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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dr. Francesco NOTARO - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1705 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 19.6.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Fera, presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale isola F11, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
E
Controparte_2
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore;
Appellata Contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
8394/2019, pubblicata in data 24.09.2019, non notificata.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del
19.6.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 24.6.2013, Parte_1 evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, l'ente
[...]
[...
[...] [...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per
[...] sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti (da contenersi nella misura di € 26.000,00) in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 1.7.2011, alle ore 21:30 circa, allorché, mentre si trovava presso l' partecipando alle attività Controparte_1 dell'oratorio, inciampava a causa di un'insidia, rappresentata da quadroni - mattoni di pavimento apparentemente ben ancorati al suolo, che, in mancanza di qualsivoglia segnalazione, si sollevavano al passaggio dell'istante, provocandone la rovinosa caduta a terra.
Precisava che, a seguito della caduta, veniva soccorso dai sanitari del
118 e trasportato presso il P.S. dell'Ospedale S.M. di Loreto Nuovo, ove gli veniva diagnosticata la frattura del malleolo del piede destro, ulteriormente evidenziando di aver subito, a seguito del sinistro, oltre a gravi lesioni fisiche, un repentino cambiamento in peius delle abitudini di vita sociale e familiare con conseguente lesione della sua personalità.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa del
22.11.2013, l'ente ecclesiastico “
[...]
eccependo Controparte_4 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, nn. 3 e 4,
e 164 c.p.c., restando finanche imprecisati il contegno e l'attività svolta dall'istante al momento del verificarsi del sinistro;
nel merito, negava ogni responsabilità per l'accaduto, da ascriversi al comportamento colposo e imprudente dell'attore, concludendo per l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa per inesistenza dell'insidia e del nesso causale.
In ogni caso, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa, per essere da detta compagnia garantito e manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Vinte le spese.
Autorizzata la chiamata in causa della CP_2 [...]
la stessa, pur ritualmente citata, non si Controparte_2 costituiva in giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi due testi (addotti dall'attore) ed espletata CT medico-legale, la lite veniva definita con sentenza n. 8394/2019, pubblicata in data 24.09.2019, con cui il tribunale di Napoli, ricondotta la fattispecie nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., ritenendo indimostrate le cause della caduta, rigettava la domanda attorea, condannando l'istante al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente ecclesiastico convenuto.
Il giudizio di secondo grado
2 Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato (tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini per l'emergenza Covid-19) in data 26.5.2020
(a mezzo pec), proponeva appello , lamentando, con Parte_1 tre connessi motivi di gravame, erronea valutazione delle risultanze istruttorie e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Benché ritualmente citati, gli appellati
[...]
e Controparte_4 [...]
liquidazione Controparte_2 coatta amministrativa, non si costituivano in giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, all'udienza cartolare del 19.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante nelle note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
*****
In rito Va innanzitutto dichiarata la contumacia degli appellati
[...]
e Controparte_4
Controparte_2
, non costituiti in giudizio, benché
[...] ritualmente citati.
Nel merito Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con tre motivi di gravame, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, l'appellante assume che il tribunale avrebbe errato nel valutare i dati istruttori, atteso che, contrariamente a quanto laconicamente affermato nella sentenza gravata, le dichiarazioni dei testimoni escussi, in realtà, confermano perfettamente la circostanza dell'insidia costituita dall'improvviso sollevamento della pavimentazione che causava la rovinosa caduta al suolo dell'attore e le conseguenti lesioni.
Lamenta, altresì, che la scelta istruttoria del tribunale di disporre CT medico-legale appare quanto meno controversa e contraddittoria nonché sintomo di un convincimento labile ed ondivago del
Giudicante di primo grado, che, se avesse ritenuto le risultanze istruttorie ab origine insufficienti, avrebbe dovuto fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza attivare un'inutile e dispendiosa
CT, che, peraltro, corroborava le pretese attoree acclarando la coerenza delle lesioni con i fatti storici accertati.
3 Deduce, infine, che il tribunale, pur avendo correttamente richiamato le regole di riparto dell'onere probatorio applicabili alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., avrebbe poi inspiegabilmente rigettato la domanda, asserendo l'accertamento di un fatto storico produttivo del danno, ma in maniera insufficiente a fondare la domanda attorea, senza espletare alcuno scrutinio sulla prova del caso fortuito di cui è onerato il convenuto.
Le doglianze vanno disattese.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della pronuncia gravata, con cui il tribunale, dopo aver legittimamente ricondotto la fattispecie esaminata nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., richiamati consolidati insegnamenti giurisprudenziali in subiecta materia, con particolare riguardo all'onere probatorio gravante sul danneggiato, così argomentava il rigetto della domanda attorea: <<… nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
(Corte di cassazione 7 gennaio 2016 n. 56).
Orbene tale prova non risulta fornita dall'attore atteso che dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalle dichiarazioni testimoniali non è emersa alcuna intrinseca pericolosità del pavimento, non risultando in alcun modo non solo provate, ma nemmeno indicate, le cause della caduta.
Nella specie, l'attore ha imputato la sua caduta al sollevamento della pavimentazione su cui aveva posto il piede che all'apparenza sembrava stabile e che di contro, al suo passaggio si sollevava, causandone la perdita di equilibrio e le relative lesioni.
Tale assunto non è stato confermato dai testi escussi.
Ed invero nessuno dei testi escussi ha saputo rappresentare le cause della caduta dell'attore. Il primo teste escusso all'udienza del 07.07.2017 infatti dichiara: “mi accorsi di tale insidia quando raggiunsi il per sollevarlo da terra”; il Pt_1 secondo teste dichiara: “ho visto il sig. inciampare e cadere al Pt_1 suolo… mi sono accorto di tale insidia solo quando ho raggiunto l'attore per aiutarlo a rialzarsi”.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata perché non provata risultando dalle dichiarazioni testimoniali che la pavimentazione sia stata occasione ma non causa della caduta>>.
Decisione minimamente scalfita dalle generiche obiezioni dell'appellante, che va qui confermata all'esito del rinnovato esame di tutte le risultanze istruttorie, che, unitariamente valutate, appaiono insufficienti a ritenere provata la causa della caduta come descritta in citazione, e dunque le reali modalità di accadimento del fatto storico lesivo, vieppiù ove si consideri, in tal senso integrandosi la
4 motivazione della pronuncia gravata, che nella documentazione medica prodotta in prime cure dallo stesso attore risulta diagnosticata una frattura al malleolo peroniero destro cagionata in seguito a caduta per sincope (cfr. consulenza ortopedica di P.S. dell'1.7.2011, sotto la voce “Indirizzo Diagnostico”, e referto di P.S. dell'ASL Napoli 1 n. 26259 dell'1.7.2011, ove, sotto la voce “Diagnosi”, si legge:
“Sincope con trauma-frattura malleolo dx”).
Circostanza, peraltro, evidenziata dallo stesso CT (cfr. pag. 6, punto
1, dell'elaborato), che, nondimeno, non ne teneva conto, per avere l'attore in accesso peritale dichiarato e sottoscritto a verbale che in quell'occasione non fu vittima di sincope né di qualsiasi altra forma di perdita di coscienza (cfr. pag. 4 della perizia nonché verbale delle operazioni peritali del 10.1.2018, con cui il CT - presenti esclusivamente l'attore ed il suo CTP – da atto che: “Il signor Pt_1
dichiara che il giorno e l'ora dell'incidente cadde dopo aver
[...] inciampato contro una imperfezione del piano di calpestio e non per svenimento o sincope come scritto nel referto di PS”).
A ciò si aggiunga che gli stessi testi escussi, presenti all'accaduto e che si trovavano a distanza di circa 5-6 metri dall'attore (che li precedeva), dichiaravano di averlo visto cadere a terra e di essersi avvicinati per aiutarlo a rialzarsi, ma questi nuovamente si accasciava, perdendo i sensi (cfr. in particolare, deposizione resa da Tes_1
, così riferendo circostanze sicuramente compatibili con la
[...] caduta per sincope indicata nel su richiamato referto di Pronto
Soccorso.
Né, infine, può sottacersi che lo stesso attore, nella missiva a sua firma del 13.7.2011 (cfr. doc. 3 “Comunicazione di avvenuto sinistro”, nella produzione attorea di primo grado), inoltrata alla JANUA CP_5
(per Faro Ass.ni), si limitava a dichiarare che “..in data 1/7/2011,
[...] intorno alle ore 21.30 circa, partecipando alle attività dell'oratorio dell'Istituto Don Calabria di Napoli,…, inciampando accidentalmente
e perdendo l'equilibrio, sono caduto a terra, accusando un forte dolore al piede”, senza nulla riferire sull'esistenza dell'insidia, cui si fa riferimento, per la prima volta, nella raccomandata di messa in mora a firma dell'avv. Giuseppe Fera del 14.3.2013 (cfr. doc. 2 della produzione attorea).
Tutti elementi che, complessivamente valutati, vieppiù inducono a confermare il rigetto della domanda attorea, in assenza di adeguata prova del fatto storico lesivo dedotto dall'attore e, conseguentemente, del nesso causale tra la caduta e la res in custodia, alla cui
(preliminare) dimostrazione è subordinata, com'è noto, la prova del fortuito a carico del custode.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte: “In applicazione dell'art.
2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla
5 presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (cfr., in motivazione, Cass.
1896/2015).
Sulla scorta di quanto precede, restano superate tutte le obiezioni dell'appellante con conseguente rigetto dell'appello e conferma della pronuncia gravata.
Spese Data la contumacia degli appellati, nulla va disposto sulle spese del grado.
Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – sesta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1705
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli n. 8394/2019, pubblicata in data
24.09.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'Ente ecclesiastico
[...]
e della Controparte_4 [...]
in liquidazione Controparte_2 coatta amministrativa;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
3. nulla sulle spese del grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 10.10.2025
Il consigliere rel. La Presidente
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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