Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1900/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Capuano presso il cui studio Parte_1
è elett.te dom.to in Napoli alla piazza degli Artisti n. 27 -appellante-
E
– in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Colella, Silvano Imbriaci,
[...]
ed , in forza di procura generale alle liti per CP_2 Controparte_3 Controparte_4 atto ricevuto dal Notaio di Fiumicino il 22.3.2024, rep. n. 37875, elettivamente Per_1 domiciliato presso L'Avvocatura Inps di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro,
chiedeva l'accertamento della spettanza dell'assegno sociale (di cui Parte_1 beneficiava dal 1.6.2009) dal momento della revoca dello stesso, avvenuta in data 1.12.2017
e l'accertamento della spettanza di detta prestazione, in misura piena, a partire dal
1.6.2018.
Chiedeva quindi che gli fosse riconosciuto l'assegno sociale dalla revoca della prestazione, in misura ridotta, e dal 1.6.2018 in misura piena.
Si costituiva l'Inps, concludendo per il rigetto della domanda.
Il Giudice adito, con sentenza n. 958 del 18.2.2022, respingeva il ricorso.
Con atto di appello depositato presso questa Corte il 28.7.2022, ha Parte_1 impugnato la predetta decisione per l'errata valutazione dello stato di bisogno in violazione dell'art. 3 co. 6, L. n. 335/1995 e delle risultanze istruttorie, non avendo il primo giudice consentito alla parte ricorrente di controdedurre alle contestazioni dell'Inps in ordine alla situazione reddituale della stessa, onerandola eventualmente del deposito, ex art. 421
c.p.c., di certificazioni reddituali.
Si è costituito l'Inps, eccependo la inammissibilità di documenti nuovi in appello e deducendo la infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la Corte ha riservato in decisione la causa.
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
Come dimostrato dalla certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate, versata in atti dal RT, il Giudice di primo grado ha fondato la decisione sulla base di dati reddituali erroneamente indicati dall' nella memoria di costituzione nella precedente fase del CP_1 giudizio, in relazione ai redditi del ricorrente ed a quelli del coniuge . Persona_2
Con riferimento agli anni 2014 e 2015 (che hanno determinato la revoca da parte dell'Inps dell'assegno sociale dal 1.12.2017), dalla suddetta certificazione reddituale, per entrambi i coniugi, risulta un reddito pari a € 1.506,00 (di cui € 366,00 di casa di abitazione) per il
2014 ed € 1.506,00 (di cui € 366,00 di casa di abitazione) per il 2015.
Parimenti, con riferimento alle annualità successive dal 2016 al 2021, dal documento in parola si evince per il ricorrente e la moglie, un reddito pari ad € 1.506,00 per il 2016 ed il
2017; € 746,00 per il 2018; € 366,00 dal 2019 al 2021.
Tali dati reddituali sono ampiamente al di sotto dei limiti previsti dalla legge, di talchè sia la revoca dell'assegno sociale dal 1.12.2017 sia il riconoscimento della prestazione in misura ridotta soltanto a partire dal 1.6.2019, appaiono di certo illegittimi.
Va inoltre considerato che il RT in data 22.6.2018 comunicava all'Istituto la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile di sua proprietà al 50% (nel quale era pattuito un canone di € 2.400,00 annui), essendo deceduto il conduttore il 13.5.2018 e da allora l'immobile non era più stato concesso in locazione.
In particolare, sulla base della suddetta certificazione dell'Agenzia delle Entrate, deve essere ritenuto sussistente il requisito reddituale per il riconoscimento dell'assegno sociale.
Pertanto, considerati i documenti depositati in appello, ritenuti integrativi di quelli già in atti, a far data dal 1.6.2018 il ricorrente ha diritto a percepire l'assegno sociale in misura piena, stante l'insussistenza di redditi da locazione.
Quanto alla eccepita tardività della documentazione depositata in appello dal ricorrente, il
Collegio ritiene di acquisire la stessa ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. poiché ritenuti indispensabili ai fini decisori (“Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato”- Cassazione civile sez. III - 19/12/2016, n. 26117), considerata, altresì, l'assenza di inerzia in capo al , per avere in primo grado richiesto di Pt_1 integrare documentalmente gli atti mediante il deposito di note all'udienza di discussione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello va quindi accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con attribuzione all'avv. Mirko Capuano, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello, e, in riforma della impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto all'erogazione dell'assegno sociale di cui alla L. 335/95 a decorrere dalla data dell'1.12.2017;
- condanna l'Inps al pagamento, in favore di , delle somme dovute a titolo Parte_1 di assegno sociale dall'1.12.2017 al 13.5.2018 nonché delle somme dovute a titolo di assegno sociale, in misura piena, a decorrere dal 1.6.2018, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
- condanna l'Inps al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il I grado in complessivi € 1.700,00 e per il II grado in complessivi € 1.984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Mirko Capuano, antistatario.
Napoli, 13.1.2025 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente