Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Matteo del Vesco -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3812/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 27.11.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 14.09.2002 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 27.03.2018 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d.
4-6.04.2018. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 14.09.2002, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte Parte_2
II serie A uff. 1 n. 140 anno 2002 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 secondo l'istituto dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2. La figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, continuerà a Persona_2 vivere con la madre sino a che lo vorrà, o comunque sino a che non diverrà economicamente indipendente.
3. La casa coniugale sita a Spinea (Venezia), Via Cici 7, resta assegnata alla signora Pt_1
quale genitore convivente con le figlie, sino al 27 marzo 2030.
[...]
4. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia durante la settimana per uno/due Per_1 pomeriggi e, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, previo accordo con la figlia, tenuto conto degli impegni della stessa e in considerazione della sua volontà data l'età.
5. Durante i periodi di vacanze scolastiche (di Natale, di Pasqua e d'estate), il padre potrà concordare con la madre e con la figlia minore (tenuto conto degli impegni della stessa e in considerazione della sua volontà data l'età) di trascorrere alcuni periodi continuativi.
6. Il signor corrisponderà alla signora quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento ordinario delle figlie ed , la complessiva somma di Persona_2 Persona_1
Euro 470,00 (ossia Euro 235,00 per ciascuna figlia), già Euro 400,00 (oltre rivalutazione Istat, attualmente dunque pari ad Euro 469,10,) da pagarsi entro il 25 di ogni mese;
detta somma verrà rivalutata secondo gli indici Istat a gennaio di ogni anno (a decorrere da gennaio 2025).
7. I genitori divideranno tra loro le spese straordinarie da sostenersi o sostenute in favore delle figlie, come indicate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, all'art. 16, da intendersi qui integralmente richiamato.
8. Le parti si dichiarano tra loro economicamente indipendenti l'uno dall'altra.
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, nell'interesse della figlia minore.
10. Spese di lite compensate.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.11.2024. Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -