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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1640/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 4/11/2025, ha emesso, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NARCISI Parte_1
ER
Appellante
Contro
[...]
Controparte_1
[...] CP_2 dall'avv. DE BENEDICTIS FLAVIO
Appellato
, Controparte_3
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 224 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma si è pronunciato sul ricorso proposto da contro la società Parte_1 [...]
(d'ora in avanti solo Controparte_3
e il CP_4 [...]
Controparte_1
in forma abbreviata “ (d'ora in avanti
[...] CP_2 solo per: CP_2
- l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo della a versare al CP_4 CP_5
i contributi di previdenza complementare dovuti e non versati in
[...] relazione al periodo giugno 2018 - luglio 2020;
- conseguentemente per la condanna della convenuta a versare al CP_4
la complessiva somma di euro 5.072,40 o il diverso importo CP_5 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora in misura pari al saggio legale dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento;
- e per la condanna generica della controparte al versamento al ON CP_4
COMETA anche dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del ON registrato, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, sino alla data dell'effettivo versamento, da liquidarsi in separato giudizio.
2. A sostegno della pretesa azionata l'originario ricorrente ha dedotto quanto segue:
- E' stato lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato della CP_4 dal maggio 2016 al settembre 2021 con qualifica di operaio inquadrato al 5° livello del CCNL dell'industria metalmeccanica privata.
-Dal 12.6.2018 è iscritto al ON pensione COMETA e, all'atto di adesione al
ON, ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione e dalla quota annuale del TFR devoluto alla previdenza complementare i contributi destinati al ON Pensione e a provvedere al relativo versamento.
-Il ON eroga prestazioni pensionistiche complementari e CP_2
2 integrative di quelle pubbliche obbligatorie e, a tal fine, riceve il versamento dei contributi e provvede alla gestione delle risorse e all'erogazione delle prestazioni;
si finanzia mediante il versamento dei contributi a carico del lavoratore, di quelli dovuti dal datore di lavoro o dal committente e il conferimento del TFR maturando (così l'art. 8 del d.lgs. 252/2005).
Quest'obbligo di versamento grava sul datore di lavoro, il quale ogni trimestre deve inviare al ON le distinte di contribuzione e di versamento riferite ai lavoratori iscritti.
2.1 Ciò che il ha lamentato dinanzi il Tribunale è l'inadempimento da Pt_1 parte del datore di lavoro dell'epoca, appunto SITTEL s.p.a., del sopradetto obbligo di versamento: l'analisi delle buste paga e dell'estratto contributivo prodotti dall'attore svela come la società abbia omesso di versare al CP_2
ON le quote di T.F.R. maturate da ottobre 2018 ad agosto 2020 nonché tutti gli altri contributi dovuti nel periodo giugno 2018-agosto 2020.
3. Il Tribunale, ritenute esaurienti le informazioni contenute nelle buste paga e nell'estratto contributivo depositati dal ricorrente, ha reputato raggiunta la prova delle omissioni datoriali e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato che
SITTEL s.p.a. ha effettivamente omesso di versare al i CP_5 contributi di previdenza complementare e gli accantonamenti delle quote di
TFR per il periodo giugno 2018-luglio 2020.
3.1 Viceversa, ha rigettato le domande di condanna.
3.2 In particolare, la domanda di condanna della al versamento al CP_4
ON della somma pari a euro 5.072,40 (risultante da conteggi affidati a sindacato provinciale di appartenenza, in atti) è stata disattesa sull'assunto che difetti in capo al lavoratore la legittimazione attiva ad azionare il diritto alla contribuzione, in considerazione della natura previdenziale e non retributiva dei versamenti del datore di lavoro ai fondi di previdenza (richiamando Cass. sent.
n. 2406 del 2022), con estraneità del ricorrente al diritto di credito azionato.
Ha quindi ritenuto il Tribunale che “Il lavoratore non può sostituirsi allo stato al ON di previdenza perché non può far valere nomine proprio un diritto di credito che resta altrui attesa la natura previdenziale dei versamenti al ON
3 . CP_2
3.3. Conseguentemente e anche in ragione dell'assenza di allegazioni e prove in ordine al pregiudizio subito dal lavoratore a causa dell'inadempimento datoriale, è stata respinta anche a domanda di condanna generica al versamento dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del
ON registrato, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, sino alla data dell'effettivo versamento, previsto dall'art. 8, comma 9, dello Statuto del
ON CP_2
3.4. Le spese di lite sono state per la metà compensate e per l'altra metà poste a carico, in parti uguali, delle convenute nella misura di euro 850,00 ciascuna, in ragione del parziale accoglimento delle dimande.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il Pt_1
4.1. Col primo motivo deduce la violazione del principio della domanda e del corollario della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., per essersi il Tribunale limitato ad una pronuncia di accertamento e dichiarazione degli inadempimenti della a fronte della proposizione di CP_4 una domanda, più ampia, di accertamento e dichiarazione (anche) dello specifico obbligo della società di effettuare i versamenti al ON dei contributi destinati al finanziamento della posizione assicurativa individuale del lavoratore.
Fa notare l'appellante di avere particolare interesse a una statuizione nei termini richiesti, poiché funzionale all'ottenimento della condanna della datrice di lavoro al versamento al ON della somma risultante dai conteggi sindacali.
Riferisce, inoltre, come soltanto attraverso l'accoglimento della domanda nei termini prospettati potrebbe ricevere piena ed effettiva tutela il proprio diritto alla regolare contribuzione, leso dalle accertate omissioni datoriali.
Diritto - precisa l'appellante - che indubbiamente fa capo al lavoratore poiché
l'inattuazione, da parte del d.lgs. n. 252/2005, del principio posto dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 8 della legge-delega n. 243/2004 (cioè, il principio della contitolarità del diritto alla contribuzione fra i fondi pensione e i propri iscritti e
4 la conseguente legittimazione dei fondi a rappresentarli nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti) ha soltanto comportato il mancato riconoscimento della titolarità di tal diritto anche in capo ai Fondi di previdenza complementare, con la conseguenza che esso debba esclusivamente ricondursi alla sfera giuridico-patrimoniale del lavoratore iscritto, come tale unico legittimato a pretenderne l'adempimento (pur non avendo il decreto legislativo attuativo nulla previsto per il caso di omesso versamento dei contributi di previdenza complementare da parte del datore di lavoro).
4.2. Quest'ultimo argomento ha costituito lo spunto per censurare, col secondo motivo d'appello, la statuizione di rigetto della domanda di condanna della al versamento al ON della complessiva CP_4 CP_2 somma di euro 5.072,40.
Lamenta l'appellante che rispetto alle omissioni contributive datoriali il
[...]
è sprovvisto di azione per il recupero dei Controparte_6 contributi versati e che ciò non può lasciare privo di tutele il lavoratore rispetto alla situazione di irregolarità contributiva, non essendo applicabile a tale forma di previdenza il principio di automaticità delle prestazioni, con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato ad agire è il lavoratore, per reagire all'inadempimento datoriale.
Assume, quindi, di agire “in giudizio iure proprio, a tutela del proprio diritto ad ottenere quella particolare prestazione che il soggetto datoriale è obbligato nei suoi confronti a compiere, avente ad oggetto un fare specifico
4.3. Con il terzo motivo l'appellante reagisce al rigetto della domanda di condanna generica della al versamento al dell'eventuale CP_4 CP_5 incremento percentuale del valore della propria posizione individuale attiva presso ON previsto dall'art. 8, comma 9, dello Statuto del fondo, che prevede testualmente che “Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a
5 versare al con modalità definite dalle norme operative interne, un CP_5 importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del ON registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse”.
Lamenta, in particolare, il che in base a quanto previsto dal Pt_1
Regolamento del ON alla tardiva regolarizzazione dei versamenti dovuti sulla posizione contributiva del lavoratore aderente sia sempre connesso un potenziale pregiudizio e che non osta alla condanna generica al relativo ristoro l'assenza di prove ritenuta dal primo giudice, in quanto soltanto la liquidazione economica di tale pregiudizio richiede l'accertamento dell'effettivo incremento percentuale del valore della quota (subordinata a uno specifico onere di allegazione e prova).
Dunque, l'assenza di prove ritenuta dal Tribunale non osta alla condanna generica della a provvedere anche a questa forma di ristoro. CP_4
4.4. Infine, con l'ultimo motivo di doglianza, l'appellante contesta la conseguente parziale compensazione delle spese operata dal Tribunale, chiedendo la totale condanna dei convenuti al pagamento delle stesse.
4.5 Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
5. Si è costituito il
[...]
Controparte_1
il quale ha aderito alla domanda attorea di
[...] condanna della ai versamenti omessi, spiegando, al contempo, appello CP_4 incidentale avverso il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite per violazione dell'art. 91 c.p.c.
Fa notare, difatti, che in primo grado solo la società datrice di lavoro è rimasta soccombente.
Chiede, quindi, che a sopportare le spese processuali del doppio grado sia
6 soltanto la CP_4
6. La società Controparte_3
pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
[...]
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
8. L'appello va accolto, riportandosi il Collegio – ai sensi dell'art. 118 delle disp di att. al cpc - anche alle argomentazioni già rese dalla medesima sezione di questa Corte su analoga questione relativa all'omesso versamento delle quote di TFR maturate mensilmente da parte della società a scapito di altro CP_4 suo lavoratore dipendente iscritto al ON pensione (sentenza del CP_2
16.9.2025 n. 2722).
.
9. I primi due motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, in aderenza ai principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura retributiva del credito vantato dal lavoratore nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare ai fondi di previdenza complementare le quote di TFR maturando e le risorse per la contribuzione dovuta.
La tesi della estraneità del lavoratore al diritto di credito in questione – fatta propria dal Tribunale - è stata, invero, recentemente smentita da Cass., sez. lavoro, 26.4.2024 n. 11198, a mente della quale “… quand'anche il lavoratore abbia aderito a forme di previdenza complementare, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi - anche sotto forma di quote di T.F.R. - non versate al fondo di previdenza complementare e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il ON di garanzia, la surrogazione di quest'ultimo, al primo, nell'ammissione al passivo per i contributi omessi.
7 11. Va, dunque, ribadita la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e ON di Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del ON, di una prestazione previdenziale integrativa – per cui il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del ON una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito. 12. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal ON di previdenza complementare.
13. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al
ON di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.
[…]
15. In continuità, pertanto, con la più recente giurisprudenza di questa
Corte va riaffermato che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al ON di previdenza complementare, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest'ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al
ON di previdenza complementare non gli ha impresso natura
«previdenziale»”.
8 Nello stesso senso si era già posta Cass., sez. lavoro, n. 18477 del 2023, alla quale si deve il meritorio compito d'aver proceduto a una puntuale ricostruzione del quadro giuridico e giurisprudenziale di riferimento e di aver inquadrato la fattispecie nei seguenti termini (pag. 20 e ss.):
- la soluzione della questione interpretativa circa la natura retributiva ovvero previdenziale del credito presuppone di distinguere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore da quello tra quest'ultimo e il fondo;
- “Indubbiamente, si tratta di due rapporti diversi ed autonomi, ancorché connessi per effetto di una facoltà liberamente esercitata dal lavoratore, posto che, come hanno chiaramente illustrato le Sezioni Unite di questa
Corte, “l'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti” (ai fondi di previdenza integrativa) “nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria … che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore;
esso tuttavia non modifica
i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire” (Cass. S.U. 9 marzo
2015, n. 4684, in motivazione, sub p.to 26)”;
- coerentemente occorre tenere distinti, da un lato, il versamento di contributi e/o il conferimento del T.f.r. maturando, in funzione di predisposizione delle risorse economiche e finanziarie da destinare all'erogazione delle prestazioni;
dall'altro, il trattamento integrativo erogato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenuta invalidità;
- quindi, da una parte sta il “rapporto di lavoro, che integra, ai fini qui
d'interesse, il “rapporto di provvista”, da cui il lavoratore trae appunto le risorse finanziarie, in virtù di un incarico (che ad esso sicuramente accede ma da cui altrettanto certamente esorbita), al proprio datore di lavoro, giuridicamente qualificabile (e qui già qualificato) come di delegazione o
9 più propriamente di mandato”; dall'altra sta il “rapporto contrattuale (“di valuta”), finalizzato al conseguimento di una pensione integrativa”;
- “12. Dalla distinzione operata si ricava allora la giustificazione: a) della natura retributiva, tanto della contribuzione, quanto del conferimento della quota di T.f.r. maturando, in quanto semplicemente
“accantonati” presso il datore di lavoro – sia pure con un vincolo di destinazione - a che tali risorse finanziarie siano effettivamente versate al
F.C.P….sulla base del mandato ad esso conferito dal lavoratore;
b) della natura previdenziale, invece, del trattamento pensionistico integrativo, o della diversa prestazione previdenziale integrativa, negoziati dal lavoratore con il F.C.P., secondo la previsione dello statuto dell'ente”.
In tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato, conclusivamente, i seguenti principi di diritto:
- 1. “Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e ON di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso
l'investimento da parte del ON, di una prestazione previdenziale integrativa – il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del ON una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione
o il T.F.R. maturando conferito.” 2. “Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C.”
- 3. “Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in
10 capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.”
- 4. “Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, secondo comma l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del
F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.”
Anche nella più recente pronuncia n. 4265 del febbraio 2025 gli stessi giudici di legittimità hanno, altresì, chiarito ulteriormente che “qualora il datore di lavoro non versi le quote del TFR al ON di previdenza scelto dal lavoratore, “il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse”, con la conseguenza che “il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva”.
La premessa dogmatica da cui muove la Suprema Corte nelle sopra richiamate pronunce è la riconducibilità dei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore all'istituto della delegazione di pagamento in quanto, laddove il conferimento dei contributi nelle forme pensionistiche complementari avvenisse nella forma della cessione di un credito futuro in favore del si realizzerebbe una CP_5 successione nel credito idonea a spogliare definitivamente il lavoratore cedente della titolarità del diritto, assieme alla legittimazione a dedurlo in causa.
Del resto, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di confermare che la mancata attuazione delle previsioni della legge delega in ordine alla contitolarità (in capo ai fondi pensione e agli iscritti) del diritto alla contribuzione e del diritto al TFR (art. 1, comma 2, lettera e, numero 8, della legge n. 243 del 2004) impone di ricostruire in modo puntuale la volontà delle
11 parti e di accertare di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda la cessione di un credito futuro (art. 1260 c.c.) o una delegazione di pagamento
(art. 1268 c.c.). (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 154 anno 2021).
E', perciò, rilevante verificare preventivamente, al fine di riconoscere o meno la legittimazione attiva in capo all'odierno appellante, la soluzione optata dallo stesso.
E, nel caso di specie, risulta dal modello di adesione al ON in atti, CP_2 utilizzato dal per l'iscrizione al ON stesso, che il lavoratore Pt_1
il datore di lavoro a prelevare i contributi dalla retribuzione e dalla quota annuale del TFR e a provvedere al relativo versamento, con scelta del di strutturare i rapporti giuridici tra lui, il datore di lavoro e il Pt_1 CP_4
ON secondo, appunto, lo schema delegatorio. CP_2
A ciò si aggiunga che all'art. 9 dello Statuto del ON ME (in atti) si legge: “La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni”.
Del pari, all'art. 13 si legge: “l'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata ….. ” e all'art. 33: “La domanda di adesione … contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore”.
Trattasi, di disposizioni, che, come si vede, confermano la disponibilità della quota individuale da parte del lavoratore, escludendo, pertanto, l'ipotesi di intervenuta cessione di un credito futuro in favore del ON.
Inoltre, come evidenziato dal nella memoria di costituzione nel CP_5 presente giudizio, “il non può avere alcuna Controparte_7 responsabilità sulla correttezza ed esaustività degli stessi dati e, a fortiori, sull'inadempimento di versamento da parte dell'azienda. L'unico soggetto che è in grado di provare la sussistenza di omissioni contributive (e la correttezza di
12 dati eventualmente comunicati al dall'azienda Controparte_7 attraverso le liste di contribuzione) è il lavoratore, unico soggetto legittimato a promuovere la relativa azione giudiziaria. È incontestata, difatti, la legittimazione attiva in capo al lavoratore, il quale, non solo è il soggetto interessato al corretto versamento dei contributi alla forma pensionistica complementare di appartenenza, ma è anche colui che ha contezza dell'effettiva omissione, avendo a disposizione le buste paga ed i modelli CU emessi dal datore di lavoro e riportanti le trattenute effettivamente applicate a titolo di contribuzione complementare o le quote di TFR destinate a previdenza complementare.”.
Quindi, non può che affermarsi la piena legittimazione del ad agire nei Pt_1 confronti della Sittel S.p.A. per ottenerne la condanna ad effettuare i versamenti omessi sulla propria posizione individuale attiva presso il ON – per come già accertato al primo giudice con statuizione non censurata - a tutela della relativa integrità, avendo il ricorrente preteso la corresponsione del corrispondente importo non già nei propri confronti, bensì direttamente del quale unico soggetto legittimato a riceverne l'incasso, anche alla luce CP_5 dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato.
10. Altresì, fondato è il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda di condanna generica della Società datrice di lavoro a versare al , sempre a valere sulla posizione CP_5 individuale del lavoratore istante, l'eventuale incremento percentuale del valore della rispettiva quota gestita dal ON registrato, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, nel periodo di mancato o tardivo versamento, da liquidarsi in separato giudizio.
Si legge, infatti, all'art. 8, comma 9 dello Statuto del che “ai fini della CP_5 regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a versare al con modalità definite dalle CP_5 norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del
13 valore della quota del registrato nel periodo di mancato o CP_5 tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse”; ne discende che “qualora dovesse essere accertata l'effettività del suddetto incremento percentuale nel periodo di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro sarebbe certamente tenuto a corrisponderne il valore al ON, in quanto a ciò obbligato dallo Statuto medesimo, senza necessità di alcuna prova, in tale sede - né a monte nel giudizio di primo grado -, in ordine all'esistenza e all'esatto ammontare del presunto pregiudizio subito dal lavoratore, per effetto del mancato o tardivo versamento dovuto dalla parte datoriale, posto che la spiegata domanda di condanna generica rinviene il proprio fondamento nello Statuto del CP_5 regolarmente prodotto in atti e si riferisce alla mera eventualità in cui il pregiudizio de quo dovesse essere accertato in separata sede” (Corte Appello
Roma n. 2722/2025).
Invero, soltanto l'esatta quantificazione economica di tale pregiudizio sarebbe subordinata a uno specifico onere di allegazione e prova, dipendendo dall'accertamento dell'effettivo decremento del valore percentuale della quota individuale, a causa della relativa sottrazione all'investimento gestito dal a seconda dei valori registrati nel periodo del ritardo nella CP_5 regolarizzazione;
tuttavia, il lavoratore, nel giudizio di primo grado, non ha preteso la liquidazione del pregiudizio de quo con la conseguente condanna specifica della parte datoriale al risarcimento dello stesso, bensì l'accertamento del proprio diritto a riceverne il ristoro in caso di prova del danno subito per effetto dei versamenti omessi, riservandosene l'accertamento in separato giudizio.
La domanda andava dunque accolta.
Riguardo alle spese, infine, il Tribunale, in ragione del parziale accoglimento delle domande, ha compensato le stesse per la metà, ponendo il residuo a carico delle parti resistenti ( e . CP_4 CP_2
L'appellante lamenta siffatta regolamentazione rivendicando la totalità delle spese a suo favore.
14 Il motivo di appello è fondato solo nei riguardi della (totalmente CP_4 soccombente), non anche del , unico soggetto soccombente CP_5 risultando la Sittel S.p.A.
Per le stesse ragioni di soccombenza merita accoglimento l'appello incidentale spiegato dal posto che quest'ultimo, considerato l'esito del CP_5 giudizio di primo grado, già in quella sede non poteva dirsi soccombente e, dunque, andava esentato dal pagamento delle spese di lite, erroneamente, anche se in parte, compensate nei suoi confronti.
11. In conclusione, la Controparte_8
è obbligata a versare al , al
[...] CP_5 quale l'appellante aderisce, i contributi di previdenza complementare ancora dovuti e non versati dalla parte datoriale in relazione al periodo giugno 2018 – luglio 2020, con conseguente condanna della Società appellata al versamento al predetto del relativo importo, pari alla somma di € 5.072,40, oltre CP_5 interessi di mora, in misura pari al tasso legale d'interesse, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento, unitamente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota presso il ON registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, che dovesse essere accertato e liquidato in separato giudizio, oltre interessi di mora.
12. La sopporterà le spese del primo grado in favore del a CP_4 Pt_1 differenza del non soccombente. CP_5
Le spese del presente grado, sia in favore di che di Pt_1 CP_5 gravano sulla liquidate come da dispositivo in calce, sulla base delle CP_4 vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata,
15 a)- accerta e dichiara l'obbligo di
[...] di versare al Controparte_8 [...]
Complementare per i lavoratori dell'Industria Controparte_1 metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini - al CP_2 quale l'appellante aderisce, i contributi di previdenza complementare ancora dovuti e non versati dalla parte datoriale in relazione al periodo giugno 2018 – luglio 2020, oltre interessi di mora, in misura pari al tasso legale d'interesse, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento, unitamente all'eventuale incremento percentuale del valore della posizione individuale aperta presso il ON, registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, che dovesse essere accertato e liquidato in separato giudizio, oltre interessi di mora;
per l'effetto,
b)- condanna Controparte_8
a versare al Nazionale Pensione Complementare
[...] CP_5 per i lavoratori dell'Industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini - l'importo di € 5.072,40, oltre interessi di mora, in CP_2 misura pari al tasso legale d'interesse, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento, unitamente all'eventuale incremento percentuale del valore della posizione individuale aperta presso il registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, in relazione a CP_5 ciascun rateo di contribuzione omesso, che dovesse essere accertato e liquidato in separato giudizio, oltre interessi di mora;
c)- condanna la Controparte_8 al pagamento in favore di
[...] [...]
delle spese del giudizio primo grado, che liquida in euro 3.400,00, Parte_1 oltre rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarsi ex art. 93 cpc;
d)- in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal , CP_5 dichiara che lo stesso non è tenuto al pagamento di alcun importo a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado;
c)- condanna la al pagamento delle spese di lite del presente CP_8
16 grado in favore di e del liquidate per Parte_1 CP_5 CP_2 ciascuno di essi in euro € 2.000,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese, Iva e Cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. per quelle anticipate dal procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.11.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1640/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 4/11/2025, ha emesso, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NARCISI Parte_1
ER
Appellante
Contro
[...]
Controparte_1
[...] CP_2 dall'avv. DE BENEDICTIS FLAVIO
Appellato
, Controparte_3
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 224 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma si è pronunciato sul ricorso proposto da contro la società Parte_1 [...]
(d'ora in avanti solo Controparte_3
e il CP_4 [...]
Controparte_1
in forma abbreviata “ (d'ora in avanti
[...] CP_2 solo per: CP_2
- l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo della a versare al CP_4 CP_5
i contributi di previdenza complementare dovuti e non versati in
[...] relazione al periodo giugno 2018 - luglio 2020;
- conseguentemente per la condanna della convenuta a versare al CP_4
la complessiva somma di euro 5.072,40 o il diverso importo CP_5 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora in misura pari al saggio legale dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento;
- e per la condanna generica della controparte al versamento al ON CP_4
COMETA anche dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del ON registrato, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, sino alla data dell'effettivo versamento, da liquidarsi in separato giudizio.
2. A sostegno della pretesa azionata l'originario ricorrente ha dedotto quanto segue:
- E' stato lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato della CP_4 dal maggio 2016 al settembre 2021 con qualifica di operaio inquadrato al 5° livello del CCNL dell'industria metalmeccanica privata.
-Dal 12.6.2018 è iscritto al ON pensione COMETA e, all'atto di adesione al
ON, ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione e dalla quota annuale del TFR devoluto alla previdenza complementare i contributi destinati al ON Pensione e a provvedere al relativo versamento.
-Il ON eroga prestazioni pensionistiche complementari e CP_2
2 integrative di quelle pubbliche obbligatorie e, a tal fine, riceve il versamento dei contributi e provvede alla gestione delle risorse e all'erogazione delle prestazioni;
si finanzia mediante il versamento dei contributi a carico del lavoratore, di quelli dovuti dal datore di lavoro o dal committente e il conferimento del TFR maturando (così l'art. 8 del d.lgs. 252/2005).
Quest'obbligo di versamento grava sul datore di lavoro, il quale ogni trimestre deve inviare al ON le distinte di contribuzione e di versamento riferite ai lavoratori iscritti.
2.1 Ciò che il ha lamentato dinanzi il Tribunale è l'inadempimento da Pt_1 parte del datore di lavoro dell'epoca, appunto SITTEL s.p.a., del sopradetto obbligo di versamento: l'analisi delle buste paga e dell'estratto contributivo prodotti dall'attore svela come la società abbia omesso di versare al CP_2
ON le quote di T.F.R. maturate da ottobre 2018 ad agosto 2020 nonché tutti gli altri contributi dovuti nel periodo giugno 2018-agosto 2020.
3. Il Tribunale, ritenute esaurienti le informazioni contenute nelle buste paga e nell'estratto contributivo depositati dal ricorrente, ha reputato raggiunta la prova delle omissioni datoriali e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato che
SITTEL s.p.a. ha effettivamente omesso di versare al i CP_5 contributi di previdenza complementare e gli accantonamenti delle quote di
TFR per il periodo giugno 2018-luglio 2020.
3.1 Viceversa, ha rigettato le domande di condanna.
3.2 In particolare, la domanda di condanna della al versamento al CP_4
ON della somma pari a euro 5.072,40 (risultante da conteggi affidati a sindacato provinciale di appartenenza, in atti) è stata disattesa sull'assunto che difetti in capo al lavoratore la legittimazione attiva ad azionare il diritto alla contribuzione, in considerazione della natura previdenziale e non retributiva dei versamenti del datore di lavoro ai fondi di previdenza (richiamando Cass. sent.
n. 2406 del 2022), con estraneità del ricorrente al diritto di credito azionato.
Ha quindi ritenuto il Tribunale che “Il lavoratore non può sostituirsi allo stato al ON di previdenza perché non può far valere nomine proprio un diritto di credito che resta altrui attesa la natura previdenziale dei versamenti al ON
3 . CP_2
3.3. Conseguentemente e anche in ragione dell'assenza di allegazioni e prove in ordine al pregiudizio subito dal lavoratore a causa dell'inadempimento datoriale, è stata respinta anche a domanda di condanna generica al versamento dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del
ON registrato, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, sino alla data dell'effettivo versamento, previsto dall'art. 8, comma 9, dello Statuto del
ON CP_2
3.4. Le spese di lite sono state per la metà compensate e per l'altra metà poste a carico, in parti uguali, delle convenute nella misura di euro 850,00 ciascuna, in ragione del parziale accoglimento delle dimande.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il Pt_1
4.1. Col primo motivo deduce la violazione del principio della domanda e del corollario della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., per essersi il Tribunale limitato ad una pronuncia di accertamento e dichiarazione degli inadempimenti della a fronte della proposizione di CP_4 una domanda, più ampia, di accertamento e dichiarazione (anche) dello specifico obbligo della società di effettuare i versamenti al ON dei contributi destinati al finanziamento della posizione assicurativa individuale del lavoratore.
Fa notare l'appellante di avere particolare interesse a una statuizione nei termini richiesti, poiché funzionale all'ottenimento della condanna della datrice di lavoro al versamento al ON della somma risultante dai conteggi sindacali.
Riferisce, inoltre, come soltanto attraverso l'accoglimento della domanda nei termini prospettati potrebbe ricevere piena ed effettiva tutela il proprio diritto alla regolare contribuzione, leso dalle accertate omissioni datoriali.
Diritto - precisa l'appellante - che indubbiamente fa capo al lavoratore poiché
l'inattuazione, da parte del d.lgs. n. 252/2005, del principio posto dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 8 della legge-delega n. 243/2004 (cioè, il principio della contitolarità del diritto alla contribuzione fra i fondi pensione e i propri iscritti e
4 la conseguente legittimazione dei fondi a rappresentarli nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti) ha soltanto comportato il mancato riconoscimento della titolarità di tal diritto anche in capo ai Fondi di previdenza complementare, con la conseguenza che esso debba esclusivamente ricondursi alla sfera giuridico-patrimoniale del lavoratore iscritto, come tale unico legittimato a pretenderne l'adempimento (pur non avendo il decreto legislativo attuativo nulla previsto per il caso di omesso versamento dei contributi di previdenza complementare da parte del datore di lavoro).
4.2. Quest'ultimo argomento ha costituito lo spunto per censurare, col secondo motivo d'appello, la statuizione di rigetto della domanda di condanna della al versamento al ON della complessiva CP_4 CP_2 somma di euro 5.072,40.
Lamenta l'appellante che rispetto alle omissioni contributive datoriali il
[...]
è sprovvisto di azione per il recupero dei Controparte_6 contributi versati e che ciò non può lasciare privo di tutele il lavoratore rispetto alla situazione di irregolarità contributiva, non essendo applicabile a tale forma di previdenza il principio di automaticità delle prestazioni, con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato ad agire è il lavoratore, per reagire all'inadempimento datoriale.
Assume, quindi, di agire “in giudizio iure proprio, a tutela del proprio diritto ad ottenere quella particolare prestazione che il soggetto datoriale è obbligato nei suoi confronti a compiere, avente ad oggetto un fare specifico
4.3. Con il terzo motivo l'appellante reagisce al rigetto della domanda di condanna generica della al versamento al dell'eventuale CP_4 CP_5 incremento percentuale del valore della propria posizione individuale attiva presso ON previsto dall'art. 8, comma 9, dello Statuto del fondo, che prevede testualmente che “Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a
5 versare al con modalità definite dalle norme operative interne, un CP_5 importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del ON registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse”.
Lamenta, in particolare, il che in base a quanto previsto dal Pt_1
Regolamento del ON alla tardiva regolarizzazione dei versamenti dovuti sulla posizione contributiva del lavoratore aderente sia sempre connesso un potenziale pregiudizio e che non osta alla condanna generica al relativo ristoro l'assenza di prove ritenuta dal primo giudice, in quanto soltanto la liquidazione economica di tale pregiudizio richiede l'accertamento dell'effettivo incremento percentuale del valore della quota (subordinata a uno specifico onere di allegazione e prova).
Dunque, l'assenza di prove ritenuta dal Tribunale non osta alla condanna generica della a provvedere anche a questa forma di ristoro. CP_4
4.4. Infine, con l'ultimo motivo di doglianza, l'appellante contesta la conseguente parziale compensazione delle spese operata dal Tribunale, chiedendo la totale condanna dei convenuti al pagamento delle stesse.
4.5 Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
5. Si è costituito il
[...]
Controparte_1
il quale ha aderito alla domanda attorea di
[...] condanna della ai versamenti omessi, spiegando, al contempo, appello CP_4 incidentale avverso il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite per violazione dell'art. 91 c.p.c.
Fa notare, difatti, che in primo grado solo la società datrice di lavoro è rimasta soccombente.
Chiede, quindi, che a sopportare le spese processuali del doppio grado sia
6 soltanto la CP_4
6. La società Controparte_3
pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
[...]
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
8. L'appello va accolto, riportandosi il Collegio – ai sensi dell'art. 118 delle disp di att. al cpc - anche alle argomentazioni già rese dalla medesima sezione di questa Corte su analoga questione relativa all'omesso versamento delle quote di TFR maturate mensilmente da parte della società a scapito di altro CP_4 suo lavoratore dipendente iscritto al ON pensione (sentenza del CP_2
16.9.2025 n. 2722).
.
9. I primi due motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, in aderenza ai principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura retributiva del credito vantato dal lavoratore nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare ai fondi di previdenza complementare le quote di TFR maturando e le risorse per la contribuzione dovuta.
La tesi della estraneità del lavoratore al diritto di credito in questione – fatta propria dal Tribunale - è stata, invero, recentemente smentita da Cass., sez. lavoro, 26.4.2024 n. 11198, a mente della quale “… quand'anche il lavoratore abbia aderito a forme di previdenza complementare, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi - anche sotto forma di quote di T.F.R. - non versate al fondo di previdenza complementare e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il ON di garanzia, la surrogazione di quest'ultimo, al primo, nell'ammissione al passivo per i contributi omessi.
7 11. Va, dunque, ribadita la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e ON di Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del ON, di una prestazione previdenziale integrativa – per cui il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del ON una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito. 12. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal ON di previdenza complementare.
13. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al
ON di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.
[…]
15. In continuità, pertanto, con la più recente giurisprudenza di questa
Corte va riaffermato che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al ON di previdenza complementare, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest'ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al
ON di previdenza complementare non gli ha impresso natura
«previdenziale»”.
8 Nello stesso senso si era già posta Cass., sez. lavoro, n. 18477 del 2023, alla quale si deve il meritorio compito d'aver proceduto a una puntuale ricostruzione del quadro giuridico e giurisprudenziale di riferimento e di aver inquadrato la fattispecie nei seguenti termini (pag. 20 e ss.):
- la soluzione della questione interpretativa circa la natura retributiva ovvero previdenziale del credito presuppone di distinguere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore da quello tra quest'ultimo e il fondo;
- “Indubbiamente, si tratta di due rapporti diversi ed autonomi, ancorché connessi per effetto di una facoltà liberamente esercitata dal lavoratore, posto che, come hanno chiaramente illustrato le Sezioni Unite di questa
Corte, “l'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti” (ai fondi di previdenza integrativa) “nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria … che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore;
esso tuttavia non modifica
i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire” (Cass. S.U. 9 marzo
2015, n. 4684, in motivazione, sub p.to 26)”;
- coerentemente occorre tenere distinti, da un lato, il versamento di contributi e/o il conferimento del T.f.r. maturando, in funzione di predisposizione delle risorse economiche e finanziarie da destinare all'erogazione delle prestazioni;
dall'altro, il trattamento integrativo erogato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenuta invalidità;
- quindi, da una parte sta il “rapporto di lavoro, che integra, ai fini qui
d'interesse, il “rapporto di provvista”, da cui il lavoratore trae appunto le risorse finanziarie, in virtù di un incarico (che ad esso sicuramente accede ma da cui altrettanto certamente esorbita), al proprio datore di lavoro, giuridicamente qualificabile (e qui già qualificato) come di delegazione o
9 più propriamente di mandato”; dall'altra sta il “rapporto contrattuale (“di valuta”), finalizzato al conseguimento di una pensione integrativa”;
- “12. Dalla distinzione operata si ricava allora la giustificazione: a) della natura retributiva, tanto della contribuzione, quanto del conferimento della quota di T.f.r. maturando, in quanto semplicemente
“accantonati” presso il datore di lavoro – sia pure con un vincolo di destinazione - a che tali risorse finanziarie siano effettivamente versate al
F.C.P….sulla base del mandato ad esso conferito dal lavoratore;
b) della natura previdenziale, invece, del trattamento pensionistico integrativo, o della diversa prestazione previdenziale integrativa, negoziati dal lavoratore con il F.C.P., secondo la previsione dello statuto dell'ente”.
In tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato, conclusivamente, i seguenti principi di diritto:
- 1. “Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e ON di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso
l'investimento da parte del ON, di una prestazione previdenziale integrativa – il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del ON una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione
o il T.F.R. maturando conferito.” 2. “Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C.”
- 3. “Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in
10 capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.”
- 4. “Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, secondo comma l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del
F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.”
Anche nella più recente pronuncia n. 4265 del febbraio 2025 gli stessi giudici di legittimità hanno, altresì, chiarito ulteriormente che “qualora il datore di lavoro non versi le quote del TFR al ON di previdenza scelto dal lavoratore, “il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse”, con la conseguenza che “il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva”.
La premessa dogmatica da cui muove la Suprema Corte nelle sopra richiamate pronunce è la riconducibilità dei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore all'istituto della delegazione di pagamento in quanto, laddove il conferimento dei contributi nelle forme pensionistiche complementari avvenisse nella forma della cessione di un credito futuro in favore del si realizzerebbe una CP_5 successione nel credito idonea a spogliare definitivamente il lavoratore cedente della titolarità del diritto, assieme alla legittimazione a dedurlo in causa.
Del resto, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di confermare che la mancata attuazione delle previsioni della legge delega in ordine alla contitolarità (in capo ai fondi pensione e agli iscritti) del diritto alla contribuzione e del diritto al TFR (art. 1, comma 2, lettera e, numero 8, della legge n. 243 del 2004) impone di ricostruire in modo puntuale la volontà delle
11 parti e di accertare di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda la cessione di un credito futuro (art. 1260 c.c.) o una delegazione di pagamento
(art. 1268 c.c.). (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 154 anno 2021).
E', perciò, rilevante verificare preventivamente, al fine di riconoscere o meno la legittimazione attiva in capo all'odierno appellante, la soluzione optata dallo stesso.
E, nel caso di specie, risulta dal modello di adesione al ON in atti, CP_2 utilizzato dal per l'iscrizione al ON stesso, che il lavoratore Pt_1
il datore di lavoro a prelevare i contributi dalla retribuzione e dalla quota annuale del TFR e a provvedere al relativo versamento, con scelta del di strutturare i rapporti giuridici tra lui, il datore di lavoro e il Pt_1 CP_4
ON secondo, appunto, lo schema delegatorio. CP_2
A ciò si aggiunga che all'art. 9 dello Statuto del ON ME (in atti) si legge: “La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni”.
Del pari, all'art. 13 si legge: “l'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata ….. ” e all'art. 33: “La domanda di adesione … contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore”.
Trattasi, di disposizioni, che, come si vede, confermano la disponibilità della quota individuale da parte del lavoratore, escludendo, pertanto, l'ipotesi di intervenuta cessione di un credito futuro in favore del ON.
Inoltre, come evidenziato dal nella memoria di costituzione nel CP_5 presente giudizio, “il non può avere alcuna Controparte_7 responsabilità sulla correttezza ed esaustività degli stessi dati e, a fortiori, sull'inadempimento di versamento da parte dell'azienda. L'unico soggetto che è in grado di provare la sussistenza di omissioni contributive (e la correttezza di
12 dati eventualmente comunicati al dall'azienda Controparte_7 attraverso le liste di contribuzione) è il lavoratore, unico soggetto legittimato a promuovere la relativa azione giudiziaria. È incontestata, difatti, la legittimazione attiva in capo al lavoratore, il quale, non solo è il soggetto interessato al corretto versamento dei contributi alla forma pensionistica complementare di appartenenza, ma è anche colui che ha contezza dell'effettiva omissione, avendo a disposizione le buste paga ed i modelli CU emessi dal datore di lavoro e riportanti le trattenute effettivamente applicate a titolo di contribuzione complementare o le quote di TFR destinate a previdenza complementare.”.
Quindi, non può che affermarsi la piena legittimazione del ad agire nei Pt_1 confronti della Sittel S.p.A. per ottenerne la condanna ad effettuare i versamenti omessi sulla propria posizione individuale attiva presso il ON – per come già accertato al primo giudice con statuizione non censurata - a tutela della relativa integrità, avendo il ricorrente preteso la corresponsione del corrispondente importo non già nei propri confronti, bensì direttamente del quale unico soggetto legittimato a riceverne l'incasso, anche alla luce CP_5 dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato.
10. Altresì, fondato è il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda di condanna generica della Società datrice di lavoro a versare al , sempre a valere sulla posizione CP_5 individuale del lavoratore istante, l'eventuale incremento percentuale del valore della rispettiva quota gestita dal ON registrato, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, nel periodo di mancato o tardivo versamento, da liquidarsi in separato giudizio.
Si legge, infatti, all'art. 8, comma 9 dello Statuto del che “ai fini della CP_5 regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a versare al con modalità definite dalle CP_5 norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del
13 valore della quota del registrato nel periodo di mancato o CP_5 tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse”; ne discende che “qualora dovesse essere accertata l'effettività del suddetto incremento percentuale nel periodo di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro sarebbe certamente tenuto a corrisponderne il valore al ON, in quanto a ciò obbligato dallo Statuto medesimo, senza necessità di alcuna prova, in tale sede - né a monte nel giudizio di primo grado -, in ordine all'esistenza e all'esatto ammontare del presunto pregiudizio subito dal lavoratore, per effetto del mancato o tardivo versamento dovuto dalla parte datoriale, posto che la spiegata domanda di condanna generica rinviene il proprio fondamento nello Statuto del CP_5 regolarmente prodotto in atti e si riferisce alla mera eventualità in cui il pregiudizio de quo dovesse essere accertato in separata sede” (Corte Appello
Roma n. 2722/2025).
Invero, soltanto l'esatta quantificazione economica di tale pregiudizio sarebbe subordinata a uno specifico onere di allegazione e prova, dipendendo dall'accertamento dell'effettivo decremento del valore percentuale della quota individuale, a causa della relativa sottrazione all'investimento gestito dal a seconda dei valori registrati nel periodo del ritardo nella CP_5 regolarizzazione;
tuttavia, il lavoratore, nel giudizio di primo grado, non ha preteso la liquidazione del pregiudizio de quo con la conseguente condanna specifica della parte datoriale al risarcimento dello stesso, bensì l'accertamento del proprio diritto a riceverne il ristoro in caso di prova del danno subito per effetto dei versamenti omessi, riservandosene l'accertamento in separato giudizio.
La domanda andava dunque accolta.
Riguardo alle spese, infine, il Tribunale, in ragione del parziale accoglimento delle domande, ha compensato le stesse per la metà, ponendo il residuo a carico delle parti resistenti ( e . CP_4 CP_2
L'appellante lamenta siffatta regolamentazione rivendicando la totalità delle spese a suo favore.
14 Il motivo di appello è fondato solo nei riguardi della (totalmente CP_4 soccombente), non anche del , unico soggetto soccombente CP_5 risultando la Sittel S.p.A.
Per le stesse ragioni di soccombenza merita accoglimento l'appello incidentale spiegato dal posto che quest'ultimo, considerato l'esito del CP_5 giudizio di primo grado, già in quella sede non poteva dirsi soccombente e, dunque, andava esentato dal pagamento delle spese di lite, erroneamente, anche se in parte, compensate nei suoi confronti.
11. In conclusione, la Controparte_8
è obbligata a versare al , al
[...] CP_5 quale l'appellante aderisce, i contributi di previdenza complementare ancora dovuti e non versati dalla parte datoriale in relazione al periodo giugno 2018 – luglio 2020, con conseguente condanna della Società appellata al versamento al predetto del relativo importo, pari alla somma di € 5.072,40, oltre CP_5 interessi di mora, in misura pari al tasso legale d'interesse, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento, unitamente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota presso il ON registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, che dovesse essere accertato e liquidato in separato giudizio, oltre interessi di mora.
12. La sopporterà le spese del primo grado in favore del a CP_4 Pt_1 differenza del non soccombente. CP_5
Le spese del presente grado, sia in favore di che di Pt_1 CP_5 gravano sulla liquidate come da dispositivo in calce, sulla base delle CP_4 vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata,
15 a)- accerta e dichiara l'obbligo di
[...] di versare al Controparte_8 [...]
Complementare per i lavoratori dell'Industria Controparte_1 metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini - al CP_2 quale l'appellante aderisce, i contributi di previdenza complementare ancora dovuti e non versati dalla parte datoriale in relazione al periodo giugno 2018 – luglio 2020, oltre interessi di mora, in misura pari al tasso legale d'interesse, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento, unitamente all'eventuale incremento percentuale del valore della posizione individuale aperta presso il ON, registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, che dovesse essere accertato e liquidato in separato giudizio, oltre interessi di mora;
per l'effetto,
b)- condanna Controparte_8
a versare al Nazionale Pensione Complementare
[...] CP_5 per i lavoratori dell'Industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini - l'importo di € 5.072,40, oltre interessi di mora, in CP_2 misura pari al tasso legale d'interesse, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento, unitamente all'eventuale incremento percentuale del valore della posizione individuale aperta presso il registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, in relazione a CP_5 ciascun rateo di contribuzione omesso, che dovesse essere accertato e liquidato in separato giudizio, oltre interessi di mora;
c)- condanna la Controparte_8 al pagamento in favore di
[...] [...]
delle spese del giudizio primo grado, che liquida in euro 3.400,00, Parte_1 oltre rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarsi ex art. 93 cpc;
d)- in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal , CP_5 dichiara che lo stesso non è tenuto al pagamento di alcun importo a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado;
c)- condanna la al pagamento delle spese di lite del presente CP_8
16 grado in favore di e del liquidate per Parte_1 CP_5 CP_2 ciascuno di essi in euro € 2.000,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese, Iva e Cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. per quelle anticipate dal procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.11.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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