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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1897 /2017
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 27/10/2025 ore 13.09
IL GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta depositate, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.05 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
RI RA MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa RI RA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1897/2017 pendente tra
( , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Tempio Pausania via Valentino 5 presso lo studio dell'Avv. Michele Careddu che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
CONTRO
( , elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
Sassari in via P.ssa RI n. 38 presso e nello studio dell'Avv. Gian Giacomo De
RT e dall'Avv. Monica Alicicco che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
E CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_2 C.F._3
, residente a [...]
[...]
(noto , nato ad [...] il 08/09//1934, cod fisc. CP_3 CP_4 [...]
, residente a [...] C.F._4
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_2 C.F._5
, residente a [...]
[...]
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , CP_5 CodiceFiscale_6
residente a [...]
(nota ), nata ad [...] il [...], cod. fisc. Controparte_6 CP_7 [...]
, residente a [...] C.F._7 nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_8 C.F._8
, residente a [...]
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_9 C.F._9
, residente a [...]
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_10 C.F._10
, residente a [...]
[...]
CONTUMACI
*****************
OGGETTO: IO
Conclusioni delle parti come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale il convenuto indicato in
[...]
epigrafe, asserendo che con scrittura privata del 10 agosto 1988, il ricorrente aveva acquistato da e un appezzamento di terreno Per_1 Persona_2
situato in Comune di Badesi, località Giuncaggiu, della superficie di circa milleduecento metri quadrati, facente parte del mappale 57 del foglio 62, del
Comune censuario di Aggius;
Affermava che per meglio individuare l'oggetto della compravendita le parti avevano allegato, dopo averla firmata, una planimetria alla suddetta scrittura, contornando in rosso la parte trasferita;
Il ricorrente affermava di aver provveduto, successivamente, a far effettuare il frazionamento dell'originario mappale 57 sulla base della predetta planimetria e che, pertanto, il terreno compravenduto risultava individuato al Catasto terreni al foglio 62 mappali 858 – 880 – 882, originati dal suddetto frazionamento;
Affermava, inoltre, di aver posseduto tale terreno dalla data dell'acquisto in modo esclusivo ed incontestato;
più precisamente, dopo averlo recintato ed avervi costruito un magazzino per il deposito degli attrezzi agricoli, ogni anno lo aveva coltivato, piantandovi degli ortaggi;
inoltre aveva provveduto a fare inserire tra i Fabbricati Urbani il suddetto magazzino che attualmente risulterebbe censito al foglio 62, mappale 854.
Affermava, infine, di aver interesse ad accertare giudizialmente, nei confronti di tutti i potenziali interessati, di essere divenuto proprietario per possesso ultraventennale, a norma e per gli effetti dell'art. 1158 cc, del terreno distinto in Catasto terreni al foglio 62 mappali 858 – 880 – 882, nonché del fabbricato entrostante, distinto al Catasto Fabbricati, foglio 62, mappale 854; chiedeva che venisse ordinata al competente Conservatore dei Pubblici registri la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità; spese compensate in difetto di opposizione, altrimenti a carico del soccombente.
Si costituiva in giudizio - mentre restavano Controparte_1
contumaci tutti gli altri convenuti - il quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto;
in particolare contestava la corrispondenza della copia della scrittura di vendita degli immobili con il suo originale chiedendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2719 cc, che il giudice volesse ordinare al ricorrente l'esibizione dell'originale della scrittura privata allegata al doc. 2 del ricorso. In ogni caso, il dichiarava ai CP_1
sensi dell'art. 214 2° co. di non riconoscere come autentiche le sottoscrizioni delle due zie firmatarie della scrittura e dell'allegata planimetria, ritenendo che le stesse non fossero state apposte dalle predette.
La causa, a seguito di mutamento di rito, veniva istruita con prova documentale, testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio per la verificazione delle firme, nonché trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2025 ex art. 281 sexies, con contestuale lettura del dispositivo.
*******************************
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno oggetto del presente giudizio merita di essere accolta per i motivi di seguito esplicitati. Preliminarmente, si rileva come nel corso del giudizio, a seguito del disconoscimento effettuato dal convenuto, sia stata espletata CTU grafologica che ha consentito di accertare che le firme apposte alla scrittura privata di vendita stipulata dal ricorrente con le zie del convenuto, sono attribuibili alle predette.
La suddetta scrittura privata di vendita è stata corredata da planimetria che ha individuato l'oggetto della compravendita.
Orbene si rileva come in tema di possesso idoneo all'usucapione, la
Suprema Corte abbia ritenuto che la “traditio” della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'”accipiens” e la “res tradita” sia sorretta dall'”animus rem sibi habendi” (Cass. civ. Ordinanza del17 giugno 2021 n. 17388).
Infatti, la Cassazione ha precisato che “mentre con la promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, e la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori - sicche' la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente e' qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'articolo 1141 c.c. (Sez. Un., 27 marzo 2008, n.
7930; Sez. I, I marzo 2010, n. 4863; Sez. Il, 26 aprile 2010, n. 9896; Sez. II, 22 marzo 2011, n. 6489) - al contrario, nel caso in cui la “traditio” venga eseguita in virtu' di un contratto che, pur inefficace, risulta comunque diretto a trasferire la proprietà del bene, la stessa “costituisce elemento idoneo a far ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretta dall'animus rem sibi habendi (cfr., con riguardo alla vendita nulla, Sez. Il, 29 luglio 2004, n. 14395; Sez. Il, 4 giugno 2013, n. 14115).
E ciò stante l'operatività della presunzione prevista dall'articolo 1141 c.c., comma 1, che riconosce l'applicabilità, per l'appunto, della presunzione della sussistenza del possesso in capo a colui che esercita il potere di fatto sul bene, ove non sia offerta una prova contraria sull'inizio dell'esercizio della relazione di fatto semplicemente come detenzione (la quale, a sua volta, ricorre ogniqualvolta si sia in presenza di un particolare titolo, negoziale o extranegoziale, comunque non attributivo di un diritto reale, che vale a legittimare e, allo stesso tempo, a caratterizzare la posizione del soggetto detentore quale quella di titolare di un diritto personale di godimento o di chi agisce in adempimento di una obbligazione).
Orbene, nel caso di specie, risulta provato dalla produzione documentale relativa alla scrittura privata di compravendita intercorsa tra il e le sorelle Pt_1
come verificato dalla CTU grafologica, che il contratto era traslativo della CP_1
proprietà e che – conseguentemente – la relazione successivamente intercorsa tra il ed il bene compravenduto sia nata e, dunque, possa essere qualificata Pt_1
come possesso e non come detenzione.
Invero il convenuto non ha superato la predetta presunzione, fornendo la prova contraria di un diverso titolo e limitandosi a contestare genericamente la sussistenza del possesso.
Inoltre, dall'istruttoria svolta è emerso che il predetto immobile è stato utilizzato dal ricorrente in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica per oltre vent'anni, come confermato dai testimoni escussi.
Il teste sentito all'udienza del 20.09.21, Testimone_1
rispondendo alle domande di seguito trascritte, ha così dichiarato:
ADR sul capo “a) Vero che ha utilizzato, in modo Parte_1
esclusivo, continuo e pacifico, sin dal 1988 e fino all'attualità, il terreno descritto in espositiva, così come individuato nella planimetria e nelle foto aeree (doc. 1, 2, 3 e
6) che le si rammostrano, recintandolo con paletti di ferro e rete, costruendovi a proprie spese un magazzino in cui deposita gli attrezzi agricoli, impiantandovi un orto e degli alberi dai quali ha, ogni anno, raccolto i frutti, senza che alcuno gli abbia mai mosso delle contestazioni?
“Preciso di aver ricevuto incarico dal di procedere al frazionamento del Pt_1
terreno oggetto di causa ricompreso nel mappale originario fg. 62 mapp.le 57.
L'incarico mi è stato conferito nell'anno duemila undici, un paio di mesi prima del deposito del frazionamento. Nel 1985 ho seguito i lavori della costruzione del magazzino da parte dell'Impresa Bazzu, sempre su incarico del e quindi Pt_1
conosco bene il terreno;
due lati sono costituiti da recinzioni originarie con siepi, mentre nel lato minore vi è il cancello d'ingresso, munito di chiavi di accesso, che ha solo il , cancello che è stato costruito dall'impresa del genero di Pt_1 CP_11
circa un paio d'anni dopo la costruzione del magazzino. Anche di recente
[...]
mi ci sono recato e ho visto che il si occupa dell'orto; posso anche precisare Pt_1
che vi è una pianta di limone molto produttiva. ADR Durante la vendemmia e nel periodo estivo mi sono frequentemente recato nel terreno. Ho sempre visto solo il in questo terreno.” Pt_1
Testi sul capo c) Vero che ha fatto eseguire i frazionamenti per Parte_1
poter descrivere catastalmente l'appezzamento di terreno posseduto ed ha effettuato la dichiarazione necessaria ai fini dell'inserimento del magazzino nel
Catasto fabbricati? “E' vero. Come ho già detto mi sono occupato io del frazionamento”.
ADR sul capo d) Vero che detti frazionamenti sono stati effettuati rispettando il contenuto, le misure e la figura rappresentata nella planimetria di cui al contratto di compravendita (doc. 2) che si rammostra? “E' vero. Io per eseguire il frazionamento mi sono basato sui punti rilevati nella recinzione attualmente esistente in loco, che corrisponde ai confini indicati nella planimetria allegata alla scrittura privata di vendita.”
Interrogato in prova contraria ha anche affermato: “Nel 2011 il terreno era già recintato perché la recinzione è costituita da pale di fichi d'india su due lati mentre negli altri due da una parte c'è il cancello e dall'altra parte dei paletti di ferro con filo di ferro. Il cancello se non ricordo male è stato posizionato nel 1986- 87, l'altra successivamente.”
Anche gli altri testi escussi all'udienza del 03.07.2023 hanno confermato l'esclusiva presenza nel terreno del ricorrente. Il teste ha Testimone_3
dichiarato: “Riconosco nelle fotografie che mi si mostrano il terreno oggetto di causa che si trova nella strada che va da Badesi a Valledoria;
nel terreno c'è una casetta;
io ci sono andato più di una volta ed ho visto il nel terreno, si occupava del Pt_1
frutteto. Ci sono andato sia prima che dopo il 1988.”
Ed infine il teste ha affermato: “Riconosco nelle fotografie Testimone_4
che mi si mostrano il terreno oggetto di causa che si trova nella strada che va da
Badesi a Valledoria;
nel terreno c'è un frutteto e alle volte il ha piantato Pt_1
ortaggi. Ho visto nel terreno dagli anni 80, ci sono anche andato a lavorare, Pt_1
ad aiutarlo a coltivare gli ortaggi e anche gli alberi. ADR nel terreno c'è una piccola casetta attrezzi, utilizzata dal e che l'ha fatta costruire, ma non ricordo chi Pt_1
materialmente l'abbia edificata.
Alla luce di tali risultanze ed in assenza di prove contrarie fornite dal convenuto, si osserva come il abbia dimostrato di aver Parte_1
utilizzato l'immobile oggetto del presente giudizio come proprio e di essersi sempre comportato come proprietario, svolgendo attività corrispondenti al diritto di proprietà, come l'apposizione della recinzione, di un cancello di cui aveva l'esclusiva disponibilità delle chiavi, la costruzione a proprie spese di un fabbricato, il pagamento dei relativi oneri al , per cui Controparte_12
sussistono i presupposti necessari all'usucapione del predetto bene.
La disciplina applicabile alla fattispecie è, dunque, da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad
“usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005,
n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura
- un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa, ai sensi dell'art. 1141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è esclusa, come si è detto, dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Ciò posto si osserva come il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dall'attore può dirsi dimostrato all'esito delle risultanze processuali.
In ragione dei fatti sopra esposti ben possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, avendo il posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata Pt_1
dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Deve, pertanto, ritenersi perfezionato in capo all'attore l'acquisto della proprietà dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ultraventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
Le spese del giudizio, stante l'opposizione, devono essere liquidate come da dispositivo.
La sentenza è per legge soggetta a trascrizione.
******* Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in via Ichnusa n. 13, cod. fisc. unico proprietario, per CodiceFiscale_11
intervenuta usucapione, del terreno situato in Comune di Badesi, località
Giuncaggiu, della superficie catastale di mq. 1.022, distinto in Catasto terreni al foglio 62, mappale 858, di ha 0.06.75, R.D. 1,05; R.A. 0,87; mappale 880, di ha
0.02.36, R.D. 0,37, R.A. 0,3; mappale 882, di ha 0.01.11, R.D.0,23, R.A. 0,17; nonché del fabbricato entrostante, distinto in Catasto fabbricati al foglio 62, mappale 854, ZC U, Cat. C02, Cl U, Cons. 38, Sup. Cat. 54, Rendita 143,27;
- manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione della sentenza.
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio nella Controparte_1
misura di € 2.500,00, oltre 15% spese generali, Cpa e Iva come per legge, nonché al rimborso delle spese di CTU.
Tempio Pausania 27/10/2025
Il Giudice
RI RA MA