TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AO
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Paola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
PP LE Presidente
SI TT IC
IO RU IC estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 587 /2024 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 473 bis ss. cpc vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Mercuri e Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Paola alla Via Rovo, 8, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
nato a [...] e residente in [...]Controparte_1
(Belgio) 2300 – Belgio, Parklaan, 87
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis ss. c.p.c. depositato il 21.5.24 deduceva: - che dall'unione Parte_1 dei sig.ri e è nato in [...] in data [...] il minore;
- che Pt_1 CP_1 Persona_1
a seguito dell'interruzione della relazione intercorsa tra i genitori del piccolo la sig.ra si Per_1 Pt_1 trasferiva già dall'aprile 2021 in Italia con la propria famiglia di origine, stabilendo la propria residenza in Maierà unitamente al figlio minore;
- che già in Germania ed in particolare presso il
Comune di Dresda – ufficio di assistenza ai minori era stato redatto documento attestante la dichiarazione di affidamento alla madre in data 18.08.2020; - che sin dalla nascita del Parte_1 piccolo il padre si è sempre disinteressato del figlio sia economicamente che a livello Persona_1 affettivo avendo lui già un'altra famiglia composta da compagna e figli;
che nel mese aprile 2024 al
1 fine di richiedere documento valido per l'espatrio del minore la sig.ra si vedeva costretta ad Pt_1 adire il IC Tutelare competente al fine di ottenere il nulla osta al rilascio di predetto documento utile per partecipare al matrimonio della sorella della ricorrente in Francia;
che dal trasferimento in
Italia del figlio il sig. non ha più visto il piccolo e che lo stesso non ha alcun CP_1 Persona_1 contatto telefonico con il padre;
che la ricorrente ha più volte sollecitato un qualsivoglia rapporto tra il minore e il padre ma ogni promessa è rimasta senza esito (cfr. messaggistica “Whatsapp”); - che il sig. ha un'altra famiglia in Belgio composta dalla compagna e figli e che la sua situazione CP_1 economica è sicuramente florida in quanto socio di una società in attivo di cui però non si conoscono le entrate;
- che stante la totale assenza della figura paterna è interesse della ricorrente promuovere un giudizio che stabilisca un assegno di mantenimento del minore da porre a carico del padre sig. nonché provvedere a riconoscere in capo alla sig.ra la facoltà di provvedere in CP_1 Pt_1 autonomia a tutte le esigenze del minore (iscrizione scolastica, eventuali terapie mediche etc.).
La ricorrente, pertanto, domandava, nel merito: - affidare il minore alla madre Persona_1
in regime di affido esclusivo “rafforzato” con collocazione presso la casa materna sita Parte_1 in Maierà (CS) alla via Sciolle I n. 8; - disciplinare il diritto di visita paterno secondo la disciplina esposta nel ricorso;
- prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 ordinario del figlio minore nella misura di € 500,00 (o in quella diversa somma ritenuta dovuta), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie.
Con ordinanza del 17/01/2025 il IC concedeva la chiesta rimessione in termini e, per l'effetto, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine perentorio del 17/04/2025.
La notifica risulta perfezionata il 01.3.25, sicché va dichiarata la contumacia del resistente.
Alla luce delle deduzioni della ricorrente, del disinteresse comunque manifestato dal resistente, rimasto contumace, e dell'oggettivo rischio di paralisi della macchina di rappresentanza degli interessi del minore, va disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di quest'ultimo alla ricorrente.
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo. Infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez.
I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
2 Nel caso di specie, l'affido esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre, il quale, secondo le deduzioni della ricorrente, sin dalla nascita si è sempre disinteressato del figlio sia economicamente che a livello affettivo avendo lui già un'altra famiglia composta da compagna e figli e dal trasferimento in Italia del figlio non ha più visto il piccolo , con cui non ha alcun contatto telefonico. Persona_1
L'allegato disinteresse, data la peculiarità della materia del contendere, trova conferma nel contegno processuale del convenuto, il quale, pur a fronte della notifica del ricorso, non si è costituito, né risulta aver incontrato il minore dopo il trasferimento di quest'ultimo in Italia, nonostante i solleciti della ricorrente emergenti dai messaggi allegati, ed è sintomatico di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Al fine di predisporre le condizioni, nell'interesse precipuo del minore, per l'instaurazione di un legame affettivo con il padre, deve comunque statuirsi in merito agli incontri con quest'ultimo, con modalità che tengano conto della particolarità della situazione, della tenera età del minore e della scarsa confidenza con la figura paterna.
Pertanto, si ritiene opportuno disciplinare il diritto di visita paterno secondo la disciplina esposta nel ricorso, disponendo che il minore potrà trascorrere con il padre, previo accordo con la madre, tutto il tempo che desidera ogni qualvolta il padre si recherà in Italia per fargli visita, unitamente alla madre.
In difetto di elementi certi che consentano di valutare la situazione reddituale e patrimoniale del resistente, tenendo conto della deduzione compiuta dalla ricorrente, secondo cui “il sig. ha CP_1 un'altra famiglia in Belgio composta dalla compagna e figli” e che è “socio di una società in attivo di cui però non si conoscono le entrate”, delle condizioni economico-reddituali della ricorrente emergenti dalla documentazione prodotta e dall'ammissione della medesima al patrocinio a spese dello Stato, nonché delle presumibili esigenze di vita del minore, correlate all'età, si ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore del minore nella somma complessiva di euro € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti.
Il resistente dovrà concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno per il figlio (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di
Paola).
3 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione indeterminabile - complessità bassa), con applicazione dei valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, in concreto non svolta, seguono la soccombenza di parte resistente, con attribuzione in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
- dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre;
- dispone che il minore potrà trascorrere con il padre, previo accordo con la madre, tutto il tempo che desidera ogni qualvolta il padre si recherà in Italia per fargli visita, unitamente alla madre;
- determina l'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore del minore nella somma complessiva di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti;
- il resistente dovrà concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno per il figlio (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola);
- condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali relative alla ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 16.10.25
Il IC estensore Il Presidente
IO RU PP LE
4
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Paola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
PP LE Presidente
SI TT IC
IO RU IC estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 587 /2024 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 473 bis ss. cpc vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Mercuri e Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Paola alla Via Rovo, 8, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
nato a [...] e residente in [...]Controparte_1
(Belgio) 2300 – Belgio, Parklaan, 87
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis ss. c.p.c. depositato il 21.5.24 deduceva: - che dall'unione Parte_1 dei sig.ri e è nato in [...] in data [...] il minore;
- che Pt_1 CP_1 Persona_1
a seguito dell'interruzione della relazione intercorsa tra i genitori del piccolo la sig.ra si Per_1 Pt_1 trasferiva già dall'aprile 2021 in Italia con la propria famiglia di origine, stabilendo la propria residenza in Maierà unitamente al figlio minore;
- che già in Germania ed in particolare presso il
Comune di Dresda – ufficio di assistenza ai minori era stato redatto documento attestante la dichiarazione di affidamento alla madre in data 18.08.2020; - che sin dalla nascita del Parte_1 piccolo il padre si è sempre disinteressato del figlio sia economicamente che a livello Persona_1 affettivo avendo lui già un'altra famiglia composta da compagna e figli;
che nel mese aprile 2024 al
1 fine di richiedere documento valido per l'espatrio del minore la sig.ra si vedeva costretta ad Pt_1 adire il IC Tutelare competente al fine di ottenere il nulla osta al rilascio di predetto documento utile per partecipare al matrimonio della sorella della ricorrente in Francia;
che dal trasferimento in
Italia del figlio il sig. non ha più visto il piccolo e che lo stesso non ha alcun CP_1 Persona_1 contatto telefonico con il padre;
che la ricorrente ha più volte sollecitato un qualsivoglia rapporto tra il minore e il padre ma ogni promessa è rimasta senza esito (cfr. messaggistica “Whatsapp”); - che il sig. ha un'altra famiglia in Belgio composta dalla compagna e figli e che la sua situazione CP_1 economica è sicuramente florida in quanto socio di una società in attivo di cui però non si conoscono le entrate;
- che stante la totale assenza della figura paterna è interesse della ricorrente promuovere un giudizio che stabilisca un assegno di mantenimento del minore da porre a carico del padre sig. nonché provvedere a riconoscere in capo alla sig.ra la facoltà di provvedere in CP_1 Pt_1 autonomia a tutte le esigenze del minore (iscrizione scolastica, eventuali terapie mediche etc.).
La ricorrente, pertanto, domandava, nel merito: - affidare il minore alla madre Persona_1
in regime di affido esclusivo “rafforzato” con collocazione presso la casa materna sita Parte_1 in Maierà (CS) alla via Sciolle I n. 8; - disciplinare il diritto di visita paterno secondo la disciplina esposta nel ricorso;
- prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 ordinario del figlio minore nella misura di € 500,00 (o in quella diversa somma ritenuta dovuta), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie.
Con ordinanza del 17/01/2025 il IC concedeva la chiesta rimessione in termini e, per l'effetto, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine perentorio del 17/04/2025.
La notifica risulta perfezionata il 01.3.25, sicché va dichiarata la contumacia del resistente.
Alla luce delle deduzioni della ricorrente, del disinteresse comunque manifestato dal resistente, rimasto contumace, e dell'oggettivo rischio di paralisi della macchina di rappresentanza degli interessi del minore, va disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di quest'ultimo alla ricorrente.
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo. Infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez.
I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
2 Nel caso di specie, l'affido esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre, il quale, secondo le deduzioni della ricorrente, sin dalla nascita si è sempre disinteressato del figlio sia economicamente che a livello affettivo avendo lui già un'altra famiglia composta da compagna e figli e dal trasferimento in Italia del figlio non ha più visto il piccolo , con cui non ha alcun contatto telefonico. Persona_1
L'allegato disinteresse, data la peculiarità della materia del contendere, trova conferma nel contegno processuale del convenuto, il quale, pur a fronte della notifica del ricorso, non si è costituito, né risulta aver incontrato il minore dopo il trasferimento di quest'ultimo in Italia, nonostante i solleciti della ricorrente emergenti dai messaggi allegati, ed è sintomatico di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Al fine di predisporre le condizioni, nell'interesse precipuo del minore, per l'instaurazione di un legame affettivo con il padre, deve comunque statuirsi in merito agli incontri con quest'ultimo, con modalità che tengano conto della particolarità della situazione, della tenera età del minore e della scarsa confidenza con la figura paterna.
Pertanto, si ritiene opportuno disciplinare il diritto di visita paterno secondo la disciplina esposta nel ricorso, disponendo che il minore potrà trascorrere con il padre, previo accordo con la madre, tutto il tempo che desidera ogni qualvolta il padre si recherà in Italia per fargli visita, unitamente alla madre.
In difetto di elementi certi che consentano di valutare la situazione reddituale e patrimoniale del resistente, tenendo conto della deduzione compiuta dalla ricorrente, secondo cui “il sig. ha CP_1 un'altra famiglia in Belgio composta dalla compagna e figli” e che è “socio di una società in attivo di cui però non si conoscono le entrate”, delle condizioni economico-reddituali della ricorrente emergenti dalla documentazione prodotta e dall'ammissione della medesima al patrocinio a spese dello Stato, nonché delle presumibili esigenze di vita del minore, correlate all'età, si ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore del minore nella somma complessiva di euro € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti.
Il resistente dovrà concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno per il figlio (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di
Paola).
3 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione indeterminabile - complessità bassa), con applicazione dei valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, in concreto non svolta, seguono la soccombenza di parte resistente, con attribuzione in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
- dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre;
- dispone che il minore potrà trascorrere con il padre, previo accordo con la madre, tutto il tempo che desidera ogni qualvolta il padre si recherà in Italia per fargli visita, unitamente alla madre;
- determina l'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore del minore nella somma complessiva di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti;
- il resistente dovrà concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno per il figlio (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola);
- condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali relative alla ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 16.10.25
Il IC estensore Il Presidente
IO RU PP LE
4