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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2489 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Viale Parte_1
Giulio AR n. 95, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
AR RI n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/71 e/o in subordine il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 legge n. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa (25.1.2024).
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha negato la sussistenza dei requisiti medici invocati dalla ricorrente.
Con ricorso depositato in data 15.4.2025, ha contestato le risultanze peritali Parte_1 del giudizio di accertamento tecnico preventivo sostenendo che, sulla base della documentazione medica prodotta, emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per affermare la sussistenza della pensione di inabilità e/o dell'assegno mensile di assistenza.
1 Parte ricorrente ha quindi chiesto che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, vengano riconosciuti i suddetti requisiti sanitari.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 11.4.2025 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 3.4.2025.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta che il Ctu avrebbe sottostimato la gravità del quadro patologico, richiamandosi a tutti i documenti già depositati nella prima fase dai quali emergerebbe la sussistenza dei requisiti sanitari qualora gli stessi fossero stati correttamente valutati dal Ctu. Il che – però – senza aver svolto alcuna argomentazione di valore scientifico ma mere considerazioni atecniche da parte del difensore. Peraltro, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu e omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu, né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
In realtà, le uniche osservazioni critiche all'elaborato peritale sono quelle predisposte nella presente sede dal difensore della ricorrente, che non risulta possedere competenze specialistiche in campo medico legale e, ad ogni modo, tali osservazioni risultano essere estremamente generiche. Il
2 difensore, infatti, non ha illustrato alcun errore tecnico commesso dal Ctu né alcuna contraddizione in cui sarebbe incorso quest'ultimo.
Tali rilievi si sostanziano in un generico dissenso espresso avverso le risultanze peritali e si risolvono – anche in considerazione della richiamata certificazione medica – in una richiesta di rivalutazione medica, senza – però – individuare specifici errori, omissioni e contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto nominato dal Tribunale.
Le conclusioni formulate dal Ctu nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Invero, il Ctu nominato nella precedente fase di Accertamento tecnico preventivo (dott.
[...]
) ha accertato, in modo chiaro all'esito di un articolato ed esaustivo ragionamento Per_1 scientifico, che la parte ricorrente non presenta una invalidità pari o superiore al 74% ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e/o 13 della legge n. 118/71.
Invero, il Ctu, nel valutare le singole infermità da cui è affetta la ricorrente (“Spondilodiscoartrosi;
Sindrome depressiva endoreattiva media;
Coronaropatie lieve [pregresso patch PFO]”) , ha evidenziato quanto segue: “ Rachide: L'artrosi consiste in un progressivo deterioramento delle cartilagini articolari (superfici di contatto tra due segmenti ossei). Pur essendo un fenomeno parafisiologico, senile, tale degenerazione può in alcuni (non rari) casi esordire in età media con interessamento sempre più grave e notevole limitazione funzionale. Le cause sono le più diverse e vanno da problemi endogeni (ormonali, genetici, ecc ...) a cause esogene (ambienti freddi, umidi, ecc
...) nonché ad abitudini di vita (carico incongruo, obesità, ecc ...). Da un punto di vista fisico avremo quindi un rimaneggiamento delle superfici articolari (alle Rx, riduzione della rima) con un eccessivo rimaneggiamento osseo (alle RX, osteofitosi). Una delle localizzazione più frequenti è quella dello scheletro sagittale con una gravità crescente nel senso piedi-testa. A carico del rachide cervicale, per la costante gravità del capo, possiamo ritrovare precocemente tutti gli stadi artrosici con notevole impegno funzionale. Lo stadio terminale di tale interessamento consiste nell'anchilosi (blocco permanente) delle articolazioni interessate dal processo. L'interessamento può essere segmentarlo
(limitatamente al tratto Cervicale, al tratto Dorsale o al tratto Lombare) oppure interessare la colonna in toto;
quando è la prima ipotesi, spesso è secondaria a noxae locali (malattie ossee, infettive, traumatiche, ecc.), mentre nella secondo è la conseguenza di una patologia sistemica: in entrambe le situazioni l'evoluzione finale è quella dell'anchilosi. Tale processo degenerativo può egualmente presentarsi come manifestazione organo-specifica (Spondilite anchilopoietica) su base immunologia, nella quale troviamo, nel corso evolutivo, una progressiva saldatura dei corpi vertebrali “a canna di bambù” determinando quindi la totale rigidità; in tali casi la terapia negli
3 stadi intermedi è quella della immobilizzazione al fine di permettere la stazione eretta, infatti in caso contrario, la calcificazione provocherebbero la flessione totale del tronco con ipercifosi ed ancora maggiore menomazione. Una variante particolare è quella gottosa (determinata dall'eccesso di acido urico) la quale instaura spesso una concomitante insufficienza renale, e quindi molto menomante.
[…] Nella fattispecie siamo in presenza della diagnosi di “Spondilodiscoartrosi ” il cui grado ci ha permesso di valutarla nella misura del 30 %.
Depressione endoreattiva & endogena: La depressione è una patologia comportamentale a carico della vita di relazione con un interessamento del tono dell'umore e la “voglia di vivere” nettamente influenzata in senso peggiorativo. Se ne distinguono fondamentalmente due cause schematiche: quella che nasce da un'alterata risposta agli stress e quella che invece viene prodotta senza apparente causa. La terapia è fondamentalmente chimica e comportamentale, psicoterapia di supporto singola o di gruppo per ripristinare un giusto riverbero della vitalità ambientale all'interno dei processi noetici dell'interessato.
[…] Nella fattispecie, tenuto conto dell'età, della tipizzazione, della stadiazione e della terapia, siamo in presenza della diagnosi di “Sindrome depressiva endoreattiva media” il cui grado ci ha permesso di valutarla nella misura del 25 %.
Coronaropatia: La coronaropatia, chiamata anche malattia ischemica coronarica, è una malattia in cui si verifica una sproporzione tra il fabbisogno d'ossigeno del cuore e l'ossigeno che riceve. Il cuore è composto in gran parte da tessuti muscolari, che hanno bisogno di ossigeno per funzionare.
I vasi sanguigni che riforniscono d'ossigeno il cuore si chiamano coronarie. I danni alle pareti di questi vasi sanguigni, per esempio la macroangiopatia (dovuta all'arteriosclerosi, cioè a depositi sulle pareti dei vasi sanguigni che possono provocarne l'ostruzione) o la microangiopatia
(restringimento dei capillari), portano a una riduzione del flusso di sangue, e quindi il tessuto retrostante non viene più irrorato di sangue in modo ottimale. Altre cause delle coronaropatie possono essere: ingrossamento cardiaco, tachicardia (frequenza cardiaca troppo rapida), aumento della pressione sanguigna o disturbi del ritmo cardiaco. Sono considerati altri fattori di rischio: il fumo, il diabete mellito, le anomalie del metabolismo lipidico (aumento dei livelli di LDL e del colesterolo totale) e l'iperfibrinogenemia (il sangue tende a coagulare più facilmente). Si distinguono coronaropatie asintomatiche o latenti e coronaropatie con sintomatologie varie, come: a) Angina pectoris, ovvero dolori al petto dovuti a un rifornimento provvisoriamente insufficiente del muscolo cardiaco;
b) Infarto miocardico acuto (IMA), in cui si verifica una necrosi del tessuto del muscolo cardiaco;
c) disturbi del ritmo cardiaco (Aritmie); d) morte improvvisa per cause cardiache. Una coronaropatia viene diagnosticata di solito in collegamento con la comparsa dell'angina pectoris e può essere confermata con un ECG a riposo, o meglio sotto sforzo. L'angiografia coronarica, ovvero
4 la rappresentazione radiologica delle arterie coronarie servendosi di mezzi di contrasto, può permettere di accertare con precisione estensione e localizzazione del vaso sanguigno ostruito.
Questi, però, sono solo i procedimenti diagnostici più frequenti. La terapia è ovviamente eziologia ma chirurgica con l'angioplastica che permette un corretto flusso ematico nel distretto coronarico.
L'infarto miocardico acuto è la necrosi ischemica di una parte del miocardio, secondaria ad una interruzione locale (trombosi; emorragia subintimale;
spasmo prolungato;
embolo), prolungata del flusso coronario. Le conseguenze fisiopatologiche sono direttamente proporzionali all'area necrotica
, ne consegue che il flusso eiettivo diminuisce, la pressione arteriosa diminuisce, mentre la pressione telediastolica ventricolare sinistra e la pressione intra -atriale SN aumenta. Tra le complicanze, ricorderemo le aritmie e disturbi della conduzione;
lo scompenso cardiaco (edema polmonare acuto); la rottura cardiaca;
l'insufficienza mitralica;
le tromboembolie;
ecc.. L'insieme del quadro anatomo
-patologico e funzionale determina una ridotta validità del soggetto. La sintomatologia dell'insufficienza cardiaca può essere così sinteticamente riassunta: dispnea da sforzo;
ortopnea; dispnea parossistica notturna;
tosse produttiva con escreato rugginoso. Quando lo scompenso è del cuore destro (spesso secondario allo scompenso sinistro), si associano: disturbi digestivi;
oliguria; subittero;
edemi declivi. Il rendimento emodinamico dell'apparato circolatorio viene oggi classificato nella tabella “NYHA” (“New York Heart Association” functional Classification) così caratterizzata: a) Classe I : Nessuna limitazione: l'attività fisica abituale non determina alcun sintomo;
b) Classe II: Moderata limitazione: Asintomatico a riposo, l'abituale attività fisica determina l'insorgere della sintomatologia;
c) Classe III: Marcata limitazione: Asintomatico a riposo, una minima attività fisica determina l'insorgere della sintomatologia;
d) Classe IV: Inabile a qualsiasi attività: Sintomatologia presente anche a riposo.
[…] Nella fattispecie siamo in presenza della diagnosi di Coronaropatie lieve (pregresso patch
PFO) ” il cui grado ci ha permesso di valutarla nella misura del 20 %”.
In definitiva, alla luce considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale e l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 16.12.2025
Il Giudice
5 SI Di TR
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