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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/09/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1388/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
10/09/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/06/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PISANTI GENNARO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ANNAMARIA SADUTTO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) in data 06/08/2011; Per_ rilevato che dal matrimonio sono nati i due figli il 16/03/2012 e il 16/05/2015; Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa dell'11/05/2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate, così come chiarite e integrate all'udienza del 10/09/2024 ove le parti hanno dichiarato che la somma di €
25.000,00 è stata anticipata al fine di agevolare il trasferimento di e che il Parte_2 [...]
si impegnerà a incontrare i figli almeno un weekend al mese, ovvero: Parte_1
1. I coniugi continueranno a vivere separati, con facoltà per ciascuno di fissare liberamente la propria residenza;
1 Per_ 2. I figli e , entrambi minorenni, resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_1
i genitori che assumeranno congiuntamente le decisioni sulle questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
le decisioni afferenti questioni di ordinaria amministrazione, saranno assunte dai genitori separatamente;
3. I figli minori avranno residenza e domicilio prevalente preso la madre, nella casa familiare, attualmente in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia N° 33;
4. Il Sig. presta fin da ora il suo consenso affinché la Sig.ra Parte_1 Parte_2 trasferisca fin da ora, per motivi di lavoro, la propria residenza, unitamente ai figli minori, in
Carpi (MO) alla Via Miglioli snc;
5. Quanto ai tempi di permanenza dei figli minori con il padre, si stabilisce che, considerata la distanza e che il Sig. attualmente svolge il lavoro di autista, lo stesso incontrerà Parte_1
Per_ e terrà con sé i figli e secondo il calendario settimanale che verrà di volta in volta Per_1 concordato tra i coniugi in base ai turni di viaggio ed alle esigenze di lavoro sempre salvaguardando l'interesse dei minori;
6. Le festività natalizie saranno trascorse dai minori con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31.12 al 6 gennaio;
7. Le festività pasquali saranno trascorse dai minori con ciascun genitore, ad anni alterni, dal
Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis sino al mercoledì successivo;
8. Le vacanze estive saranno trascorse dai minori con il padre, per quindici giorni anche non consecutivi durante l'estate in un periodo a concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio, ovvero appena sarà reso noto al Sig. il piano ferie. Parte_1
9. Ogni genitore trascorrerà con i figli minori il proprio compleanno e onomastico anche se cadono nei giorni di competenza dell'altro, mentre trascorrerà, ad anni alterni il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli.
10. Per quanto concerne il contributo per il mantenimento dei figli minori, in sede di separazione i coniugi concordavano la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlio).
11. Su richiesta della Sig.ra il Sig. ha provveduto a versare alla Parte_2 Parte_1 stessa, a titolo di anticipazione per il mantenimento dei minori la somma “una tantum” di €
25.000,00 (venticinquemila/00);
12. Il Sig. verserà in ogni caso, a titolo di integrazione del predetto contributo Parte_1
2 economico per i figli, la somma di € 200,00 da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese fino alla data del 15.04.2030 dopo di che la somma da versarsi sarà di € 500,00 mensili con l'adeguamento automatico annuale in base agli indici ISTAT.
13. I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie meglio individuate nelle linee guida del CNF in uso presso il Tribunale di S. Maria C.V. occorrenti per i figli.
14. I Sigg. e reciprocamente rinunziano all'assegno divorzile. Parte_1 Parte_2
15. L'assegno unico per i figli sarà percepito nella misura del 50% tra i genitori.
16. Le parti si danno reciprocamente atto che sono stati definiti tra loro tutti i rapporti di natura patrimoniale, senza avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (CE) il
06/08/2011 da , nato a [...] A CANCELLO (CE) il 14/05/1983, e Parte_1 da , nata a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 89, parte II, serie A, anno
2011);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/09/2024
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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