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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Giudice dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2242 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
, nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, via Castelvetrano, n. 40/A, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Cucchiara Maria, che la rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrente contro nato a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, corso Umberto I, n. 29, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Giardina Nicolò, che lo rappresenta e difende per mandato in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 7 novembre 2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con nel Comune di Mazara del Vallo in data 11 Controparte_1 settembre 1990 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del
Comune di Mazara del Vallo, Anno 1990, atto n. 316, Parte II, Serie A), ha esposto che:
1 - durante il matrimonio sono nate le figlie (il 16 luglio 1991) e (il 18 settembre Per_1 Per_2
1995), entrambe economicamente indipendenti;
- il marito esercita la professione di marittimo per la società “Caronte & Tourist Isole Minori
S.p.a.”, percependo una retribuzione ammontante a quasi tremila euro mensili;
- i rapporti tra i coniugi, inizialmente sereni, a causa di un incomprensibile mutamento caratteriale del marito che è venuto meno ai fondamentali obblighi di solidarietà, collaborazione, assistenza, rispetto e fedeltà che presiedono al vincolo coniugale, adottando condotte di violenza psicologica costanti e continue (profferendo gravi minacce dal seguente tenore: «T'ascippu la testa, ti dugnu focu»), fino all'instaurazione di una relazione extraconiugale con;
Persona_3
- in data 25 agosto 2022 ha allontanato la moglie dalla casa coniugale minacciandola anche di morte qualora vi avesse fatto rientro, fatto per cui ha sporto anche denuncia querela.
La ricorrente ha domandato: la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Mazara del Vallo, via degli Appennini, n. 45, un assegno di mantenimento per sé di euro 800 mensili, con vittoria delle spese processuali.
Con memoria depositata il 16 gennaio 2023, si è costituito in giudizio , contestando Controparte_1
in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dalla ricorrente. Il resistente ha esposto che:
- la causa della crisi coniugale è addebitabile al fatto che la moglie non si è mai compiutamente fatta carico dell'economia domestica e della cura del marito e tale aspetto si è aggravato negli ultimi anni, quando ella ha adottato comportamenti che hanno portato alla reciproca disaffezione, non condividendo momenti di vita quotidiana (quali anche la consumazione dei pasti insieme), il dialogo e l'intimità coniugale;
- quella con è soltanto una amicizia nata dopo la crisi coniugale che non è stata Persona_3
la causa della rottura del rapporto;
- la ricorrente era incline alle liti familiari e il marito «spesso esasperato dai comportamenti della moglie, sfociava nel turpiloquio senza che ciò si traducesse mai in alcuna censurabile violenza»;
- in data 25 agosto 2022 è stata la moglie ad abbandonare la casa coniugale, all'esito di una lite come dimostrato dal fatto che la querela è stata sporta il 22 ottobre 2022 dopo quasi due mesi dal fatto denunciato;
- ha dovuto cambiare la serratura poiché ha temuto atti vandalici della casa da parte della moglie o delle figlie nei periodi di sua assenza e a riprova della fondatezza del suo timore indica i fatti dell'8 novembre 2022;
- dispone di una quota dell'immobile sito in via Emanuele Sansone, n. 44/A.
2 Tutto ciò premesso ha chiesto la domanda di separazione, l'assegnazione della casa familiare e il rigetto della domanda di mantenimento con vittoria delle spese processuali.
Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e delle prove orali ammesse, il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, rimettendola per competenza al collegio, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, essendo già stata definita la questione riguardante lo status, con sentenza non definitiva n. 432/2023 del 12 giugno 2023, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
3. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, si veda Cass. civ., n.
20866/2021).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide, «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
3 convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (in termini di massima Cass., civ., n. 12130/2001. In tal senso anche Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e Cass. civ., n. 12383/2005).
Il coniuge che richiede l'addebito, quindi, deve provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e
Cass. civ., n. 2059/2012).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
In particolare, la ricorrente ha chiesto di addebitare al marito della separazione a causa della condotta violenta dello stesso nel corso della vita matrimoniale, nonché della sua relazione extraconiugale.
Con riferimento alla condotta violenta del coniuge, la giurisprudenza di legittimità che si condivide
è orientata nel senso che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (Cass. civ., n. 433/2016).
Nel caso di specie, per provare la condotta violenta del marito, la ricorrente ha prodotto denuncia- querela di del 30 giugno 2023 e ha richiesto prova testimoniale con le figlie: Persona_4 Per_4
e (escusse all'udienza del 18 aprile 2024).
[...] Controparte_2
In primo luogo, la querela (peraltro sporta da soggetto terzo) da sola non è sufficiente a provare i fatti in essa indicati, trattandosi di un atto con valore condizione di procedibilità del procedimento penale e, nella sostanza, contiene dichiarazioni di parte su fatti di reato la cui fondatezza dovrà essere provata in un procedimento penale.
Nel corso del processo sono state escusse le due figlie della coppia. In particolare, la figlia CP_2
ha riferito «Si è vero. Gli episodi sono stati numerosi, non c'erano giorni di pace con lui.
[...]
Per esempio, ricordo i seguenti episodi: nel mese di luglio 2022, noi avevamo il Covid, lui lanciava piatti, vasi, posate, tutto quelle che aveva per le mani. Aveva toni altissimi e diceva parole pesanti nei confronti di me, di mia sorella e di mia madre. A me ha frastornato la testa per convincere mia madre ad uscire da casa. Voleva che vendessimo l'eredità di mia madre. Con lui non c'erano giorni di serenità.
4 A settembre 2022 mi ha anche minacciato telefonicamente, dicendomi che mi avrebbe tagliato la testa, mi avrebbe dato fuoco, ci avrebbe ucciso a tutte quante» (cfr. verbale udienza 18 aprile 2025). ha dichiarato «Nostro padre ha avuto sempre atteggiamenti da padre padrone. Ci Persona_4
proibiva di fare qualsiasi cosa. Teneva mia madre priva di soldi. La prendeva per handicappata e a noi diceva che eravamo la sua rovina. A me, intorno ai 16/17 anni ha pure dato un colpo di cintura alla coscia. C'erano sempre episodi di violenza con lui. Alzava tavoli, rompeva tutto quello che gli capitava, lo ha sempre fatto.
L'ultimo episodio è stato nel mese di agosto 2022. Lui tornava da lavoro, almeno diceva così.
Continuava da una settimana a dirci che dovevamo uscire di casa. Diceva a mia madre di uscire di casa. Noi avevamo il Covid. Si è messo a urlare dicendo “Vi scippu la testa, vi dugnu fuocu,
v'ammazzu”. Abbiamo preso il minimo necessario e siamo uscite di casa. Lui quella settimana è rimasto in contatto con me. Mi ha ammesso che giocava alle macchinette, che voleva mantenere un rapporto con noi figlie …» (cfr. verbale udienza 18 aprile 2025).
Le dichiarazioni delle testimoni sono sostanzialmente concordanti e devono ritenersi sufficienti a fondare una domanda di addebito tenuto conto: i) della gravità dei fatti riferiti (consistenti anche in minacce di morte o di lesioni gravissime); ii) del loro carattere continuativo («Gli episodi sono stati numerosi, non c'erano giorni di pace con lui» e «parole come “ignorante” e “buona a nulla” rivolte
a mia madre erano all'ordine del giorno a casa nostra» e «Lui era manesco con mia madre. Noi crescendo ci siamo rese sempre più conto del suo comportamento» cfr. verbale del 18 aprile 2024);
iii) dell'assenza di prova di specifiche condotte della moglie tali da aver causato in precedenza la crisi coniugale.
Quanto alla relazione extraconiugale di con , non avendo la Controparte_1 Persona_3 ricorrente provato esattamente l'inizio della stessa, non può ritenersi raggiunta la prova della sua incidenza causale sulla crisi del matrimonio, già di per sé caratterizzato dalle sopra indicate condotte violente del marito.
4. Ciascuna delle parti ha formulato domanda di assegnazione della casa familiare sita in Mazara del Vallo, via Degli Appennini, n. 45.
L'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
In assenza di provvedimenti sul collocamento delle figlie, devono essere rigettate le domande delle parti di assegnazione della casa familiare, il cui uso spetta normalmente al proprietario, secondo le regole ordinarie della proprietà dei beni immobili.
5. Sulla domanda di assegno di mantenimento del coniuge, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo
5 ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri, tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. civ., n. 14840/2006).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 13592/2006).
E, infatti, secondo la Cassazione «In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi» (Cass., civ., n. 25618/2007).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso
Cass. civ., n. 18547/2006).
Nel caso di specie, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, la ricorrente ha dichiarato di essere casalinga e che il marito «lavora nelle barche come operaio motorista e guadagna ogni mese circa 3.200 euro netti» (cfr. verbale udienza del 7 febbraio 2023).
Il resistente ha fornito prova - secondo il criterio del più probabile che non - dello svolgimento da parte della moglie di attività lavorativa presso l'impresa il Fratelli OC Central Caffe di Mazara del
6 Vallo, piazza Matteotti, n. 26, considerati: a) la continuità e la regolarità della frequentazione del locale commerciale da parte di;
b) gli orari di presenza della stessa sui luoghi, Parte_1 coincidenti con quelli durante i quali il locale era aperto al pubblico;
c) l'assenza di una prova contraria.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta con la memoria depositata dal resistente ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. (video e relazione investigativa), peraltro riferibile ad alcuni giorni nell'arco di un limitato periodo di tempo (fra l'8 maggio 2023 e il 29 maggio 2023, cfr. pag. 1 della relazione investigativa), non possono ritenersi provati specificamente né il tipo di mansioni svolte né
l'ammontare della retribuzione eventualmente percepita da , ma soltanto la Parte_1
sussistenza, in capo alla ricorrente, di una limitata capacità lavorativa che va considerata - unitamente all'incidenza sulla stessa delle sue condizioni di salute (cfr. certificato medico prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte ricorrente) - ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.
Quanto ai redditi del marito, in assenza prove contrarie, dalle dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte, vi è prova che abbia percepito redditi lordi annuali per euro 32.525 nel Controparte_1
2021 (modello 730/2022) e per euro 34.127 nel 2020 (modello 730/2021) (cfr. doc. allegato 10 alla comparsa di costituzione e risposta), che abbia contratto debiti (cfr. allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta), di cui uno (con Compass s.p.a.) ormai prossimo alla scadenza, come si ricava dal piano di ammortamento prodotto in allegato alla nota depositata il 13 febbraio 2023.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che - dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali - è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Vanno comunque, e al contempo, anche considerati, ai fini della quantificazione del citato assegno, non solo la durata del matrimonio (contratto nel 1990) ma anche l'età della richiedente (55 anni compiuti) nonché il possibile apporto da lei fornito alla vita familiare e alla crescita delle figlie durante gli anni di matrimonio.
Alla luce dei superiori elementi, appare equo fissare la misura dell'assegno di mantenimento dovuto da in favore di in complessivi euro 300 mensili, somma da Controparte_1 Parte_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I.
Considerato che l'accertamento della seppur ridotta capacità lavorativa di è Parte_1 emerso nel corso del giudizio, l'importo (euro 300) dell'assegno di mantenimento - ridotto rispetto a quello (euro 350) disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti - deve decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
7 6. Tenuto conto della soccombenza parziale reciproca fra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., le spese processuali devono essere compensate per la quota di 1/3 e, per la restante quota di
2/3, devono essere poste a carico dell'odierno resistente e liquidate come in dispositivo, in base ai criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Quanto ai criteri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il contenuto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro sufficiente difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un importo ai valori ai valori minimi per la fase di studio (euro 851), introduttiva del giudizio (euro 602) e decisionale
(euro 1.453) e ai valori medi per la fase istruttoria (euro 1.806), per un importo pari a euro 3.141,33, esclusa la quota di 1/3 oggetto della compensazione.
6.1. Stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. Parte_1
133, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento che pone a carico di (parte CP_1
soccombente non ammessa al patrocinio) la rifusione delle spese processuali a favore della moglie, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Deve precisarsi infine che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018.
Conforme Cass civ., n. 11590/2019).
7. A tutela dei diritti e della dignità degli interessati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, va disposto che, in caso di riproduzione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) Addebita la separazione personale dei coniugi a Controparte_1
2) Rigetta la domanda delle parti di assegnazione della casa familiare sita in Mazara del Vallo, via degli Appennini, n. 45.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento, alla Controparte_1
moglie , un assegno mensile di euro 300 entro il 5 di ogni mese, soggetto a Parte_1
8 rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza del nuovo importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
4) Condanna alla refusione, in favore di , della quota di Controparte_1 Parte_1
2/3 delle spese processuali, quota che liquida in euro 3.141,33 oltre una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come e se dovuti per legge e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
5) Compensa le spese processuali per la restante quota di 1/3.
6) Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
20 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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