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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14999 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51228 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 6.5.2025 e vertente
T R A in bonis (C.F./P.IVA: ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico Dott. , elettivamente domiciliata in Salerno, Via F.sco Farao n. 4, presso Controparte_1 lo studio legale dell'Avv. Antonio Sabatino, che la rappresenta e difende giusta procura a margine all'atto di citazione
Attrice
E
C.F./P.IVA: , in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_2 P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 12, presso lo studio legale Controparte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Controparte_4
Pesenti, HR ME, CI LA, LO ER e IM NE, giusta procura generale per atto Notaio di Milano, del 09.04.2020, rep. n. 32163, racc. Persona_1
n. 14918
Convenuta
E
(C.F.: ), e per essa quale mandataria Controparte_5 P.IVA_3
(già (C.F.: . IVA: ), in CP_6 CP_7 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio
Veneto n. 108, presso lo studio legale dell'Avv. Roberto Malizia, che la rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio di Velletri, rep. n. 70952, racc. n. 24394 Persona_2
1 Terza Intervenuta e attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa della convenuta “insiste per l'accoglimento delle conclusioni Controparte_2 rassegnate nella comparsa in riassunzione e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”;
• La difesa della terza intervenuta “insiste per l'accoglimento Controparte_5 delle conclusioni già rassegnate con note scritte depositate per l'udienza del 1°.10.2024, e riproposte nell'atto di riassunzione che qui si intendono integralmente trascritte e riportate e di cui si chiede l'integrale accoglimento.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
esponendo:
[...]
- che aveva intrattenuto alcuni rapporti bancari con la quali: un conto Controparte_2 corrente ordinario, già contraddistinto dal n. 13732, poi dal n. 4403826; un conto anticipi n.
30009036; vari rapporti di conto anticipi;
- che contestava alla il saldo del c/c n. 4403826, nonché il saldo del conto anticipi n. CP_8
30009036 ed il saldo di alcuni rapporti di conto anticipi;
- che, in particolare, contestava alla Banca la corretta applicazione degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto o voci simili, delle spese in riepilogo, delle spese fuori riepilogo ed il superamento dei tassi soglia usura;
- che, in merito all'analisi del c/c n. 4403826, l'importo di euro 48.948,91 addebitato dalla non era dovuto;
CP_8
- che, nel corso degli anni, la aveva contabilizzato in suo favore competenze costituite CP_8 da interessi debitori ultralegali mai pattuiti, in violazione dell'art. 1284 cod. civ.;
- che la aveva variato illegittimamente il tasso d'interesse debitore, con variazioni non CP_8 pattuite dalle parti e che tale interesse debitore superava i tassi soglia usura;
- che gli interessi debitori, insieme alle spese e commissioni non dovute, erano stati capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 Cod. civ.;
- che la capitalizzazione trimestrale applicata dalla era illegittima;
CP_8
2 - che per quanto riguarda il c/c anticipi n. 30009036 l'importo di euro 136.268,03 addebitato dalla alla società, non era dovuto;
CP_8
- che, nel corso degli anni, la aveva contabilizzato competenze costituite da interessi CP_8 debitori ultralegali mai pattuiti, commissioni di massimo scoperto indeterminate, spese non convenute che illegittimamente erano state capitalizzate;
- che non erano dovuti né gli interessi per i periodi interessati, né le cc.dd. commissioni di massimo scoperto, né le spese;
- che dall'analisi dei vari conti anticipi contestava alla tassi passivi, cc.dd commissioni CP_8 di massimo scoperto o voci simili e spese varie, oltre quattro operazioni che avevano superato il tasso soglia usura, giusta il trimestre di riferimento ed i Decreti MEF;
- che gli interessi ultralegali non erano dovuti alla sia per il difetto del requisito della CP_8 forma scritta richiesto dall'art. 1284 comma 3 c.c. e dal TUB, sia per il difetto del requisito della oggettiva determinabilità della prestazione;
- che chiedeva la nullità e/o l'inefficacia del pagamento degli interessi ultralegali che era stata costretta a corrispondere e anche il ricalcolo del saldo contabile e la ripetizione mediante i criteri di legge;
- che dall'esame degli estratti conto emergeva che la banca aveva applicato, in modo illegittimo, la capitalizzazione degli interessi passivi per la durata dei rapporti violando in questo modo il disposto dell'art. 1283 c.c.;
- che chiedeva di dichiarare l'illegittimità o la nullità delle applicazioni anatocistiche operate dalla nel corso del rapporto;
CP_8
- che la aveva applicato, per tutta la durata dei rapporti, la commissione di massimo CP_8 scoperto, senza nessuna pattuizione;
- che, pertanto, chiedeva l'illegittimità e la nullità delle commissioni di massimo scoperto;
- che contestava l'illegittimità delle somme trattenute dalla Banca e che pertanto ne chiedeva la restituzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle presenti domande, contrariis rejectis, così provvedere: 1) Riguardo al Conto corrente n.
4403826, accertata la violazione dei Principi di correttezza contrattuale, lealtà, buona fede contrattuale e trasparenza bancaria da parte della banca, dichiarare la nullità di tutte le condizioni decise dall'Azienda di credito e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo del DARE-AVERE fra le parti e ad apportare le corrette annotazioni al saldo del Conto corrente in accredito in
3 favore dell'attrice e/o alla restituzione, in favore dell' delle somme di Parte_1
Euro=48.948,91=, come distinta in premessa, o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione a maturare dalle singole date di valuta relative ad ogni operazione fino all'effettivo soddisfo;
2) Riguardo al Conto anticipi n.
30009036, accertata la violazione dei Principi di correttezza, lealtà, buona fede contrattuale e trasparenza bancaria da parte della banca, dichiarare la nullità di tutte le condizioni decise dall'Azienda di credito e, per l'effetto ordinare il ricalcolo del DARE-AVERE fra le parti e ad apportare le corrette annotazioni al saldo del Conto in accredito in favore dell'attrice e/o alla restituzione, in favore dell' della somma di Euro=136.268,03=, come distinta Parte_1 in premessa, o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione a maturare dalle singole date di valuta relative ad ogni operazione fino all'effettivo soddisfo;
3) Riguardo ai Conti anticipi, come indicati in schema ed allegato 6, accertata la violazione dei Principi di correttezza, lealtà, buona fede contrattuale e trasparenza bancaria da parte della banca, dichiarare la nullità di tutte le condizioni decise dall'Azienda di credito e, per l'effetto ordinare il ricalcolo del DARE-AVERE fra le parti e ad apportare le corrette annotazioni al saldo del Conto in accredito in favore dell'attrice e/o alla restituzione, in favore dell' della somma di Euro=25.601,67=, come distinta in premessa, o a Parte_1 quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione a maturare dalle singole date di valuta relative ad ogni operazione fino all'effettivo soddisfo;
4) Per effetto della soccombenza, condannare la convenuta alle spese ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale Controparte_5 esponeva:
- che nel contesto di una operazione di cartolarizzazione era diventata titolare dei crediti trasferiti da derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da Controparte_2 finanziamenti nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016;
- che aveva conferito a procura per l'amministrazione, gestione, incasso e CP_7 recupero dei crediti;
- che con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2017, la aveva contestato Parte_1 alla le competenze addebitate per interessi passivi, c.m.s. e spese, nonché l'usura Controparte_2 originaria e sopravvenuta in relazione ai rapporti intrattenuti con essa Banca;
4 - che quindi aveva chiesto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate di euro
48.948,91 in relazione al c/c ordinario n. 4403826, ex n. 13732, di euro 136.268,03 in relazione al c/c anticipi n. 30009036 e di euro 25.601,67 in relazione alle varie operazioni di anticipo fatture;
- che eccepiva la improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice in quanto non era stato previamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- che eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., di ogni e qualsiasi pretesa in ipotesi maturata a favore della in data anteriore al 11.07.2007; Parte_1
- che dichiarava di avere interesse a chiamare in causa, ex artt. 106 e 269 c.p.c., i Sig.ri
, , Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
in qualità di fideiussori delle obbligazioni assunte nei confronti
[...] Controparte_14 dell' dalla società Infrater S.r.l. debitrice principale;
Controparte_2
- che, essendo creditrice della complessiva somma di euro 377.358,27, spiegava domanda riconvenzionale e chiedeva la condanna di e dei fideiussori , Parte_1 Controparte_9
, , e CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 in via solidale tra di loro, al pagamento della suddetta somma;
- che, poiché parte attrice aveva chiesto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate di euro 48.948,91 in relazione al c/c ordinario n. 4403826, ex n. 13732, e di euro
136.268,03 in relazione al c/c n. 30009036, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 ter e/o bis c.p.c.;
- che chiedeva il rigetto della domanda di ripetizione degli indebiti relativi ai vari conti anticipo indicati da parte attrice;
- che si opponeva all' ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'On.le Giudice adito così provvedere: A) In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dei fideiussori sigg.ri , nato Controparte_9
a Roccadaspide il 03.10.1957 (C.F. ) ed ivi residente a[...]
Castagneti, 7, nata a [...] il [...] (C.F. CP_10
) ed ivi residente a[...], , nato a [...]F._2 Controparte_11
Roccadaspide il 30.04.1993 (C.F. ), ed ivi residente a[...]
322, , nato a [...] il [...] (C.F. , ed ivi Controparte_12 C.F._4 residente a[...], nato a [...] il [...] (C.F. CP_13
) ed ivi residente a[...], e , nata in [...]F._5 Controparte_14
5 Germania il 23.06.1971 e residente in [...], ai sensi degli artt.
106 e 269 c.p.c., previa fissazione di altra udienza, nel rispetto dei termini a comparire, affinchè, in virtù della fideiussione omnibus prestata, siano condannati, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale di cui al punto 6) della presente comparsa, a pagare alla cessionaria
ut supra, in solido con la debitrice principale la Controparte_5 Parte_1 complessiva somma di € 377.358,27, oltre interessi al tasso legale dal 01.01.2016 sino al soddisfo;
B) Sempre in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale attrice, notificata in data 11.07.2017, ai sensi del dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, non essendo stato previamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
C)
Rigettare tutte le domande proposte dalla società contro l' , di cui Parte_1 CP_2 all'atto di citazione notificato in data 11.07.2017, perché improponibili, inammissibili e, comunque, infondate nel merito, nonchè dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, ex art.
2946 c.c., di ogni e qualsiasi pretesa in ipotesi maturata a favore dell'attrice in data anteriore al
11.07.2007 in relazioni a tutti i conti correnti di cui è causa ed, in ogni caso, alla stregua dei principi sanciti dalla sentenza n. 24418/2010 delle SS.UU. della Suprema Corte, l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dei pretesi indebiti ovvero dei minori interessi attivi riscossi con riferimento alle rimesse aventi funzione solutoria eseguite ante 11.07.2007 sul
c/c n. 4403826 e sul c/c anticipi n. 30009036; D) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale nei confronti della e dei suoi fideiussori, ut supra,, condannandoli Parte_1
a pagare, in via solidale tra di loro, alla cessionaria ut supra, la Controparte_5 complessiva somma di € 377.358,27, per le causali di cui in narrativa della presente comparsa, oltre interessi legali dal 01.01.2016 sino all'effettivo soddisfo, e/o la maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, compensandola, in subordine,
“pro concurrenti quantitate”, nei confronti dell'attrice – stante l'autonomia della prestata fideiussione bancaria - con le somme che eventualmente dovessero risultare a credito della
condannandola, in ogni caso, a pagare le differenza dovuta, oltre interessi sino al Parte_1 soddisfo;
- emettere ordinanza ex art. 186 ter/ bis c.p.c. al fine di condannare parte attrice alla corresponsione nei confronti dell'Istituto delle somme non contestate corrispondenti alla differenza tra quanto preteso in restituzione (totali € 185.216,94) e quanto invece appostato nel saldo bancario dei suddetti conti correnti alla data di estinzione dei rapporti dell'11.08.2014
(totali € 374.032,97), ovvero dell'importo di € 188.816,03 (€ 374.032,97 – € 185.216,94); F) Con
6 vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
C.p.a.”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi indicati dalla si Controparte_5 costituiva in giudizio la quale esponeva: CP_10
- che contestava la pretesa creditoria rivendicata dalla Controparte_5
- che non aveva sottoscritto alcuna fideiussione omnibus;
- che la firma apposta sulla fideiussione omnibus era in realtà apocrifa;
- che, dunque, proponeva querela di falso avverso la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione omnibus;
- che chiedeva di disporre c.t.u. grafologica per accertare la falsità della firma;
- che eccepiva la nullità della fideiussione omnibus e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla chiamante.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: -in via preliminare, ammettere la proposta querela di falso e conseguentemente trasmettere il presente giudizio alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, al fine di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione ad apparente firma di apposta in calce CP_10 alla fideiussione omnibus allegata al fascicolo di parte convenuta e Controparte_5 per essa quale mandataria, ed in particolar modo la non appartenenza della CP_15 firma apposta in calce alla stessa dalla sig.ra , con conseguente condanna della CP_10 stessa convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
-nel merito: previa declaratoria del carattere fraudolento,
e quindi la lesione dei principi di correttezza contrattuale, lealtà, buona fede e trasparenza bancaria da parte della banca nella redazione della modulistica relativa alla prestata fideiussione o c.d. contratto autonomo di garanzia imposto alla società e per essa Parte_1 alla terza chiamata in causa, dichiarare la nullità del contratto e, per l'effetto, liberare la terza chiamata da qualsivoglia obbligazione di cui alla fideiussione invocata;
- sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale siccome proposta dalla convenuta con l'atto di chiamata in causa del terzo nei confronti della Sig.ra , poiché palesemente infondata in CP_10 fatto e diritto;
con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati , e CP_13 Controparte_14
, sostenendo: Controparte_12
7 - che la disconosceva le garanzie sottoscritte in favore dell' per CP_14 Parte_1 apposizione di firme apocrife;
- che contestavano la legittimazione attiva della cessionaria per Controparte_5 non aver dimostrato la cessione del credito da parte della banca cedente;
- che contestavano il contenuto dell'atto di chiamata in causa ed in particolare la genericità della domanda di condanna al pagamento, in quanto vaga e non comprovata da alcun valido documento;
- che impugnano tutta la documentazione esibita dalla controparte, ma nello specifico gli “atti di fideiussione omnibus” in quanto nulli;
- che, pertanto, chiedevano il rigetto della domanda della Controparte_5
Concludevano, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così PROVVEDERE IN VIA PREGIUDIZIALE: disattese le istanze della controparte avanzate ai sensi degli artt. 633 comma 1 e 183 bis c.p.c., accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della e per essa dalla Controparte_5 CP_7 rigettare la domanda attrice, con conseguente condanna della medesima alle spese del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. IN VIA PRINCIPALE: fatta salva la dichiarazione di disconoscimento delle scritture private da parte della sig.ra Controparte_14
e nella sola denegata ipotesi di diversa valutazione, disattese le istanze della controparte avanzate ai sensi degli artt. 633 comma 1 e 183 bis c.p.c.: 1) Rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
di poi, previo ordine di esibizione alla controparte di depositare agli atti cartaceamente ed in originale
i documenti da costei prodotti sub suo “doc. n. 13 - n. 7 atti di fideiussione omnibus”: 2) In forza della sollevata exceptio doli generalis, accertata e dichiarata la lesione da parte della banca dei
Principi di buona fede, correttezza, lealtà, trasparenza bancaria e, non ultimo, del superamento dei tassi soglia - usura, rigettare l'avversa domanda e, per l'effetto, liberare gli esponenti da ogni obbligazione di cui alle supposte “fideiussioni omnibus” o c.c.dd. contratti autonomi di garanzia, allegate nei suoi documenti sub “doc. n. 13 - n. 7 atti di fideiussione omnibus”; 3) In forza della sollevata eccezione di nullità delle supposte “fideiussioni omnibus” o c.c.dd. contratti autonomi di garanzia per violazione delle norme sulla libera concorrenza nel mercato, rigettare
l'avversa domanda e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutte le “fideiussioni omnibus” o
c.c.dd. contratti autonomi di garanzia prodotti dalla controparte e liberare gli esponenti da ogni obbligazione di cui alle supposte garanzie, allegate nei suoi documenti sub “doc. n. 13 - n. 7 atti
8 di fideiussione omnibus”; 4) Per effetto della soccombenza, condannare l'attrice alle spese del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo, all'udienza del 17.12.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso del terzo chiamato in causa Controparte_9
, non costituito in giudizio, avvenuto in data 28.02.2018.
[...]
La causa era quindi riassunta dalla nella contumacia di Controparte_5 [...]
e , quali eredi di e veniva istruita con CP_16 CP_17 Controparte_9
l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU grafologica e contabile.
Infine, in data 27.9.2022, si costituiva in giudizio la la quale esponeva: Controparte_2
- che la l'aveva convenuta in giudizio censurando alcune irregolarità in merito Parte_1 al rapporto di conto corrente n. c/c ordinario n. 4403826, ex n. 13732, al conto anticipi n.
30009036 ed a vari rapporti di conto anticipi contraddistinti dai n. ri 1544, 8751, 380371,
9328650, 9313957, 434257, 4938500, 50529, 51296, 51712, 51725, 51803, 51894, 51933,
52492, 52700, 53298, 51725 e 55170;
- che parte attrice aveva sollevato le seguenti censure: (i) la nullità/ inesistenza della documentazione contrattuale;
(ii) l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; (iii) l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
(iv) l'applicazione, nel corso dei rapporti, di interessi usurari;
(v) l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca;
(vi) l'illegittimità dell'applicazione del metodo di determinazione delle valute;
(vii) l'illegittima applicazione di spese;
- che parte attrice aveva chiesto di condannarla alla restituzione di tutte le somme e specificamente nell'importo complessivo di euro 136.268,03, euro 48.948,91 ed euro 25.601,67;
- che si costituiva in giudizio la rappresentata dalla mandataria Controparte_5
cessionaria dal credito derivante dallo scoperto del conto corrente n. 4403826 e CP_7 del conto corrente n. 30009036, la quale svolgeva domanda riconvenzionale e chiamava in causa i fideiussori;
- che veniva esperita la mediazione obbligatoria e veniva depositata c.t.u. grafologica che aveva riconosciuto l'autografia di tutte le firme apposte da e CP_10 Controparte_14 in calce agli atti di fideiussione omnibus;
9 - che il rapporto di conto corrente n. 4403826, ex 13732, risultava estinto in data 11 agosto
2014 con saldo debitore finale di - euro 120.810,96, mentre il rapporto di conto corrente n.
30009036 risultava estinto in data 11 agosto 2014 con saldo debitore finale di - euro 253.222,01;
- che con lettere raccomandate a/r del 4 luglio 2014 inviate alla società debitrice ed ai fideiussori, aveva comunicato la revoca degli affidamenti ed il recesso dai conti correnti e aveva intimato il pagamento del debito complessivo ammontante ad euro 368.816,38;
- che la società non aveva corrisposto nulla e quindi non poteva richiedere la Parte_1 restituzione di alcunché;
- che, pertanto, eccepiva l'inammissibilità delle domande di ripetizione formulate da parte attrice;
- che eccepiva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle competenze quantificate da parte attrice in euro 25.601,67;
- che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio in quanto non aveva prodotto i contratti dei conti correnti bancari, né i relativi estratti conto e scalari per l'intera durata degli intercorsi rapporti bancari;
- che, pertanto, contestava tutti i risultati dei calcoli delle competenze indebite afferenti ai rapporti bancari oggetto di giudizio e delle verifiche dell'usura, in quanto errati e privi di valore probatorio;
- che tutte le condizioni economiche erano state pattuite e portate a conoscenza di parte attrice attraverso l'invio degli estratti conto e dei documenti di sintesi, oltre alla pubblicizzazione nei locali della CP_8
- che, inoltre, parte attrice era costantemente al corrente dei tassi di interesse che venivano applicati;
- che la c.m.s. era stata indicata nei contratti, oltre che negli estratti conto in atti, che regolarmente veniva trasmessi a parte attrice;
- che respingeva la censura mossa da parte attrice sulla usura sopravvenuta e sull'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- che erano infondate le doglianze relative ai rapporti di conto anticipi;
- che i fideiussori, costituendosi in giudizio, avevano sostenuto la nullità delle fideiussioni depositate dalla cessionaria del credito Controparte_5
10 - che bisognava sottolineare il carattere autonomo delle fideiussioni, in quanto i Sig.ri e avevano prestato garanzia con clausola CP_13 Controparte_14 Controparte_12
a prima richiesta;
- che, in merito alla presunta pattuizione di interessi usurari riscontrata dai garanti in alcuni contratti di affidamento, eccepiva l'erroneità delle verifiche usura;
- che, dunque, i tassi pattuiti erano al di sotto del tasso soglia e che i tassi non avevano mai superato la soglia nel corso dei rapporti bancari;
- che la fideiussione non era contraria e lesiva della L. n. 287/90;
- che la Sig.ra contestava il tasso Euribor per “violazione dell'art. 101 del CP_10
T.F.U.E. e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area Economica Europea”;
- che era inammissibile la richiesta di consulenza tecnica di parte;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice e dai garanti.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento
e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione formulata per i motivi esposti nel presente atto;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. Nel merito: 3) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice e dai garanti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso: 5) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”.
In data 11 ottobre 2023 il Tribunale di Salerno emetteva la sentenza n. 49/2023, con la quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_18
. Pertanto, si procedeva a dichiarare l'interruzione del giudizio limitatamente alla
[...] domanda formulata dalla e si disponeva la separazione dei Controparte_18 procedimenti ex art. 103, II comma c.p.c..
La causa separata recante RG n. 41685/2024 veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'1.10.2024 e veniva successivamente decisa in data 26.3.2025.
La con ricorso in riassunzione di processo interrotto depositato in Controparte_5 data 19.12.2024, chiedeva la prosecuzione del giudizio nei confronti della e veniva Parte_1 fissata l'udienza di comparizione delle parti in data 6.5.2025.
11 Notificati dalla l'atto di riassunzione ed il pedissequo decreto alla Controparte_5
alla in persona del l.r.p.t. presso la sede legale e alla Liquidazione Controparte_2 Parte_1
Giudiziale n. 39/2023 della per mera litis denuntiatio, all'udienza del 06.05.2025 Parte_1 le parti costituite precisavano le conclusioni ed il giudizio veniva trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda formulata dalla in bonis è infondata e deve essere respinta per le Parte_1 seguenti ragioni.
Ed invero, sul punto e in termini generali, deve essere ricordato che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti posti a fondamento dello stesso, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare i fatti (estintivi, modificativi e impeditivi del diritto altrui) posti a fondamento delle proprie eccezioni.
Nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava, dunque, senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"CC" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito CP_8 di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il
12 contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, argomentato come segue “proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.
[…] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o
l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
“fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto
a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite decreto ingiuntivo CP_8 per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti.
Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della
13 documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Peraltro, in un'altra pronuncia la Suprema Corte ha avuto anche modo di evidenziare che
“Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20693 del
13/10/2016, Rv. 641850 - 02).
Nella fattispecie concreta, a fronte della documentazione versata in atti da
[...]
(intervenuta) e da in bonis, è stata disposta CTU contabile, al Controparte_5 Parte_1 fine di ricostruire e accertare l'esatto rapporto di dare e avere.
Ebbene, relativamente al conto corrente di corrispondenza n. 4403826, è stata rilevata la presenza in atti di un primo contratto risalente al 24.05.2006 (contratto di affidamento), nonostante la sussistenza di estratti conto a decorrere dal 30.04.1999 e fino al 31.08.2014.
Del pari, con riguardo al conto anticipi n. 30009036, è stata rilevata la pattuizione per iscritto delle condizioni economiche soltanto in data 10.12.2012, pure a fronte di estratti conto relativi a un periodo intercorrente dal 30.06.2003 al 31.08.2014.
Entrambi i conti de quibus, poi, sono stati estinti per giro a sofferenza in data 11.08.2014.
Attesa, dunque, la mancanza documentale dei contratti di apertura dei predetti rapporti, correttamente l'ausiliare del giudice ha ricostruito i saldi, sino alla data in cui sono sopravvenute le sottoscrizioni dei moduli contrattuali, annullando gli effetti derivanti dagli addebiti e dagli accrediti effettuati a titolo di interessi e altre spese, ricalcolando i saldi con l'applicazione dei soli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., che, al terzo comma, stabilisce che gli interessi
14 superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Né può trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, il quale, dopo aver stabilito – ai commi 1 e 3 – che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo, al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Poi, il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive
e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
Sicché, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto, redatto per iscritto, vi sia.
Pertanto, nella diversa ipotesi di nullità totale del rapporto, derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, viene privata in radice di effetti l'intera operazione di autonomia privata impostata dai contraenti;
ciò determina, come conseguenza, esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., (qui rilevante solo ai fini della rideterminazione del saldo in punto di annotazioni contabili, attesa anche la improcedibilità della domanda riconvenzionale per come su specificato).
Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, si è reso dunque necessario (mediante la CTU) ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto fino a quella di regolamentazione negoziale in forma scritta delle condizioni economiche.
Con conseguente assorbimento, altresì, della questione relativa alla contestazione afferente all'applicazione illegittima di interessi anatocistici, con riferimento al periodo antecedente al
2000.
15 Per il periodo successivo alla pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche
(24.05.2006 e 10.12.2012), si osserva quanto segue.
Come noto, l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La delibera CICR del 9.2.2000 prevede, poi, all'art. 2 comma 2 che, nell'ambito di ogni singolo rapporto di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013
(legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Successivamente, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il cd. Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui, di fatto, è stata riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione, rimanendo, pertanto, priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla
Legge di Stabilità.
16 In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014, è stata negata in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
In riferimento a entrambi i rapporti, in forza delle considerazioni di cui sopra e dell'avvenuta previsione per iscritto della pari periodicità nel calcolo degli interessi per il c/c n. 4403826 in data
24.05.2006 e per il conto anticipi n. 30009036 il 10.12.2012, il CTU ha mantenuto fermo il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione periodica sino al 31.12.2013, per poi espungere l'effetto anatocistico sino alla estinzione dei rapporti, avvenuta anteriormente alla entrate in vigore della delibera CICR del 03.08.2016, con la quale è stata reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
Né può accogliersi l'osservazione formulata all'elaborato peritale da parte del CTP della il quale ha stigmatizzato l'espunzione delle somme addebitate a titolo di Controparte_2 capitalizzazione per il periodo successivo al 2000, in quanto comunque sarebbe stata garantita la
17 reciprocità. Ed invero, la citata delibera CICR del 09.02.2000 ha previsto che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. La delibera, peraltro, ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera medesima, prevedendo, all'art. 7, che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio”. La delibera dispone, poi, al secondo comma, che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Se ne deduce, dunque, che, a prescindere dalla concreta applicazione della pari periodicità, la norma pretende comunque che a monte un contratto vi sia, e che sullo stesso la banca adegui l'applicazione della capitalizzazione in regime di reciprocità.
Nel caso di specie mancano i contratti di apertura dei conti e, dunque, deve ritenersi condivisibile la ricostruzione peritale in punto di verifica della legittimità dell'anatocismo, a mente della quale, dunque, per il periodo compreso tra l'apertura dei rapporti e la data di intervenuta pattuizione delle condizioni economiche, devesi applicare la capitalizzazione semplice, mentre dal momento in cui sono stati sottoscritti i contratti e sino al 31.12.2013, deve applicarsi la capitalizzazione trimestrale ivi indicata. Dal 01.01.2014 e sino alla estinzione, invece, deve essere espunto l'addebito a titolo di interessi anatocistici.
Con riguardo alla lamentata usura originaria, devesi ricordare quanto segue.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora
Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL
18 n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la
CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Nel caso di specie, per il c/c n. 4403826 il CTU ha accertato il mancato superamento del tasso soglia al momento della stipulazione contrattuale (sia entro fido che extra fido), nonché in ipotesi di esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Diversamente, invece, per il conto anticipo n. 30009036, per il quale è stata verificata l'usura originaria con riferimento al tasso oltre fido, circostanza che non determina comunque la nullità tout court, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., della pattuizione che prevede un saggio di interesse entro i limiti del fido inferiore al tasso soglia (cfr. Cass. Civ., n. 21470/2017).
19 Nella fattispecie concreta, in caso di superamento del fido concesso, sono stati correttamente azzerati gli interessi applicati in quanto applicati in violazione della normativa antiusura.
In ultimo, si ricorda che non è possibile nemmeno ipotizzare il fenomeno dell'usura sopravvenuta, tema che è stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta
(Cass. Sez. Civ., 19 ottobre 2017, n. 24675).
In merito, invece, alla contestazione sulla legittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, la stessa è fondata con le precisazioni che seguono.
A tal proposito, si osserva che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (e, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.
Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale de quo, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. A ciò si aggiunga
20 che è in ogni caso illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive
(es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato
21 nel 2012. Sicchè, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento
(ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB)
l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) Controparte_19 quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.l. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto
CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
22 Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità
a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al consulente tecnico il quesito, nel senso di escludere la C.M.S., in relazione al il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2, nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2, è stato chiesto al consulente di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.2 bis del decreto legge 29 novembre 2008
n.185. Per il periodo successivo alla data dell'1 luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012 n.644), infine, è stato chiesto al CTU di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
Nel rispondere al quesito formulato, il consulente tecnico ha evidenziato che, per il rapporto
44003826, fatta salva l'espunzione delle commissioni applicate anteriormente alla pattuizione del rapporto di affidamento del 24.06.2006, si è reso necessario eliminare anche le commissioni applicate successivamente alla pattuizione, in quanto previste in assenza di qualsivoglia criterio di calcolo al fine della determinazione dell'importo.
Successivamente alla stipula del contratto del 24.05.2006, è stata tuttavia rilevata una comunicazione bancaria del 18.05.2009, con la quale sono state indicate le c.m.s. rispettose delle previsioni di cui all'art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.
23 Parimenti, con comunicazione del 27.07.2012 (successiva all'emanazione del decreto CICR
20 giugno 2012, n. 644), la previsione delle commissioni è stata dall'Istituto di credito adeguata a quanto previsto dall'art. 117 bis TUB.
Pertanto, le commissioni applicate a partire dal 18.05.2009, possono dirsi legittime.
Relativamente, invece, al conto anticipi n. 30009036, la pattuizione delle commissioni è avvenuta solo in data 10.12.2012 e la stessa ha previsto che la CDF sarebbe stata calcolata a determinate percentuali, trimestralmente, in base agli affidamenti concessi e alla durata degli stessi. Tuttavia, a fronte della mancata anteriore pattuizione delle c.m.s. ante 10.12.2012, la CP_8 ha applicato un unico addebito alla data del 31.03.2013, in ordine al quale non è stato possibile addivenire alla indicazione specifica dei singoli addebiti di volta in volta rilevanti, al fine di mantenere saldo esclusivamente l'addebito quota parte successivo al 10.12.2012.
Deve invece essere rigettata la contestazione in ordine all'applicazione delle valute fittizie, in quanto genericamente dedotta con gli atti difensivi, in assenza di alcuna specificazione in ordine ai periodi e alle poste contabili calcolate erroneamente da parte dell'Istituto di credito.
Quanto all'eccezione di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., sollevata dalla
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e da giova promettere che le Sezioni Unite della Corte di CP_5 Controparte_2
Cassazione, componendo un precedente contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”
(Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine
24 prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'CC (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta.
Infatti, come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, tale fatto estintivo dell'avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel processo dalla mediante la semplice CP_8 deduzione dell'inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell'intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso.
Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione, diventa onere del cliente- attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
Nella fattispecie concreta, l'atto di citazione è stato notificato in data 11.07.2017 e, dunque, il CTU ha esaminato il decennio anteriore a tale data al fine di rilevare eventuali rimesse solutorie, ossia versamenti eseguiti dalla correntista in assenza di fido o eccedenti quest'ultimo.
Il perito ha verificato che, per espressa dichiarazione delle parti, sussisteva un affidamento già alla data dell'11.09.2000, poi, confermato dal contratto di affidamento del 24.05.2006.
Tuttavia, sino al 31.01.2001, non è stato possibile risalire agli importi accreditati e, dunque, tutti i versamenti a tale data sono stati qualificati quali solutori.
Successivamente al 24.05.2006, poi, è documentato in atti un aumento del fido ad €
50.000,00, in essere sino al 31.08.2014 (ultimo scalare disponibile, a fronte della estinzione del rapporto n. 4403826 in data 11.08.2014), con possibilità di ricostruire tutti i versamenti ripristinatori e, dunque, non oggetto di prescrizione.
Con riferimento, invece, al conto anticipi n. 30009036, il documento afferente alla linea di credito del 10.12.2012 richiama un precedente affidamento del quale non è stato possibile risalire alla data di concessione e al relativo importo, il cui onere probatorio incombeva in capo alla correntista.
Tuttavia, il CTU, analizzando la documentazione contabile versata in atti e diversamente da quanto accaduto per il conto corrente di corrispondenza, è riuscito a risalire all'importo
25 effettivamente concesso a titolo di affidamento in precedenza per il periodo intercorrente tra il
30.06.2003 e il 31.08.2014, tenendo però conto della estinzione convenzionalmente stabilita al
28.02.2013 dell'affidamento concesso il 10.12.2012.
Pertanto, l'ausiliare del giudice ha ricalcolato il saldo finale espungendo le rimesse solutorie per come sopra descritte ed eseguite dalla correntista nel periodo antecedente al decennio a partire dall'11.07.2017.
In punto di ricalcolo dei saldi afferenti ai rapporti dedotti in giudizio, in definitiva, il CTU ha rideterminato un saldo debitore per il c/c n. 4403826 in - € 102.383,11 (in luogo di - € 120.810,96 risultante dalla ricostruzione della Banca) e per il conto anticipi n. 30009036 un saldo debitore pari a - € 117.456,63 (invece che pari a - € 253.222,01), per un totale di - € 219.839,74.
Pertanto, la domanda formulata dalla in bonis nei confronti di Parte_1 Controparte_2 afferente alla ripetizione delle somme asseritamente addebitate indebitamente dalla deve CP_8 essere respinta, atteso il saldo ancora a debito della correntista, con definitivo accertamento del saldo debitore per il c/c n. 4403826 in - € 102.383,11 e del conto anticipi n. 30009036 in - €
117.456,63, per un saldo negativo totale pari a - € 219.839,74.
Per le ragioni suesposte, deve essere accolta la domanda riconvenzionale condannatoria formulata da nei soli confronti della in bonis, Controparte_5 Parte_1 limitatamente alla somma accertata dal CTU, oltre interessi legali sino al soddisfo.
A tenore della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, ne' di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purché questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa” (Cass. n. 13447/2011; cfr. Cass. nn. 14981/06, 13778/06, 3245/03, 14856/01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022 secondo lo scaglione medio in base al valore oggetto del decisum.
Nulla sulle spese della CTU contabile, in quanto già liquidate nel giudizio R.G. n.
41685/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
26 1) accerta il saldo debitore per il c/c n. 4403826 in - € 102.383,11 e per il conto anticipi n.
30009036 in - € 117.456,63, per un saldo negativo totale pari a - € 219.839,74 a debito della correntista in bonis; Parte_1
2) rigetta la domanda di ripetizione di indebito formulata da Intrafer s.r.l. in bonis;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , Controparte_5 condanna la in bonis al pagamento in suo favore della somma di € 219.839,74; Parte_1
4) condanna in bonis alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_20 Controparte_2
e di in solido fra loro, liquidate in € 14.100,00, per compensi, oltre Controparte_5 rimb. spese generali ed accessori come per legge;
5) nulla sulle spese della CTU contabile, già liquidate nel giudizio R.G. n. 41685/2024.
Così deciso in Roma, il 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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