Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Decreto presidenziale 13 settembre 2022
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/06/2023, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 00362/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giuseppe Verdi 18;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per la riforma/annullamento/sospensione
della determinazione n. -OMISSIS-del Presidente del Collegio Regionale dei maestri di sci Abruzzo e degli atti presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS-è un maestro di sci nordico a far data dal -OMISSIS- ed è stato iscritto nel relativo elenco tenuto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 2 della L.R. 2 aprile 1980, n. 22. Ai sensi e per gli effetti della disciplina transitoria di cui all’art. 24 della L.R. Abruzzo 16 ottobre 1996, n. 94, lo stesso è stato iscritto di diritto ed ininterrottamente al relativo albo regionale facendo altresì parte del Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo.
In vista del rinnovo delle cariche elettive del Collegio Regionale per il quadriennio 2022-2026, il ricorrente ha comunicato con nota del -OMISSIS- la propria candidatura ai sensi dell’art. 6 Regolamento del Collegio Regionale.
Sennonché con la impugnata determinazione di cui alla nota pec prot. n. -OMISSIS-il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, sulla base della presupposta delibera del Consiglio Direttivo n. -OMISSIS-, ha disposto nei confronti del ricorrente “ la cancellazione dalle liste elettorali per carenza requisiti per eleggibilità alla carica di Consigliere del Collegio Regionale Maestri di Sci - Abruzzo e/o Delegato Collegio Nazionale – Elezioni Rinnovo cariche 2022-2026 ” in ragione della sua condizione di -OMISSIS-. Con il medesimo provvedimento è stato comunicato che il Collegio avrebbe provveduto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, all’iscrizione d’ufficio del ricorrente nell’Elenco speciale dei maestri di sci non in attività, di cui all’art. 2 del medesimo Regolamento.
Con successiva determinazione di cui alla nota pec prot. n. -OMISSIS-, il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, richiamata la presupposta delibera del Consiglio Direttivo n. -OMISSIS-, ha quindi disposto nei confronti del ricorrente la “ correzione d’ufficio (ai sensi ex art. 17 del Regolamento del Collegio maestri di Sci – Abruzzo) dell’errore di non iscrizione della S.V. nell’elenco speciale di cui all’art. 2 del Regolamento ” procedendo pertanto all’iscrizione del ricorrente nell’Elenco Speciale Maestri di sci non in attività istituito ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci.
Con ricorso ritualmente notificato il 21.06.2022 e depositato il 29.06.2022 il ricorrente ha impugnato, previa adozione di idonee misure cautelari, le predette Determinazioni del Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, l’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo istitutivo di un “ Elenco Speciale Maestri di sci non in attività ” nonché, ove occorra, l’art. 20 del medesimo Regolamento nella parte in cui prevede la cancellazione dall’Albo regionale “per definitiva inabilità psico - fisica”, unitamente ad ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso meglio in epigrafe indicato compresa la decisione del Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci d’Abruzzo con la quale si è deciso di rinviare la data delle elezioni tra -OMISSIS-.
Il gravame è affidato alla denuncia di cinque articolate doglianze.
Con il primo motivo, che si appunta sulla illegittimità del provvedimento con cui è stata disposta la cancellazione del ricorrente dalle liste elettorali per l’assenza dei requisiti necessari ai fini dell’eleggibilità alla carica di membro del Consiglio Direttivo e/o Delegato Collegio Nazionale, si deduce “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E SS. L. N. 241/1990 ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 1, COMMA 2, 4 e 9 DELLA L.R. ABRUZZO N. 39/2012. ECCESSO DI POTERE: ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ; SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ”.
Con la seconda censura, che si appunta sulla illegittimità dell’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo si lamenta la “ VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, E 16, COMMA 3, LETT. D) DELLA L.R. N. 39/2012. INCOMPETENZA ASSOLUTA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ”.
Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della determinazione dell’inserimento d’ufficio del ricorrente nell’Elenco speciale di cui all’art. 2 del Regolamento del Collegio regionale per “ INVALIDITÀ DERIVATA DALLA SUPERIORE CENSURA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DELLA L.R. N. 39/2012 COME MODIFICATA DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLA L.R. 59/2013. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DEGLI ARTICOLI 3 e 97 COST .”.
Con il quarto ordine di motivi si lamenta l’illegittimità dell’art. 20 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo per “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, 4, COMMA 2, 9 E 16, COMMA 3, LETT. D) DELLA L.R. N. 39/2012. INCOMPETENZA ASSOLUTA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ”.
Con la quinta ed ultima censura si deduce l’illegittimità della Determinazione di rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo per “ ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO ”.
In data 09.07.2022 si è costituito in resistenza al ricorso il COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, resa all’esito dell’udienza camerale del 13 luglio 2022, questo Tribunale, ritenendo ad un primo esame fondate le censure articolate in ricorso, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati ed ha ordinato al Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo di ammettere il ricorrente nella lista delle candidature per le elezioni di componente del Consiglio direttivo previste per la prossima sessione elettorale, fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 maggio 2023.
Avverso la predetta ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo ha interposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. -OMISSIS-, lo ha respinto “ ritenuto che, prima facie, le ragioni dell’appellante non risultano idonee a superare quanto evidenziato dal primo giudice con il provvedimento impugnato, in primis sotto il profilo del dedotto periculum in mora ”.
Con atto di mera forma depositato il 07/09/2022 si è costituita la Regione Abruzzo.
In data 08/09/2022 il Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo ha depositato agli atti di causa la memoria prodotta dalla Regione Abruzzo nel giudizio di appello cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il giorno 09/09/2022 il ricorrente, anche a fronte delle difese e delle produzioni spiegate dal resistente Collegio Regionale, ha formulato tre ulteriori censure, riferibili al Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo ed al relativo provvedimento applicativo del 31 maggio 2022, così rubricate:
“ 1. VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 8 MARZO -OMISSIS- N. 81 RECANTE LEGGE QUADRO SULLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E COMUNQUE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE. ECCESSO DI POTERE NELLE CLASSICHE FIGURE SINTOMATICHE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 COST.
2. VIOLAZIONE DELL’ART. 13, COMMA 5, DELLA LEGGE 8 MARZO -OMISSIS-, N. 81. INEFFICACIA DEL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI ABRUZZO E CONSEGUENTE INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL 31 MAGGIO 2022.
3. VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI IN TEMA DI OBBLIGO DI ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSI. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 97 COST. SOTTO PLURIMI PROFILI. INVALIDITÀ DERIVATA ”.
In prossimità dell’udienza pubblica di trattazione, le parti hanno depositato memorie riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All’udienza pubblica del 24 maggio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.
2. In via del tutto preliminare vanno delibate le eccezioni di inammissibilità formulate dal resistente Collegio Regionale dei maestri di sci.
2.1. Con una prima eccezione il Collegio Regionale dei maestri di sci assume che sarebbero inammissibili tutti i motivi di ricorso avanzati dal ricorrente avverso gli artt. 2 e 20 del Regolamento in quanto, avendo il medesimo partecipato all’assemblea del -OMISSIS-, con all’ordine del giorno, tra l’altro, la modifica dell’art. 2 del Regolamento, ed avendo quindi il ricorrente votato per l’approvazione di detta modifica, volta alla istituzione dell’elenco speciale dei maestri di sci non in attività, nonché per l’art. 20 sulla cancellazione d’ufficio dall’Albo professionale regionale dei maestri di sci dei quali sia stata accertata la definitiva disabilità psicofisica, lo stesso avrebbe prestato acquiescenza rispetto a tali previsioni regolamentari.
L’eccezione è infondata oltre che pretestuosa tenuto conto che l'avvenuta partecipazione alla seduta dell’assemblea convocata per l’approvazione delle modifiche al Regolamento e la relativa votazione non implicano acquiescenza agli atti approvati. Per costante giurisprudenza sussiste acquiescenza a un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, successivi all'emanazione del provvedimento stesso, che dimostrino la chiara e incondizionata (cioè non rimessa a eventi futuri e incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività, incompatibile con l'intenzione di impugnarlo in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie l’interesse ad impugnare le disposizioni regolamentari che si assumono lesive può ritenersi integrato solo al momento dell'adozione dei gravati provvedimenti adottati a valle che rendono attuale e concreta la lesione nella sfera giuridica del ricorrente.
2.2. Con una seconda eccezione il Collegio Regionale deduce l’inammissibilità del gravame per omessa dimostrazione ad opera del ricorrente dello svolgimento dell’attività professionale di maestro di sci nel settore di competenza (-OMISSIS-).
Anche tale eccezione è palesemente infondata oltre che inconferente, tenuto conto che le censure articolate in ricorso sono formulate sulla base del presupposto possesso – incontestato - in capo al ricorrente del titolo di maestro di sci e non dell’esercizio dell’attività professionale impedito dalla situazione -OMISSIS-del ricorrente medesimo.
2.3. Va da ultimo dichiarata irricevibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, individuabili dal verbale di verifica di regolarità del -OMISSIS-, in quanto tardiva poiché formulata per la prima volta con la memoria di replica del 3 maggio 2023.
Ad ogni modo detta eccezione è infondata atteso che, come già rilevato da questo Tribunale nella sentenza n. -OMISSIS-, i maestri di sci indicati come eleggibili non possono essere qualificati come controinteressati in senso tecnico non essendo titolari di alcuna posizione consolidata di vantaggio da preservare poiché gli stessi risultano titolari di una mera aspettativa ad essere eletti.
3. Tutto ciò preliminarmente chiarito, il ricorso introduttivo, come integrato con i motivi aggiunti, è, nel merito, suscettibile di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
3.1. In applicazione del principio giurisprudenziale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. in forza del quale è consentito invertire l'ordine logico-giuridico delle questioni dedotte in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, il Collegio ritiene di dover esaminare primariamente la seconda censura formulata con il ricorso per motivi aggiunti con cui si deduce l’inefficacia dell’art. 2 del Regolamento del Collegio regionale maestri di sci – Abruzzo poiché inserito all’interno di un Regolamento che non è stato approvato dalla Regione Abruzzo in violazione dell’art. 13, comma 5, della legge n. 81/-OMISSIS-.
La questione è fondata.
Come già questo Tribunale ha avuto cura di rimarcare con la sentenza n.-OMISSIS-, resa nell’ambito di un giudizio ove è stata formulata una censura totalmente sovrapponibile a quella in esame, ed i cui principi debbono trovare applicazione anche nell’odierno giudizio, l’art. 13, comma 5, della legge n. 81/-OMISSIS- prevede che la vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci nonché <l'approvazione> dei Regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 spettano alla competente autorità regionale.
Il medesimo art. 13, comma 3, lett. d) attribuisce infatti all’Assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci il potere di <adottare> i Regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo. Identica disposizione è stata introdotta dalla Regione Abruzzo con l’art. 16, comma 3, lett. d) della L.R. 39/2012 che riproduce l’omologa previsione normativa contenuta nell’art. 16 della previgente L.R. 94/96, abrogata ad opera dell’art. 27 della L.R. n. 39/2012.
In relazione al sopra descritto quadro normativo emerge, con meridiana evidenza, che all’autorità regionale competente è riservato, per espressa ed inderogabile disposizione di principio di rango statale, il potere di <approvazione> del Regolamento da esercitarsi a seguito della <adozione> del medesimo ad opera dell’Assemblea del Collegio.
La legge statale di principio delinea infatti un “procedimento complesso” per la genesi dei Regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci, che si articola in due ben distinte ed indefettibili fasi: 1) la fase di adozione, di pertinenza dell’Assemblea del Collegio; 2) la fase di approvazione da parte della Regione, che determina la conclusione del procedimento, attraverso la quale si svolge quella insopprimibile funzione di vigilanza e controllo a tutela degli interessi pubblici che è riservata alla competente autorità regionale (cfr. artt. 3 e 13, comma 5 della Legge quadro).
Quanto detto trova riscontro nella circostanza per cui sotto la vigenza della precedente L.R. 94/96 il Regolamento relativo al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci era stato in effetti “approvato” con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Ebbene, a seguito della entrata in vigore della L.R. 39/2012 il “nuovo” Regolamento del Collegio regionale dei maestri di sci, a differenza di quanto avvenuto in passato e pur a fronte di una legislazione di principio statale e regionale rimasta sul punto sostanzialmente invariata, è stato illegittimamente “approvato” in data 28 giugno 2021 dall’Assemblea del Collegio regionale maestri di sci – Abruzzo che avrebbe, invece, dovuto limitarsi ad “adottare” il Regolamento per poi trasmetterlo alla Regione ai fini dell’approvazione di competenza.
E’ palese, pertanto, la violazione dell’art. 13, comma 5 della Legge quadro che, in quanto principio fondamentale statale con carattere normativo e funzione direttiva volta ad assicurare il rispetto della regola in tutto il territorio nazionale, va ad integrare la disciplina posta della L.R. 39/2012 trovando diretta applicazione nell’ordinamento regionale.
Da quanto sopra discende la palese illegittimità che infirma gli atti gravati e tanto basterebbe ai fini dell’accoglimento dell’odierno gravame.
Nondimeno il Collegio ritiene di dover esaminare anche le ulteriori questioni articolate in ricorso al fine fornire le dovute prescrizioni conformative a cui dovrà attenersi l’amministrazione in sede di riedizione del potere.
3.2. Sono parimenti fondati il secondo ed il terzo motivo del ricorso introduttivo che, per ragioni logiche e di connessione impongono una trattazione unitaria.
Nel richiamare nuovamente i principi affermati nella surrichiamata sentenza n. -OMISSIS-, il Collegio torna a ribadire che le previsioni di cui all’art. 2 (istitutivo dell’Elenco Speciale Maestri di sci non in attività) del Regolamento del Collegio Regionale maestri di sci-Abruzzo, approvato dall’Assemblea del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo del 28/06/2021, non risultano supportate da alcuna copertura normativa ed appaiono, pertanto, esorbitare dal perimetro entro il quale può esercitarsi, a norma dell’art. 16, comma 3, lett. d) della L.R. n. 39/2012 e della disciplina di principio statale di cui art. 13, comma 3, lett. d) della L. n. 81/-OMISSIS-, la potestà regolamentare spettante all’Assemblea che è limitata all’adozione dei regolamenti per il <funzionamento del Collegio>, su proposta del Consiglio direttivo.
Non è dato comprendere da quale fonte normativa di rango statale o regionale l’Assemblea del Collegio dei maestri di sci abbia derivato la potestà, esercitata con l'art. 2 del Regolamento, di creare ex novo un “Elenco speciale dei maestri di sci non in attività”, non contemplato dal vigente ordinamento, che si aggiunge ed anzi si contrappone all'albo professionale dei maestri di sci in attività.
L’Elenco speciale dei maestri di sci non in attività, anche ove se ne volesse consentire la sua istituzione in forza di una espressa previsione legislativa di rango regionale, potrebbe <avere la sola finalità di consentire ai maestri di sci che non sono in attività di accedere ad agevolazioni economiche>, come rimarcato da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 159/2022, ovvero di beneficiare del pagamento di una quota annuale inferiore a quella prevista per i maestri di sci in attività iscritti all’Albo, ma non potrebbe giammai condurre alla negazione o alla limitazione nei confronti dei maestri di sci ivi iscritti del diritto all’elettorato attivo e passivo, che deve essere assicurato a tutti i maestri di sci, sia a quelli in attività che a quelli non in attività in forza dei principi desumibili dalla normativa statale.
L’illegittimità dell’art. 2 del Regolamento comporta l’illegittimità derivata del provvedimento del -OMISSIS-con cui è stata disposta la “ correzione d’ufficio (ai sensi ex art. 17 del Regolamento del Collegio maestri di Sci – Abruzzo) dell’errore di non iscrizione della S.V. nell’elenco speciale di cui all’art. 2 del Regolamento ”.
3.3. Deve essere accolta anche la quarta censura articolata con il ricorso introduttivo con cui si lamenta, tra l’altro, la assoluta carenza del potere del Collegio Regionale di disporre con il proprio Regolamento su questioni inerenti alla disciplina sui requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale e/o la relativa cancellazione spettanti alla legge statale e regionale.
L’assunto è fondato atteso che il potere di disporre la cancellazione dall’Albo “per definitiva inabilità psico-fisica” previsto dall’art. 20 del Regolamento approvato dall’Assemblea del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo del 28/06/2021, non trova alcun fondamento normativo né nella legge quadro statale, né, tantomeno, nella L. R. 31 luglio 2012, n. 39 il cui articolo 9, nel testo vigente come modificato dall'art. 9, commi 1 e 2, L.R. 30 dicembre 2013, n. 59, attribuisce al Collegio regionale dei maestri di sci il potere di disporre, previa diffida, la cancellazione dall'Albo regionale soltanto “ in caso di mancato versamento della quota, ovvero di mancata presentazione dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale ”.
3.4. Da ultimo è fondata anche la prima censura dell’atto per motivi aggiunti con cui si deduce la violazione dell’art. 13 della L. 81/-OMISSIS-.
Come osservato da questo Tribunale nella cennata sentenza n. -OMISSIS-, dalla normativa di rango statale si desume che l’iscrizione all’Albo tenuto dal Collegio regionale maestri di sci è condizione necessaria ai soli fini dell’esercizio della professione di maestro di sci, mentre del Collegio regionale fanno parte tutti i maestri di sci, anche quelli che non esercitano la relativa professione i quali devono poter concorrere all’attività amministrativa degli organi di governo essendo titolari del diritto all’elettorato attivo e passivo.
4. In conclusione, assorbita ogni altra censura o deduzione, il gravame deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono poste ad esclusivo carico del Collegio regionale dei maestri di sci e sono liquidate in dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti della Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, così dispone:
1) annulla:
- la determinazione di cui alla nota pec prot. n. -OMISSIS-del Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo e la presupposta delibera del Consiglio Direttivo n. -OMISSIS-;
- la determinazione di cui alla nota pec prot. n. -OMISSIS- del Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo e la presupposta richiamata delibera del Consiglio Direttivo n. -OMISSIS-;
- l’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo istitutivo di un “ Elenco Speciale Maestri di sci non in attività ” nonché l’art. 20 del medesimo Regolamento nella parte in cui prevede la cancellazione dall’Albo regionale “ per definitiva inabilità psico – fisica ”;
- le comunicazioni del medesimo Presidente prot. n. -OMISSIS-, nonché la determinazione di cui alla nota pec prot. n. -OMISSIS- del Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo e la presupposta richiamata delibera del Consiglio Direttivo n. -OMISSIS-.
2) Condanna il Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che vengono liquidate della misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti della Regione Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.