TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1934/2019 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'08.04.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. OJETTI NO ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
10/11/2025 per gli avv.ti SIRENA ANDREA e MA IZ Controparte_1 hanno concluso come da nota depositata in data 07/11/2025 per l'avv. VALLERIANI MASSIMO ha concluso come da nota depositata Controparte_2 in data 10/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:44 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1934/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1934/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. OJETTI Parte_1 C.F._1
NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Luigi Luciani,
n. 1, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
c.f. , in persona del Presidente del C.d.A. e Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti SIRENA ANDREA e
MA IZ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma
(RM), Via Cola di Rienzo, n. 212, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
convenuta nonché contro
(p.i. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. VALLERIANI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso la sua sede sita in Latina
(LT), Via P.L. Nervi, Centro Direzionale Latina Fiori, Torre 2G, in virtù di delega allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: contratti assicurativi;
azione di regresso e manleva;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra a convenuto in giudizio Parte_1
- innanzi all'intestato Tribunale – l' e l' Controparte_1 Controparte_3 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il giudice adito, disattesa ogni
[...] contraria istanza, eccezione e deduzione 1. in via principale, accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa sottoscritta con la con conseguente Controparte_1 condanna della stessa al rimborso della somma di € 27.346,90, oltre interessi, corrisposta dalla dott.ssa in favore delle parti civili in esecuzione della sentenza n. 1313/2018, r.g.n.r. Parte_1
3525/2014, r.g.t. 332/2016, emessa dal Tribunale di Latina – Sezione Penale in data 2 agosto 2018.
2. in via subordinata, qualora non dovesse ritenersi operante la polizza assicurativa sottoscritta con la accertare e dichiarare l'obbligo della di tenere indenne Controparte_1 Parte_2 la dott.ssa rispetto agli effetti della sentenza 1313/2018, r.g.n.r. 3525/2014, r.g.t. Parte_1
332/2016, emessa dal Tribunale di Latina – Sezione Penale in data 2 agosto 2018, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al rimborso della somma di € 27.346,90, oltre interessi.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.”.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere stata dipendente della convenuta
, presso l'ospedale Santa Maria Goretti, con contratto di dirigente medico I livello dal Parte_3
7/6/2005 sino al 2/8/2015 e, più nello specifico, nel periodo intercorrente tra l'agosto 2010 e l'agosto
2015, di essere stata della quale dirigente medico I livello presso l'ospedale Santa Maria Parte_2
Goretti, , reparto UOC Chirurgia Generale (vd. all.to n. 1); - di avere beneficiato, durante CP_2
l'intero rapporto di lavoro dipendente, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi Parte stipulata dalla con la compagnia per un massimale di € Controparte_1
1.000.000,00 (vd. all.to n. 2); - di essere stata coinvolta in un procedimento penale conclusosi con sentenza n. 1313/2018, emessa dall'intestato Tribunale in data 02.08.2018, che l'aveva riconosciuta colpevole, unitamente ad altro medico, del decesso di una paziente avvenuto il 13.05.2012 (vd. all.to n. 3); - di essere stata condannata al pagamento, in favore delle parti civili, di una provvisionale, a titolo di risarcimento dei danni, di € 20.000,00 e al rimborso delle spese legali per complessivi €
5.000,00, oltre accessori di legge e fiscali;
- di avere tempestivamente informato la convenuta compagnia assicurativa dell'evolversi del procedimento penale mediante comunicazioni del
10.07.2014, 16.04.2015 e dell'08.05.2018 (vd. all.ti nn. 4-8) - di avere, inoltre, informato la Pt_3
, con missiva del 15.10.2018, dell'intervenuta condanna e della richiesta di pagamento
[...] formulata dai legali delle parti civili (vd. all.ti nn. 9-10); - di avere vanamente richiesto a entrambe le convenute di provvedere al pagamento delle somme dovute in esecuzione della richiamata sentenza;
- di essere stata costretta, per evitare l'aggravio derivante da precetto ed esecuzione forzata, a corrispondere direttamente alle parti civili l'importo complessivo di € 27.346,90 (vd. all.to n. 11); - di avere nuovamente e vanamente sollecitato il rimborso delle somme anticipate con missive del
22.01.2019 (vd. all.to n. 12), esperendo altresì infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita (vd. all.ti nn. 13-14); - che la compagnia assicurativa aveva motivato il proprio rifiuto sostenendo Parte l'operatività della polizza in secondo rischio, ritenendo sussistente l'obbligo primario della di tenere indenne il proprio dipendente medico (vd. all.to n. 15); - che quest'ultima non aveva mai fornito alcuna risposta alle richieste di manleva, di fatto negando il proprio coinvolgimento nei fatti oggetto di condanna penale e l'esistenza di copertura assicurativa per la responsabilità dei propri dipendenti.
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.06.2019, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, instando per le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale - in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata da nel caso di specie, ai sensi dell'art. 16, nn. 2 e 3, del Controparte_1 contratto, operando la copertura per l'attività di servizio svolta dal medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica, solo in ipotesi di insolvenza dell'ente, ovvero di sua rivalsa per 'colpa grave' nei confronti del medico, per l'effetto rigettando la domanda;
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'assicurata ex artt. 1914 e 1915 C.C., dalla copertura prestata da per non avere preteso l'attivazione in proprio favore della Controparte_1 garanzia assicurativa alla cui stipula l' di era legalmente e contrattualmente tenuta, a Pt_2 CP_2 tutela del proprio personale dipendente, ovvero chiesto all'ente il risarcimento del danno da inadempimento, per l'effetto rigettando la domanda;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia prestata da dichiarare Controparte_1 che l'indennizzo è dovuto con riferimento alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurata, escludendo, ai sensi dell'art. 18 del contratto, la quota derivantele in conseguenza del vincolo di solidarietà”.
La convenuta , costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta depositata il 05.07.2019, contestando la ricostruzione attorea, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito per i motivi esposti: - in via preliminare dichiarare
l'incompetenza del giudice adito in virtù dei motivi esposti nella comparsa;
- nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e conseguentemente rigettare ogni richiesta avanzata nel presente giudizio nei confronti della predetta azienda convenuta;
- con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Espletata la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
La domanda attorea è inammissibile, oltre che infondata e andrà, pertanto, rigettata per i motivi qui di seguito esposti.
L'odierna attrice ha promosso un'azione di regresso e manleva nei confronti della propria compagnia Parte assicurativa e nei confronti del proprio datore di lavoro, di , volta ad ottenere il rimborso CP_2 delle somme anticipate in esecuzione di una condanna penale per responsabilità professionale medica.
La controversia si inquadra nel più ampio tema della ripartizione del rischio da responsabilità professionale medica tra medico dipendente, struttura sanitaria pubblica e compagnia assicurativa, con particolare riferimento all'operatività delle clausole di secondo rischio nelle polizze professionali e agli obblighi di copertura assicurativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti sanitari. Parte Ciò posto, in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' convenuta, posto che la domanda attorea non rinviene il suo fondamento nel rapporto di lavoro, ma nell'asserita responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute per inadempimento agli obblighi assicurativi e di manleva.
Il thema decidendum, pertanto, non riguarda aspetti del rapporto di lavoro, ma pretese risarcitorie autonome che rientrano nella competenza del giudice ordinario.
L'eccezione in commento va, pertanto, disattesa.
Tanto premesso, è opportuno, prima di addentrarsi nel merito le domande attoree, dare atto di due circostanze sopravvenute nel corso del giudizio che incidono sulla pretesa dell'odierna deducente, facendo venire meno una condizione dell'azione.
In primo luogo, l'attrice ha circoscritto la domanda di restituzione alla minor somma di € 13.673,45, avendo nel frattempo recuperato dall'altro medico, coobbligato in solido in forza della sentenza penale di condanna, la metà di quanto originariamente corrisposto alle parti civili, mediante l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. (vd. p. 3, note attoree conclusionali del 25.04.2024).
In secondo luogo, la sentenza penale di condanna summenzionata –, in esecuzione della quale l'attrice aveva corrisposto alle parti civili le somme di cui chiede ora il rimborso alle convenute –, è stata annullata da parte della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 30816/22 del 09.08.2022, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche agli effetti civili (vd. all.to, nota di deposito del 28.09.2022, avv. Valleriani).
Predetto annullamento ha fatto venir meno il presupposto fattuale e giuridico su cui si fondava l'originaria pretesa attorea, posto che, nella parte motiva della statuizione in commento, si legge che
"La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, mentre deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese fra le parti per questo grado di legittimità." (vd. punto 9, pag. 12, sentenza).
L'annullamento della sentenza non può che determinare, da un lato, l'obbligo giuridico delle parti civili di restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza annullata, divenute indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., dall'altro, il diritto dell'attrice di azionare la propria pretesa restitutoria direttamente nei confronti delle parti civili che avevano ricevuto le somme.
In conseguenza di quanto sopra, dunque, l'attrice ha sostanzialmente acquisito un diritto restitutorio diretto nei confronti dei soggetti che hanno materialmente beneficiato del pagamento, venendo meno l'interesse a proseguire il presente giudizio (art. 100 c.p.c.) nei confronti delle convenute per ottenere la manleva di somme che, in realtà, non sono più dovute e devono essere restituite.
Tale condizione dell'azione, la cui sussistenza, come noto, può essere oggetto di rilievo officioso, deve sussistere al momento della pronuncia e non al momento della domanda (Cass. 4.11.2004, n.
21110).
La sua mancanza non impedisce l'instaurazione del processo, ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia nel merito, dovendo il giudice accertare la sua esistenza preliminarmente all'esame del merito e in mancanza deve dichiarare la domanda inammissibile, rigettandola con sentenza di rito
(Cass. 2 marzo 1995, n. 2416).
Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea per essere venuto meno una condizione dell'azione.
Ciò detto, ad abundantiam e, comunque, per completezza, ad avviso di questo G.I., le domande formulate da parte attrice non avrebbero, comunque, potuto trovare accoglimento per essere le stesse destituite di fondamento per le ragioni qui di seguito esposte.
L'articolo 16, co. 1, delle condizioni generali di polizza, rubricato "Oggetto dell'assicurazione", prevede che "L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto Parte_4
a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (...) di danni da esso
Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti" (si veda, all. 2, attoreo).
L'articolo in parola prevede poi, al comma 3, tre distinte ipotesi: "1) L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in Part via solidale"; "2) Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di , Casa di Cura,
Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente"; Part "3) Nel caso in cui la la Casa di Cura o l'Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata".
Orbene, la prima ipotesi prevista dall'art. 16, co. 3, delle condizioni generali di polizza non risulta applicabile al caso di specie.
Tale clausola, infatti, circoscrive la garanzia assicurativa "alla quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale".
Nel caso concreto, l'attrice era stata condannata in solido con l'altro medico (dott. Controparte_4 dalla sentenza penale n. 1313/2018.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, l'attrice ha inizialmente corrisposto l'intero importo della provvisionale (€ 27.346,90), non limitandosi alla propria quota di responsabilità, e solo successivamente ha recuperato la metà dal coobbligato mediante l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c..
La clausola che limita la garanzia alla sola quota di responsabilità diretta, escludendo la copertura per quanto dovuto in ragione del vincolo di solidarietà passiva, risulta pienamente valida.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le clausole che delimitano il rischio assicurato attengono all'oggetto del contratto e non costituiscono clausole limitative della responsabilità ai sensi dell'art. 1341 c.c., con conseguente esenzione dall'obbligo di specifica approvazione per iscritto: "nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa
e, pertanto, specificano il rischio garantito" (Cass. 17.05.2023, n.13606; ex multis, Cass. 11.06.2019,
n.15598).
La clausola in esame attiene all'oggetto del contratto, delimitando il rischio assicurato alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato.
Conseguentemente, la garanzia non risulta coprire quanto corrisposto dall'attrice in ragione del vincolo di solidarietà passiva.
Anche la seconda ipotesi di cui alle condizioni generali del contratto risulta inapplicabile, in quanto difetta il suo presupposto fondamentale. Tale clausola prevede che la garanzia assicurativa operi "in secondo rischio" quando l'attività del medico sia svolta all'interno di strutture sanitarie "tenute egualmente in responsabilità".
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la menzionata clausola va interpretata nel senso che la polizza del medico interviene oltre il massimale assicurato dall'ente sanitario oppure, qualora l'ente non abbia stipulato alcuna copertura assicurativa, solo nell'ipotesi di insolvenza del medesimo ente (Cass. 03.04.2024, n.8824).
Il presupposto essenziale per l'operatività della previsione in parola è, dunque, che la struttura sanitaria sia stata effettivamente "tenuta in responsabilità" insieme al medico, ossia che esista un titolo giudiziale che accerti la corresponsabilità dell'ente per il medesimo fatto dannoso.
Nel caso di specie, tale presupposto è del tutto assente.
La sentenza penale n. 1313/2018 ha, invero, condannato esclusivamente l'attrice e l'altro medico, Parte mentre l' non è stata parte del procedimento penale, né è stata chiamata in causa dalle parti civili, né è stata oggetto di alcun accertamento giudiziale di responsabilità.
Ne consegue, dunque, che, in assenza di un titolo che accerti la corresponsabilità della struttura sanitaria, la clausola di secondo rischio non può trovare applicazione. Parte Anche a voler prescindere dalla mancanza di accertamento della corresponsabilità dell' la domanda attorea risulterebbe, comunque, infondata per difetto di prova dei presupposti di operatività della clausola di secondo rischio, la quale subordina l'operatività della garanzia assicurativa a due condizioni alternative e, segnatamente, che la struttura sanitaria abbia stipulato una polizza assicurativa, nel qual caso la garanzia del medico opera oltre il massimale assicurato dall'ente e che la struttura sanitaria non abbia stipulato alcuna polizza assicurativa e si trovi in stato di insolvenza.
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova né della sussistenza di una polizza stipulata Parte dalla (con indicazione del relativo massimale), né dello stato di insolvenza della stessa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, "a fronte della previsione della garanzia in cd. 'secondo rischio', spetta all'assicurato dare la prova della sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito di azionare la domanda di manleva, dunque dare la prova del tipo di polizza stipulata dalla struttura sanitaria e relativo massimale, quindi, in mancanza della copertura assicurativa, comprovare
l'insolvenza della struttura, trattandosi di fatti costitutivi dei diritti vantati ex art. 2697 c.c." (App.
Roma 08.05.2024, n.3199).
Tale onere probatorio, gravante sull'attrice in quanto titolare del diritto azionato, non risulta assolto nel caso di specie, determinando un'ulteriore ragione di rigetto della domanda nei confronti della compagnia assicuratrice.
Quanto alla terza ipotesi, anch'essa risulta inapplicabile, non ricorrendo né il presupposto Parte dell'esercizio di un'azione di rivalsa da parte dell' o dei suoi assicuratori nei confronti del medico, né il presupposto dell'accertamento della colpa grave del medico. Parte Ed infatti, l' non ha esercitato alcuna azione di rivalsa nei confronti dell'attrice, mentre la sentenza penale di condanna si è limitata ad accertare una responsabilità di quest'ultima per colpa generica.
In considerazione delle superiori conclusioni, nessuna delle tre ipotesi previste dall'articolo 16, co. 3, delle condizioni generali della polizza avrebbe potuto trovare applicazione nel caso concreto. Parte Venendo alla domanda di manleva, formulata in via subordinata dall'attrice, nei confronti della anch'essa appare infondata.
L'attrice fonda la propria pretesa sull'obbligo dell'amministrazione sanitaria di tenere indenne il proprio dipendente dalle conseguenze economiche derivanti da fatti commessi nell'esercizio delle funzioni, invocando l'art. 2049 c.c. e la disciplina della L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco).
Preliminarmente, occorre chiarire che i fatti oggetto del presente giudizio si sono verificati nell'anno
2012, epoca in cui l'attrice prestava servizio come dirigente medico presso l'Unità Operativa
Complessa di Chirurgia Generale dell'ospedale.
Conseguentemente, la disciplina applicabile ratione temporis è quella previgente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), avvenuta in data 01.04.2017.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, le norme sostanziali contenute nella legge n.
24/2017 non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (Cass. 07.03.2025, n.6134).
Ciò rilevato, nel regime previgente alla legge Gelli-Bianco, la responsabilità della struttura sanitaria pubblica e del medico dipendente era qualificata come responsabilità contrattuale, fondata sulla teoria del contatto sociale qualificato.
Pertanto, la struttura sanitaria pubblica risponde dei danni cagionati ai pazienti a titolo contrattuale, sia per fatto proprio ex art. 1218 c.c., sia per fatto dei sanitari di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione ex art. 1228 c.c.; il medico dipendente risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente, in virtù del contatto sociale qualificato che si instaura con l'accettazione del paziente presso la struttura sanitaria.
Nel regime previgente alla legge n. 24/2017, tuttavia, non esisteva una disciplina normativa espressa che attribuisse al medico dipendente un diritto di manleva nei confronti dell'amministrazione sanitaria per le somme corrisposte in esecuzione di condanna risarcitoria.
Il rapporto tra struttura sanitaria pubblica e medico dipendente, nei casi di responsabilità solidale verso il paziente danneggiato, era regolato dai principi generali in materia di obbligazioni solidali e di responsabilità per fatto degli ausiliari.
In particolare, l'art. 2049 c.c., invocato dall'attrice, stabilisce che "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".
Tale norma fonda la responsabilità indiretta dell'ente per i fatti illeciti commessi dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, ma non attribuisce al dipendente un diritto di rivalsa o manleva nei confronti dell'ente quando sia il dipendente stesso ad essere condannato per il fatto illecito.
Al contrario, nel regime previgente, era l'amministrazione sanitaria che poteva agire in rivalsa nei confronti del dipendente, nei limiti previsti dalla normativa sulla responsabilità amministrativa e contabile. Parte Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, quando l' viene condannata al risarcimento del danno (anche in solido con il medico) e provvede al pagamento, è l'amministrazione che può agire in rivalsa o regresso nei confronti del dipendente, non il contrario (ex multis, Cass., Sez. Un.,
12.10.2020, n. 21992).
La richiesta attorea di essere manlevata dall'amministrazione sanitaria per le somme che ha corrisposto ai familiari del danneggiato in esecuzione della sentenza penale configura, pertanto, un'inversione del rapporto di garanzia rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
Inoltre, nel caso di specie, la domanda di manleva difetta del presupposto dell'accertamento della Parte corresponsabilità dell' nel fatto dannoso.
La sentenza n. 1313/2018 ha, infatti, condannato esclusivamente l'attrice e l'altro medico, senza Parte coinvolgere l' che non è stata parte del procedimento penale né è stata chiamata in causa dalle parti civili. Parte In assenza di un titolo giudiziale che accerti la responsabilità dell' non può configurarsi alcun obbligo di manleva a carico di quest'ultima, sicché non può configurarsi né un'obbligazione solidale Parte tra e medico, né conseguentemente un diritto del medico di agire in regresso ex art. 1299 c.c. per ottenere il rimborso della quota di responsabilità dell' . Controparte_5
Parte Quanto all'obbligo dell' di stipulare polizza assicurativa in favore dei propri dipendenti, occorre rilevare che tale obbligo è stato espressamente introdotto solo con l'art. 10, L. n. 24/2017, non applicabile ratione temporis a fatti risalenti all'anno 2012.
Pertanto, nel regime previgente, non esisteva un obbligo normativo espresso per le strutture sanitarie pubbliche di stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile dei propri dipendenti medici.
Conclusivamente, dunque, la domanda attorea va rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accerta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attrice e, per l'effetto, dichiara inammissibili e, comunque, infondate le domande attoree;
b) condanna l'attrice a rimborsare le spese di lite del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'08.04.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. OJETTI NO ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
10/11/2025 per gli avv.ti SIRENA ANDREA e MA IZ Controparte_1 hanno concluso come da nota depositata in data 07/11/2025 per l'avv. VALLERIANI MASSIMO ha concluso come da nota depositata Controparte_2 in data 10/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:44 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1934/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1934/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. OJETTI Parte_1 C.F._1
NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Luigi Luciani,
n. 1, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
c.f. , in persona del Presidente del C.d.A. e Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti SIRENA ANDREA e
MA IZ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma
(RM), Via Cola di Rienzo, n. 212, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
convenuta nonché contro
(p.i. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. VALLERIANI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso la sua sede sita in Latina
(LT), Via P.L. Nervi, Centro Direzionale Latina Fiori, Torre 2G, in virtù di delega allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: contratti assicurativi;
azione di regresso e manleva;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra a convenuto in giudizio Parte_1
- innanzi all'intestato Tribunale – l' e l' Controparte_1 Controparte_3 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il giudice adito, disattesa ogni
[...] contraria istanza, eccezione e deduzione 1. in via principale, accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa sottoscritta con la con conseguente Controparte_1 condanna della stessa al rimborso della somma di € 27.346,90, oltre interessi, corrisposta dalla dott.ssa in favore delle parti civili in esecuzione della sentenza n. 1313/2018, r.g.n.r. Parte_1
3525/2014, r.g.t. 332/2016, emessa dal Tribunale di Latina – Sezione Penale in data 2 agosto 2018.
2. in via subordinata, qualora non dovesse ritenersi operante la polizza assicurativa sottoscritta con la accertare e dichiarare l'obbligo della di tenere indenne Controparte_1 Parte_2 la dott.ssa rispetto agli effetti della sentenza 1313/2018, r.g.n.r. 3525/2014, r.g.t. Parte_1
332/2016, emessa dal Tribunale di Latina – Sezione Penale in data 2 agosto 2018, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al rimborso della somma di € 27.346,90, oltre interessi.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.”.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere stata dipendente della convenuta
, presso l'ospedale Santa Maria Goretti, con contratto di dirigente medico I livello dal Parte_3
7/6/2005 sino al 2/8/2015 e, più nello specifico, nel periodo intercorrente tra l'agosto 2010 e l'agosto
2015, di essere stata della quale dirigente medico I livello presso l'ospedale Santa Maria Parte_2
Goretti, , reparto UOC Chirurgia Generale (vd. all.to n. 1); - di avere beneficiato, durante CP_2
l'intero rapporto di lavoro dipendente, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi Parte stipulata dalla con la compagnia per un massimale di € Controparte_1
1.000.000,00 (vd. all.to n. 2); - di essere stata coinvolta in un procedimento penale conclusosi con sentenza n. 1313/2018, emessa dall'intestato Tribunale in data 02.08.2018, che l'aveva riconosciuta colpevole, unitamente ad altro medico, del decesso di una paziente avvenuto il 13.05.2012 (vd. all.to n. 3); - di essere stata condannata al pagamento, in favore delle parti civili, di una provvisionale, a titolo di risarcimento dei danni, di € 20.000,00 e al rimborso delle spese legali per complessivi €
5.000,00, oltre accessori di legge e fiscali;
- di avere tempestivamente informato la convenuta compagnia assicurativa dell'evolversi del procedimento penale mediante comunicazioni del
10.07.2014, 16.04.2015 e dell'08.05.2018 (vd. all.ti nn. 4-8) - di avere, inoltre, informato la Pt_3
, con missiva del 15.10.2018, dell'intervenuta condanna e della richiesta di pagamento
[...] formulata dai legali delle parti civili (vd. all.ti nn. 9-10); - di avere vanamente richiesto a entrambe le convenute di provvedere al pagamento delle somme dovute in esecuzione della richiamata sentenza;
- di essere stata costretta, per evitare l'aggravio derivante da precetto ed esecuzione forzata, a corrispondere direttamente alle parti civili l'importo complessivo di € 27.346,90 (vd. all.to n. 11); - di avere nuovamente e vanamente sollecitato il rimborso delle somme anticipate con missive del
22.01.2019 (vd. all.to n. 12), esperendo altresì infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita (vd. all.ti nn. 13-14); - che la compagnia assicurativa aveva motivato il proprio rifiuto sostenendo Parte l'operatività della polizza in secondo rischio, ritenendo sussistente l'obbligo primario della di tenere indenne il proprio dipendente medico (vd. all.to n. 15); - che quest'ultima non aveva mai fornito alcuna risposta alle richieste di manleva, di fatto negando il proprio coinvolgimento nei fatti oggetto di condanna penale e l'esistenza di copertura assicurativa per la responsabilità dei propri dipendenti.
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.06.2019, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, instando per le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale - in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata da nel caso di specie, ai sensi dell'art. 16, nn. 2 e 3, del Controparte_1 contratto, operando la copertura per l'attività di servizio svolta dal medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica, solo in ipotesi di insolvenza dell'ente, ovvero di sua rivalsa per 'colpa grave' nei confronti del medico, per l'effetto rigettando la domanda;
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'assicurata ex artt. 1914 e 1915 C.C., dalla copertura prestata da per non avere preteso l'attivazione in proprio favore della Controparte_1 garanzia assicurativa alla cui stipula l' di era legalmente e contrattualmente tenuta, a Pt_2 CP_2 tutela del proprio personale dipendente, ovvero chiesto all'ente il risarcimento del danno da inadempimento, per l'effetto rigettando la domanda;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia prestata da dichiarare Controparte_1 che l'indennizzo è dovuto con riferimento alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurata, escludendo, ai sensi dell'art. 18 del contratto, la quota derivantele in conseguenza del vincolo di solidarietà”.
La convenuta , costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta depositata il 05.07.2019, contestando la ricostruzione attorea, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito per i motivi esposti: - in via preliminare dichiarare
l'incompetenza del giudice adito in virtù dei motivi esposti nella comparsa;
- nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e conseguentemente rigettare ogni richiesta avanzata nel presente giudizio nei confronti della predetta azienda convenuta;
- con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Espletata la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
La domanda attorea è inammissibile, oltre che infondata e andrà, pertanto, rigettata per i motivi qui di seguito esposti.
L'odierna attrice ha promosso un'azione di regresso e manleva nei confronti della propria compagnia Parte assicurativa e nei confronti del proprio datore di lavoro, di , volta ad ottenere il rimborso CP_2 delle somme anticipate in esecuzione di una condanna penale per responsabilità professionale medica.
La controversia si inquadra nel più ampio tema della ripartizione del rischio da responsabilità professionale medica tra medico dipendente, struttura sanitaria pubblica e compagnia assicurativa, con particolare riferimento all'operatività delle clausole di secondo rischio nelle polizze professionali e agli obblighi di copertura assicurativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti sanitari. Parte Ciò posto, in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' convenuta, posto che la domanda attorea non rinviene il suo fondamento nel rapporto di lavoro, ma nell'asserita responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute per inadempimento agli obblighi assicurativi e di manleva.
Il thema decidendum, pertanto, non riguarda aspetti del rapporto di lavoro, ma pretese risarcitorie autonome che rientrano nella competenza del giudice ordinario.
L'eccezione in commento va, pertanto, disattesa.
Tanto premesso, è opportuno, prima di addentrarsi nel merito le domande attoree, dare atto di due circostanze sopravvenute nel corso del giudizio che incidono sulla pretesa dell'odierna deducente, facendo venire meno una condizione dell'azione.
In primo luogo, l'attrice ha circoscritto la domanda di restituzione alla minor somma di € 13.673,45, avendo nel frattempo recuperato dall'altro medico, coobbligato in solido in forza della sentenza penale di condanna, la metà di quanto originariamente corrisposto alle parti civili, mediante l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. (vd. p. 3, note attoree conclusionali del 25.04.2024).
In secondo luogo, la sentenza penale di condanna summenzionata –, in esecuzione della quale l'attrice aveva corrisposto alle parti civili le somme di cui chiede ora il rimborso alle convenute –, è stata annullata da parte della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 30816/22 del 09.08.2022, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche agli effetti civili (vd. all.to, nota di deposito del 28.09.2022, avv. Valleriani).
Predetto annullamento ha fatto venir meno il presupposto fattuale e giuridico su cui si fondava l'originaria pretesa attorea, posto che, nella parte motiva della statuizione in commento, si legge che
"La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, mentre deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese fra le parti per questo grado di legittimità." (vd. punto 9, pag. 12, sentenza).
L'annullamento della sentenza non può che determinare, da un lato, l'obbligo giuridico delle parti civili di restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza annullata, divenute indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., dall'altro, il diritto dell'attrice di azionare la propria pretesa restitutoria direttamente nei confronti delle parti civili che avevano ricevuto le somme.
In conseguenza di quanto sopra, dunque, l'attrice ha sostanzialmente acquisito un diritto restitutorio diretto nei confronti dei soggetti che hanno materialmente beneficiato del pagamento, venendo meno l'interesse a proseguire il presente giudizio (art. 100 c.p.c.) nei confronti delle convenute per ottenere la manleva di somme che, in realtà, non sono più dovute e devono essere restituite.
Tale condizione dell'azione, la cui sussistenza, come noto, può essere oggetto di rilievo officioso, deve sussistere al momento della pronuncia e non al momento della domanda (Cass. 4.11.2004, n.
21110).
La sua mancanza non impedisce l'instaurazione del processo, ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia nel merito, dovendo il giudice accertare la sua esistenza preliminarmente all'esame del merito e in mancanza deve dichiarare la domanda inammissibile, rigettandola con sentenza di rito
(Cass. 2 marzo 1995, n. 2416).
Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea per essere venuto meno una condizione dell'azione.
Ciò detto, ad abundantiam e, comunque, per completezza, ad avviso di questo G.I., le domande formulate da parte attrice non avrebbero, comunque, potuto trovare accoglimento per essere le stesse destituite di fondamento per le ragioni qui di seguito esposte.
L'articolo 16, co. 1, delle condizioni generali di polizza, rubricato "Oggetto dell'assicurazione", prevede che "L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto Parte_4
a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (...) di danni da esso
Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti" (si veda, all. 2, attoreo).
L'articolo in parola prevede poi, al comma 3, tre distinte ipotesi: "1) L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in Part via solidale"; "2) Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di , Casa di Cura,
Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente"; Part "3) Nel caso in cui la la Casa di Cura o l'Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata".
Orbene, la prima ipotesi prevista dall'art. 16, co. 3, delle condizioni generali di polizza non risulta applicabile al caso di specie.
Tale clausola, infatti, circoscrive la garanzia assicurativa "alla quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale".
Nel caso concreto, l'attrice era stata condannata in solido con l'altro medico (dott. Controparte_4 dalla sentenza penale n. 1313/2018.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, l'attrice ha inizialmente corrisposto l'intero importo della provvisionale (€ 27.346,90), non limitandosi alla propria quota di responsabilità, e solo successivamente ha recuperato la metà dal coobbligato mediante l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c..
La clausola che limita la garanzia alla sola quota di responsabilità diretta, escludendo la copertura per quanto dovuto in ragione del vincolo di solidarietà passiva, risulta pienamente valida.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le clausole che delimitano il rischio assicurato attengono all'oggetto del contratto e non costituiscono clausole limitative della responsabilità ai sensi dell'art. 1341 c.c., con conseguente esenzione dall'obbligo di specifica approvazione per iscritto: "nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa
e, pertanto, specificano il rischio garantito" (Cass. 17.05.2023, n.13606; ex multis, Cass. 11.06.2019,
n.15598).
La clausola in esame attiene all'oggetto del contratto, delimitando il rischio assicurato alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato.
Conseguentemente, la garanzia non risulta coprire quanto corrisposto dall'attrice in ragione del vincolo di solidarietà passiva.
Anche la seconda ipotesi di cui alle condizioni generali del contratto risulta inapplicabile, in quanto difetta il suo presupposto fondamentale. Tale clausola prevede che la garanzia assicurativa operi "in secondo rischio" quando l'attività del medico sia svolta all'interno di strutture sanitarie "tenute egualmente in responsabilità".
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la menzionata clausola va interpretata nel senso che la polizza del medico interviene oltre il massimale assicurato dall'ente sanitario oppure, qualora l'ente non abbia stipulato alcuna copertura assicurativa, solo nell'ipotesi di insolvenza del medesimo ente (Cass. 03.04.2024, n.8824).
Il presupposto essenziale per l'operatività della previsione in parola è, dunque, che la struttura sanitaria sia stata effettivamente "tenuta in responsabilità" insieme al medico, ossia che esista un titolo giudiziale che accerti la corresponsabilità dell'ente per il medesimo fatto dannoso.
Nel caso di specie, tale presupposto è del tutto assente.
La sentenza penale n. 1313/2018 ha, invero, condannato esclusivamente l'attrice e l'altro medico, Parte mentre l' non è stata parte del procedimento penale, né è stata chiamata in causa dalle parti civili, né è stata oggetto di alcun accertamento giudiziale di responsabilità.
Ne consegue, dunque, che, in assenza di un titolo che accerti la corresponsabilità della struttura sanitaria, la clausola di secondo rischio non può trovare applicazione. Parte Anche a voler prescindere dalla mancanza di accertamento della corresponsabilità dell' la domanda attorea risulterebbe, comunque, infondata per difetto di prova dei presupposti di operatività della clausola di secondo rischio, la quale subordina l'operatività della garanzia assicurativa a due condizioni alternative e, segnatamente, che la struttura sanitaria abbia stipulato una polizza assicurativa, nel qual caso la garanzia del medico opera oltre il massimale assicurato dall'ente e che la struttura sanitaria non abbia stipulato alcuna polizza assicurativa e si trovi in stato di insolvenza.
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova né della sussistenza di una polizza stipulata Parte dalla (con indicazione del relativo massimale), né dello stato di insolvenza della stessa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, "a fronte della previsione della garanzia in cd. 'secondo rischio', spetta all'assicurato dare la prova della sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito di azionare la domanda di manleva, dunque dare la prova del tipo di polizza stipulata dalla struttura sanitaria e relativo massimale, quindi, in mancanza della copertura assicurativa, comprovare
l'insolvenza della struttura, trattandosi di fatti costitutivi dei diritti vantati ex art. 2697 c.c." (App.
Roma 08.05.2024, n.3199).
Tale onere probatorio, gravante sull'attrice in quanto titolare del diritto azionato, non risulta assolto nel caso di specie, determinando un'ulteriore ragione di rigetto della domanda nei confronti della compagnia assicuratrice.
Quanto alla terza ipotesi, anch'essa risulta inapplicabile, non ricorrendo né il presupposto Parte dell'esercizio di un'azione di rivalsa da parte dell' o dei suoi assicuratori nei confronti del medico, né il presupposto dell'accertamento della colpa grave del medico. Parte Ed infatti, l' non ha esercitato alcuna azione di rivalsa nei confronti dell'attrice, mentre la sentenza penale di condanna si è limitata ad accertare una responsabilità di quest'ultima per colpa generica.
In considerazione delle superiori conclusioni, nessuna delle tre ipotesi previste dall'articolo 16, co. 3, delle condizioni generali della polizza avrebbe potuto trovare applicazione nel caso concreto. Parte Venendo alla domanda di manleva, formulata in via subordinata dall'attrice, nei confronti della anch'essa appare infondata.
L'attrice fonda la propria pretesa sull'obbligo dell'amministrazione sanitaria di tenere indenne il proprio dipendente dalle conseguenze economiche derivanti da fatti commessi nell'esercizio delle funzioni, invocando l'art. 2049 c.c. e la disciplina della L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco).
Preliminarmente, occorre chiarire che i fatti oggetto del presente giudizio si sono verificati nell'anno
2012, epoca in cui l'attrice prestava servizio come dirigente medico presso l'Unità Operativa
Complessa di Chirurgia Generale dell'ospedale.
Conseguentemente, la disciplina applicabile ratione temporis è quella previgente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), avvenuta in data 01.04.2017.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, le norme sostanziali contenute nella legge n.
24/2017 non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (Cass. 07.03.2025, n.6134).
Ciò rilevato, nel regime previgente alla legge Gelli-Bianco, la responsabilità della struttura sanitaria pubblica e del medico dipendente era qualificata come responsabilità contrattuale, fondata sulla teoria del contatto sociale qualificato.
Pertanto, la struttura sanitaria pubblica risponde dei danni cagionati ai pazienti a titolo contrattuale, sia per fatto proprio ex art. 1218 c.c., sia per fatto dei sanitari di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione ex art. 1228 c.c.; il medico dipendente risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente, in virtù del contatto sociale qualificato che si instaura con l'accettazione del paziente presso la struttura sanitaria.
Nel regime previgente alla legge n. 24/2017, tuttavia, non esisteva una disciplina normativa espressa che attribuisse al medico dipendente un diritto di manleva nei confronti dell'amministrazione sanitaria per le somme corrisposte in esecuzione di condanna risarcitoria.
Il rapporto tra struttura sanitaria pubblica e medico dipendente, nei casi di responsabilità solidale verso il paziente danneggiato, era regolato dai principi generali in materia di obbligazioni solidali e di responsabilità per fatto degli ausiliari.
In particolare, l'art. 2049 c.c., invocato dall'attrice, stabilisce che "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".
Tale norma fonda la responsabilità indiretta dell'ente per i fatti illeciti commessi dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, ma non attribuisce al dipendente un diritto di rivalsa o manleva nei confronti dell'ente quando sia il dipendente stesso ad essere condannato per il fatto illecito.
Al contrario, nel regime previgente, era l'amministrazione sanitaria che poteva agire in rivalsa nei confronti del dipendente, nei limiti previsti dalla normativa sulla responsabilità amministrativa e contabile. Parte Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, quando l' viene condannata al risarcimento del danno (anche in solido con il medico) e provvede al pagamento, è l'amministrazione che può agire in rivalsa o regresso nei confronti del dipendente, non il contrario (ex multis, Cass., Sez. Un.,
12.10.2020, n. 21992).
La richiesta attorea di essere manlevata dall'amministrazione sanitaria per le somme che ha corrisposto ai familiari del danneggiato in esecuzione della sentenza penale configura, pertanto, un'inversione del rapporto di garanzia rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
Inoltre, nel caso di specie, la domanda di manleva difetta del presupposto dell'accertamento della Parte corresponsabilità dell' nel fatto dannoso.
La sentenza n. 1313/2018 ha, infatti, condannato esclusivamente l'attrice e l'altro medico, senza Parte coinvolgere l' che non è stata parte del procedimento penale né è stata chiamata in causa dalle parti civili. Parte In assenza di un titolo giudiziale che accerti la responsabilità dell' non può configurarsi alcun obbligo di manleva a carico di quest'ultima, sicché non può configurarsi né un'obbligazione solidale Parte tra e medico, né conseguentemente un diritto del medico di agire in regresso ex art. 1299 c.c. per ottenere il rimborso della quota di responsabilità dell' . Controparte_5
Parte Quanto all'obbligo dell' di stipulare polizza assicurativa in favore dei propri dipendenti, occorre rilevare che tale obbligo è stato espressamente introdotto solo con l'art. 10, L. n. 24/2017, non applicabile ratione temporis a fatti risalenti all'anno 2012.
Pertanto, nel regime previgente, non esisteva un obbligo normativo espresso per le strutture sanitarie pubbliche di stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile dei propri dipendenti medici.
Conclusivamente, dunque, la domanda attorea va rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accerta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attrice e, per l'effetto, dichiara inammissibili e, comunque, infondate le domande attoree;
b) condanna l'attrice a rimborsare le spese di lite del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini