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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6640/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Savino Nicola Vista, presso il Parte_1
cui studio elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via IV Novembre n. 207
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Di Monaco, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Ancona, alla via Marsala n. 21
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 17.6.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 28.3.2009, in Giugliano in Campania) con , Controparte_1
dalla cui unione nascevano le figlie (in data 30.4.2009) e (in data 1.7.2014); Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio, per mancata assistenza morale e materiale e per abbandono del tetto coniugale.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo delle minori e alla madre, con residenza privilegiata Per_1 Per_2
presso la sua abitazione, con idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita paterno;
- obbligare il resistente al pagamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_2 Per_1
privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- stabilire a proprio carico un assegno mensile pari ad euro 400,00 a titolo di mantenimento delle minori e (euro 200,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese Per_2 Per_1
straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 8.3.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella stessa data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 5.2.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto, in primo luogo, alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va osservato che, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente deve intendersi rinunciata, non essendo stata in alcun modo coltivata nel corso del giudizio, in quanto non più riproposta in sede di comparsa conclusionale e non avendo parte ricorrente avanzato richieste istruttorie.
In ogni caso, nel merito, dalla lettura dei rispettivi atti di causa emerge in modo pacifico e non contestato che la vita matrimoniale è stata caratterizzata fin dal principio e per diversi anni da assoluta mancanza di dialogo, incomprensioni, dissidi e dissapori, litigi e un elevato livello di conflittualità, nonché da periodi di crisi e successive riconciliazioni, per cui i comportamenti contestati ai fini della declaratoria di addebito della separazione, sono da considerarsi viceversa certamente successivi ad una crisi già irrimediabilmente in atto.
Ne consegue che la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e CP_1 materiale dei minori, tale da pregiudicare il loro interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo degli stessi alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre esercita in modo discontinuo il diritto/dovere di visita, non vede e non sente oramai da diverso tempo le minori, si è disinteressato delle figlie sia da un punto di visita morale che materiale, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti alla loro vita, e non vi è prova che abbia versato l'assegno stabilito a titolo di mantenimento delle minori.
La stessa minore ascoltata all'udienza del 5.2.2025, ha dichiarato di non vedere oramai da Per_1
circa un anno il padre e di non aver mai avuto con lui un rapporto costante.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo delle minori e Per_1
alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione. Per_2
Ne consegue l'assegnazione, in favore della , della casa coniugale sita in Giugliano in Pt_1
Campania, alla Ponte Riccio, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la Pt_2
quale continuerà ad abitarla con la prole.
Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018; Cass. n. 13138/2025).
Il diritto/dovere di visita del padre, in assenza di contestazioni sul punto, può essere regolamentato alle medesime condizioni di cui all'ordinanza presidenziale, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni, e valutate le circostanze del caso concreto:
- parte ricorrente è in giovane età, ha effettive possibilità di lavoro personale e sicure potenzialità economiche, ad oggi svolge attività lavorativa come collaboratrice domestica;
percepisce reddito di inclusione per un importo pari ad euro 650,00 mensili;
è proprietaria per la quota pari al 50% di un terreno agricolo sito in Giugliano in Campania che rappresenta una potenziale fonte di reddito;
vive presso un'abitazione di proprietà dei genitori senza sopportare costi di fitto;
- parte resistente ha sempre svolto attività lavorativa come operaio;
non è proprietario di alcun immobile;
paga un canone di locazione per l'immobile presso il quale vive pari ad euro 420,00 mensili;
si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della , l'assegno pari ad CP_1 Pt_1
euro 500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento delle minori e (euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della nella sua qualità di genitore Pt_1
collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di mantenimento e non avendo il resistente formulato alcuna domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...], Parte_1 Controparte_1
il 15.4.1983);
- dispone l'affido esclusivo delle minori e alla madre, con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso la sua abitazione;
- assegna alla la casa coniugale sita in Giugliano in Campania, alla . Ponte Riccio, Pt_1 Pt_2
meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da CP_1 Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e Per_1
(euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di Per_2
cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (atto n. 14, P. II, S. A, anno
2009), per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6640/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Savino Nicola Vista, presso il Parte_1
cui studio elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via IV Novembre n. 207
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Di Monaco, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Ancona, alla via Marsala n. 21
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 17.6.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 28.3.2009, in Giugliano in Campania) con , Controparte_1
dalla cui unione nascevano le figlie (in data 30.4.2009) e (in data 1.7.2014); Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio, per mancata assistenza morale e materiale e per abbandono del tetto coniugale.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo delle minori e alla madre, con residenza privilegiata Per_1 Per_2
presso la sua abitazione, con idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita paterno;
- obbligare il resistente al pagamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_2 Per_1
privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- stabilire a proprio carico un assegno mensile pari ad euro 400,00 a titolo di mantenimento delle minori e (euro 200,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese Per_2 Per_1
straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 8.3.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella stessa data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 5.2.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto, in primo luogo, alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va osservato che, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente deve intendersi rinunciata, non essendo stata in alcun modo coltivata nel corso del giudizio, in quanto non più riproposta in sede di comparsa conclusionale e non avendo parte ricorrente avanzato richieste istruttorie.
In ogni caso, nel merito, dalla lettura dei rispettivi atti di causa emerge in modo pacifico e non contestato che la vita matrimoniale è stata caratterizzata fin dal principio e per diversi anni da assoluta mancanza di dialogo, incomprensioni, dissidi e dissapori, litigi e un elevato livello di conflittualità, nonché da periodi di crisi e successive riconciliazioni, per cui i comportamenti contestati ai fini della declaratoria di addebito della separazione, sono da considerarsi viceversa certamente successivi ad una crisi già irrimediabilmente in atto.
Ne consegue che la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e CP_1 materiale dei minori, tale da pregiudicare il loro interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo degli stessi alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre esercita in modo discontinuo il diritto/dovere di visita, non vede e non sente oramai da diverso tempo le minori, si è disinteressato delle figlie sia da un punto di visita morale che materiale, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti alla loro vita, e non vi è prova che abbia versato l'assegno stabilito a titolo di mantenimento delle minori.
La stessa minore ascoltata all'udienza del 5.2.2025, ha dichiarato di non vedere oramai da Per_1
circa un anno il padre e di non aver mai avuto con lui un rapporto costante.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo delle minori e Per_1
alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione. Per_2
Ne consegue l'assegnazione, in favore della , della casa coniugale sita in Giugliano in Pt_1
Campania, alla Ponte Riccio, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la Pt_2
quale continuerà ad abitarla con la prole.
Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018; Cass. n. 13138/2025).
Il diritto/dovere di visita del padre, in assenza di contestazioni sul punto, può essere regolamentato alle medesime condizioni di cui all'ordinanza presidenziale, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni, e valutate le circostanze del caso concreto:
- parte ricorrente è in giovane età, ha effettive possibilità di lavoro personale e sicure potenzialità economiche, ad oggi svolge attività lavorativa come collaboratrice domestica;
percepisce reddito di inclusione per un importo pari ad euro 650,00 mensili;
è proprietaria per la quota pari al 50% di un terreno agricolo sito in Giugliano in Campania che rappresenta una potenziale fonte di reddito;
vive presso un'abitazione di proprietà dei genitori senza sopportare costi di fitto;
- parte resistente ha sempre svolto attività lavorativa come operaio;
non è proprietario di alcun immobile;
paga un canone di locazione per l'immobile presso il quale vive pari ad euro 420,00 mensili;
si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della , l'assegno pari ad CP_1 Pt_1
euro 500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento delle minori e (euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della nella sua qualità di genitore Pt_1
collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di mantenimento e non avendo il resistente formulato alcuna domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...], Parte_1 Controparte_1
il 15.4.1983);
- dispone l'affido esclusivo delle minori e alla madre, con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso la sua abitazione;
- assegna alla la casa coniugale sita in Giugliano in Campania, alla . Ponte Riccio, Pt_1 Pt_2
meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da CP_1 Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e Per_1
(euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di Per_2
cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (atto n. 14, P. II, S. A, anno
2009), per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro