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Decreto 7 giugno 2025
Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2045/2023 R.G.TRIB.
Tribunale di LECCE sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice Relatore
nella procedura iscritta al n. 2045/2023 R.G. promossa da
nato in SENEGAL il 18.07.1984, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Carone, presso il cui C.F._1 studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
di LECCE, rappresentati e Controparte_1 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
avente ad oggetto: ricorso ex. art. 702 bis c.p.c.
PREMESSE IN FATTO
Con ricorso depositato il giorno 1.03.2023, ha proposto Parte_1 ricorso avverso il provvedimento emesso in data 25.01.2023, con cui il Questore di Lecce ha rifiutato la richiesta di rilascio di permesso per protezione speciale presentata in data 20.10.2022, previa acquisizione del parere della Commissione Territoriale di Lecce, la quale, in data 12.01.2023 aveva espresso parere negativo in relazione alla predetta istanza. L'odierno richiedente ha avanzato una prima domanda di protezione internazionale in data 9.05.2017, presso la Questura di Brindisi;
con provvedimento del 31.08.2018 la Commissione Territoriale di Lecce ha rigettato tale domanda. Quindi, il richiedente ha impugnato la relativa decisione dinanzi a codesto Tribunale, che con provvedimento decisorio del 7.05.2021 ha rigettato il ricorso. Successivamente, in data 28.02.2022, il richiedente ha proposto domanda reiterata di protezione internazionale, che veniva dichiarata inammissibile con provvedimento del 9.03.2022 dalla Commissione Territoriale di Lecce. anche tale decisione veniva impugnata dinanzi a codesto Tribunale Con memoria di costituzione depositata il 14.09.2023, si è costituita la di CP_1
Lecce, al fine di chiedere l'integrale rigetto del ricorso, sul presupposto della piena legittimità del provvedimento impugnato. È intervenuto il Pubblico Ministero, il quale ha reso il parere di rito. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano, inoltre, carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce Dall'informativa redatta a cura della Questura di Lecce – Divisione Immigrazione, risulta che il richiedente non è gravato da precedenti penali e di polizia, non ha mai fornito generalità differenti in occasione di controlli ed identificazioni, né risultano frequentazioni negative in suo pregiudizio. All'udienza del 10.01.2025, previa trattazione scritta della causa, il fascicolo è stato rimesso al Giudice Relatore, affinchè riferisse al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE PREMESSA METODOLOGICA: Sull'esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi Preliminarmente, in rito, va rilevato che il ricorso, seppur introdotto nelle forme degli artt. 702 bis e ss C.p.C., è stato iscritto a ruolo l'1/03/2023, nella reggenza delle innovazioni apportate dalla normativa del d. 1. 113/2018 convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 e, pertanto, in applicazione del principio tempus regit actum deve essere trattato in composizione collegiale ai sensi e per l'effetto dell'art 19 ter del D. L.vo 1/09/2011 n. 150, così come confermato da recente e costante giurisprudenza (cfr. Cass Civ n. 18430/2020 e n. 16458/2019). In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020. Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”. Per quello che qui ci riguarda, occorre riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione) La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti:
“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”. La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione). Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto. In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona). Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge: “…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità. Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che
“quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte. Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete: a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato; b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio. Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente avendo formalizzato la stessa in data 20.10.2022, in epoca antecedente, quindi, all'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.
Osserva il Collegio che il ricorrente, giunto nel nostro Paese nell'aprile 2017, ha provato di aver raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socio-lavorativo del territorio ove si trova a vivere. A tal fine, ha documentato di aver frequentato un corso di alfabetizzazione della lingua italiana durante l'a.s. 2017/2018, tenuto dall'Associazione Migrantes di Brindisi;
inoltre, dal mod. C2 Storico prodotto in atti si evince che il richiedente ha svolto regolare attività lavorativa a far data dal 24.10.2018, sino ad oggi, in maniera pressochè costante (cfr. docc. in atti). Ciò denota, senza dubbio, una concreta volontà di integrazione nel tessuto socio- economico dell'ambiente in cui attualmente si trova a vivere. Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la situazione del richiedente - il quale si è allontanato dal suo Paese ormai da diversi anni, con sicuro sradicamento dalla realtà economica e sociale del Paese di origine, unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano gravi precedenti penali accertati né di polizia a suo carico) si ritengono sussistenti, allo stato, ragioni che ne impediscono il ritorno nel Paese di origine. Sussistono, pertanto, all'esito della comparazione con la situazione soggettiva ed oggettiva del Paese di origine, evidenti ragioni che escludono un possibile ricollocamento del richiedente nel paese di provenienza al di sopra della soglia minima dell'esplicazione dei diritti umani fondamentali. Va dato altresì atto che non sono emerse “ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica”. Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la situazione del richiedente e del Paese di origine unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), al percorso integrativo intrapreso, alla condizione di estrema vulnerabilità dello stesso, egli ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma ter D.lgs. n.25/2008. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio ai sensi Contr dell'art. 19 comma 1.2. del er il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Sulle spese del giudizio Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, “la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”(cfr. Cassaz. n.18583/2012; contra ord. Cassaz. n.5819/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• dichiara la sussistenza dei motivi che, ex art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n.286/1998, e 32 comma ter del D.Lgs n.25/2008, impediscono il rientro del richiedente nato in SENEGAL il 18.07.1984, nel suo paese d'origine e Parte_1 conseguentemente dichiara il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale”;
• dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore competente per Contr territorio ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. del er il rilascio del permesso di cui innanzi;
• nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dr.ssa Caterina Stasi Dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Elena Di Noi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
Tribunale di LECCE sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice Relatore
nella procedura iscritta al n. 2045/2023 R.G. promossa da
nato in SENEGAL il 18.07.1984, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Carone, presso il cui C.F._1 studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
di LECCE, rappresentati e Controparte_1 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
avente ad oggetto: ricorso ex. art. 702 bis c.p.c.
PREMESSE IN FATTO
Con ricorso depositato il giorno 1.03.2023, ha proposto Parte_1 ricorso avverso il provvedimento emesso in data 25.01.2023, con cui il Questore di Lecce ha rifiutato la richiesta di rilascio di permesso per protezione speciale presentata in data 20.10.2022, previa acquisizione del parere della Commissione Territoriale di Lecce, la quale, in data 12.01.2023 aveva espresso parere negativo in relazione alla predetta istanza. L'odierno richiedente ha avanzato una prima domanda di protezione internazionale in data 9.05.2017, presso la Questura di Brindisi;
con provvedimento del 31.08.2018 la Commissione Territoriale di Lecce ha rigettato tale domanda. Quindi, il richiedente ha impugnato la relativa decisione dinanzi a codesto Tribunale, che con provvedimento decisorio del 7.05.2021 ha rigettato il ricorso. Successivamente, in data 28.02.2022, il richiedente ha proposto domanda reiterata di protezione internazionale, che veniva dichiarata inammissibile con provvedimento del 9.03.2022 dalla Commissione Territoriale di Lecce. anche tale decisione veniva impugnata dinanzi a codesto Tribunale Con memoria di costituzione depositata il 14.09.2023, si è costituita la di CP_1
Lecce, al fine di chiedere l'integrale rigetto del ricorso, sul presupposto della piena legittimità del provvedimento impugnato. È intervenuto il Pubblico Ministero, il quale ha reso il parere di rito. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano, inoltre, carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce Dall'informativa redatta a cura della Questura di Lecce – Divisione Immigrazione, risulta che il richiedente non è gravato da precedenti penali e di polizia, non ha mai fornito generalità differenti in occasione di controlli ed identificazioni, né risultano frequentazioni negative in suo pregiudizio. All'udienza del 10.01.2025, previa trattazione scritta della causa, il fascicolo è stato rimesso al Giudice Relatore, affinchè riferisse al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE PREMESSA METODOLOGICA: Sull'esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi Preliminarmente, in rito, va rilevato che il ricorso, seppur introdotto nelle forme degli artt. 702 bis e ss C.p.C., è stato iscritto a ruolo l'1/03/2023, nella reggenza delle innovazioni apportate dalla normativa del d. 1. 113/2018 convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 e, pertanto, in applicazione del principio tempus regit actum deve essere trattato in composizione collegiale ai sensi e per l'effetto dell'art 19 ter del D. L.vo 1/09/2011 n. 150, così come confermato da recente e costante giurisprudenza (cfr. Cass Civ n. 18430/2020 e n. 16458/2019). In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020. Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”. Per quello che qui ci riguarda, occorre riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione) La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti:
“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”. La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione). Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto. In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona). Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge: “…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità. Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che
“quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte. Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete: a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato; b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio. Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente avendo formalizzato la stessa in data 20.10.2022, in epoca antecedente, quindi, all'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.
Osserva il Collegio che il ricorrente, giunto nel nostro Paese nell'aprile 2017, ha provato di aver raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socio-lavorativo del territorio ove si trova a vivere. A tal fine, ha documentato di aver frequentato un corso di alfabetizzazione della lingua italiana durante l'a.s. 2017/2018, tenuto dall'Associazione Migrantes di Brindisi;
inoltre, dal mod. C2 Storico prodotto in atti si evince che il richiedente ha svolto regolare attività lavorativa a far data dal 24.10.2018, sino ad oggi, in maniera pressochè costante (cfr. docc. in atti). Ciò denota, senza dubbio, una concreta volontà di integrazione nel tessuto socio- economico dell'ambiente in cui attualmente si trova a vivere. Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la situazione del richiedente - il quale si è allontanato dal suo Paese ormai da diversi anni, con sicuro sradicamento dalla realtà economica e sociale del Paese di origine, unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano gravi precedenti penali accertati né di polizia a suo carico) si ritengono sussistenti, allo stato, ragioni che ne impediscono il ritorno nel Paese di origine. Sussistono, pertanto, all'esito della comparazione con la situazione soggettiva ed oggettiva del Paese di origine, evidenti ragioni che escludono un possibile ricollocamento del richiedente nel paese di provenienza al di sopra della soglia minima dell'esplicazione dei diritti umani fondamentali. Va dato altresì atto che non sono emerse “ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica”. Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la situazione del richiedente e del Paese di origine unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), al percorso integrativo intrapreso, alla condizione di estrema vulnerabilità dello stesso, egli ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma ter D.lgs. n.25/2008. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio ai sensi Contr dell'art. 19 comma 1.2. del er il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Sulle spese del giudizio Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, “la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”(cfr. Cassaz. n.18583/2012; contra ord. Cassaz. n.5819/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• dichiara la sussistenza dei motivi che, ex art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n.286/1998, e 32 comma ter del D.Lgs n.25/2008, impediscono il rientro del richiedente nato in SENEGAL il 18.07.1984, nel suo paese d'origine e Parte_1 conseguentemente dichiara il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale”;
• dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore competente per Contr territorio ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. del er il rilascio del permesso di cui innanzi;
• nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dr.ssa Caterina Stasi Dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Elena Di Noi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.