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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 753 /2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Mutuo nella causa iscritta al n. 753 /2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Bistolfi Riccardo (C.F. - PEC C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in via Giuseppe Mazzini Email_1
n. 31, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Ferrari Anna Lisa (C.F. - C.F._3
PEC , elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_2 in via XII Ottobre n.12/5, Genova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
appellato
La Corte,
-udito il relatore, esaminati gli atti e considerato che le parti sono ritualmente costituite;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa con ordinanza 12/1/2024 accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza del 21/5/2025;
-rilevato che all'udienza del 17/4/2025 né l'appellante né l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-considerato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva udienza del 21/5/2025, fissata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309
c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA
la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA
in punto spese;
4. MANDA
la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 21/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 753 /2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Mutuo nella causa iscritta al n. 753 /2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Bistolfi Riccardo (C.F. - PEC C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in via Giuseppe Mazzini Email_1
n. 31, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Ferrari Anna Lisa (C.F. - C.F._3
PEC , elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_2 in via XII Ottobre n.12/5, Genova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
appellato
La Corte,
-udito il relatore, esaminati gli atti e considerato che le parti sono ritualmente costituite;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa con ordinanza 12/1/2024 accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza del 21/5/2025;
-rilevato che all'udienza del 17/4/2025 né l'appellante né l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-considerato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva udienza del 21/5/2025, fissata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309
c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA
la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA
in punto spese;
4. MANDA
la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 21/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 2/2