Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G 1137/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22/01/2025
Per la parte opponente è comparsa l'avv. VALERIA FRANCESCA GRECUZZO;
Per la parte opposta è comparso l'avv. ZAPPALÀ per delega dell'avv. GIANLUCA
SARDELLA;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli Avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, alle note conclusive depositate e ai verbali di causa;
l'Avv. Zappalà contesta le note conclusive depositate da controparte in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi e dei partitari;
l'Avv. Grecuzzo contesta quanto sopra e insiste nelle proprie difese;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1137 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALERIA FRANCESCA GRECUZZO per procura in atti opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA SARDELLA per procura in atti opposta
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.01.2021 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3970/20, emesso da questo Tribunale in data
22.10.2020, notificato il 21.12.2020, con il quale era stato intimato alla ditta individuale Z. IS
pagina 2 di 7 di e all'omonimo titolare, , il pagamento della complessiva Parte_1 Parte_1 somma di € 14.411,61, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la cessione di prodotti ittici.
L'opponente formulava i seguenti motivi di opposizione: 1) mancata prova del credito e mancata prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione, ovvero dell'avvenuta consegna di tutta la merce indicata nelle fatture poste a corredo del ricorso monitorio;
2) avvenuto pagamento delle forniture attraverso la consegna di assegni emessi da tale Li RO.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento negativo del proprio debito o l'accertamento della debenza della somma minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione; richiamava Controparte_1
i documenti di trasporto relativi alle singole fatture oggetto di causa a riprova dell'avvenuta consegna della merce indicata ed escludeva che l'opponente avesse mai formulato alcuna contestazione in ordine alle stesse;
contestava l'intervenuto pagamento della merce ed evidenziava che i titoli indicati da controparte non erano stati imputati al pagamento delle fatture in questione.
Con ordinanza del 20.3.2020 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, in quanto solo taluni dei documenti di trasporto depositati in giudizio risultavano sottoscritti dal destinatario, e venivano concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
La causa veniva istruita oralmente e, all'esito, con ordinanza del 3.7.2023 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.6.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, al quale il giudizio veniva riassegnato, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.1.2025, alla quale viene decisa.
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L'opposizione va rigettata.
Con il primo motivo di opposizione lo ha lamentato la mancata prova del credito, Pt_1 non potendo esso fondarsi esclusivamente sulle fatture commerciali.
Com'è noto, "se la fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di un decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituire valida
pagina 3 di 7 prova, dovendo il creditore (attore sostanziale) fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria" (Cass. 18.04.2018 n. 9542).
Nel caso di specie, ha depositato le fatture nn. 447/2, 454/2, 472/2, Controparte_1
499/2, 516/2, 528/2, 538/2, 555/2, 566/2, 581/2, 596/2 e 679/2, accompagnate dai DDT corrispondenti, ma solo in parte sottoscritti dall'opponente.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (C. Cass., SS.UU,
n. 13533/2001).
L'opponente ha pure contestato l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, ovvero l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture azionate.
Nel corso del giudizio è stata espletata la prova testi, che ha permesso di sconfessare l'assunto dell'opponente.
Invero, i testi dell'opposta, , fratello dell'amministratore , Testimone_1 Parte_2 direttore commerciale della società, Madia Giacovelli, responsabile amministrativo, e Tes_2
incaricata di prendere gli ordini dei clienti, hanno confermato le circostanze capp. 8 e
[...]
9 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. (Vero che la ha consegnato al sig. Controparte_1
e presso il di lui magazzino, tutta la merce (prodotti ittici) indicata nei DDT a corredo delle Parte_1 fatture n.ri 447/2 del 25.06.2018, 454/2 del 27.06.2018, 472/2 del 1.07.2018, 499/2 del 5.07.2018,
pagina 4 di 7 516/2 del 9.07.2018, 528/2 del 11.07.2018, 538/2 del 16.07.2018, 555/2 del 18.07.2018, 566/2 del 23.07.2018, 581/2 del 25.07.2018, 596/2 del 30.07.2018, 679/2 del 13.08.2018, poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo e che si mostrano al teste”; 9) “Vero che, le merci di cui alle precedenti fatture venivano consegnate al sig. nella sua qualità, a mezzo vettore della ), e Parte_1 Controparte_1 hanno precisato che le merci venivano inviate a mezzo vettore che era una società consociata alla
, altre volte a mezzo Real Pesca, incaricata da quest'ultima o tramite altre aziende CP_1 appositamente delegate.
Le dichiarazioni dei testi escussi, prive di contraddizioni intrinseche, e reciprocamente riscontrate, permettono di affermare l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, che ha dimostrato la consegna della merce indicata nelle fatture oggetto di causa.
Con il secondo motivo di opposizione ha dedotto l'intervenuto Parte_1 pagamento del prezzo di vendita attraverso l'emissione di assegni da parte di un soggetto terzo.
Sul punto occorre precisare che risultano depositati in giudizio n. 6 assegni emessi da
[...]
in favore della di seguito individuati: assegno datato 21.7.2018 CP_2 Controparte_1 dell'importo di € 1.500,00; assegno datato 8.9.2018 dell'importo di € 1.300,00; assegno datato
15.9.2018 dell'importo di € 1.500,00; assegno datato 25.9.2018 dell'importo di € 1.300,00; assegno datato 12.10.2018 dell'importo di € 2.000,00; assegno datato 26.10.2018 dell'importo di € 1.600,00. Tutti gli assegni risultano protestati ed incassati in seconda presentazione con una penale del 10%.
, appositamente escusso in giudizio, ha confermato l'esistenza di un accordo Controparte_2 con lo e ha testualmente riferito: davo gli assegni al Sig. e li intestavo alla Gioiosa Pt_1 Pt_1
Ittica srl;
più o meno ricordo di aver emesso direttamente alla Gioisa Ittica circa 8-10 assegni che consegnavo al
Sig. questi assegni sono stati tutti pagati in seconda presentazione, con la penale del 10%”. Pt_1
Dunque le dichiarazioni del teste, salva la inesattezza concernente il numero degli assegni emessi, risultano confermare la produzione documentale, ovvero che lo utilizzava gli Pt_1 assegni emessi dal Li RO per pagare l'opposta, la quale, dal canto suo, ha confermato la modalità di pagamento indicata.
pagina 5 di 7 Ciò non consente, tuttavia, di ritenere che la consegna dei predetti assegni all'opposta abbia determinato l'estinzione del debito dello , non sussistendo alcuna corrispondenza tra il Pt_1 totale delle somme oggetto delle fatture commerciali e l'ammontare complessivo portato dagli assegni, né essi risultano in alcun modo imputabili al pagamento delle fatture oggetto di causa.
La produzione dei titoli – in un primo momento protestati e incassati in seconda presentazione – consente solo di ritenere che essi sono stati utilizzati per il pagamento della merce all'opposta.
Occorre a questo punto rilevare che la teste dell'opponente, la moglie ha Testimone_3 così dichiarato:” alla consegna della merce da parte della a mio marito, quest'ultimo CP_1 CP_1 consegnava sempre l'importo corrispondente, perché contestualmente alla merce gli veniva consegnata dal trasportatore la fattura;
conseguentemente al trasportatore venivano rilasciati titoli per l'equivalente, ovvero somme liquide e titoli o solo liquidi: in assenza il trasportatore non lasciava la merce”.
Le predette dichiarazioni, confermate dal teste cognato dello , non Testimone_4 Pt_1 consentono di addivenire alla conclusione che tutta la merce indicata nelle fatture e consegnata allo sia stata pagata contestualmente alla consegna;
al più le predette dichiarazioni Pt_1 possono indurre a ritenere che, per prassi esistente tra le parti, alla consegna della merce lo effettuava a sua volta un pagamento, ma non necessariamente riferito alla merce Pt_1 consegnata o alla fattura di accompagnamento. Del resto, come sopra chiarito, gli assegni utilizzati non recano importi corrispondenti alle fatture.
Peraltro l'opponente non è in possesso di alcuna quietanza liberatoria, a fronte degli asseriti pagamenti in contanti, né ha specificamente imputato i pagamenti alle singole fatture emesse;
in tal modo l'opposta ha effettuato le imputazioni secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c., come da essa provato attraverso le dichiarazioni dei suoi testi.
A questo punto, non essendo emersa in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione del debito dello , l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, Pt_1 che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, conseguentemente l'opponente va condannato al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
pagina 6 di 7 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia
(scaglione fino a € 26.000,00) in € 4.380,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1137/2021
R.G., vertente tra (opponente) e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3970/20, emesso da questo Tribunale;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.380,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 22/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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