Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2025, proposto da
IE ON, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Ferreri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Asti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio mantenuto dalla Questura di Asti sull’istanza presentata in data 14/02/2024 da IE ON, avente ad oggetto il rilascio di una licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Per la conseguente condanna della Questura di Asti a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione della sentenza o nel diverso termine che sarà determinato dal Giudice, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta , a norma dell’art. 117, co. 3, c.p.a., per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giovanni Francesco ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 12/03/2025, IE ON ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Asti sull’istanza di rilascio di una licenza di porto di fucile ad uso caccia, da lui presentata in data 14/02/2024, con ogni conseguente statuizione a norma dell’art. 117 c.p.a.;
Considerato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione resistente si è pronunciata con provvedimento espresso, rigettando l’istanza presentata dal ricorrente (decreto della Questura di Asti del 21/03/2025, notificato in data 28/03/2025, doc. 1 resistente);
Considerato dunque che, alla luce di quanto sopra, le istanze avanzate da ON in questo giudizio hanno trovato soddisfazione in sede amministrativa, sia pure con determinazione di segno diverso da quello auspicato nel ricorso, così facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti, di talché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ex art. 34, co. 5 c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto che, pur a fronte dell’emissione obiettivamente tardiva del decreto, la compensazione delle spese di lite sia giustificata dal contenuto motivazionale e dispositivo del provvedimento sopravvenuto, nonché dal complessivo contengo assunto dal ricorrente (che non ha sollecitato l’emissione del provvedimento prima di proporre l’azione giudiziale) e dall’Amministrazione convenuta (che ha emesso la determinazione espressa a meno di dieci giorni dalla notifica del ricorso, si è costituita il giorno successivo alla costituzione del ricorrente e non ha rassegnato difese di merito);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco ON | RO PE |
IL SEGRETARIO