbe dovuto essere sostenuta;
nemmeno venivano allegati specifici documenti giustificativi attestanti tale versamento.
Ne deriva, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di pagamento in parte qua.
Risulta infine provato che il danno oggetto di contestazione sia riconducibile a cinghiali selvatici, senz'altro rientranti nell'alveo del patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'art. 1, l. n.
157/1992; è inoltre pienamente integrata la titolarità passiva del rapporto giuridico oggetto di contestazione in capo alla in quanto ente che “si serve” in senso pubblicistico del Pt_1 patrimonio faunistico protetto. Non risulta invece in alcun modo allegata, prima ancora che provata,
l'interruzione del nesso eziologico mediante dimostrazione, da parte dell'ente appellante, del caso fortuito.
Pertanto, sono integrati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2052 c.c.
Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso (18.5.2015), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 18/5/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo (Cass. Civ., Sez. II, 10.12.2021, n. 39376).
Risultano infine inammissibili le deduzioni prospettate da parte dell'ente appellante con riguardo ai computi attinenti ai fascicoli aziendali prodotti in atti in allegato alla nota del 16.6.2025. Deve invero rilevarsi la tardività dell'allegazione, nonché della relativa produzione documentale, che avveniva soltanto in sede di nota di precisazione delle conclusioni del 16.6.2025.
Non resta che disciplinare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento delle impugnazioni (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606).
Le spese di lite del primo grado di giudizio, con riferimento al giudizio recante R.G. n. 679/2020 devono essere compensate per la quota di un quinto;
per la restante quota dei quattro quinti devono porsi a carico della e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi Parte_1 del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della lite (da € 1.101,00 ad € 5.201,00), con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Verlotta.
Analogamente a dirsi con riguardo alle spese di lite del primo grado di giudizio, con riferimento al giudizio recante R.G. n. 680/2020, che pure devono essere compensate per la quota di un quinto;
per la restante quota dei quattro quinti devono porsi a carico della e sono Parte_1 liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della lite (da € 1.101,00 ad € 5.201,00), con attribuzione in favore dell'avv. Francesco
Verlotta.
Quanto al presente grado di giudizio, deve ribadirsi il più generale principio in virtù del quale il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, così comportando che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, sì da dover parametrare la liquidazione delle spese giudiziali con riferimento a ciascuno dei giudizi riuniti (Cass. Civ., Sez. I, 10.7.2014, n. 15860).
Ne consegue, pertanto, che condivisibilmente, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione debba essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse;
per la fase successiva può dunque essere liquidato un compenso unico per gli onorari, salva la facoltà di applicazione della maggiorazione del 30% originariamente prevista nel previgente regime di cui all'art. 5, IV comma del D.M. 8.4.2004, n. 127, ed oggi riproposta con riferimento all'art. 4, II comma D.M. n. 55/2014
(Cass. Civ., Sez. I, 28.5.2018, n. 13276; Sez. III, 10.11.2015, n. 22883).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, quindi, seguono la soccombenza degli appellati, e sono determinate secondo i valori medi del D.M. n. 55/2014, corrispondenti al valore di causa (fino ad € 1.101,00), tenuto conto del criterio del decisum nel caso di specie, ai sensi dell'art. 5, I comma
D.M. n. 55/2014, quanto al procedimento recante R.G. n. 354/2024.
Infine, appare congruo liquidare, in relazione al proc. n. 355/24 R.G., le sole fasi introduttiva
(€131,00) e di studio (€ 131,00) della controversia, essendo stato tale giudizio riunito al proc. n.
354/24 R.G. in fase di trattazione;
cionondimeno, essendo state trattate nei due giudizi autonome questioni giuridiche, quantunque originate dalla medesima contestazione di fatto, va riconosciuta la rilevanza dell'autonomia del secondo procedimento riunito, mediante una maggiorazione del 30% sul compenso attinente alla fase di trattazione (€200,00) e decisoria (€ 200,00) del procedimento recante R.G. n. 354/2024, per un ammontare complessivo pari ad € 120,00,
P.Q.M
.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti nell'interesse della nei Parte_1 confronti rispettivamente di e avverso la sentenza n. 793/2023 e CP1 Controparte_2
780/2023 emesse dal giudice di pace di AS (SA), con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma delle sentenze impugnate, così provvede:
a) condanna la al pagamento, in favore del sig. , della Parte_1 CP1 complessiva somma di € 1.912,68, oltre rivalutazione e interessi nei termini indicati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patito;
b) condanna la al pagamento, in favore del sig. , della Parte_1 Controparte_2 complessiva somma di € 2.016,00, oltre rivalutazione e interessi nei termini indicati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patito;
c) compensa le spese del primo grado di giudizio con riguardo al giudizio recante R.G. n.
679/2020 per la quota di un quinto e condanna la alla refusione della Parte_1 restante quota dei quattro quinti delle spese di lite del primo grado del giudizio in favore di
, che si liquidano per intero in € 125,00 per spese vive ed in € 633,00 per CP1 compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Verlotta;
d) compensa le spese del primo grado di giudizio con riguardo al giudizio recante R.G. n.
680/2020 per la quota di un quinto e condanna la alla refusione della Parte_1 restante quota dei quattro quinti delle spese di lite del primo grado del giudizio in favore di
, che si liquidano per intero in € 125,00 per spese vive ed in € 633,00 per Controparte_2 compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Verlotta;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del procedimento di appello recante CP1
R.G. n. 354/2024 in favore della e che si liquidano in € 174,00 per spese Parte_1 vive, ed in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V..A e
C.P.A. come per legge;
3) condanna alla refusione delle spese di lite del procedimento di appello recante Controparte_2
R.G. n. 355/2024 in favore della e che si liquidano in € 290,00 per spese Parte_1 vive, ed in € 382,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V..A e
C.P.A. come per legge;
Così deciso in Salerno, il 28.6.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
SENTENZA nelle seguenti cause civili pendenti in II grado
a) Procedimento recante R.G. 354/2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di AS n. 793/2023, vertente
TRA
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura generale alle liti con atto per notaio 2.5.2016, rep. n. 31575, racc. Persona_1
n. 14430, dall'avv. Maria Imparato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via
Abella Salernitana n. 3;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma CP1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Francesco Verlotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castelcivita (SA), alla via
Cosentini n. 49.
APPELLATO
b) Procedimento recante R.G. 355/2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di AS n. 780/2023, vertente
TRA
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura generale alle liti con atto per notaio de 2.5.2016, rep. n. 31575, racc. Persona_1
n. 14430, dall'avv. Maria Imparato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via
Abella Salernitana n. 3;
APPELLANTE
E , rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Controparte_2 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Francesco Verlotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castelcivita (SA), alla via
Cosentini n. 49.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2025 le parti rassegnavano le conclusioni di cui al verbale d'udienza, da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
a) Giudizio R.G. N. 354/2014 Con atto di citazione in appello notificato in data 17.1.2024, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 793/2023 del 29.9.2023, depositata in data 29.9.2023 e non notificata, del Giudice di Pace di AS (SA).
Ed invero, l'odierna appellante esponeva che aveva introdotto un giudizio dinanzi CP1 all'Ufficio del Giudice di Pace di AS (SA) deducendo di essere in parte proprietario e in parte conduttore, in virtù di contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli in data 9.7.2013 al n. 3379, di alcuni fondi agricoli siti nel Comune di Serre (SA), e nel Comune di
Postiglione (SA), alla località Verticchio, identificati in catasto al foglio 32, p.lle nn. 115, 72, 240,
241, 243, 247, 248, 249, 93, 48, 207, 63, 206, 205, 46, 47, 52, 55 e al foglio 29, p.lla n. 84 e 85.
Parte attrice esponeva che in data 18.10.2015 tali terreni venivano interessati da passaggio ripetuto di fauna selvatica (cinghiali), che danneggiava le coltivazioni di mais ed insilati in atto, causando un danno stimato da un perito di parte nella somma di € 1.906,17, oltre € 350,00 per spese tecniche.
Rappresentando di aver infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Pt_1
ente ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni subiti, concludeva
[...] CP1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.256,12, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi, il tutto compreso entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di altro giudizio relativo allo stesso fondo e per il medesimo evento dannoso, con atto di citazione notificato da tale nella qualità di titolare dello stesso contratto Controparte_2 di affitto richiamato da . CP1
Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva in favore del
, nel cui territorio era situato il terreno oggetto di causa: sul punto, Controparte_3 evidenziava che in base al regolamento emanato dall' , quest'ultimo risultava tenuto ad CP4 indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica ai proprietari o possessori di attività agro- forestali o zootecniche site all'interno del . CP3
Nel merito, contestava l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, così chiedendone il rigetto;
in via subordinata, in caso di ritenuta responsabilità della Parte_1 chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il era tenuto a garantire CP3 Controparte_3 la convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio, vinte le spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 26.9.2023 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza pubblicata in data 29.9.2023, il Giudice di Pace di AS accoglieva la domanda risarcitoria di parte attrice e condannava la al risarcimento dei danni Parte_1 in favore di , liquidati nella somma di € 2.200,00, oltre interessi, e alla refusione CP1 delle spese di lite.
Sicché, la impugnava la predetta sentenza dolendosi che il Giudice di Pace non Parte_1 si era pronunciato in merito all'eccezione di inammissibilità del giudizio in ragione dell'identità oggettiva della causa con quella pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario ed introdotta dal sig. . Controparte_2
Ancora, lamentava l'errata valutazione delle difese svolte e dei documenti depositati in primo grado dalla e l'omessa pronuncia in relazione alla sollevata eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione passiva della convenuta e alla sussistenza dell'obbligo di seguire le disposizioni del regolamento del in materia di indennizzo per i danni causati dalla fauna Controparte_3 selvatica presente all'interno del . CP3
Tanto premesso, concludeva instando preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, e in riforma della pronuncia oggetto di gravame, instava per il rigetto della domanda risarcitoria proposta da , con vittoria di spese e competenze CP1 del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.2.2024, si costituiva in giudizio CP1 deducendo l'infondatezza degli avversi motivi di appello.
In particolare, l'odierno appellato evidenziava che non poteva riscontrarsi alcuna duplicazione di giudizi rispetto alla domanda risarcitoria proposta per conto del fratello : sul punto, Controparte_2 premettendo che i germani erano titolari di due aziende agricole distinte e separate, CP1
l'odierno appellato deduceva di essere esclusivo conduttore, in virtù di distinto contratto di affitto delle particelle site nel comune di Postiglione, identificate in catasto al foglio 29, p.lle nn. 84 e 85.
Rappresentava, inoltre, di essere comproprietario insieme al fratello di tutte le restanti p.lle CP2 indicate in citazione, site nel comune di Serre (SA), coltivate da ciascuno dei germani per la quota di propria spettanza in relazione alla quale erano state avanzate separate richieste risarcitorie.
Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando, a tutto voler concedere, che i terreni oggetto di causa non ricadevano nel territorio del . Controparte_3
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
Acquisito agli atti di causa il fascicolo del primo grado di giudizio, con ordinanza del 30.10.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale al 23.5.2025.
Di poi, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.6.2025 al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per disporre la riunione del procedimento a quello recante R.G. n. 355/2024.
b) Giudizio R.G. N. 355/2014 Con atto di citazione in appello notificato in data 17.1.2024, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 780/2023 pubblicata in data 27.9.2023, depositata in data 29.9.2023
e non notificata, emessa dal Giudice di Pace di AS (SA).
Ed invero, l'odierna appellante esponeva che aveva introdotto un giudizio dinanzi CP1 all'Ufficio del Giudice di Pace di AS (SA) deducendo di essere in parte proprietario e in parte conduttore, in virtù di contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli in data 9.7.2013 al n. 3379, di alcuni fondi agricoli siti nel Comune di Serre (SA), e nel Comune di
Postiglione (SA), alla località Verticchio, identificati in catasto al foglio 32, p.lle nn. 115, 72, 240,
241, 243, 247, 248, 249, 93, 48, 207, 63, 206, 205, 46, 47, 52, 55 e al foglio 29, p.lle nn.58, 59, 61.
Parte attrice esponeva che in data 19.10.2015 tali terreni venivano interessati da passaggio ripetuto di fauna selvatica (cinghiali), che danneggiava le coltivazioni di mais ed insilati in atto, causando un danno stimato da un perito di parte nella somma di € 3.720,52, oltre € 500,00 per spese tecniche.
Rappresentando di aver infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Pt_1
ente ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni subiti,
[...] Controparte_2 concludeva chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 4.220,00, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi, il tutto compreso entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di altro giudizio relativo allo stesso fondo e per il medesimo evento dannoso, con atto di citazione notificato da tale nella qualità di titolare dello stesso contratto CP1 di affitto richiamato da . Controparte_2 Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva in favore del
, nel cui territorio era situato il terreno oggetto di causa: sul punto, Controparte_3 evidenziava che in base al regolamento emanato dall' , quest'ultimo risultava tenuto ad CP4 indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica ai proprietari o possessori di attività agro- forestali o zootecniche site all'interno del . CP3
Nel merito, contestava l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, così chiedendone il rigetto;
in via subordinata, in caso di ritenuta responsabilità della Parte_1 chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il era tenuto a garantire CP3 Controparte_3 la convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio, vinte le spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 2.5.2023 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza pubblicata in data 28.9.2023, il Giudice di Pace di AS accoglieva la domanda risarcitoria di parte attrice e condannava la al risarcimento dei danni Parte_1 in favore di , liquidati nella somma di € 3.000,00, oltre interessi, e alla refusione CP1 delle spese di lite.
Sicché, la impugnava la predetta sentenza dolendosi che il Giudice di Pace non Parte_1 si era pronunciato in merito all'eccezione di inammissibilità del giudizio in ragione dell'identità oggettiva della causa con quella pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, introdotta dal sig. . CP1
Ancora, lamentava l'errata valutazione delle difese svolte e dei documenti depositati in primo grado dalla e l'omessa pronuncia in relazione alla sollevata eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione passiva della convenuta e alla sussistenza dell'obbligo di seguire le disposizioni del regolamento del in materia di indennizzo per i danni causati dalla fauna Controparte_3 selvatica presente all'interno del , oltre che con riguardo al difetto di prova in merito CP3 all'illecito per cui è causa.
Tanto premesso, concludeva instando preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, e in riforma della pronuncia oggetto di gravame, instava per il rigetto della domanda risarcitoria proposta da , con vittoria di spese e competenze Controparte_2 del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.2.2024, si costituiva in giudizio Controparte_2 deducendo l'infondatezza degli avversi motivi di appello.
In particolare, l'odierno appellato evidenziava che non poteva riscontrarsi alcuna duplicazione di giudizi rispetto alla domanda risarcitoria proposta per conto del fratello : sul punto, CP1 premettendo che i germani erano titolari di due aziende agricole distinte e separate, CP1
l'odierno appellante deduceva di essere esclusivo conduttore, in virtù di distinto contratto di affitto delle particelle site nel comune di Postiglione, identificate in catasto al foglio 29, p.lle nn. 58,59 e
61. Rappresentava, inoltre, di essere comproprietario insieme al fratello di tutte le restanti CP2
p.lle indicate in citazione, site nel comune di Serre (SA), coltivate da ciascuno dei germani per la quota di propria spettanza in relazione alla quale erano state avanzate separate richieste risarcitorie.
Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando, a tutto voler concedere, che i terreni oggetto di causa non ricadevano nel territorio del . Controparte_3
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
A seguito di un primo rinvio ex artt. 181 e 309 c.p.c., acquisito agli atti di causa il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.6.2025 al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione con il procedimento recante R.G. n. 354/2024.
Trattazione congiunta dei giudizi.
All'udienza dell'11.6.2025 veniva disposta la riunione dei predetti procedimenti e gli stessi venivano rinviati per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite, da ultimo, all'udienza del 19.6.2025, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.
******
Gli appelli sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Deve anzitutto evidenziarsi la tempestività delle impugnazioni così proposte.
Quanto al giudizio recante R.G. n. 354/2024, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 29.9.2023, l'atto di appello veniva tempestivamente notificato il 17.1.2024; con riguardo al giudizio recante R.G. n. 355/2025, invece, la pubblicazione della sentenza avveniva in data
27.9.2023 e l'appello veniva notificato in data 17.1.2024.
Sempre in linea preliminare, va riscontrata l'ammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l.
n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199). Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo degli atti di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte dell'odierno ente appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenze oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
Occorre a questo punto soffermarsi sui motivi di appello formulati da parte della Parte_1 in entrambi i giudizi riuniti.
È anzitutto infondata l'eccezione attinente al difetto di legittimazione passiva dell'ente regionale – rectius difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico per cui è causa (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
16.2.2016, n. 2951).
Si è invero avuto modo di rilevare come gli odierni appellati avessero esercitato un'azione di risarcimento del danno in ragione delle conseguenze pregiudizievoli patite a causa della fauna selvatica.
Dall'interpretazione sistematica delle difese rassegnate da parte dei signori in primo CP1 grado, deve rilevarsi come gli stessi avessero inteso esercitare la specifica tutela di cui all'art. 2052
c.c., avendo invero allegato tutti gli elementi costitutivi di tale forma di illecito speciale. In tal senso,
a nulla rileva il formale richiamo, da parte degli odierni appellati, al più generale paradigma di cui all'art. 2043 c.c., dovendosi senz'altro ricondurre il titolo di responsabilità così richiamato nell'alveo applicativo del più generale disposto di cui all'art. 2052 c.c. (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., Sez. III, 29.3.2022, n. 10049; Sez. III, 18.7.2011, n. 15724).
D'altra parte, deve rilevarsi pure che, nonostante il generico richiamo, da parte di entrambi i giudici di prime cure, alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., gli stessi avessero senz'altro inteso applicare la disciplina speciale di cui all'art. 2052 c.c., peraltro pure richiamata nei relativi provvedimenti impugnati.
Tanto premesso, deve rilevarsi che ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all' art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in materia la Pt_1 funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni. Resta salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'ente che risulti in concreto responsabile, rilevante esclusivamente nei rapporti interni tra le istituzioni titolari della funzione di gestione e di tutela del patrimonio faunistico (Cass. Civ., Sez. III, 20.04.2020 n. 7969). Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di modificare il proprio consolidato orientamento in materia ed ha stabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà
o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della
L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Sicché, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della Pt_1 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (arg., ex multis, da Cass. Civ., Sez. III, 21.6.2024, n. 17253; Sez. III, 30.10.2023, n. 30072;
Sez. III, 8.2.2023, n. 3745).
Inoltre, va evidenziato che il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c. può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c. che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni Pt_1 proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico
(Cass. Civ., Sez. VI, 24.3.2021, n. 8206).
Ne consegue, pertanto, che risulta senz'altro riscontrata la titolarità passiva del rapporto giuridico per cui è causa in capo all'odierno ente appellante.
Tanto, peraltro, in via del tutto assorbente anche rispetto alla circostanza che l'odierno appellato documentava che i terreni oggetto di causa non rientravano nel territorio del Parco Nazione del
Cilento, Vallo di Diano, Alburni: al riguardo, assume peculiare rilievo la consulenza di parte depositata in entrambi i giudizi di impugnazione, a firma del per. agr. e datata CP5
23.1.2024, di formazione sopravvenuta rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie, pertanto senz'altro utilizzabile nel presente giudizio, anche tenuto conto della sua natura di semplice allegazione difensiva (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 19.1.2022, n. 1614). Ebbene, a fronte di tale specifico riscontro, l'odierno ente appellante non forniva alcun significativo elemento da cui poter ragionevolmente inferire l'inattendibilità di tale consulenza, o comunque a supporto della propria doglianza.
Risulta parimenti infondato il motivo di appello relativo all'omessa pronuncia, da parte dei giudici di prime cure, sul mancato accertamento della presentazione, da parte di entrambe le parti appellate, di una richiesta di indennizzo al . Controparte_3
Sul punto, entrambi i signori deducevano di non aver indirizzato alcuna richiesta di CP1 indennizzo all'ente e di essersi limitati ad inoltrare, in data 19.10.2015, richiesta di CP3 risarcimento del danno alla Provincia di Salerno, settore attività produttive, ex art. 26 della l.r. n.
8/1996 (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta in appello).
Orbene, la circostanza che i giudici di prime cure non abbiano accertato l'eventuale presentazione di una separata richiesta di indennizzo indirizzata da parte dei medesimi attori nei confronti di un ente diverso dalla non ha alcuna rilevanza in relazione alla proponibilità delle Parte_1 domande oggetto di causa, venendo piuttosto in rilievo, a tutto voler concedere, in relazione allo scomputo della componente eventualmente oggetto di indennizzo dall'entità del danno da risarcire.
Sotto tale profilo, invero, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato che entrambi gli appellati avessero conseguito, in ragione dei medesimi fatti oggetto di contestazione in questa sede, importi a titolo di indennizzo.
Né, d'altronde, venivano forniti elementi da cui poter ragionevolmente inferire l'effettiva ingiustificata locupletazione degli appellati in ragione dei fatti di causa.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dall'assorbente circostanza che, come si è avuto modo di rilevare, alcuna richiesta di indennizzo avrebbe potuto essere materialmente formalizzata nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che i terreni oggetto di lite non rientravano nell'alveo del predetto
. Controparte_3
Risulta parzialmente infondato anche il motivo di appello attinente all'omessa pronunzia, in entrambe le sentenze impugnate, circa l'asserita duplicazione dei giudizi in ragione del fatto che entrambi i signori avevano formulato una richiesta risarcitoria attinente al medesimo CP1 terreno e con riferimento ai medesimi fatti oggetto di contestazione.
Sotto tale profilo, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di frazionamento abusivo del credito, per l'assorbente ragione che, nel caso di specie, vengono in rilievo diversi ed autonomi crediti risarcitori azionati da parte dei singoli danneggiati. Infatti, non risultando in alcun modo coincidenti le personae delle domande in esame, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, vertendosi in tema di diritti eterodeterminati, vengano in rilievo crediti autonomi e non sussistano i presupposti per l'abusivo frazionamento del credito (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU.,
19.3.2025, n. 7299).
Tale motivo di doglianza va invece parzialmente accolto, nella parte in cui veniva dedotta l'insussistenza della prova dei danno così patito da parte di entrambi gli appellati.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti, quindi, risulta anzitutto adeguatamente provato che, effettivamente, i terreni in esame fossero stati danneggiati dal passaggio dei cinghiali.
Sul punto, infatti, deve aversi riguardo al contenuto della relazione di parte, a firma del perito CP5 da cui è dato evincere l'effettiva sussistenza dei danni patiti, nonché la riconducibilità degli stessi al passaggio di cinghiali, tenuto altresì conto delle foto allegate.
Inoltre, il contenuto di tale documento era integralmente confermato da parte del perito CP5 escusso quale teste in entrambi i giudizi di primo grado;
né veniva dedotta alcuna specifica contestazione, o comunque alcun elemento di prova di segno contrario idoneo a riscontrare l'inattendibilità delle risultanze del predetto accertamento.
Tanto premesso, deve rilevarsi come siano allegate ad entrambe le comparse di costituzione e risposta, le relazioni di parte a firma del per. agr. redatte per conto degli odierni CP5 appellati e datate 19.10.2015, prodotte agli atti del primo grado di giudizio.
In entrambe le consulenze venivano stimati i danni arrecati dai cinghiali in data 18.10.2015 agli appezzamenti di terreno siti alle località “Ischitelle e Verricchio” in agro dei comuni di Serre e di
Postiglione, riconducibili ai committenti in ragione dei titoli allegati alla medesima relazione.
Quanto alla relazione predisposta su commissione di , la stessa aveva ad oggetto i CP1 terreni siti in Postiglione, identificati in catasto al foglio n. 29, p.lle nn. 84 e 85, e i terreni siti in
Serre, identificati in catasto al foglio n. 32, alle p.lle nn. 115, 72, 240, 241, 243, 247, 248, 249, 93,
48, 207, 63, 206, 205, 46, 47, 52, 55, mentre la relazione predisposta su commissione di
[...]
aveva ad oggetto, oltre a terreni siti in Postiglione diversi da quelli indicati nella relazione CP2
CP del germano (catastalmente identificati al Fg. n. 29, p.lle nn. 58, 59 e 61), i fondi riportati in catasto del comune di Serre alle medesime p.lle indicate nella relazione predisposta per il fratello CP
.
Con specifico riferimento ai titoli legittimanti i diritti di sui terreni in esame, erano CP1 prodotte in allegato alla relazione tecnica una scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle
Entrate di Eboli in data 9.7.2013 avente ad oggetto l'affitto in favore dell'odierno appellato, relativa ad un fondo rustico sito in agro del Comune di Postiglione e ricomprendente, tra e altre, le p.lle nn.
84 e 85 del foglio n. 29.
Quanto al fondo sito nel comune di Serre (SA), veniva prodotto l'atto di compravendita dell'8.5.2006 per notaio i Campagna (SA), rep. n. 44.139, racc. n. 6.923, con cui Per_2 CP2 e acquistavano, in quote uguali ed indivise di un mezzo ciascuno, la piena proprietà CP1 del terreno identificato in catasto al foglio n. 32, p.lla n. 48. Ancora, risulta in atti la documentazione catastale attestante l'intestazione delle p.lle nn. 115, 72, 240, 241, 243, 247, 248, 249, 93, 48, 207,
63, 206, 205, 46, 47, 55 del foglio n. 32 in capo ai germani quali comproprietari per la CP1 quota di un mezzo ciascuno;
la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà con cui CP6
, proprietaria della p.lla n. 52 di cui al foglio n. 32, assumeva che il terreno così identificato
[...] in catasto era condotto a titolo gratuito da (identica dichiarazione risulta presente CP1 nella relazione del perito predisposta su commissione di con riferimento CP5 Controparte_2 alla posizione di quest'ultimo).
Inoltre, in allegato alla relazione di parte redatta per conto di , era prodotto in atti Controparte_2 il contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra , e Parte_2 CP1 CP6
, quali parti concedenti, ed il sig. , avente ad oggetto, tra l'altro, proprio le
[...] Controparte_2
p.lle di cui ai nn. 58, 59 e 61.
Alle pag. n. 3 di entrambe le relazioni, risultano poi le tabelle nelle quali il perito individuava CP5 la superficie catastale delle varie particelle e l'estensione della superficie di ciascuna di esse utilizzata per la coltura di mais e insilati.
Orbene, con specifico riferimento alle particelle site nel comune di Serre (SA) oggetto del presente giudizio, deve evidenziarsi che i dati riportati nelle predette tabelle risultano assolutamente identici.
Alle pag. 5 di entrambe le relazioni il perito, dopo aver descritto il metodo di stima utilizzato per calcolare il danno derivante dalla perdita della produzione di mais e insilati nell'annata agraria 2015 in conseguenza dell'evento verificatosi in data 18.10.2015, provvedeva alla quantificazione del danno nelle somme di € 2.256,12 quanto al danno patito da , e di € 4.220,52 quanto CP1 al danno patito da . Controparte_2
Sulla scorta di tali relazioni, il Giudice di Pace di AS con le sentenze n. 793/2023 e CP 780/2023 accoglieva le domande risarcitorie formulate rispettivamente per conto di e
[...]
. CP2
Tanto premesso, deve rilevarsi che, a fronte delle specifiche doglianze a tal uopo dedotte da parte dell'odierno ente appellante, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, come ed in quali termini risultasse riscontrato un autonomo danno in capo ad entrambe le parti appellate con riguardo ai terreni ricadenti in comproprietà.
Ed invero, tenuto conto del fatto che di tali terreno risultavano comproprietari per la quota della metà entrambi i fratelli , non risulta in alcun modo meglio precisato per quali ragioni le CP1 risultanze dell'elaborato peritale, con riguardo alle posizioni degli stessi, fossero diverse. Né, a fronte della specifica contestazione a tal uopo dedotta da parte dell'odierno ente appellante, è in alcun modo meglio precisato come ed in quali termini si fosse effettivamente integrato tale danno nel caso di specie in capo agli appellati.
Sotto tale profilo, non può ritenersi fondata la doglianza dedotta da parte di questi ultimi secondo cui, per contro, il riferimento doveva intendersi alla quota di terreno riferibile all'uso esclusivo con riferimento ad entrambe le parti.
Da un lato, infatti, non risulta meglio precisato come ed in quali termini tali terreni fossero divisi, in fatto, per la coltivazione dell'uno e dell'altro fratello;
per altro verso, come si è avuto modo di rilevare, lo stesso consulente di parte prospettava, ai fini del computo del danno, la medesima superficie destinata a coltivazione di mais per entrambi i fratelli, a prescindere dalle modalità di utilizzo dei fondi in esame da parte degli stessi.
Ed invero, non risulta in alcun modo chiarito e provato che entrambi i fratelli abbiano agito per il risarcimento del danno limitatamente alla quota di propria spettanza in relazione ai terreni siti nel comune di Serre. Invero, e a prescindere che nelle domande introduttive non veniva fatto alcun riferimento ad una richiesta di pagamento pro quota, deve rilevarsi che in entrambe le perizie redatte dal perito per conto dei fratelli , venivano indicate le medesime particelle CP5 CP1 nn. 115, 72, 240, 241, 243, 247, 248, 249, 93, 48, 207, 63, 206, 205, 46, 47, 52, 55 del foglio n. 32, con indicazione della medesima superficie catastale e della medesima superficie utilizzata per la coltivazione di mais e insilati;
il perito agrario quantificava così il danno economico patito per la perdita della produzione facendo riferimento alla complessiva estensione della superficie utilizzata per le colture.
Sicché, a fronte di tali puntuali contestazioni dedotte da parte della era onere Parte_1 degli odierni appellati dare compiuto riscontro in merito all'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli così patite: la genericità di tale allegazione, in uno alle risultanze poco chiare dell'elaborato peritale in esame in parte qua, depongono in termini inequivocabili per l'insussistenza dei presupposti per la duplicazione del risarcimento del danno nel caso di specie.
Né, a fronte della genericità di tali riscontri, risulta sufficiente il mero dato attinente all'individuazione della superficie adibita a coltivazione, che, a dire degli appellati, avrebbe riscontrato il fatto che gli stessi avevano adibito a coltivazione il fondo per cui è causa, ciascuno per la quota della metà.
In altre parole, in assenza di specifica prova dell'integrale estensione della superficie coltivata da parte di entrambi i fratelli, non risulta adeguatamente provato che i fratelli avessero coltivato soltanto alcune parti dell'immobile in esame. Tanto, peraltro, anche a voler prescindere che lo stesso perito in sede di consulenza di parte, aveva modo di precisare che gli appezzamenti di terreno CP5 in comproprietà erano coltivati dai fratelli “nella forma indivisa”, così prescindendosi da precise ripartizioni in fatto del terreno.
In tal senso, va ribadito che non è possibile trarre alcun elemento di prova dalla perizia redata per dal perito essendo operata in quella sede una quantificazione del CP1 CP5 danno sulla base di un metodo di stima applicato all'intera estensione dei terreni in esame e comunque con riferimento ad un unico evento dannoso, senza alcuna differenziazione tra il diverso CP danno patito da e . Né, tenuto conto delle specifiche doglianze così dedotte in Controparte_2 questa sede, risulta in altro modo meglio precisata la consistenza di tali danni pro quota.
Passando all'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel giudizio recante R.G. n.
679/2020, il perito agrario si limitava a confermare la perizia redatta su CP5 commissione dell'attore in relazione ai fatti di causa.
Veniva poi escusso , il quale dichiarava: “il sig. è proprietario dei Controparte_2 CP1 terreni siti in località Serre e Postiglione, questi erano coltivati in mais. Il giorno 18.10.2015 questi terreni sono stati danneggiati dai cinghiali che hanno distrutto l'intero raccolto. Ricordo che subito dopo l'accaduto il sig. ha dato incarico al tecnico per la stima dei CP1 CP5 danni e che dopo è stata inoltrata richiesta di danni alla Provincia. In quel periodo anche altri terreni sono stati danneggiati. La regione non ha mai attuato un piano a tutela degli agricoltori”.
Orbene, prescindendo da ogni valutazione in merito alla attendibilità del teste in ragione del legame di parentela con l'odierno appellato e della circostanza che, in relazione al medesimo evento dannoso e al medesimo fondo, lo stesso aveva introdotto un separato giudizio risarcitorio, pur non risultando tempestivamente eccepita la relativa incapacità a testimoniare (Cass. Civ., SS.UU.,
6.4.2023, n. 9456), deve osservarsi che le dichiarazioni rese in questa sede da Controparte_2 risultano del tutto generiche e non idonee a provare la sussistenza di uno specifico e autonomo danno patito da con riferimento ai terreni ricadenti nella comproprietà dei fratelli. CP1
A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento ai terreni ubicati nel Comune di
Postiglione (SA), identificati in catasto al foglio n. 32, p.lle nn. 84 e 85, condotti in via esclusiva dall'odierno appellato in ragione del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli in data 9.7.2013 al n. 3379.
Sotto tale profilo, infatti, da un lato deve evidenziarsi come alcuna specifica contestazione veniva dedotta in merito alla consistenza del danno così patito da parte dell'odierno appellato;
per altro verso, sulla scorta delle risultanze della relazione del consulente veniva altresì in rilievo lo CP5 specifico computo dell'estensione del fondo, in uno al calcolo dei danni riscontrati alla coltivazione, in proporzione al valore economico della produzione andata perduta. Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche con riferimento al giudizio definito con sentenza impugnata nel procedimento recante R.G. n. 355/2024.
Ed invero, quanto all'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, deve aversi riguardo innanzitutto alle dichiarazioni rese da parte del sig. che era chiamato a confermare il contenuto CP5 della propria relazione di parte.
, invece, dichiarava che i terreni di proprietà di erano stati CP1 Controparte_2 interessati dal passaggio di cinghiali ed erano ubicati nel Comune di Serre (SA) e di Postiglione
(SA); erano coltivati e venivano integralmente distrutti.
Era invero specificamente quantificato anche il danno attinente al fondo condotto in affitto esclusivamente da parte del sig. . Controparte_2
Deve pertanto provvedersi ad una nuova quantificazione dei danni così patiti, valorizzandosi in tal senso il metodo di stima prospettato dal perito alla pagina n. 5 della relazione CP5 predisposta in data 19.5.2015, non oggetto, peraltro, di specifica contestazione da parte dell'odierno appellante. Trattasi invero di una stima metodologicamente condivisibile;
né veniva dedotta alcuna specifica doglianza al riguardo da parte dell'ente appellante.
La superficie del fondo identificato in catasto del comune di Postiglione alle p.lle n. 84 e 85 del foglio n. 29 risulta essere pari ad are 20,00, valore a sua volta pari a 0,2 ettari. Considerando il valore di settecento quintali quale riferimento alla produzione media di mais per ettaro, individuato del perito sulla base delle produzioni delle precedenti annate agrarie, deve rilevarsi come la produzione concretamente ritraibile dal predetto terreno ammontasse a centoquaranta quintali.
Il perito stimava, inoltre, che l'evento dannoso verificatori in data 18.5.2015 avesse causato il danneggiamento del 36% della produzione presente sui terreni oggetto di causa, ottenendosi così un quantitativo complessivo di produzione danneggiata pari a 50,4 quintali.
Prendendo come riferimento il costo unitario di € 4,00 per quintale stimato dal perito sulla CP5 base della media tra i prezzi di mercato effettuati dai commercianti e applicati dagli agricoltori della zona, il danno economico patito da a seguito dell'evento dannoso descritto in CP1 citazione risulta pari a € 201,60.
Quanto invece ai terreni catastalmente identificati al Fg. n. 32, p.lle nn. 58, 59 e 61, nella disponibilità esclusiva di , la superficie del fondo risulta essere pari ad 2 ettari. Controparte_2
Considerando il valore di settecento quintali quale riferimento alla produzione media di mais per ettaro, individuato del perito di parte sulla base delle produzioni delle precedenti annate agrarie, deve rilevarsi come la produzione concretamente ritraibile dal predetto terreno ammontasse a millequattrocento quintali. Sicché, applicando i medesimi condivisibili calcoli prospettati da parte del consulente di parte, emergeva che il quantitativo complessivo della produzione danneggiata ammontava a 504 quintali.
Prendendo come riferimento il costo unitario di € 4 per quintale stimato dal perito sulla base CP5 della media tra i prezzi di mercato effettuati dai commercianti e applicati dagli agricoltori della zona, il danno economico patito dal sig. a seguito dell'evento dannoso descritto Controparte_2 in citazione risulta pari a € 2.016,00.
Occorre a questo punto soffermarsi sul danno attinente ai terreni nella comproprietà delle parti, pari alla superficie complessiva di ha 1.69.75.
Applicando i medesimi computi indicati in precedenza, si ottiene la somma di 1.188,25 quintali;
sicché, applicando il valore monetario indicato in precedenza, e considerato il valore percentuale di danno, si ottiene l'importo di € 1.711,08.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, venendo in rilievo un danno alla comproprietà, ed escluso che i signori avessero patito autonome e specifiche conseguenze pregiudizievoli CP1 in merito al terreno in comunione, tale danno non può in alcun modo essere duplicato ingiustificatamente.
In altre parole, risulta del tutto generica la motivazione offerta dal giudice di prime cure con riguardo al giudizio recante R.G. n. 680/2020, attinente alla posizione di , nella Controparte_2 parte in cui veniva ritenuto congruo “il ristoro in € 3.000,00, comprensivo delle spese tecniche, tenuto conto del fatto che alcuni terreni, come evidenziato dalla difesa della Parte_1 sono già stati oggetto dell'azione di risarcimento del danno incardinata da ”. CP1
Infatti, non solo non è stato meglio precisato il percorso motivazionale volto a giustificare la liquidazione di un tale danno, ma nemmeno risulta meglio chiarito come ed in quali termini fosse stata effettivamente presa in considerazione, nella liquidazione attinente alla posizione del sig.
, la circostanza che il danno attinente ai fondi in comproprietà sarebbe stato già Controparte_2 risarcito, con riguardo alla domanda di pagamento formulata da parte di . CP1
Pertanto, non essendosi proceduto alla riunione dei giudizi, ed in assenza di specifica motivazione sul punto, tenuto conto degli elementi di prova in atti, deve evidenziarsi quanto segue.
Alcun dubbio può porsi invero in merito alla legittimazione del singolo comproprietario all'esercizio dell'azione risarcitoria per i danni patiti con riferimento al godimento del fondo, dovendosi evidentemente presumere che l'attore abbia agito anche nell'interesse degli altri comunisti inerti, in virtù del principio della "rappresentanza reciproca", fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una "legittimazione sostitutiva"(ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 14.11.2019, n. 29506). Ne deriva, pertanto, che, dovendosi ritenere già liquidato il danno con riferimento ai terreni in comproprietà, con riguardo all'accoglimento della domanda del sig. nella sentenza CP1
n. 793/2023 pubblicata nel giudizio recante R.G. n. 679/2020 in data 29.9.2023, alcun risarcimento avrebbe potuto accordarsi in favore del fratello , in sede di sentenza n. 780/2023, pubblicata CP2 in data 27.9.2023 ed emessa nel giudizio recante R.G. n. 680/2020 in relazione ai medesimi fondi.
Sicché, in assenza di una specifica condanna al pagamento della medesima somma in favore di entrambi gli odierni appellati, non essendosi dato corso alla riunione in parte qua, né risultando alcuna richiesta articolata in tal senso dalle parti, deve ritenersi che il risarcimento rimodulato in questa sede in favore del sig. , comprensivo pure dei danni accertati con riguardo CP1 agli immobili in comproprietà, sia satisfattivo del pregiudizio al godimento così patito con riguardo all'intera res communis, ferma ed impregiudicata ogni eventuale tutela astrattamente esperibile da parte del sig. nei confronti del sig. , venendo in giuoco Controparte_2 CP1 un'obbligazione di natura solidale dal lato attivo.
Non risulta invece sufficientemente provato l'esborso a titolo di “spese tecniche”, rispettivamente CP quantificato nell'importo di € 350,00 e di € 500,00 con riferimento alle posizioni di e di
[...]
. CP2
Sotto tale profilo, invero, non solo non risulta meglio precisato il titolo di tale spesa, ma nemmeno
è dato rilevare come ed in quali termini la stessa avrebbe dovuto essere sostenuta;
nemmeno venivano allegati specifici documenti giustificativi attestanti tale versamento.
Ne deriva, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di pagamento in parte qua.
Risulta infine provato che il danno oggetto di contestazione sia riconducibile a cinghiali selvatici, senz'altro rientranti nell'alveo del patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'art. 1, l. n.
157/1992; è inoltre pienamente integrata la titolarità passiva del rapporto giuridico oggetto di contestazione in capo alla in quanto ente che “si serve” in senso pubblicistico del Pt_1 patrimonio faunistico protetto. Non risulta invece in alcun modo allegata, prima ancora che provata,
l'interruzione del nesso eziologico mediante dimostrazione, da parte dell'ente appellante, del caso fortuito.
Pertanto, sono integrati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2052 c.c.
Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso (18.5.2015), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 18/5/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo (Cass. Civ., Sez. II, 10.12.2021, n. 39376).
Risultano infine inammissibili le deduzioni prospettate da parte dell'ente appellante con riguardo ai computi attinenti ai fascicoli aziendali prodotti in atti in allegato alla nota del 16.6.2025. Deve invero rilevarsi la tardività dell'allegazione, nonché della relativa produzione documentale, che avveniva soltanto in sede di nota di precisazione delle conclusioni del 16.6.2025.
Non resta che disciplinare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento delle impugnazioni (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606).
Le spese di lite del primo grado di giudizio, con riferimento al giudizio recante R.G. n. 679/2020 devono essere compensate per la quota di un quinto;
per la restante quota dei quattro quinti devono porsi a carico della e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi Parte_1 del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della lite (da € 1.101,00 ad € 5.201,00), con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Verlotta.
Analogamente a dirsi con riguardo alle spese di lite del primo grado di giudizio, con riferimento al giudizio recante R.G. n. 680/2020, che pure devono essere compensate per la quota di un quinto;
per la restante quota dei quattro quinti devono porsi a carico della e sono Parte_1 liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della lite (da € 1.101,00 ad € 5.201,00), con attribuzione in favore dell'avv. Francesco
Verlotta.
Quanto al presente grado di giudizio, deve ribadirsi il più generale principio in virtù del quale il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, così comportando che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, sì da dover parametrare la liquidazione delle spese giudiziali con riferimento a ciascuno dei giudizi riuniti (Cass. Civ., Sez. I, 10.7.2014, n. 15860).
Ne consegue, pertanto, che condivisibilmente, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione debba essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse;
per la fase successiva può dunque essere liquidato un compenso unico per gli onorari, salva la facoltà di applicazione della maggiorazione del 30% originariamente prevista nel previgente regime di cui all'art. 5, IV comma del D.M. 8.4.2004, n. 127, ed oggi riproposta con riferimento all'art. 4, II comma D.M. n. 55/2014
(Cass. Civ., Sez. I, 28.5.2018, n. 13276; Sez. III, 10.11.2015, n. 22883).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, quindi, seguono la soccombenza degli appellati, e sono determinate secondo i valori medi del D.M. n. 55/2014, corrispondenti al valore di causa (fino ad € 1.101,00), tenuto conto del criterio del decisum nel caso di specie, ai sensi dell'art. 5, I comma
D.M. n. 55/2014, quanto al procedimento recante R.G. n. 354/2024.
Infine, appare congruo liquidare, in relazione al proc. n. 355/24 R.G., le sole fasi introduttiva
(€131,00) e di studio (€ 131,00) della controversia, essendo stato tale giudizio riunito al proc. n.
354/24 R.G. in fase di trattazione;
cionondimeno, essendo state trattate nei due giudizi autonome questioni giuridiche, quantunque originate dalla medesima contestazione di fatto, va riconosciuta la rilevanza dell'autonomia del secondo procedimento riunito, mediante una maggiorazione del 30% sul compenso attinente alla fase di trattazione (€200,00) e decisoria (€ 200,00) del procedimento recante R.G. n. 354/2024, per un ammontare complessivo pari ad € 120,00,
P.Q.M
.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti nell'interesse della nei Parte_1 confronti rispettivamente di e avverso la sentenza n. 793/2023 e CP1 Controparte_2
780/2023 emesse dal giudice di pace di AS (SA), con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma delle sentenze impugnate, così provvede:
a) condanna la al pagamento, in favore del sig. , della Parte_1 CP1 complessiva somma di € 1.912,68, oltre rivalutazione e interessi nei termini indicati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patito;
b) condanna la al pagamento, in favore del sig. , della Parte_1 Controparte_2 complessiva somma di € 2.016,00, oltre rivalutazione e interessi nei termini indicati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patito;
c) compensa le spese del primo grado di giudizio con riguardo al giudizio recante R.G. n.
679/2020 per la quota di un quinto e condanna la alla refusione della Parte_1 restante quota dei quattro quinti delle spese di lite del primo grado del giudizio in favore di
, che si liquidano per intero in € 125,00 per spese vive ed in € 633,00 per CP1 compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Verlotta;
d) compensa le spese del primo grado di giudizio con riguardo al giudizio recante R.G. n.
680/2020 per la quota di un quinto e condanna la alla refusione della Parte_1 restante quota dei quattro quinti delle spese di lite del primo grado del giudizio in favore di
, che si liquidano per intero in € 125,00 per spese vive ed in € 633,00 per Controparte_2 compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Verlotta;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del procedimento di appello recante CP1
R.G. n. 354/2024 in favore della e che si liquidano in € 174,00 per spese Parte_1 vive, ed in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V..A e
C.P.A. come per legge;
3) condanna alla refusione delle spese di lite del procedimento di appello recante Controparte_2
R.G. n. 355/2024 in favore della e che si liquidano in € 290,00 per spese Parte_1 vive, ed in € 382,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V..A e
C.P.A. come per legge;
Così deciso in Salerno, il 28.6.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato