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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 01/08/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 384/2025 per la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Nuova n. 128 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gherda C.F._1
Forlin, come da procura in atti e
, nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
(BL), via Nuova n. 128 (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Martino Fogliato e dall'avv. Giuseppe Ferrulli, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti:
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 04/03/2025, Pt_1
e premettendo di essersi uniti in matrimonio a Roma in
[...] CP_1 data 20/02/2010 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale
Comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2010, Ufficio 5) e che dall'unione sono nati in data 25/03/2015 il figlio e in data 24/07/2010 il figlio , dato atto Per_1 Per_2 del venir meno tra le parti dell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, a causa della profonda incompatibilità di carattere, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Con parere d.d. 06/03/2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con note d.d. 12/03/2025 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e si Parte_1 CP_1 sono uniti in matrimonio a Roma in data 20/02/2010 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2010, Ufficio
5).
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
03/04/1981 (c.f. ) e , nato a [...] C.F._1 CP_1
(BL) il 02/10/1980 (c.f. ) i quali si sono uniti in matrimonio C.F._2 con rito concordatario a Roma in data 20/02/2010 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2010, Ufficio 5) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta