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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1317 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1317 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
LI NA BA (C.F. C.F._2
e
ta a ALZANO RD (BG) il 31/03/1978 CP_1
) con il patrocinio dell'Avv. BARTLI NA BA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 01/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.08.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 2 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il IG. e la Parte_1
IG.ra , trascritto negli atti di matrimonio del comune di SCANZOROSCIATE (BG) in CP_1
data 01.12.2001 al N. 14 P., I Uff. 1 anno 2001;
-ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
-Le spese legali del presente procedimento saranno a totale carico del IG. . Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 01.12.2001 in Scanzorosciate (BG) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scanzorosciate (BG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 14 Parte I Anno 2001 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1317 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
LI NA BA (C.F. C.F._2
e
ta a ALZANO RD (BG) il 31/03/1978 CP_1
) con il patrocinio dell'Avv. BARTLI NA BA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 01/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.08.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 2 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il IG. e la Parte_1
IG.ra , trascritto negli atti di matrimonio del comune di SCANZOROSCIATE (BG) in CP_1
data 01.12.2001 al N. 14 P., I Uff. 1 anno 2001;
-ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
-Le spese legali del presente procedimento saranno a totale carico del IG. . Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 01.12.2001 in Scanzorosciate (BG) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scanzorosciate (BG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 14 Parte I Anno 2001 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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