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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/02/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4910/2021 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t. rappr.to e difeso dall'avv. Elvira Parte_1
Antonia Govetosa, domiciliato come in atti;
appellante
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 sig.ra , rappr.to e difeso dall'avv. Carmelo Sandomenico, domiciliato come in atti;
CP_2
appellato
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza n. 2033/2021 con la quale il giudice di pace di Avellino accoglieva la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale in località Starze di originato dalla collisione del veicolo di proprietà della Pt_1 [...]
con un un coperchio ribaltato di un tombino aperto dal quale fuoriusciva una Controparte_1
grande quantità di acqua.
In particolare, deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza, non avendo il Giudice di
Pace correttamente valutato la dinamica del sinistro né considerato l'eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, nonché l'effettiva signoria di fatto dell'ente sulla cosa, né l'esclusiva 2
responsabilità a titolo di colpa della conducente del veicolo nella causazione del sinistro e, di conseguenza, contestava la condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva l'appellato, che contestava i motivi di appello e chiedeva l'inammissibilità o il rigetto.
L'appello è infondato e viene deciso in base al principio della ragione più liquida.
La odierna appellata, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace Controparte_1
di Avellino, il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali Parte_1 subiti a seguito del sinistro avvenuto in località Starze di L'autovettura AudiA1 di Pt_1
proprietà della stessa e condotta da urtava con la parte Controparte_1 CP_2
anteriore contro il coperchio ribaltato di un tombino aperto dal quale fuoriusciva una grande quantità di acqua, riportando danni alla carrozzeria e alla parte meccanica.
È noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 cc a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a causa della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento. In tale contesto la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile e, quindi, non evitabile con l'ordinaria diligenza. Successivamente, la giurisprudenza ha iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile nei confronti della PA la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cc relativamente ai danneggiamenti subiti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Orbene, l'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 cc prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia, “le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del
2 3
veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti,….). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo” (cfr.Cass. n. 15042/2008).
Ne consegue che sussiste l'obbligazione di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2051 cc, a meno che il proprietario o custode non dimostrino il caso fortuito. La norma di cui all'art. 2051 cc non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
Tanto premesso, nel caso di specie, è stato confermato dall'istruttoria svolta in primo grado, attraverso le deposizioni dei testi escussi, che l'autovettura Audi A1 di proprietà della
[...] giunta all'altezza di un incrocio in località Starze di urtava contro Controparte_1 Pt_1 un tombino aperto dal quale fuoriusciva una ingente quantità d'acqua ragion per cui lo stesso tombino non era visibile e né era segnalato in alcun modo il pericolo occulto, nè era presente una qualche protezione che consentisse all'autovettura di adottare una manovra idonea ad evitare l'ostacolo. Solo successivamente all'intervento dei Carabinieri, giunti sul posto per accertare il sinistro, la buca è stata transennata, come riportato nel verbale di contestazione del 16.12.2017 in cui il luogotenente IO e l' hanno dichiarato “successivamente abbiamo Controparte_3
avvertito personale del (AV) che, giunto sul posto, provvedeva a Parte_1 transennare la buca”.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che “ rilevata l'insidia del coperchio del tombino aperto ( in considerazione dei danni alla vettura è più corretto definirlo parzialmente aperto) a seguito del reflusso delle acque fognarie risulterà evidente che si è tramutato anche in trabocchetto visto che lo stesso coperchio non poteva essere rilevato in tempo utile considerato che trovavasi in zona buia e che solo all'approssimarsi ad esso è risultato evidente al fascio di luci dell'Audi” e che
“inoltre va detto che i danni rilevati, anche se riparati- alla vettura attorea Audi A1…..sono da ritenersi eziologicamente compatibili o che sussiste nesso di causalità tra le avarie riportate dal veicolo attoreo, nelle circostanze di tempo e di luogo rilevate in atti di causa e quanto rilevato sul luogo del sinistro attinente il tombino della rete fognaria colà localizzato e cadente nel Comune di . Pt_1
È agevole, dunque, individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc dell'amministrazione odierna appellante, essendo il custode della strada sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.
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Inoltre, il che ne era onerato, non ha fornito alcun elemento a sostegno Parte_1 della presunta impossibilità di custodia per l'intervento di un fatto costituente caso fortuito né ha dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di signoria sulla cosa, come la condotta colposa del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso eziologico e ad escludere la sua responsabilità, limitandosi solo genericamente a contestare il fatto storico.
Pertanto, è condivisibile il percorso logico e motivazionale adottato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appelloe, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2033/ 2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino;
- Condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore Parte_1
della delle spese del presente giudizio che si liquidano in € Controparte_1
2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino il 1.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4910/2021 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t. rappr.to e difeso dall'avv. Elvira Parte_1
Antonia Govetosa, domiciliato come in atti;
appellante
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 sig.ra , rappr.to e difeso dall'avv. Carmelo Sandomenico, domiciliato come in atti;
CP_2
appellato
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza n. 2033/2021 con la quale il giudice di pace di Avellino accoglieva la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale in località Starze di originato dalla collisione del veicolo di proprietà della Pt_1 [...]
con un un coperchio ribaltato di un tombino aperto dal quale fuoriusciva una Controparte_1
grande quantità di acqua.
In particolare, deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza, non avendo il Giudice di
Pace correttamente valutato la dinamica del sinistro né considerato l'eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, nonché l'effettiva signoria di fatto dell'ente sulla cosa, né l'esclusiva 2
responsabilità a titolo di colpa della conducente del veicolo nella causazione del sinistro e, di conseguenza, contestava la condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva l'appellato, che contestava i motivi di appello e chiedeva l'inammissibilità o il rigetto.
L'appello è infondato e viene deciso in base al principio della ragione più liquida.
La odierna appellata, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace Controparte_1
di Avellino, il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali Parte_1 subiti a seguito del sinistro avvenuto in località Starze di L'autovettura AudiA1 di Pt_1
proprietà della stessa e condotta da urtava con la parte Controparte_1 CP_2
anteriore contro il coperchio ribaltato di un tombino aperto dal quale fuoriusciva una grande quantità di acqua, riportando danni alla carrozzeria e alla parte meccanica.
È noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 cc a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a causa della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento. In tale contesto la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile e, quindi, non evitabile con l'ordinaria diligenza. Successivamente, la giurisprudenza ha iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile nei confronti della PA la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cc relativamente ai danneggiamenti subiti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Orbene, l'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 cc prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia, “le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del
2 3
veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti,….). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo” (cfr.Cass. n. 15042/2008).
Ne consegue che sussiste l'obbligazione di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2051 cc, a meno che il proprietario o custode non dimostrino il caso fortuito. La norma di cui all'art. 2051 cc non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
Tanto premesso, nel caso di specie, è stato confermato dall'istruttoria svolta in primo grado, attraverso le deposizioni dei testi escussi, che l'autovettura Audi A1 di proprietà della
[...] giunta all'altezza di un incrocio in località Starze di urtava contro Controparte_1 Pt_1 un tombino aperto dal quale fuoriusciva una ingente quantità d'acqua ragion per cui lo stesso tombino non era visibile e né era segnalato in alcun modo il pericolo occulto, nè era presente una qualche protezione che consentisse all'autovettura di adottare una manovra idonea ad evitare l'ostacolo. Solo successivamente all'intervento dei Carabinieri, giunti sul posto per accertare il sinistro, la buca è stata transennata, come riportato nel verbale di contestazione del 16.12.2017 in cui il luogotenente IO e l' hanno dichiarato “successivamente abbiamo Controparte_3
avvertito personale del (AV) che, giunto sul posto, provvedeva a Parte_1 transennare la buca”.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che “ rilevata l'insidia del coperchio del tombino aperto ( in considerazione dei danni alla vettura è più corretto definirlo parzialmente aperto) a seguito del reflusso delle acque fognarie risulterà evidente che si è tramutato anche in trabocchetto visto che lo stesso coperchio non poteva essere rilevato in tempo utile considerato che trovavasi in zona buia e che solo all'approssimarsi ad esso è risultato evidente al fascio di luci dell'Audi” e che
“inoltre va detto che i danni rilevati, anche se riparati- alla vettura attorea Audi A1…..sono da ritenersi eziologicamente compatibili o che sussiste nesso di causalità tra le avarie riportate dal veicolo attoreo, nelle circostanze di tempo e di luogo rilevate in atti di causa e quanto rilevato sul luogo del sinistro attinente il tombino della rete fognaria colà localizzato e cadente nel Comune di . Pt_1
È agevole, dunque, individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc dell'amministrazione odierna appellante, essendo il custode della strada sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.
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Inoltre, il che ne era onerato, non ha fornito alcun elemento a sostegno Parte_1 della presunta impossibilità di custodia per l'intervento di un fatto costituente caso fortuito né ha dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di signoria sulla cosa, come la condotta colposa del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso eziologico e ad escludere la sua responsabilità, limitandosi solo genericamente a contestare il fatto storico.
Pertanto, è condivisibile il percorso logico e motivazionale adottato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appelloe, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2033/ 2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino;
- Condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore Parte_1
della delle spese del presente giudizio che si liquidano in € Controparte_1
2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino il 1.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
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