TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/09/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1103 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
( Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Antonino Denaro del Foro di Messina elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore giusta procura alle liti in atti;
Parte appellante
CONTRO
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Natalino Pileggi, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Currado ed elettivamente domiciliato in Curinga (CZ) alla Via Dante Alighieri, 25 presso lo studio del primo, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado del 16.09.2022;
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 387/2023 del
13.04.2023, depositata in data 19.04.2023 e non notificata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_3 in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Filadelfia ha accolto l'opposizione proposta da
1 avverso la preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_1 CP_2
03076202200000193000, notificata il 24.08.2022, limitatamente alla Cartella di pagamento n.
03020130008041601000, per la somma € 590,66, relativa al mancato pagamento di sanzione amministrativa applicata per violazione del codice della strada, anno 2009.
In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento sopra indicata per difetto di prova della notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione.
Parte appellante, in particolare, contesta la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto inammissibile la documentazione prodotta, comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, a motivo della tardiva costituzione in giudizio e, in ogni caso, per averla ritenuta priva di efficacia probatoria, perché prodotta in copia non autentica e per avere ritenuto non provato il perfezionamento della notifica degli atti interruttivi del termine di prescrizione e del titolo posto a fondamento del credito, ossia il verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore, ex art 93 c.p.c.
2. Si è costituito in giudizio variamente argomentando per l'infondatezza CP_1 dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, stante la legittimità e la correttezza del percorso motivazionale del giudice di prime cure.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 19.09.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'appello, che può essere deciso sulla base della ragione più liquida, è infondato e deve essere rigettato.
2 Correttamente, infatti, il giudice di pace ha ritenuto prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata all'odierno appellato.
Occorre premettere che in relazione al motivo di opposizione con il quale il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, ossia il verbale di contestazione dell'infrazione, l'opposizione deve essere qualificata quale opposizione cd. recuperatoria.
Come noto, infatti, quando l'opponente rappresenta di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di contravvenzione, deducendo altresì che la cartella di pagamento o la successiva intimazione costituisce il primo atto di cui ha avuto notizia, si è al cospetto di un'opposizione c.d. recuperatoria, che, nella particolare materia delle violazioni del codice della strada, consente all'opponente di far valere per la prima volta e, quindi, di recuperare la possibilità di eccepire un fatto estintivo della pretesa creditoria, vale a dire proprio l'omessa o invalida notifica del supposto verbale di accertamento (Cass. civ. Sez. Un., 22/09/2017 n.22080).
In questi casi, avendo ad oggetto il verbale di accertamento, l'opposizione deve essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 ed entro il termine di trenta giorni dalla notifica del primo atto che ricevuto, sia esso la cartella o la successiva intimazione di pagamento.
Sul punto, si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza del 12 gennaio
2022 n. 758, hanno stabilito che nei procedimenti disciplinati dal D.lgs. 1° settembre 2011 n.
150, quando una controversia sia erroneamente instaurata con il rito ordinario di cognizione, anziché con il rito del lavoro, il giudizio è correttamente instaurato se l'atto di citazione sia notificato entro il termine di decadenza prescritto dalla legge, indipendentemente dal provvedimento giudiziale di mutamento del rito ex art. 4 D.lgs. 150/2011 e a nulla rilevando la circostanza che le successive attività di deposito dell'atto in Cancelleria ed iscrizione a ruolo della causa fossero avvenute oltre tale termine.
Nel caso di specie, l'atto di citazione è stato notificato alla controparte in data 06 ottobre
2022, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 22 agosto 2022. L'opposizione proposta dal ricorrente, nei limiti dell'eccepita mancata notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, avrebbe
3 quindi dovuto essere dichiarata inammissibile dal giudice di pace, stante l'intervenuta decadenza.
Invece, in relazione all'eccepita prescrizione del credito, l'opposizione è stata correttamente qualificata dal giudice di pace quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c, in quanto volta a far valere un fatto estintivo sopravvenuto ed in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13304).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora con l'opposizione sia contestata la persistente esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per sopravvenuta estinzione del credito, la relativa iniziativa processuale sfugge all'osservanza di un termine di decadenza (cfr. a titolo esemplificativo, Cass. Civ., ord. 19.11.2019 n. 30094).
Tanto precisato, deve evidenziarsi che correttamente il giudice di pace ha ritenuto inutilizzabile, ai fini della decisione, la documentazione prodotta dalla convenuta
[...]
poiché inammissibile a motivo della tardiva costituzione in Parte_3 Parte_2 giudizio della convenuta.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, poiché nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, nè il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla
4 prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320 c.p.c., comma 4 (cfr. Cass. n. 1419/2019, Cass. n.
19359/2017, Cass. n. 27925/2011, Cass. n. 18498/2006, Cass. n. 11274/2005).
Tali preclusioni processuali non sono dunque derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività (Cass.
8.8.2003 n. 11946). Va quindi ribadito il principio secondo cui nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito tardivamente all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni") è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti (cfr. Cass. n. 5626/1999).
Occorre infine precisare come la giurisprudenza richiamata da parte appellante, relativa alla distinzione tra mere difese, eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto ed ai correlati poteri esercitabili dal giudice anche d'ufficio, risulta inconferente al caso di specie, posto che il potere del giudice di rilevare d'ufficio fatti e circostanze idonei a negare la fondatezza della pretesa avversaria, presuppone che si tratti di fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo. Tanto risulta peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio in relazione all'eccezione di interruzione della prescrizione, che come noto secondo l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e pertanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La Corte di Cassazione, al riguardo, ha ribadito come il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non sia subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello “purché i fatti risultino documentati ex actis”. Dunque, tale rilievo officioso è ammesso purché sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti el processo (a titolo esemplificativo, Cass. civ. Ord. n.
9810/2023).
Nel caso di specie, , dichiarata contumace all'udienza del Parte_1
9.12.2022, si è costituita nel giudizio di primo grado all'udienza del 10.03.2023, fissata per la
5 precisazione delle conclusioni e discussione della causa. La documentazione prodotta a tale udienza, volta a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, è stata quindi correttamente ritenuta inammissibile e, come tale, inutilizzabile ai fini della decisione.
Considerato che la cartella di pagamento è relativa a sanzione amministrativa applicata per violazione di norme del codice della strada commessa nell'anno 2009 e considerato che non può ritenere provata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, il credito deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, come correttamente statuito dal giudice di primo grado.
Alla luce di quanto esposto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva espletata nelle varie fasi di giudizio.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 332,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte
6 appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Così deciso in Lamezia Terme, 25 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1103 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
( Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Antonino Denaro del Foro di Messina elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore giusta procura alle liti in atti;
Parte appellante
CONTRO
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Natalino Pileggi, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Currado ed elettivamente domiciliato in Curinga (CZ) alla Via Dante Alighieri, 25 presso lo studio del primo, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado del 16.09.2022;
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 387/2023 del
13.04.2023, depositata in data 19.04.2023 e non notificata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_3 in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Filadelfia ha accolto l'opposizione proposta da
1 avverso la preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_1 CP_2
03076202200000193000, notificata il 24.08.2022, limitatamente alla Cartella di pagamento n.
03020130008041601000, per la somma € 590,66, relativa al mancato pagamento di sanzione amministrativa applicata per violazione del codice della strada, anno 2009.
In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento sopra indicata per difetto di prova della notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione.
Parte appellante, in particolare, contesta la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto inammissibile la documentazione prodotta, comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, a motivo della tardiva costituzione in giudizio e, in ogni caso, per averla ritenuta priva di efficacia probatoria, perché prodotta in copia non autentica e per avere ritenuto non provato il perfezionamento della notifica degli atti interruttivi del termine di prescrizione e del titolo posto a fondamento del credito, ossia il verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore, ex art 93 c.p.c.
2. Si è costituito in giudizio variamente argomentando per l'infondatezza CP_1 dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, stante la legittimità e la correttezza del percorso motivazionale del giudice di prime cure.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 19.09.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'appello, che può essere deciso sulla base della ragione più liquida, è infondato e deve essere rigettato.
2 Correttamente, infatti, il giudice di pace ha ritenuto prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata all'odierno appellato.
Occorre premettere che in relazione al motivo di opposizione con il quale il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, ossia il verbale di contestazione dell'infrazione, l'opposizione deve essere qualificata quale opposizione cd. recuperatoria.
Come noto, infatti, quando l'opponente rappresenta di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di contravvenzione, deducendo altresì che la cartella di pagamento o la successiva intimazione costituisce il primo atto di cui ha avuto notizia, si è al cospetto di un'opposizione c.d. recuperatoria, che, nella particolare materia delle violazioni del codice della strada, consente all'opponente di far valere per la prima volta e, quindi, di recuperare la possibilità di eccepire un fatto estintivo della pretesa creditoria, vale a dire proprio l'omessa o invalida notifica del supposto verbale di accertamento (Cass. civ. Sez. Un., 22/09/2017 n.22080).
In questi casi, avendo ad oggetto il verbale di accertamento, l'opposizione deve essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 ed entro il termine di trenta giorni dalla notifica del primo atto che ricevuto, sia esso la cartella o la successiva intimazione di pagamento.
Sul punto, si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza del 12 gennaio
2022 n. 758, hanno stabilito che nei procedimenti disciplinati dal D.lgs. 1° settembre 2011 n.
150, quando una controversia sia erroneamente instaurata con il rito ordinario di cognizione, anziché con il rito del lavoro, il giudizio è correttamente instaurato se l'atto di citazione sia notificato entro il termine di decadenza prescritto dalla legge, indipendentemente dal provvedimento giudiziale di mutamento del rito ex art. 4 D.lgs. 150/2011 e a nulla rilevando la circostanza che le successive attività di deposito dell'atto in Cancelleria ed iscrizione a ruolo della causa fossero avvenute oltre tale termine.
Nel caso di specie, l'atto di citazione è stato notificato alla controparte in data 06 ottobre
2022, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 22 agosto 2022. L'opposizione proposta dal ricorrente, nei limiti dell'eccepita mancata notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, avrebbe
3 quindi dovuto essere dichiarata inammissibile dal giudice di pace, stante l'intervenuta decadenza.
Invece, in relazione all'eccepita prescrizione del credito, l'opposizione è stata correttamente qualificata dal giudice di pace quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c, in quanto volta a far valere un fatto estintivo sopravvenuto ed in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13304).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora con l'opposizione sia contestata la persistente esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per sopravvenuta estinzione del credito, la relativa iniziativa processuale sfugge all'osservanza di un termine di decadenza (cfr. a titolo esemplificativo, Cass. Civ., ord. 19.11.2019 n. 30094).
Tanto precisato, deve evidenziarsi che correttamente il giudice di pace ha ritenuto inutilizzabile, ai fini della decisione, la documentazione prodotta dalla convenuta
[...]
poiché inammissibile a motivo della tardiva costituzione in Parte_3 Parte_2 giudizio della convenuta.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, poiché nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, nè il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla
4 prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320 c.p.c., comma 4 (cfr. Cass. n. 1419/2019, Cass. n.
19359/2017, Cass. n. 27925/2011, Cass. n. 18498/2006, Cass. n. 11274/2005).
Tali preclusioni processuali non sono dunque derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività (Cass.
8.8.2003 n. 11946). Va quindi ribadito il principio secondo cui nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito tardivamente all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni") è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti (cfr. Cass. n. 5626/1999).
Occorre infine precisare come la giurisprudenza richiamata da parte appellante, relativa alla distinzione tra mere difese, eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto ed ai correlati poteri esercitabili dal giudice anche d'ufficio, risulta inconferente al caso di specie, posto che il potere del giudice di rilevare d'ufficio fatti e circostanze idonei a negare la fondatezza della pretesa avversaria, presuppone che si tratti di fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo. Tanto risulta peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio in relazione all'eccezione di interruzione della prescrizione, che come noto secondo l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e pertanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La Corte di Cassazione, al riguardo, ha ribadito come il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non sia subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello “purché i fatti risultino documentati ex actis”. Dunque, tale rilievo officioso è ammesso purché sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti el processo (a titolo esemplificativo, Cass. civ. Ord. n.
9810/2023).
Nel caso di specie, , dichiarata contumace all'udienza del Parte_1
9.12.2022, si è costituita nel giudizio di primo grado all'udienza del 10.03.2023, fissata per la
5 precisazione delle conclusioni e discussione della causa. La documentazione prodotta a tale udienza, volta a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, è stata quindi correttamente ritenuta inammissibile e, come tale, inutilizzabile ai fini della decisione.
Considerato che la cartella di pagamento è relativa a sanzione amministrativa applicata per violazione di norme del codice della strada commessa nell'anno 2009 e considerato che non può ritenere provata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, il credito deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, come correttamente statuito dal giudice di primo grado.
Alla luce di quanto esposto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva espletata nelle varie fasi di giudizio.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 332,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte
6 appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Così deciso in Lamezia Terme, 25 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
7