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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/09/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1947/2022 R.G. e vertente
TRA
Nell'interesse dei Sigg. , nata il [...] a Parte_1
Messina e res.te in Longi via Plebiscito n. 112 (C.F.:
[...]
), , nato il [...] a C.F._1 Parte_2
Messina e res.te in Misterbianco c/da Gelso Bianco ss 192 (C.F.:
[...]
), , nata a C.F._2 Parte_3
Messina il 06/11/1957 e res.te in Catania c/da Iungetto n. 15/B p.
Terra (C.F.: ), , nata il CodiceFiscale_3 Parte_4
24/05/1933 a Longi ed ivi res.te in via Plebiscito n. 112 (C.F.:
[...]
), nella qualità di eredi del defunto Sig. C.F._4
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1
in data 15 novembre 2016, ed elettivamente domiciliati in S. Agata
Militello in via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Genoveffa Caliò e Rosanna Monastra
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione su omologa
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2022 i ricorrenti esponevano che il de cuius, Sig. , aveva ottenuto, in data Persona_1
18/09/2020, decreto di omologa, a conclusione del giudizio di A.T.P. iscritto al n. 1795/2014 R.G. di codesto Tribunale, con cui si attestava in capo allo stesso il riconoscimento della cecità assoluta con decorrenza dall'istanza amministrativa;
di aver trasmesso all' , in CP_1
data 23.07.2019, Modello AP 70 e Modello AP 23 debitamente compilati ai fini della liquidazione della prestazione riconosciuta. Gli odierni ricorrenti eccepivano che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg. dalla notifica del modello AP70, non aveva provveduto alla liquidazione delle provvidenze economiche riconosciute in favore degli stessi;
chiedevano, pertanto, che fosse dichiarato il diritto alla liquidazione delle provvidenze economiche relative gli arretrati dei ratei maturati e non riscossi della pensione per cieco assoluto e dell'indennità di accompagnamento per cieco assoluto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa e che l' fosse condannata al pagamento di quanto sopra con la CP_1
riconosciuta decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositavano, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 19.10.2023 asserendo di aver liquidato il decreto in data 19.10.2023; chiedeva, dunque, la pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
2 La causa veniva istruita documentalmente.
La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
In data odierna la causa ritenuta matura per la decisione viene decisa.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1
cedolino del relativo pagamento, comprensivo degli arretrati e degli interessi, per complessivi € 52.803,56.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle CP_1
pretese avanzate dai ricorrenti.
Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai CP_1 fini dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge CP_1 chiaramente che il pagamento dell'importo in favore dei ricorrenti è stato disposto il 19.10.2023 data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario (31.05.2022).
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della CP_1
pendenza del giudizio era inadempiente.
Sul punto, infatti, deve evidenziarsi come nella costituzione dell' CP_1
non siano stati allegati impedimenti o altre circostanze che possano giustificare il ritardo nella liquidazione.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione dei parametri minimi stante l'attività difensiva svolta e con esclusione dell'attività istruttoria non
3 tenutasi. Va disposta la distrazione nei confronti dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
e , nella qualità di eredi del defunto Sig.
[...] Parte_4
con ricorso depositato in data 31.05.2022 Persona_1 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 30 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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