Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4375/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 24.9.2024 tra:
, Codice Fiscale , in persona del suo l.r.p.t. Sig. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), con sede legale in Roma (00156), via F.P. Controparte_2 C.F._1
Bonifacio n. 185, ed elettivamente domiciliata in Roma (00195) Via Buccari n. 3 nello studio dell'Avv. Roberto Cipolla (c.f. ; P.E.C. ; C.F._2 Email_1
FAX: 06/98182406)– che la rappresenta e difende in virtù di procura alla lite conferita a margine dell'atto di citazione del primo grado.
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro-tempore, rappresentata e CP_3 P.IVA_2 CP_4 difesa dall'avv. Antonio Ciavarella (C.F. ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Roma, Rep. n. 22954 del Persona_1
09.07.2024, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove
n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 24292/2018 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Controparte_1 sentenza n. 24292/18 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti da per il pagamento della CP_3 complessiva somma di Euro 56.728,99 a titolo di morosità nel pagamento dei canoni di concessione d'uso di un'area e di strutture di per il periodo settembre CP_3
2015/aprile 2016, oltre interessi e detratti gli acconti incassati, ha così statuito:
“il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna la , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio in favore di che liquida in euro CP_3
7.795,00=, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori di legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
a) GIURIDICO NELLA VALUTAZIONE DEL Parte_1
MANCATO SINALLAGMA CONTRATTUALE TRA LE PARTI CP_5
pag. 2/7 DETERMINATO DAL TENORE DEL VERBALE DI IMMISSIONE NEL
POSSESSO/VERBALE DI CONSEGNA DEL BENE IN DATA 03.08.2015
- violazione e/o falsa applicazione/interpretazione dei principi di cui agli Artt. 1321 e 1325
Codice Civile.
b) ERRATO ITER LOGICO GIURIDICO NELLA VALUTAZIONE DEL
MANCATO SINALLAGMA CONTRATTUALE TRA LE PARTI CP_5
DETERMINATO DAL TENORE DEL VERBALE DI IMMISSIONE NEL
POSSESSO/VERBALE DI CONSEGNA DEL BENE IN DATA 03.08.2015 – violazione e/o falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli Artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371
Codice Civile.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la CORTE D'APPELLO adìta, in totale riforma della Sentenza di I° Grado n°
24292/2018 del 19.12.2018:
1. previo accoglimento dei motivi d'appello avanzati da , Controparte_1 emettere adeguata pronuncia secondo la formula innanzi proposta dalla scrivente difesa, quivi integralmente richiamata e ritrascritta: “Il Tribunale accoglie l'opposizione, annullando per quanto di ragione l'ordinanza impugnata e, conseguentemente, condanna al pagamento delle CP_3 spese di lite nella misura di €. 7.795,00 oltre rimborso spese generali ed anche accessori di legge nei limiti in cui sono dovuti””;
OVVERO
2. previo accoglimento dei motivi d'appello proposti da Controparte_1 emettere adeguata pronuncia secondo la formula ritenuta più appropriata;
IN OGNI CASO
3. condannare, conseguentemente, al pagamento delle spese di lite CP_3 oltre onorari di avvocato e riconnessi accessori di Legge relative al DOPPIO GRADO DI
GIUDIZIO, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita la quale ha contestato l'avverso gravame eccependo CP_3
l'inammissibilità e, in ogni caso, la infondatezza in fatto e diritto, così concludendo:
pag. 3/7 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'avverso appello in quanto improcedibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, per le ragioni tutte sopra illustrate.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Alla udienza a trattazione scritta del 24.9.2024 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente collegati tra loro.
L'appellante, infatti, lamenta la erroneità della sentenza con specifico riferimento al testo contrattuale sottoscritto tra le parti e, in particolare, all'elemento sinallagmatico del contratto ed alla mancata analisi di esso, cosa questa che sarebbe stata dirimente per la risoluzione della disputa tra le parti in causa.
La prima questione attiene alla valutazione che il Giudice di prime cure ha operato in relazione all'accordo economico, laddove per espressa previsione dell'atto di concessione provvisoria era stabilito che la appellante avrebbe versato mensilmente per la utilizzabilità dei beni la somma ammontante ad € 10.000,00 salvo obbligo di rideterminazione da parte di CP_3
Ora, secondo la appellante, dall'insieme delle norme del c.c. e, in particolare, degli artt.
1321, 1325, 1577 c.c., il contratto ha potuto continuare a perseguire la propria funzione economico sociale, solo grazie all'intervento manutentivo straordinario posto in essere dalla che si è sobbarcata di enormi spese che, viceversa, sarebbero state di competenza CP_1 dell'Ente, sicchè dette somme non potevano non essere detratte da quanto da essa dovuto alla predetta appellata che, benchè sollecitata ripetutamente a dare impulso ai lavori necessari o non aveva risposto o, come accaduto in un caso, aveva affermato espressamente di non disporre di risorse economiche per poter fare fronte alla loro esecuzione.
Le altre norme violate, sempre secondo , sarebbero gli artt.1362, 1363, 1366, 1370 e CP_1
1371 C.C. nel senso che, a fronte dell'interesse dell'Ente di ricavare dall'uso provvisorio dei beni demaniali una rendita e, dall'altro, di quello di di continuare a gestire i suddetti CP_1 beni per il maggior periodo possibile, era chiaro che non essendo i suddetti beni totalmente pag. 4/7 utilizzabili in ragione delle loro condizioni, era più che legittimo l'affidamento di essa appellante nel poter autoridurre il “canone” in ragione anche della minore utilizzabilità.
In definitiva, sempre secondo essa appellante, “L' ha legittimamente Controparte_1 operato lo scomputo delle spese per manutenzione straordinaria da ella sostenute dall'importo mensile del canone d'indennità di occupazione impostole da al CP_3 momento della sottoscrizione del VERBALE DI CONSEGNA DEL P.V.Q. Torraccia in data 3.8.2015, stante l'impossibilità causale di proseguire il contratto in assenza delle necessarie ed improcrastinabili riparazioni straordinarie, a fronte del grave inadempimento contrattuale di che non ha mai provveduto – nonostante i formali e CP_3 documentati solleciti dell'attrice – a rideterminare l'importo del canone mensile secondo congruità: del resto, il contegno tenuto da nei vari mesi successivi alla CP_3 conclusione del contratto, in particolar modo non fornendo la stessa alcun formale riscontro alle comunicazioni via PEC inoltrate dall'attrice, dimostra il legittimo affidamento dell'attrice nell'accettazione dell'autoriduzione del canone che, pertanto non può legittimare pienamente l'Ordinanza Ingiuntiva puntualmente opposta dall' ”. Controparte_1
Ebbene, prendendo le mosse proprio dall'atto di immissione ad uso precario, non può pervenirsi alle conclusioni a cui giunta. CP_1
Si legge nel testo del citato provvedimento: “Per la gestione degli immobili di cui sopra…dovrà comunque essere versata una indennità di occupazione provvisoria di €
10.000,00 mensili, …oltre alla manutenzione e sorveglianza dell'area di pertinenza, salvo rideterminazione della congruità da parte di La custodia, detenzione ed uso CP_3 provvisorio non costituiscono riconoscimento di alcun titolo o diritto alcuno. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di immettersi in qualsiasi momento nella detenzione dei fabbricati…”.
Dunque, deve innanzitutto evidenziarsi come non si verta in alcun modo in tema di contratto di locazione stipulato tra le parti, ma semplicemente in una ipotesi di mera concessione a titolo precario in favore della richiedente per la gestione di alcuni CP_1 beni individuati, a fronte del versamento di una indennità di occupazione. Tanto meno era prevista una durata per la detta occupazione, essendo viceversa prevista la possibilità per di reimmettersi nel pieno possesso di essi in ogni momento. CP_3
pag. 5/7 Anche la avrebbe, dal canto suo, potuto procedere alla loro restituzione ove avesse CP_1 ritenuto non più conveniente mantenere l'uso dei beni medesimi.
Non può, pertanto, certamente trovare applicazione la invocata disciplina in tema di locazione e, tanto meno, può ritersi sussistente una diversa volontà delle parti in ordine alla precarietà del rapporto, sì da poter ritenere essere sorto un valido affidamento in capo alla odierna appellante in relazione alla possibilità di recuperare le somme che essa avrebbe affrontato per le varie opere a suo dire resesi necessarie per il godimento dei beni.
Né, ugualmente, può dirsi che sussistesse in capo alla Amministrazione un obbligo di rideterminazione della indennità di occupazione, rientrando piuttosto essa nell'ambito di una sua esclusiva discrezionalità.
Altrettanto, alcuna accettazione tacita vi è mai stata da parte della P.A. in ordine ai lavori che la intendeva effettuare anticipandone le spese, non potendosi certamente CP_1 ricavarla dalla missiva di risposta 28.4.2016 con cui si riferiva della impossibilità di eseguire opere di ripristino dell'impianto fognario danneggiato per assenza delle risorse necessarie.
Male ha fatto, dunque, la appellante ad autoridurre illegittimamente l'indennità di occupazione transitoria e né appare possibile ritenere insussistente il credito azionato dalla
Amministrazione, non avendo essa mai autorizzato la esecuzione di lavori da parte della appellante la quale, a sua volta, non aveva alcun titolo per poterli eseguire in assenza di un preventivo ed espresso assenso di CP_3
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 24292/2018 del Tribunale di Roma, ogni altra Controparte_1 domanda ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
pag. 6/7 Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in 9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7