TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 281 cpc undecies
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4858/2023, tra
AVV. , elettivamente domiciliato come in atti ,da sé medesimo Parte_1
rappresentato e difeso
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 13/02/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è meritevole di accoglimento.
Va contestualemte dichiarata la contumacia della convenuta . Controparte_1
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei compensi maturati dal ricorrente a seguito di attività professionale sfociata nella difesa degli interessi della Sig.ra dinanzi al Tribunale di Nola , segnatamente ad un giudizio che vedeva Controparte_1 la mentovata convenuta in una procedura esecutiva individuata con il n. rg.e.1103-
2019, Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Valeria Andreone, estinta senza condanna alle spese.
Tanto faceva maturare il diritto al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio a favore del difensore nominato dalla attuale convenuta.
In via preliminare , va dichiarata la contumacia di , atteso che risulta Controparte_1
versato in atti copia informatica del ricorso in modalità semplificata ex art. 281 cpc undecies notificato, unitamente al decreto di fissazione, ai sensi dell'art. 138 cpc comma 2 , contenente l'accertamento del “rifiuto” del plico giudiziario e conseguente perfezionamento della notifica , giusta relata eseguita dall'ufficiale postale del 12 10
2023 , riportata sul “recto” della busta di trasporto dell'atto giudiziario.
Tanto nel pieno rispetto dei termini statuiti dall'art. 281 cpc undecies comma II ( ovvero, quaranta giorni liberi tra notifica ed udienza di comparizione fissata al 21 05
2024).
Alla udienza del 21/05/2025 il Tribunale, in diversa composizione, ritenuta la necessità di differire la decisione per consentire lo smaltimento dell'arretrato costituito da giudizi più risalenti, fissava l'udienza in prosieguo al 13 01 2025.
Nel merito , nella produzione depositata in atti si rileva l'atto difensivo del giudizio per il quale si chiede l'accertamento dei compensi, tuttavia non comprensivo del regolare mandato a margine a firma della assistita , nonostante l'idoneo richiamo in atto, dovendosi, quanto meno, ritenere che l'incarico sia stato verosimilmente affidato all'Avv. , giusto verbale di udienza celebratosi dinanzi al GE , in data 25 Parte_1
02 2021 a fronte del quale l'attuale ricorrente risultava presente alla prefata udienza onde formulare le proprie difese.
Conforta, altresì, la sussistenza dell'atto difensivo prodotto nella procedura esecutiva
, copia della schermata tratta dal profilo telematico relativo al fascicolo del Giudice dell'Esecuzione n. rg. e. 1103 2019, dalla cui lettura si desume inequovocabilmente il deposito della comparsa redatta dall'Avv in data 10 06 2020. Parte_1 Fatte le preventive verifiche, occorre correttamente inquadrare l'attività svolta dal difensore negli effetti previsionali dell'art .2225 c.c., dato che tra le parti non si è' prodotto alcun patto documentale in merito alle competenze di causa, per cui la causa viene decisa “per tabulas”.
Tali spettanze professionali, essendo rapportate ad un periodo ricompreso tra l'anno
2020, data in cui veniva iniziata l'attivato il giudizio, e l'anno 2021, periodo temporale in cui si concludeva l'attività professionale con la dichiarazione di estinzione del procedimento esecutivo , ricadono sotto il “ regime” del DM n. 55 /2014 e successive modifiche.
Pertanto, il giudice, deve valutare le attività svolte dall' avvocato incaricato partendo dal valore della controversia ( €12.93,97), per poi analizzare , in base a quanto prodotto in giudizio, l'intera attività posta in evidenza.
Orbene, partendo dal parametro sopraindicato vanno liquidati innanzitutto i compensi parametrati per l'esecuzione presso terzi per consegna o rilascio , ottenendo un credito complessivo pari ad € 1.403,00 a cui vanno ipoteticamente aggiunti gli accessori di legge ( Iva art 15 L.P. ed eventuali spese documentate).
Tanto, considerando l'applicazione dei compensi “medi” richiamati dalla prefata normativa dettata dai Decreti Ministeriali applicabili “ratione temporis.”
L'istante, di contro, ritiene di mantenersi al di sotto del richiamato parametro concludendo per un petitum processuale che totalizza un credito di € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Come sopra richiamato, a mente dell'art 2225 c.c. ..” Il corrispettivo , se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo..”
Tanto, fa il paio con la precedente disposizione dettata all'art. 2222 c.c. la quale recita..” Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV..”
Trattandosi, pertanto, di opera di natura intellettuale commissionata senza vincolo di subordinazione, la stessa soggiace alle richiamate disposizioni di legge.
Ne consegue che la domanda va accolta e per lo effetto va condannata Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze di giudizio maturate per l'attività professionale eseguita che si liquidano, in favore dell'Avv. Silavano Rocco, in € 1.200,00 , oltre accessori di legge , sì come da petitum processuale formulato nel ricorso introduttivo.
Le spese e competenze di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55 del 2014 .
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
- dichiara accertati e dovuti i compensi maturati dall'attore, Avv. per Parte_1
l'attività di difesa svolta nei confronti di;
Controparte_1
- condanna, per lo effetto, la Sig.ra a pagare in favore dell'Avv. Controparte_1 Pt_1
la complessiva somma di € 1.200,00 oltre accessori di legge;
[...]
- condanna, infine, la sig.ra al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
di causa che quantifica in € 1.701 ,00 per compensi ed € 125,00 per verosimili esborsi in favore dal ricorrente.
Così deciso in Nola 21 febbraio 2025 IL GU.
Dr.Alfredo Granata