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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11006 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FANARA SALVATORE) CP_1
resistente
All'udienza dell'19.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento di cui alla comunicazione del 21/08/2023 e non dovute dalla ricorrente le somme di CP_1
euro € 9.893,47 richieste in restituzione.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1.305,50, per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA se dovuta e cpa come per legge che distrae in favore del procuratore
Tribunale di Palermo sez. Lavoro antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.09.2023 la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di
CP_ irripetibilità dell'indebito della somma di € 9.893,47, comunicato con nota del
21.08.2023, accertata sulla prestazione di invalidità civile INVCIV n. 044-
550001301974 percepita dall' 01 08 2021 al 30 09 2023, deducendo il difetto di motivazione e l'illegittimità di detto provvedimento stante l'assenza di dolo e la tutela dell'affidamento incolpevole dell'accipiens in materia di indebito assistenziale.
CP_ Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
L ha rappresentato che in seguito a domanda di aggravamento del 10.7.2021, CP_2
alla ricorrente, sottoposta a visita di revisione in data 14 Luglio 2023, è stata
CP_ riconosciuta l'invalidità civile nella misura del 67. L asseriva che il verbale sanitario le era stato regolarmente notificato per compiuta giacenza.
Successivamente, con provvedimento di ricostituzione del 21 agosto 2023, le veniva revocata la prestazione dal mese di agosto 2021 al mese di settembre. In data 28
settembre 2023 veniva infine notificato l'indebito per cui è causa quantificato nella somma di € 9.893,4. L'Isitituto chiedeva il rigetto della domanda in forza del dettato generale di cui all'art. 2033 cod. civ. e della tempestiva notifica del verbale di visita,
tramite raccomandata postale.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per decisione alla odierna udienza e in pari data decisa.
Il ricorso deve essere accolto
Il primo motivo di ricorso, riguardante l'insussistenza dell'indebito per carenza di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro motivazione del provvedimento di recupero, è infondato perché “in tema d'indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo
di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico
esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
adempimento quanto corrisposto” (Cass., sez. lav., sentenza n. 2739 dell'11 febbraio
2016).
Nel caso di specie parte ricorrente, dunque, agendo in giudizio avrebbe ben potuto e dovuto allegare e dimostrare i requisiti per ottenere la prestazione revocatagli in sede amministrativa.
D'altra parte, la qualificazione della domanda come azione di accertamento negativo del credito (pacifica in giurisprudenza) e la consequenziale esclusione del carattere impugnatorio del processo, depongono a sicuro sfavore della tesi attorea e, quindi, al rigetto del primo motivo di ricorso.
Nessun dubbio può sussistere circa la natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio (invalidità civile) privo di copertura contributiva e assicurativa.
CP_ Oggetto del contendere è la ripetibilità dei ratei di invalidità civile a parte dell in epoca successiva alla visita di revisione del 14.07.2023, in esito alla quale non vennero più riconosciuti al ricorrente i requisiti sanitari per godere della prestazione essendo stato accertato il 67% di invalidità civile. Tale verbale sanitario, veniva trasmesso a mezzo raccomandata A.R. restituita al mittente per compiuta giacenza il
30/08/2023. Il successivo provvedimento di comunicazione dell'indebito risulta comunicato in data 28.09.2023.
E' evidente, quindi, che solo a decorrere dal mese di settembre del 2023 ( sia per il
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro perfezionarsi della compiuta giacenza sia per la comunicazione dell'indebito nello stesso mese di settembre), la ricorrente era pienamente consapevole della non spettanza della prestazione.
Ciò posto occorre chiarire, anche alla luce dei recenti arresti della locale Corte
d'Appello, i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale e di tutela dell'affidamento.
CP_
“…Ha ragione l a sostenere che il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel
lasso di tempo trascorso tra la data della visita medica, in cui fu accertata
l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del formale provvedimento di
comunicazione della revoca della prestazione decorre dal momento di formazione
dell'indebito (art. 2033 c.c.), coincidente con quello dell'accertamento sanitario
comportante il venir meno di uno degli elementi costitutivi della domanda e non con
quello della sua successiva comunicazione, come affermato dalla Corte d'appello in
riforma della prima decisione.
Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003) che "con riferimento alla
revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della
disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11,
comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L.
n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la
disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5,
comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi
che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla
data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che
possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato
rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema
normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost.,
essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito
nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n.
6091 del 26/4/2002).
Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile),
convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici
assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla
fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione
normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di
comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle
prestazioni; ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita
di verifica" (così in parte motiva Cassazione n.26162/16 – cfr. anche Cass. n.4279/17,
Cass. n.2056/2004, Cass n.6091/2002)
( Sent. C. App. Palermo n. 5018.2023 resa nel giudizio R.G. n. 726/2021 ).
La Corte ha altresì precisato che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L,
ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180). Irrilevante, quindi, alla luce della prima pronuncia è la ritualità o meno della notifica del successivo provvedimento di revoca
Nello stesso senso si è espressa da ultimo Cassazione Civile, sezione VI, 5.1.2023
n.248.
Alla luce di quanto precede, risulta illegittima la richiesta di restituzione avanzata da
CP_
in quanto, la ricorrente ha avuto formale e sostanziale conoscenza del verbale di visita di revisione, che negava il requisito sanitario, e del conseguente indebito solo a settembre 2023 in data successiva al pagamento dei ratei ritenuti indebiti (
agosto 2021 a settembre 2023) dovendosi ritenere sussistente e conseguentemente tutelare l'affidamento dell'accipiens per il periodo pregresso
Il ricorso va, pertanto, accolto con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo anche con riferimento alle spese di lite.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11006 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FANARA SALVATORE) CP_1
resistente
All'udienza dell'19.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento di cui alla comunicazione del 21/08/2023 e non dovute dalla ricorrente le somme di CP_1
euro € 9.893,47 richieste in restituzione.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1.305,50, per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA se dovuta e cpa come per legge che distrae in favore del procuratore
Tribunale di Palermo sez. Lavoro antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.09.2023 la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di
CP_ irripetibilità dell'indebito della somma di € 9.893,47, comunicato con nota del
21.08.2023, accertata sulla prestazione di invalidità civile INVCIV n. 044-
550001301974 percepita dall' 01 08 2021 al 30 09 2023, deducendo il difetto di motivazione e l'illegittimità di detto provvedimento stante l'assenza di dolo e la tutela dell'affidamento incolpevole dell'accipiens in materia di indebito assistenziale.
CP_ Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
L ha rappresentato che in seguito a domanda di aggravamento del 10.7.2021, CP_2
alla ricorrente, sottoposta a visita di revisione in data 14 Luglio 2023, è stata
CP_ riconosciuta l'invalidità civile nella misura del 67. L asseriva che il verbale sanitario le era stato regolarmente notificato per compiuta giacenza.
Successivamente, con provvedimento di ricostituzione del 21 agosto 2023, le veniva revocata la prestazione dal mese di agosto 2021 al mese di settembre. In data 28
settembre 2023 veniva infine notificato l'indebito per cui è causa quantificato nella somma di € 9.893,4. L'Isitituto chiedeva il rigetto della domanda in forza del dettato generale di cui all'art. 2033 cod. civ. e della tempestiva notifica del verbale di visita,
tramite raccomandata postale.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per decisione alla odierna udienza e in pari data decisa.
Il ricorso deve essere accolto
Il primo motivo di ricorso, riguardante l'insussistenza dell'indebito per carenza di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro motivazione del provvedimento di recupero, è infondato perché “in tema d'indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo
di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico
esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
adempimento quanto corrisposto” (Cass., sez. lav., sentenza n. 2739 dell'11 febbraio
2016).
Nel caso di specie parte ricorrente, dunque, agendo in giudizio avrebbe ben potuto e dovuto allegare e dimostrare i requisiti per ottenere la prestazione revocatagli in sede amministrativa.
D'altra parte, la qualificazione della domanda come azione di accertamento negativo del credito (pacifica in giurisprudenza) e la consequenziale esclusione del carattere impugnatorio del processo, depongono a sicuro sfavore della tesi attorea e, quindi, al rigetto del primo motivo di ricorso.
Nessun dubbio può sussistere circa la natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio (invalidità civile) privo di copertura contributiva e assicurativa.
CP_ Oggetto del contendere è la ripetibilità dei ratei di invalidità civile a parte dell in epoca successiva alla visita di revisione del 14.07.2023, in esito alla quale non vennero più riconosciuti al ricorrente i requisiti sanitari per godere della prestazione essendo stato accertato il 67% di invalidità civile. Tale verbale sanitario, veniva trasmesso a mezzo raccomandata A.R. restituita al mittente per compiuta giacenza il
30/08/2023. Il successivo provvedimento di comunicazione dell'indebito risulta comunicato in data 28.09.2023.
E' evidente, quindi, che solo a decorrere dal mese di settembre del 2023 ( sia per il
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro perfezionarsi della compiuta giacenza sia per la comunicazione dell'indebito nello stesso mese di settembre), la ricorrente era pienamente consapevole della non spettanza della prestazione.
Ciò posto occorre chiarire, anche alla luce dei recenti arresti della locale Corte
d'Appello, i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale e di tutela dell'affidamento.
CP_
“…Ha ragione l a sostenere che il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel
lasso di tempo trascorso tra la data della visita medica, in cui fu accertata
l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del formale provvedimento di
comunicazione della revoca della prestazione decorre dal momento di formazione
dell'indebito (art. 2033 c.c.), coincidente con quello dell'accertamento sanitario
comportante il venir meno di uno degli elementi costitutivi della domanda e non con
quello della sua successiva comunicazione, come affermato dalla Corte d'appello in
riforma della prima decisione.
Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003) che "con riferimento alla
revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della
disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11,
comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L.
n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la
disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5,
comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi
che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla
data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che
possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato
rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema
normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost.,
essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito
nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n.
6091 del 26/4/2002).
Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile),
convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici
assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla
fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione
normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di
comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle
prestazioni; ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita
di verifica" (così in parte motiva Cassazione n.26162/16 – cfr. anche Cass. n.4279/17,
Cass. n.2056/2004, Cass n.6091/2002)
( Sent. C. App. Palermo n. 5018.2023 resa nel giudizio R.G. n. 726/2021 ).
La Corte ha altresì precisato che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L,
ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180). Irrilevante, quindi, alla luce della prima pronuncia è la ritualità o meno della notifica del successivo provvedimento di revoca
Nello stesso senso si è espressa da ultimo Cassazione Civile, sezione VI, 5.1.2023
n.248.
Alla luce di quanto precede, risulta illegittima la richiesta di restituzione avanzata da
CP_
in quanto, la ricorrente ha avuto formale e sostanziale conoscenza del verbale di visita di revisione, che negava il requisito sanitario, e del conseguente indebito solo a settembre 2023 in data successiva al pagamento dei ratei ritenuti indebiti (
agosto 2021 a settembre 2023) dovendosi ritenere sussistente e conseguentemente tutelare l'affidamento dell'accipiens per il periodo pregresso
Il ricorso va, pertanto, accolto con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo anche con riferimento alle spese di lite.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro