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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8215 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19599/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CARUSO GIOVANNA e , elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA MANARA 5 20122 MILANO presso il difensore avv. CARUSO GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ST IA e RE NA ( ) VIA C.F._3 BRACCIO MARTELLO N.6 73100 LECCE;
elettivamente domiciliato in VIA B MARTELLO N 6 73100 LECCE presso il difensore avv. ST IA
CONVENUTO
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 14.10.2025:
Quanto all'opponente Sig. : Parte_1
In via preliminare:
- Dichiarare la prescrizione del diritto azionato in via monitoria ed in ogni caso la prescrizione ex art. 2948 c.c. degli interessi ulteriori, dalla risoluzione del contratto al saldo, richiesti con il monitorio.
Nel merito, in via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto sprovvisto dei requisiti richiesti a norma dell'art. 633 c.p.c. e segg., per i motivi tutti esposti in narrativa;
- previe le migliori declaratorie in merito alla disciplina da applicare al contratto posto a base dell'azione monitoria, ritenere applicabile in via analogica la disciplina prevista dall'art. 1526 c.c., e pertanto condannare parte opposta a restituire al Sig. le somme riscosse a titolo di Parte_1
pagina 1 di 11 canoni, previa deduzione di un equo compenso per l'uso della cosa, da determinarsi anche in via equitativa;
- previe le migliori declaratorie in merito alla eccessività della clausola penale prevista all'art. 12 del contratto posto a base dell'azione monitoria, ridurre ex art. 1384 c.c. la penale medesima limitandola alla somma complessivamente già corrisposta dal Sig. a titolo di canoni nel corso del rapporto Pt_1 contrattuale, ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà equa o di Giustizia;
- previe le migliori declaratorie, accertare e ritenere che alienando l'immobile ad un Controparte_1 prezzo inferiore a quello di mercato, ha aggravato il danno degli opponenti, ai sensi dell'art. 1227 cc e, per l'effetto, previa determinazione del valore di mercato del bene, dedurre tale importo dalle somme previste dalla clausola 12 del contratto.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, per interrogatorio formale e per testi.
1)Vero che il Sig. , tra gennaio e ottobre del 2009, con il consenso di , ha Pt_1 Controparte_1 effettuato diversi lavori nel capannone di Somaglia;
2)Vero che, in particolare, sono stati realizzati lavori di ristrutturazione edilizia per il frazionamento e la realizzazione di uffici, spogliatoi e servizi igienici, per la somma di € 75.182,00, oltre IVA, come da fatture che si rammostrano (doc. 7);
3)Vero che, per il rivestimento del pavimento, è stata effettuata la spesa di € 2.768,54, oltre IVA, come da fattura che si rammostra (doc. 8);
4)Vero che, per la fornitura e la posa dell'impianto elettrico, di allarme e del termostato, è stato effettuato un esborso complessivo di € 20.326,00, oltre IVA, come da fatture che si rammostrano (doc. 9);
5)Vero che per la fornitura delle vetrate è stata sostenuta la spesa di € 20.000,00, oltre IVA, come da fattura sub 10), che si rammostra;
6)Vero che, per l'impianto di riscaldamento e idrico sanitario, è stata effettuata la spesa di € 12.700,00, oltre IVA, come da fattura che si rammostra (doc. 11);
7)Vero che per l'allacciamento del gas è stato effettuato il pagamento di € 1.220,00, oltre IVA, come da fattura che si rammostra (doc. 12);
8)Vero che il Sig. ha, inoltre, sostenuto ulteriori spese per € 14.616,30, oltre oneri, per i compensi Pt_1 dei professionisti che hanno seguito la ristrutturazione, ovvero hanno effettuato collaudi e certificazioni, come da fatture che si rammostrano (doc. 13);
9)Vero che aveva autorizzato i lavori di cui sopra, in relazione ai quali aveva richiesto Controparte_1 le fatture quietanzate (doc. 14), nonché fattura per l'importo di € 131,819,55, oltre IVA, pari all'importo dei lavori eseguiti alla data del 25.9.2009 (doc. 15);
10)Vero che, nei mesi successivi la conclusione del contratto, l'utilizzatore ha effettuato ulteriori Pt_1 lavori nel capannone, sia edili, sia elettrici, sostenendo l'esborso di € 54.308,80, come da fatture che si rammostrano (doc. 16);
pagina 2 di 11 11)Vero che, anche a seguito dei lavori realizzati dall'opponente, il valore di mercato del capannone era stato stimato nella somma di € 516.720,00, come risulta dalla relazione redatta dall'Arch. in data 4.6.2010, che si rammostra (doc. 17); CP_2
12)Vero che, sulla scorta delle tabelle OMI del primo semestre 2016 (doc. 18), corrispondente al periodo in cui ha venduto il capannone, il valore di mercato era ben superiore Controparte_1 all'importo di € 170.000,00 ricavato dalla vendita;
13)Vero che, complessivamente, per il contratto di leasing, il Sig. ha versato la somma di € Pt_1 119.375,55, di cui € 101.819,55 alla firma del contratto (doc. 19) e la restante somma a mezzo canoni mensili sino ad agosto 2010.
Si insiste per l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare il valore commerciale dell'immobile de quo all'atto della vendita.
Si indicano a testi: 1) Via Kennedy 34, Codogno;
2)Legale rappresentante Valdono Testimone_1 Ceramiche srl, Via Fusari, 25, Codogno;
3) titolare Elettrowatt, Via Marco Polo 55, Fombio;
Tes_2 4) Via Mons. Gennari 46, Codogno;
5)Arch. Via Pietrasanta Testimone_3 Testimone_4 6, Codogno;
6)Legale rappresentante Esseci Costruzioni e Scavi srl, Via Cesare Battisti, 17/1, Caselle Landi;
7)Legale rappresentante Nuova Metallia srl, località Crocetta, Brembio.
- Con vittoria di spese e compensi da liquidare al sottoscritto procuratore antistatario.
Quanto all'opponente Sig.ra Parte_2
In via preliminare:
- ritenuta la qualità di consumatore della fideiubente previa revoca del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Piacenza, in quanto Foro della residenza della Sig.ra Parte_2
- Dichiarare la prescrizione ex art. 2948 c.c. degli interessi ulteriori, dalla risoluzione del contratto al saldo, richiesti con il monitorio;
Nel merito, in via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto sprovvisto dei requisiti richiesti a norma dell'art. 633 c.p.c. e segg., per i motivi tutti esposti in narrativa;
- ritenuta la qualità di consumatore della fideiubente dichiarare la nullità assoluta della Parte_2 fideiussione e, in subordine, la nullità parziale della medesima, in particolare della clausola relativa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, nonché alla deroga all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare decaduta dall'azione nei confronti della fideiubente. Controparte_1
- Con vittoria di spese e compensi da liquidare al sottoscritto procuratore antistatario.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
NEL MERITO
- In via principale pagina 3 di 11 rigettare la domanda formulata dagli opponenti in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On.le Tribunale, ai danni dei medesimi;
In via subordinata
- condannare gli opponenti al pagamento in favore di del maggior o Controparte_1 minor importo del credito vantato da quest'ultima nei confronti dei primi, per come eventualmente determinato in corso di causa.
In ogni caso
- condannare gli opponenti al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 lite.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di il 27.2.2023 questo Tribunale ha emesso a carico di Parte_3
, utilizzatore, e garante (doc.3 fascicolo monitorio), ingiunzione di Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 122.479,29 a titolo di canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria sottoscritto il 28.9.2009 (doc.2 fascicolo monitorio) e risoltosi per inadempimento dell'utilizzatore il 25.2.2011 (doc.4 fascicolo monitorio), canoni a scadere attualizzati alla data di risoluzione con detrazione del ricavato della vendita del bene locato avvenuta il 19.2.2016
(doc.8 fascicolo monitorio), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Hanno tempestivamente proposto opposizione entrambi gli ingiunti contestando la pretesa per diverse ragioni:
-prescrizione del diritto azionato: la risoluzione del contratto è avvenuta nel febbraio 2011 (doc.2) ma nessun sollecito di pagamento è intervenuto sino alla notifica del decreto, tali non potendosi ritenere le raccomandate del maggio 2017 prodotte in sede monitoria;
-in ogni caso, ex art.2948 c.c. sono prescritti gli interessi richiesti e concessi;
-il contratto di locazione stipulato da con era finalizzato Parte_1 Parte_3 all'acquisto di un bene immobile che il sig. voleva destinare all'esercizio della propria attività Pt_1 lavorativa ed è da annoverare tra le locazioni finanziarie dirette a realizzare un preminente effetto traslativo nelle quali la durata contrattuale è notevolmente inferiore alla obsolescenza del bene. Ne consegue che, poiché il contratto si è risolto in data antecedente all'entrata in vigore della legge n.124/2017, allo stesso deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita a rate.
Pertanto, alla data di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire le rate le riscosse (€
pagina 4 di 11 131.324,00 oltre IVA) salvo il suo diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno;
-la clausola penale prevista al punto 12 del contratto è manifestamente eccessiva;
-il bene è stato venduto "per una somma sicuramente inferiore al valore di mercato dello stesso al tempo della risoluzione, in tal modo violando il principio di buona fede contrattuale posto dagli artt.
1366 e 1375 cc." con responsabilità di ex art. 1227 c.c. della società di leasing;
Controparte_1
-quanto alla specifica posizione della fideiussora sussiste la incompetenza del Parte_2
Tribunale di Milano poiché la garante riveste la qualità di consumatore ed è residente a [...], non ha alcun collegamento funzionale con la impresa individuale (doc.5) e sono vessatorie Parte_1 ex art.33 codice del consumo le clausole del contratto che indicano il foro di Milano come esclusivo e derogano al termine di cui all'art.1957 c.c..
Per le indicate ragioni hanno concluso per la revoca del decreto opposto.
Si è costituita la convenuta opposta che ha contestato ogni avversa deduzione allegando:
-la infondatezza della eccezione di intervenuta prescrizione del credito, interrotta per effetto della regolare diffida inviata nel maggio 2017, perfezionatasi per compiuta giacenza per la e Parte_2 ricevuta dal destinatario “con firma di ritiro illeggibile” ma comunque da ritenersi validamente Pt_1 consegnata al destinatario -fino a querela di falso- non risultando che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario;
inoltre l'art. 2948 cc, non si applica al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici;
-anche a voler accedere alla tesi attorea della applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1526 c.c., la previsione di cui al comma 1 è derogabile dalle parti e il comma 2 le legittima a inserire in contratto una clausola in base alla quale i canoni pagati restino acquisiti dal venditore a titolo di indennità, fermo restando il potere del giudice di ridurre ad equità tale indennità ove risulti di ammontare manifestamente eccessivo;
il contratto in esame ai punti 11 e 12.2 disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e gli effetti della risoluzione, clausole applicate dalla concedente;
-la clausola di cui all'art.12 non può ritenersi manifestamente eccessiva considerati il prezzo pagato per l'acquisto del bene, l'interruzione dei pagamenti nel 2010 e la riconsegna del bene solo nel 2015, la integrale deduzione del ricavato dalla vendita;
pagina 5 di 11 -quanto alla posizione della signora ella non può qualificarsi 'consumatore' poiché non Parte_2 estranea alla attività imprenditoriale del in quanto socia amministratore della Sid System di LV Pt_1
TI & C. (doc. 3 visura), società tuttora attiva.
Ha pertanto concluso per il rigetto della opposizione o, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione o l'eventuale diverso importo dovesse determinarsi in corso di causa.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la parti sono state sollecitate a trovare un accordo anche alla luce delle perizie di parte depositate;
fallito ogni tentativo di accordo, respinte le istanze istruttorie di parte attrice (ordinanza 21.10.2024), la causa è stata rinviata all'udienza del 14.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e, all'esito, questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
Dai documenti prodotti si rilevano le seguenti circostanze di fatto, non in contestazione tra le parti:
-con contratto di locazione finanziaria n. 1501976/001 sottoscritto in data 28.09.2009
[...] concedeva in leasing al sig. un immobile sito in Via Po s.n.c. – Controparte_1 Parte_1
26867 – Somaglia (LO);
-in pari data, la sig.ra rilasciava espressa garanzia fideiussoria in ordine alle Parte_2 obbligazioni assunte dal sig. in virtù del predetto contratto;
Pt_1
-l'immobile, scelto dall'utilizzatore, era acquistato dalla concedente per concederlo in leasing al e Pt_1 regolarmente consegnato;
-la locazione finanziaria de qua, prevedeva le seguenti condizioni economiche:
1. Importo finanziato € 386.819,55, per la durata di mesi n. 216;
2. Canone anticipato di € 101.819,55;
3. n. 215 rate mensili dell'importo di € 1.596,00;
4. Prezzo per l'opzione di acquisto finale: €. 58.022,93;
-l'utilizzatore, a far tempo dal 2010 si è reso totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni;
-la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli pagina 6 di 11 obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose;
-con lettera del 25.2.2011 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile;
-l'immobile è stato restituito nel 2015 e venduto il 19.2.2016.
L'opposizione è fondata per la sola posizione Parte_2
• Preliminarmente va rilevato che è infondata la eccezione di prescrizione del diritto azionato per essere decorsi più di dieci anni dalla intimata risoluzione per inadempimento del 15.2.2011.
Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa della convenuta opposta, il termine è stato validamente interrotto dalla diffida comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ad entrambi gli opponenti, per la perfezionatasi per compiuta giacenza il 10.7.2017, per il Parte_2
ricevuta il 5.6.2017. Va precisato che quest'ultimo avviso di ricevimento, pur riportando una Pt_1 firma del ricevente non leggibile ma comunque espressamente indicato come 'destinatario' dall'agente postale, fa fede fino a querela di falso dell'identità della persona che ha ricevuto l'atto e che ha sottoscritto l'avviso.
Inoltre, l'accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione sia quanto alla decorrenza sia quanto al termine applicabile: l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei canoni comporta che per gli interessi non opera la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr Cass. n. 4232 del /2023).
• Tanto precisato, è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente in relazione al reclamato foro di Piacenza, nel cui circondario risiede l'ingiunta, Parte_2 in applicazione il foro del consumatore secondo la disciplina generale di cui al D.L.vo n.206/2005.
Non può ritenersi valida la clausola di deroga alla predetta competenza in favore di questo Tribunale contenuta alla lettera P) delle condizioni generali della garanzia in quanto vessatoria ex art.33 del citato decreto.
Tale clausola, infatti, assoggetta il fideiussore ad una disciplina idonea a configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore-fideiussore.
Ai sensi dell'art. 34 comma 4 del codice del consumo, la presunzione di vessatorietà di tale clausola può essere superata unicamente fornendo la prova che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa individuale tra consumatore e professionista, non essendo sufficiente a superare detta presunzione la pagina 7 di 11 doppia sottoscrizione della clausola da parte del consumatore-fideiussore. L'onere della prova in ordine all'esistenza della trattativa individuale grava sul professionista, quindi, nel caso di specie, su
[...]
che nulla ha dimostrato sul punto. CP_1
Irrilevante inoltre la posizione della di socia amministratore, unitamente a , Parte_2 Parte_1 in altra società estranea al contratto di locazione (la Sid System di LV TI & C. -doc. 3 convenuta), dato di fatto non equiparabile ad un rapporto funzionale che deve sussistere tra il garante e il soggetto garantito per escludere la qualifica di consumatore del primo e che consente di derogare alla competenza del Tribunale luogo di residenza o domicilio.
• Gli opponenti, sostenendo la natura traslativa del contratto di leasing stipulato tra le parti, hanno invocato l'applicazione dell'art. 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva di proprietà, in forza del quale (comma 1), in caso di risoluzione del contratto, il venditore (qui concedente) è tenuto a restituire le rate riscosse, salva la possibilità di ottenere una somma a titolo di equo compenso e risarcimento del danno.
Premesso che nel caso di specie non è possibile fare diretta applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n.124/2017, entrata in vigore successivamente alla risoluzione di diritto del negozio oggetto del giudizio, la prospettazione degli attori opponenti non è comunque condivisibile.
La posizione della giurisprudenza favorevole alla applicazione dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore (per i contratti risolti ante L. n.124/2017) era volta ad evitare, nel rispetto dei principi regolatori in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, che l'inadempimento dell'utilizzatore potesse risolversi in una ragione di arricchimento per il concedente ossia che potesse conseguire vantaggi superiori rispetto a quelli conseguibili in caso di esecuzione corretta del rapporto.
Tuttavia, anche tale soluzione non esclude che le parti possano regolare pattiziamente gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, in modo da assicurare il risarcimento del danno patito dalla parte adempiente in coerenza con i principi risarcitori, mediante una regolamentazione che risponda (anche) alla esigenza di escludere possibili arricchimenti ingiustificati del concedente, come avvenuto nel caso di specie con le clausole di cui agli artt. 11 e 12 delle condizioni generali di contratto, la cui validità non è contestata.
Secondo il citato art.12, in caso di inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto ai sensi del precedente art.11 lett.a), il concedente pagina 8 di 11 avrà diritto all'immediato pagamento dei canoni periodici rimasti insoluti alla data della risoluzione nonché al risarcimento del danno “identificato, stante la natura finanziaria del contratto, come capitale residuo investito. In particolare, prevede l'articolo in esame, “l'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzato al tasso pari alla media mensile Euribor tre mesi del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto diminuito di due punti percentuali”.
Esclusa dunque la applicazione della previsione di cui all'art.1526 comma 1 c.c. in presenza di uno specifico accordo tra le parti, secondo la previsione del successivo comma 2, va riconosciuto alla concedente sia il diritto di trattenere i canoni già scaduti, sia il diritto a titolo di penale a conseguire i canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione, importi complessivamente chiesti in via monitoria, che non presentano alcun profilo di manifesta eccessività tale da giustificare una riduzione in via equitativa della penale, considerati il complessivo valore del contratto, dell'immobile, la durata del contratto e il momento della sua risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice.
• Parte opponente ha altresì allegato la responsabilità di ex art.1227 c.c. per aver Controparte_1 venduto l'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato, così aggravando la posizione dei debitori poiché dal dovuto avrebbe potuto essere dedotto un maggior importo.
La doglianza non è fondata.
Non è condivisibile l'assunto attore secondo il quale l'utilizzatore avrebbe sostenuto costi per lavori eseguiti nel capannone oggetto del contratto che ne avrebbero aumentato il valore.
Dai documenti prodotti (fatture allegati alla seconda memoria istruttoria) emerge che i lavori eseguiti sul bene si sono resi necessari per adeguarlo alle esigenze dell'utilizzatore ; inoltre i lavori sono Pt_1 stati eseguiti prima della stipulazione del contratto di leasing, dal contratto emerge che sono stati in parte finanziati dalla concedente tanto che il loro complessivo importo è stato considerato nell'importo finanziato.
Quanto al valore dell'immobile, lo stesso era stato acquistato nel 2009 per € 250.000,00 e rivenduto nel
2016 per € 170.000,00, valore ritenuto non congruo dagli opponenti.
Non è stata accolta la richiesta di svolgere consulenza sul valore dell'immobile al momento della sua alienazione, poiché la stessa -considerate le perizie di parte prodotte- si sarebbe connotata da finalità meramente esplorativa.
pagina 9 di 11 In particolare, parte attrice non è stata in grado di sostenere la propria contestazione con alcun elemento, neppure a carattere indiziario.
La perizia di parte prodotta (doc.17) riporta la data del 4.6.2010 e dunque di ben sei anni prima la alienazione del bene dopo la restituzione. Inoltre appare scarsamente credibile nel quantificare il valore dell'immobile in oltre € 500.000,00 a fronte di un prezzo di acquisto nel 2009 per € 250.000,00, indicazione altresì contraria alla stessa tabella delle quotazioni immobiliari prodotta, senza alcuna ragione assunta nei valori di stima massimi.
Può dunque affermarsi (senza necessità di ulteriori accertamenti) che la vendita del bene, a distanza di pochi mesi dalla sua restituzione, sia avvenuta ad un prezzo equo e di mercato.
Vanno ribadite le ragioni di rigetto delle istanza istruttorie di cui all'ordinanza del 21.10.2024
(“Ritenuta inammissibile la prova per testi articolata da parte opponente in quanto i relativi capitoli ineriscono a circostanze non contestate, documentali o comunque irrilevanti ai fini della decisione;
ritenuto che
le articolate difese svolte dalle parti e le perizie allegate dalle stesse consentano la delibazione delle contrapposte ricostruzioni sì da risultare superflua la richiesta c.t.u. contabile;
ritenuto che
non sia necessario svolgere ulteriore attività istruttoria”).
• Le spese di lite seguono la soccombenza (Credit Agricole soccombente nei confronti di e Parte_2 vittoriosa nei confronti di ) e sono liquidate in dispositivo (valori medi per le fasi di studio e Pt_1 introduttiva;
minimi per le fasi istruttoria e decisionale semplificata).
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-in relazione alla posizione di dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale Parte_2 di Milano in favore del Tribunale di Piacenza davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge decorrente dalla data della presente sentenza;
-revoca il decreto ingiuntivo n.4782/2023 del 14.3.2023 –n.7056/2023 R.G. emesso da questo
Tribunale su ricorso di nei confronti di perché Controparte_1 Parte_2 emesso da Tribunale territorialmente incompetente;
-condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_2 spese del presente giudizio che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese pagina 10 di 11 forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
-rigetta l'opposizione di avverso il decreto n. 4782/2023 del 14.3.2023 –n.7056/2023 Parte_1
R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di che per l'effetto Controparte_1 conferma e dichiara esecutivo nei confronti di;
Parte_1
-condanna al pagamento in favore della convenuta Parte_1 CP_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 30 ottobre 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19599/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CARUSO GIOVANNA e , elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA MANARA 5 20122 MILANO presso il difensore avv. CARUSO GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ST IA e RE NA ( ) VIA C.F._3 BRACCIO MARTELLO N.6 73100 LECCE;
elettivamente domiciliato in VIA B MARTELLO N 6 73100 LECCE presso il difensore avv. ST IA
CONVENUTO
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 14.10.2025:
Quanto all'opponente Sig. : Parte_1
In via preliminare:
- Dichiarare la prescrizione del diritto azionato in via monitoria ed in ogni caso la prescrizione ex art. 2948 c.c. degli interessi ulteriori, dalla risoluzione del contratto al saldo, richiesti con il monitorio.
Nel merito, in via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto sprovvisto dei requisiti richiesti a norma dell'art. 633 c.p.c. e segg., per i motivi tutti esposti in narrativa;
- previe le migliori declaratorie in merito alla disciplina da applicare al contratto posto a base dell'azione monitoria, ritenere applicabile in via analogica la disciplina prevista dall'art. 1526 c.c., e pertanto condannare parte opposta a restituire al Sig. le somme riscosse a titolo di Parte_1
pagina 1 di 11 canoni, previa deduzione di un equo compenso per l'uso della cosa, da determinarsi anche in via equitativa;
- previe le migliori declaratorie in merito alla eccessività della clausola penale prevista all'art. 12 del contratto posto a base dell'azione monitoria, ridurre ex art. 1384 c.c. la penale medesima limitandola alla somma complessivamente già corrisposta dal Sig. a titolo di canoni nel corso del rapporto Pt_1 contrattuale, ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà equa o di Giustizia;
- previe le migliori declaratorie, accertare e ritenere che alienando l'immobile ad un Controparte_1 prezzo inferiore a quello di mercato, ha aggravato il danno degli opponenti, ai sensi dell'art. 1227 cc e, per l'effetto, previa determinazione del valore di mercato del bene, dedurre tale importo dalle somme previste dalla clausola 12 del contratto.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, per interrogatorio formale e per testi.
1)Vero che il Sig. , tra gennaio e ottobre del 2009, con il consenso di , ha Pt_1 Controparte_1 effettuato diversi lavori nel capannone di Somaglia;
2)Vero che, in particolare, sono stati realizzati lavori di ristrutturazione edilizia per il frazionamento e la realizzazione di uffici, spogliatoi e servizi igienici, per la somma di € 75.182,00, oltre IVA, come da fatture che si rammostrano (doc. 7);
3)Vero che, per il rivestimento del pavimento, è stata effettuata la spesa di € 2.768,54, oltre IVA, come da fattura che si rammostra (doc. 8);
4)Vero che, per la fornitura e la posa dell'impianto elettrico, di allarme e del termostato, è stato effettuato un esborso complessivo di € 20.326,00, oltre IVA, come da fatture che si rammostrano (doc. 9);
5)Vero che per la fornitura delle vetrate è stata sostenuta la spesa di € 20.000,00, oltre IVA, come da fattura sub 10), che si rammostra;
6)Vero che, per l'impianto di riscaldamento e idrico sanitario, è stata effettuata la spesa di € 12.700,00, oltre IVA, come da fattura che si rammostra (doc. 11);
7)Vero che per l'allacciamento del gas è stato effettuato il pagamento di € 1.220,00, oltre IVA, come da fattura che si rammostra (doc. 12);
8)Vero che il Sig. ha, inoltre, sostenuto ulteriori spese per € 14.616,30, oltre oneri, per i compensi Pt_1 dei professionisti che hanno seguito la ristrutturazione, ovvero hanno effettuato collaudi e certificazioni, come da fatture che si rammostrano (doc. 13);
9)Vero che aveva autorizzato i lavori di cui sopra, in relazione ai quali aveva richiesto Controparte_1 le fatture quietanzate (doc. 14), nonché fattura per l'importo di € 131,819,55, oltre IVA, pari all'importo dei lavori eseguiti alla data del 25.9.2009 (doc. 15);
10)Vero che, nei mesi successivi la conclusione del contratto, l'utilizzatore ha effettuato ulteriori Pt_1 lavori nel capannone, sia edili, sia elettrici, sostenendo l'esborso di € 54.308,80, come da fatture che si rammostrano (doc. 16);
pagina 2 di 11 11)Vero che, anche a seguito dei lavori realizzati dall'opponente, il valore di mercato del capannone era stato stimato nella somma di € 516.720,00, come risulta dalla relazione redatta dall'Arch. in data 4.6.2010, che si rammostra (doc. 17); CP_2
12)Vero che, sulla scorta delle tabelle OMI del primo semestre 2016 (doc. 18), corrispondente al periodo in cui ha venduto il capannone, il valore di mercato era ben superiore Controparte_1 all'importo di € 170.000,00 ricavato dalla vendita;
13)Vero che, complessivamente, per il contratto di leasing, il Sig. ha versato la somma di € Pt_1 119.375,55, di cui € 101.819,55 alla firma del contratto (doc. 19) e la restante somma a mezzo canoni mensili sino ad agosto 2010.
Si insiste per l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare il valore commerciale dell'immobile de quo all'atto della vendita.
Si indicano a testi: 1) Via Kennedy 34, Codogno;
2)Legale rappresentante Valdono Testimone_1 Ceramiche srl, Via Fusari, 25, Codogno;
3) titolare Elettrowatt, Via Marco Polo 55, Fombio;
Tes_2 4) Via Mons. Gennari 46, Codogno;
5)Arch. Via Pietrasanta Testimone_3 Testimone_4 6, Codogno;
6)Legale rappresentante Esseci Costruzioni e Scavi srl, Via Cesare Battisti, 17/1, Caselle Landi;
7)Legale rappresentante Nuova Metallia srl, località Crocetta, Brembio.
- Con vittoria di spese e compensi da liquidare al sottoscritto procuratore antistatario.
Quanto all'opponente Sig.ra Parte_2
In via preliminare:
- ritenuta la qualità di consumatore della fideiubente previa revoca del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Piacenza, in quanto Foro della residenza della Sig.ra Parte_2
- Dichiarare la prescrizione ex art. 2948 c.c. degli interessi ulteriori, dalla risoluzione del contratto al saldo, richiesti con il monitorio;
Nel merito, in via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto sprovvisto dei requisiti richiesti a norma dell'art. 633 c.p.c. e segg., per i motivi tutti esposti in narrativa;
- ritenuta la qualità di consumatore della fideiubente dichiarare la nullità assoluta della Parte_2 fideiussione e, in subordine, la nullità parziale della medesima, in particolare della clausola relativa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, nonché alla deroga all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare decaduta dall'azione nei confronti della fideiubente. Controparte_1
- Con vittoria di spese e compensi da liquidare al sottoscritto procuratore antistatario.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
NEL MERITO
- In via principale pagina 3 di 11 rigettare la domanda formulata dagli opponenti in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On.le Tribunale, ai danni dei medesimi;
In via subordinata
- condannare gli opponenti al pagamento in favore di del maggior o Controparte_1 minor importo del credito vantato da quest'ultima nei confronti dei primi, per come eventualmente determinato in corso di causa.
In ogni caso
- condannare gli opponenti al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 lite.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di il 27.2.2023 questo Tribunale ha emesso a carico di Parte_3
, utilizzatore, e garante (doc.3 fascicolo monitorio), ingiunzione di Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 122.479,29 a titolo di canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria sottoscritto il 28.9.2009 (doc.2 fascicolo monitorio) e risoltosi per inadempimento dell'utilizzatore il 25.2.2011 (doc.4 fascicolo monitorio), canoni a scadere attualizzati alla data di risoluzione con detrazione del ricavato della vendita del bene locato avvenuta il 19.2.2016
(doc.8 fascicolo monitorio), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Hanno tempestivamente proposto opposizione entrambi gli ingiunti contestando la pretesa per diverse ragioni:
-prescrizione del diritto azionato: la risoluzione del contratto è avvenuta nel febbraio 2011 (doc.2) ma nessun sollecito di pagamento è intervenuto sino alla notifica del decreto, tali non potendosi ritenere le raccomandate del maggio 2017 prodotte in sede monitoria;
-in ogni caso, ex art.2948 c.c. sono prescritti gli interessi richiesti e concessi;
-il contratto di locazione stipulato da con era finalizzato Parte_1 Parte_3 all'acquisto di un bene immobile che il sig. voleva destinare all'esercizio della propria attività Pt_1 lavorativa ed è da annoverare tra le locazioni finanziarie dirette a realizzare un preminente effetto traslativo nelle quali la durata contrattuale è notevolmente inferiore alla obsolescenza del bene. Ne consegue che, poiché il contratto si è risolto in data antecedente all'entrata in vigore della legge n.124/2017, allo stesso deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita a rate.
Pertanto, alla data di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire le rate le riscosse (€
pagina 4 di 11 131.324,00 oltre IVA) salvo il suo diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno;
-la clausola penale prevista al punto 12 del contratto è manifestamente eccessiva;
-il bene è stato venduto "per una somma sicuramente inferiore al valore di mercato dello stesso al tempo della risoluzione, in tal modo violando il principio di buona fede contrattuale posto dagli artt.
1366 e 1375 cc." con responsabilità di ex art. 1227 c.c. della società di leasing;
Controparte_1
-quanto alla specifica posizione della fideiussora sussiste la incompetenza del Parte_2
Tribunale di Milano poiché la garante riveste la qualità di consumatore ed è residente a [...], non ha alcun collegamento funzionale con la impresa individuale (doc.5) e sono vessatorie Parte_1 ex art.33 codice del consumo le clausole del contratto che indicano il foro di Milano come esclusivo e derogano al termine di cui all'art.1957 c.c..
Per le indicate ragioni hanno concluso per la revoca del decreto opposto.
Si è costituita la convenuta opposta che ha contestato ogni avversa deduzione allegando:
-la infondatezza della eccezione di intervenuta prescrizione del credito, interrotta per effetto della regolare diffida inviata nel maggio 2017, perfezionatasi per compiuta giacenza per la e Parte_2 ricevuta dal destinatario “con firma di ritiro illeggibile” ma comunque da ritenersi validamente Pt_1 consegnata al destinatario -fino a querela di falso- non risultando che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario;
inoltre l'art. 2948 cc, non si applica al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici;
-anche a voler accedere alla tesi attorea della applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1526 c.c., la previsione di cui al comma 1 è derogabile dalle parti e il comma 2 le legittima a inserire in contratto una clausola in base alla quale i canoni pagati restino acquisiti dal venditore a titolo di indennità, fermo restando il potere del giudice di ridurre ad equità tale indennità ove risulti di ammontare manifestamente eccessivo;
il contratto in esame ai punti 11 e 12.2 disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e gli effetti della risoluzione, clausole applicate dalla concedente;
-la clausola di cui all'art.12 non può ritenersi manifestamente eccessiva considerati il prezzo pagato per l'acquisto del bene, l'interruzione dei pagamenti nel 2010 e la riconsegna del bene solo nel 2015, la integrale deduzione del ricavato dalla vendita;
pagina 5 di 11 -quanto alla posizione della signora ella non può qualificarsi 'consumatore' poiché non Parte_2 estranea alla attività imprenditoriale del in quanto socia amministratore della Sid System di LV Pt_1
TI & C. (doc. 3 visura), società tuttora attiva.
Ha pertanto concluso per il rigetto della opposizione o, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione o l'eventuale diverso importo dovesse determinarsi in corso di causa.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la parti sono state sollecitate a trovare un accordo anche alla luce delle perizie di parte depositate;
fallito ogni tentativo di accordo, respinte le istanze istruttorie di parte attrice (ordinanza 21.10.2024), la causa è stata rinviata all'udienza del 14.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e, all'esito, questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
Dai documenti prodotti si rilevano le seguenti circostanze di fatto, non in contestazione tra le parti:
-con contratto di locazione finanziaria n. 1501976/001 sottoscritto in data 28.09.2009
[...] concedeva in leasing al sig. un immobile sito in Via Po s.n.c. – Controparte_1 Parte_1
26867 – Somaglia (LO);
-in pari data, la sig.ra rilasciava espressa garanzia fideiussoria in ordine alle Parte_2 obbligazioni assunte dal sig. in virtù del predetto contratto;
Pt_1
-l'immobile, scelto dall'utilizzatore, era acquistato dalla concedente per concederlo in leasing al e Pt_1 regolarmente consegnato;
-la locazione finanziaria de qua, prevedeva le seguenti condizioni economiche:
1. Importo finanziato € 386.819,55, per la durata di mesi n. 216;
2. Canone anticipato di € 101.819,55;
3. n. 215 rate mensili dell'importo di € 1.596,00;
4. Prezzo per l'opzione di acquisto finale: €. 58.022,93;
-l'utilizzatore, a far tempo dal 2010 si è reso totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni;
-la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli pagina 6 di 11 obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose;
-con lettera del 25.2.2011 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile;
-l'immobile è stato restituito nel 2015 e venduto il 19.2.2016.
L'opposizione è fondata per la sola posizione Parte_2
• Preliminarmente va rilevato che è infondata la eccezione di prescrizione del diritto azionato per essere decorsi più di dieci anni dalla intimata risoluzione per inadempimento del 15.2.2011.
Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa della convenuta opposta, il termine è stato validamente interrotto dalla diffida comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ad entrambi gli opponenti, per la perfezionatasi per compiuta giacenza il 10.7.2017, per il Parte_2
ricevuta il 5.6.2017. Va precisato che quest'ultimo avviso di ricevimento, pur riportando una Pt_1 firma del ricevente non leggibile ma comunque espressamente indicato come 'destinatario' dall'agente postale, fa fede fino a querela di falso dell'identità della persona che ha ricevuto l'atto e che ha sottoscritto l'avviso.
Inoltre, l'accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione sia quanto alla decorrenza sia quanto al termine applicabile: l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei canoni comporta che per gli interessi non opera la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr Cass. n. 4232 del /2023).
• Tanto precisato, è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente in relazione al reclamato foro di Piacenza, nel cui circondario risiede l'ingiunta, Parte_2 in applicazione il foro del consumatore secondo la disciplina generale di cui al D.L.vo n.206/2005.
Non può ritenersi valida la clausola di deroga alla predetta competenza in favore di questo Tribunale contenuta alla lettera P) delle condizioni generali della garanzia in quanto vessatoria ex art.33 del citato decreto.
Tale clausola, infatti, assoggetta il fideiussore ad una disciplina idonea a configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore-fideiussore.
Ai sensi dell'art. 34 comma 4 del codice del consumo, la presunzione di vessatorietà di tale clausola può essere superata unicamente fornendo la prova che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa individuale tra consumatore e professionista, non essendo sufficiente a superare detta presunzione la pagina 7 di 11 doppia sottoscrizione della clausola da parte del consumatore-fideiussore. L'onere della prova in ordine all'esistenza della trattativa individuale grava sul professionista, quindi, nel caso di specie, su
[...]
che nulla ha dimostrato sul punto. CP_1
Irrilevante inoltre la posizione della di socia amministratore, unitamente a , Parte_2 Parte_1 in altra società estranea al contratto di locazione (la Sid System di LV TI & C. -doc. 3 convenuta), dato di fatto non equiparabile ad un rapporto funzionale che deve sussistere tra il garante e il soggetto garantito per escludere la qualifica di consumatore del primo e che consente di derogare alla competenza del Tribunale luogo di residenza o domicilio.
• Gli opponenti, sostenendo la natura traslativa del contratto di leasing stipulato tra le parti, hanno invocato l'applicazione dell'art. 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva di proprietà, in forza del quale (comma 1), in caso di risoluzione del contratto, il venditore (qui concedente) è tenuto a restituire le rate riscosse, salva la possibilità di ottenere una somma a titolo di equo compenso e risarcimento del danno.
Premesso che nel caso di specie non è possibile fare diretta applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n.124/2017, entrata in vigore successivamente alla risoluzione di diritto del negozio oggetto del giudizio, la prospettazione degli attori opponenti non è comunque condivisibile.
La posizione della giurisprudenza favorevole alla applicazione dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore (per i contratti risolti ante L. n.124/2017) era volta ad evitare, nel rispetto dei principi regolatori in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, che l'inadempimento dell'utilizzatore potesse risolversi in una ragione di arricchimento per il concedente ossia che potesse conseguire vantaggi superiori rispetto a quelli conseguibili in caso di esecuzione corretta del rapporto.
Tuttavia, anche tale soluzione non esclude che le parti possano regolare pattiziamente gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, in modo da assicurare il risarcimento del danno patito dalla parte adempiente in coerenza con i principi risarcitori, mediante una regolamentazione che risponda (anche) alla esigenza di escludere possibili arricchimenti ingiustificati del concedente, come avvenuto nel caso di specie con le clausole di cui agli artt. 11 e 12 delle condizioni generali di contratto, la cui validità non è contestata.
Secondo il citato art.12, in caso di inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto ai sensi del precedente art.11 lett.a), il concedente pagina 8 di 11 avrà diritto all'immediato pagamento dei canoni periodici rimasti insoluti alla data della risoluzione nonché al risarcimento del danno “identificato, stante la natura finanziaria del contratto, come capitale residuo investito. In particolare, prevede l'articolo in esame, “l'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzato al tasso pari alla media mensile Euribor tre mesi del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto diminuito di due punti percentuali”.
Esclusa dunque la applicazione della previsione di cui all'art.1526 comma 1 c.c. in presenza di uno specifico accordo tra le parti, secondo la previsione del successivo comma 2, va riconosciuto alla concedente sia il diritto di trattenere i canoni già scaduti, sia il diritto a titolo di penale a conseguire i canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione, importi complessivamente chiesti in via monitoria, che non presentano alcun profilo di manifesta eccessività tale da giustificare una riduzione in via equitativa della penale, considerati il complessivo valore del contratto, dell'immobile, la durata del contratto e il momento della sua risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice.
• Parte opponente ha altresì allegato la responsabilità di ex art.1227 c.c. per aver Controparte_1 venduto l'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato, così aggravando la posizione dei debitori poiché dal dovuto avrebbe potuto essere dedotto un maggior importo.
La doglianza non è fondata.
Non è condivisibile l'assunto attore secondo il quale l'utilizzatore avrebbe sostenuto costi per lavori eseguiti nel capannone oggetto del contratto che ne avrebbero aumentato il valore.
Dai documenti prodotti (fatture allegati alla seconda memoria istruttoria) emerge che i lavori eseguiti sul bene si sono resi necessari per adeguarlo alle esigenze dell'utilizzatore ; inoltre i lavori sono Pt_1 stati eseguiti prima della stipulazione del contratto di leasing, dal contratto emerge che sono stati in parte finanziati dalla concedente tanto che il loro complessivo importo è stato considerato nell'importo finanziato.
Quanto al valore dell'immobile, lo stesso era stato acquistato nel 2009 per € 250.000,00 e rivenduto nel
2016 per € 170.000,00, valore ritenuto non congruo dagli opponenti.
Non è stata accolta la richiesta di svolgere consulenza sul valore dell'immobile al momento della sua alienazione, poiché la stessa -considerate le perizie di parte prodotte- si sarebbe connotata da finalità meramente esplorativa.
pagina 9 di 11 In particolare, parte attrice non è stata in grado di sostenere la propria contestazione con alcun elemento, neppure a carattere indiziario.
La perizia di parte prodotta (doc.17) riporta la data del 4.6.2010 e dunque di ben sei anni prima la alienazione del bene dopo la restituzione. Inoltre appare scarsamente credibile nel quantificare il valore dell'immobile in oltre € 500.000,00 a fronte di un prezzo di acquisto nel 2009 per € 250.000,00, indicazione altresì contraria alla stessa tabella delle quotazioni immobiliari prodotta, senza alcuna ragione assunta nei valori di stima massimi.
Può dunque affermarsi (senza necessità di ulteriori accertamenti) che la vendita del bene, a distanza di pochi mesi dalla sua restituzione, sia avvenuta ad un prezzo equo e di mercato.
Vanno ribadite le ragioni di rigetto delle istanza istruttorie di cui all'ordinanza del 21.10.2024
(“Ritenuta inammissibile la prova per testi articolata da parte opponente in quanto i relativi capitoli ineriscono a circostanze non contestate, documentali o comunque irrilevanti ai fini della decisione;
ritenuto che
le articolate difese svolte dalle parti e le perizie allegate dalle stesse consentano la delibazione delle contrapposte ricostruzioni sì da risultare superflua la richiesta c.t.u. contabile;
ritenuto che
non sia necessario svolgere ulteriore attività istruttoria”).
• Le spese di lite seguono la soccombenza (Credit Agricole soccombente nei confronti di e Parte_2 vittoriosa nei confronti di ) e sono liquidate in dispositivo (valori medi per le fasi di studio e Pt_1 introduttiva;
minimi per le fasi istruttoria e decisionale semplificata).
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-in relazione alla posizione di dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale Parte_2 di Milano in favore del Tribunale di Piacenza davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge decorrente dalla data della presente sentenza;
-revoca il decreto ingiuntivo n.4782/2023 del 14.3.2023 –n.7056/2023 R.G. emesso da questo
Tribunale su ricorso di nei confronti di perché Controparte_1 Parte_2 emesso da Tribunale territorialmente incompetente;
-condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_2 spese del presente giudizio che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese pagina 10 di 11 forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
-rigetta l'opposizione di avverso il decreto n. 4782/2023 del 14.3.2023 –n.7056/2023 Parte_1
R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di che per l'effetto Controparte_1 conferma e dichiara esecutivo nei confronti di;
Parte_1
-condanna al pagamento in favore della convenuta Parte_1 CP_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 30 ottobre 2025
Il giudice Laura Massari
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