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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 1143/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 11/03/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili , tra
(C.F. ), N. A NAPOLI Parte_1 C.F._1
(NA) IL 02/03/1979 residente in [...], cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Giannamaria C.F._1
Caserta, cod. fisc. , presso il cui studio ha eletto C.F._2
domicilio in Caserta (CE), Via Roma n. 51 indirizzo pec:
giusta procura rilasciata in calce all' atto di Email_1
appello su separato documento informatico, ai sensi dell'art. 83 c. 3 C.p.c., sottoscritta anche dall'amministratore di sostegno nominato, sig.ra Per_1
, ad hoc autorizzata con provvedimento del 02.03.2020 reso nel sub
[...]
proc. V.G. N. 4129/2018 dal Tribunale di Napoli Nord, appellante, e
(C.F. ), n. a CESA (CE) il Controparte_1 C.F._3
14/02/1971 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuseppe LAUDANTE (c.f. del Foro di S .M.C C.F._4
. , unitamente ma con facoltà disgiunte all'Avv. Fabrizio CP_2
MARCIANO di (c.f. ) del Foro di Napoli, CP_3 CodiceFiscale_5
giusta procura in calce, e presso lo studio del secondo Procuratore elettivamente domiciliato in Napoli, via Morghen 187, e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2
appellato, Email_3
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: parte appellante si è riportata ai propri i scritti difensivi chiedendo l'accoglimento dell'appello: parte appellata si è riportata ai propri i scritti difensivi chiedendo il rigetto dell'appello, il P.G. , in assenza di figli minori, non ha presentato conclusioni .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Lo svolgimento del giudizio.
Con sentenza n. 702/2024 del 6.2.2024 il Tribunale di Napoli
Nord nel giudizio di divorzio promosso da così Parte_1
decideva : a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del
pag. 2/8 matrimonio contratto il 23.10.2004 ad Aversa (CE) da
[...]
e;
b) dispone che versi Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
mensilmente a , entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1
ogni mese, un assegno di euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma rivalutabile Per_2
automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
c) dispone che contribuisca alle spese mediche non Controparte_1
coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura del 50 %, purché debitamente Per_2
documentate; d) dispone che versi mensilmente a Controparte_1
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un Parte_1
assegno di euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
e) rigetta l'istanza di sequestro avanzata dalla ricorrente;
f) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine lungo di mesi sei la sottolineato l'erroneità della sentenza in punto di Pt_1
fatto, chiedeva, in riforma della sentenza n. 702/2024 , di accogliere integralmente la domanda promossa in primo grado e per l'effetto disporre in favore di , un assegno divorzile dell'importo mensile di Parte_1
2.000,00 euro - o in quello che sarà ritenuto di Giustizia- , determinare l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio Per_2
nell'importo mensile di euro 2.000,00 euro o in quello che sarà ritenuto di
Giustizia; disporre il pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il pag. 3/8 figlio in capo al solo padre, stante l'impossibilità della sig.ra a Pt_1
provvedere pro quota, determinare nella somma di euro 1.000,00 mensili il contributo forfetario da corrispondere dall'ing. alla sig.ra CP_1 Pt_1
per il pagamento del canone di locazione di una casa a fini abitativi della stessa, e del figlio convivente, e delle relative utenze, in assenza dell'assegnazione della casa coniugale;
disporre, considerato il reiterato inadempimento dell'ing. nella corresponsione degli importi a cui CP_1
è obbligato, fin dalla separazione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali, il sequestro ex art. 156 comma 6° dei beni dell'ing.
, come documentati in atti;
condannare il resistente alle spese ed CP_1
onorari di lite ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.
2.D.M. 55/2014), di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l'appellato chiedendo di rigettare l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermare la sentenza impugnata e condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorario del presente giudizio, con attribuzione ai Procuratori antistatari.
Sulle conclusioni come in epigrafe precisate mediante scambio di note scritte , la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del
5.2.2025 .
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per come di seguito motivato .
2) L'assegno divorzile.
Il Giudice di prime cure dopo aver effettuato una ampia ed approfondita ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in punto di assegno divorzile ha ritenuto che, in ragione delle precarie condizioni di salute pag. 4/8 mentale della e che le impediscono di svolgere una attività Pt_1
lavorativa, le competesse un assegno divorzile di natura assistenziale. Parte appellante impugna la decisione sul punto in quanto l'importo fissato dal
Tribunale non sarebbe bastevole ad assicurarle una vita dignitosa atteso che ella è bisognevole di continua assistenza da parte dei più stretti parenti e non terrebbe conto della componente perequativa compensativa insita nella natura dell'assegno divorzile.
Orbene nel caso di specie correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la sola componente assistenziale dell'assegno divorzile. Infatti anche prescindendo dalla circostanza allegata dall'appellato - e non contestata - che in costanza di convivenza la non ha apportato alcun Pt_1
contributo al menage familiare essendo invece sempre stata accudita dal ella a nessuna chance lavorativa e/o professionale ha potuto CP_1
rinunciare atteso che il suo stato di salute le impedisce comunque ora di svolgere una qual si voglia attività lavorativa.
Quanto all'importo dell'assegno divorzile di natura assistenziale secondo il costante orientamento di questa Corte esso certamente sarà minore rispetto all'assegno di mantenimento, che ha lo scopo di conservare il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza, ma deve però essere parametrato alla prestazione della pensione sociale, trattamento minimo ritenuto idoneo dallo Stato ad assicurare i bisogni assistenziali. Pertanto
l'importo dell'assegno divorzile, a far data dal deposito sentenza deve essere fissato in euro 550,00.
3) L'assegno di mantenimento per il figlio.
Anche su questo secondo punto il ragionamento motivazionale del
Tribunale è pienamente condivisibile e per nulla scalfitto dalle pag. 5/8 diverse considerazioni formulate dall'appellante ma la conclusione cui giunge il Tribunale in punto di fatto non appare corretta. Ritenute equivalenti le accresciute esigenze di vita del figlio alle Per_2
accresciute spese gravanti sul in ragione della nascita di un CP_1
altro figlio l'importo dell'assegno di mantenimento deve rimanere invariato. Ma in questa invarianza deve invero tenersi conto dell'andamento dell'inflazione intercorsa tra il 2020 ed il 2024 considerazione tralasciata dal Tribunale. Pertanto l'assegno per contribuire al mantenimento di da corrispondere a carico Per_2
del padre alla data di deposito della sentenza di primo grado deve essere fissato in euro 900,00.
Quanto invece alla suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie la doglianza di parte appellante appare corretta. Atteso
l'evidente e rilevante divario economico tra le parti esse non possono essere poste a carico delle parti in maniera eguale ma debbo essere fissate a carico del per l'80% ed a Carico della Golia per il CP_1
20%
4) Conclusioni
Le altre domande formulate nell'atto di appello vanno dichiarate inammissibili atteso che non vengono neppur vagamente e sia pur sinteticamente esposti i motivi per cui sia criticabile la decisione del primo giudice.
La riforma del giudizio di rimo grado comporta l'obbligo di revisione delle spese anche di quel giudizio. Stante il complessivo esito del giudizio le spese dei due gradi di giudizio possono essere dichiarate compensate per metà e per la residua metà poste a carico di parte appellata e liquidate in pag. 6/8 dispositivo a favore del difensore dichiaratosi anticipatario tenuto conto del valore della lite, inferiore ad euro 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo l'11.3.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord n. 702/2024 del 6.2.2024, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, a far data dal di del deposito della sentenza di primo grado dispone che :
a) versi mensilmente a , entro e non oltre il Controparte_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, euro 900,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma rivalutabile automaticamente Per_2
ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
b) contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio Controparte_1
sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura dell' 80 %, Per_2
purché debitamente documentate;
c) versi mensilmente a , entro e non oltre Controparte_1 Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, euro 550,00 a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici
ISTAT Foi,
Dichiara compensate per metà le spese dei due gradi del giudizio,
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore Controparte_1
dell'avvocato Caserta Giannamaria , della metà delle spese del doppio grado/ del giudizio, che liquida in € 850,00 , oltre 15 % per spese generali,
pag. 7/8 i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il primo grado ed in €
961,50 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 10/03/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 1143/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 11/03/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili , tra
(C.F. ), N. A NAPOLI Parte_1 C.F._1
(NA) IL 02/03/1979 residente in [...], cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Giannamaria C.F._1
Caserta, cod. fisc. , presso il cui studio ha eletto C.F._2
domicilio in Caserta (CE), Via Roma n. 51 indirizzo pec:
giusta procura rilasciata in calce all' atto di Email_1
appello su separato documento informatico, ai sensi dell'art. 83 c. 3 C.p.c., sottoscritta anche dall'amministratore di sostegno nominato, sig.ra Per_1
, ad hoc autorizzata con provvedimento del 02.03.2020 reso nel sub
[...]
proc. V.G. N. 4129/2018 dal Tribunale di Napoli Nord, appellante, e
(C.F. ), n. a CESA (CE) il Controparte_1 C.F._3
14/02/1971 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuseppe LAUDANTE (c.f. del Foro di S .M.C C.F._4
. , unitamente ma con facoltà disgiunte all'Avv. Fabrizio CP_2
MARCIANO di (c.f. ) del Foro di Napoli, CP_3 CodiceFiscale_5
giusta procura in calce, e presso lo studio del secondo Procuratore elettivamente domiciliato in Napoli, via Morghen 187, e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2
appellato, Email_3
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: parte appellante si è riportata ai propri i scritti difensivi chiedendo l'accoglimento dell'appello: parte appellata si è riportata ai propri i scritti difensivi chiedendo il rigetto dell'appello, il P.G. , in assenza di figli minori, non ha presentato conclusioni .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Lo svolgimento del giudizio.
Con sentenza n. 702/2024 del 6.2.2024 il Tribunale di Napoli
Nord nel giudizio di divorzio promosso da così Parte_1
decideva : a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del
pag. 2/8 matrimonio contratto il 23.10.2004 ad Aversa (CE) da
[...]
e;
b) dispone che versi Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
mensilmente a , entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1
ogni mese, un assegno di euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma rivalutabile Per_2
automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
c) dispone che contribuisca alle spese mediche non Controparte_1
coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura del 50 %, purché debitamente Per_2
documentate; d) dispone che versi mensilmente a Controparte_1
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un Parte_1
assegno di euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
e) rigetta l'istanza di sequestro avanzata dalla ricorrente;
f) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine lungo di mesi sei la sottolineato l'erroneità della sentenza in punto di Pt_1
fatto, chiedeva, in riforma della sentenza n. 702/2024 , di accogliere integralmente la domanda promossa in primo grado e per l'effetto disporre in favore di , un assegno divorzile dell'importo mensile di Parte_1
2.000,00 euro - o in quello che sarà ritenuto di Giustizia- , determinare l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio Per_2
nell'importo mensile di euro 2.000,00 euro o in quello che sarà ritenuto di
Giustizia; disporre il pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il pag. 3/8 figlio in capo al solo padre, stante l'impossibilità della sig.ra a Pt_1
provvedere pro quota, determinare nella somma di euro 1.000,00 mensili il contributo forfetario da corrispondere dall'ing. alla sig.ra CP_1 Pt_1
per il pagamento del canone di locazione di una casa a fini abitativi della stessa, e del figlio convivente, e delle relative utenze, in assenza dell'assegnazione della casa coniugale;
disporre, considerato il reiterato inadempimento dell'ing. nella corresponsione degli importi a cui CP_1
è obbligato, fin dalla separazione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali, il sequestro ex art. 156 comma 6° dei beni dell'ing.
, come documentati in atti;
condannare il resistente alle spese ed CP_1
onorari di lite ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.
2.D.M. 55/2014), di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l'appellato chiedendo di rigettare l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermare la sentenza impugnata e condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorario del presente giudizio, con attribuzione ai Procuratori antistatari.
Sulle conclusioni come in epigrafe precisate mediante scambio di note scritte , la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del
5.2.2025 .
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per come di seguito motivato .
2) L'assegno divorzile.
Il Giudice di prime cure dopo aver effettuato una ampia ed approfondita ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in punto di assegno divorzile ha ritenuto che, in ragione delle precarie condizioni di salute pag. 4/8 mentale della e che le impediscono di svolgere una attività Pt_1
lavorativa, le competesse un assegno divorzile di natura assistenziale. Parte appellante impugna la decisione sul punto in quanto l'importo fissato dal
Tribunale non sarebbe bastevole ad assicurarle una vita dignitosa atteso che ella è bisognevole di continua assistenza da parte dei più stretti parenti e non terrebbe conto della componente perequativa compensativa insita nella natura dell'assegno divorzile.
Orbene nel caso di specie correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la sola componente assistenziale dell'assegno divorzile. Infatti anche prescindendo dalla circostanza allegata dall'appellato - e non contestata - che in costanza di convivenza la non ha apportato alcun Pt_1
contributo al menage familiare essendo invece sempre stata accudita dal ella a nessuna chance lavorativa e/o professionale ha potuto CP_1
rinunciare atteso che il suo stato di salute le impedisce comunque ora di svolgere una qual si voglia attività lavorativa.
Quanto all'importo dell'assegno divorzile di natura assistenziale secondo il costante orientamento di questa Corte esso certamente sarà minore rispetto all'assegno di mantenimento, che ha lo scopo di conservare il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza, ma deve però essere parametrato alla prestazione della pensione sociale, trattamento minimo ritenuto idoneo dallo Stato ad assicurare i bisogni assistenziali. Pertanto
l'importo dell'assegno divorzile, a far data dal deposito sentenza deve essere fissato in euro 550,00.
3) L'assegno di mantenimento per il figlio.
Anche su questo secondo punto il ragionamento motivazionale del
Tribunale è pienamente condivisibile e per nulla scalfitto dalle pag. 5/8 diverse considerazioni formulate dall'appellante ma la conclusione cui giunge il Tribunale in punto di fatto non appare corretta. Ritenute equivalenti le accresciute esigenze di vita del figlio alle Per_2
accresciute spese gravanti sul in ragione della nascita di un CP_1
altro figlio l'importo dell'assegno di mantenimento deve rimanere invariato. Ma in questa invarianza deve invero tenersi conto dell'andamento dell'inflazione intercorsa tra il 2020 ed il 2024 considerazione tralasciata dal Tribunale. Pertanto l'assegno per contribuire al mantenimento di da corrispondere a carico Per_2
del padre alla data di deposito della sentenza di primo grado deve essere fissato in euro 900,00.
Quanto invece alla suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie la doglianza di parte appellante appare corretta. Atteso
l'evidente e rilevante divario economico tra le parti esse non possono essere poste a carico delle parti in maniera eguale ma debbo essere fissate a carico del per l'80% ed a Carico della Golia per il CP_1
20%
4) Conclusioni
Le altre domande formulate nell'atto di appello vanno dichiarate inammissibili atteso che non vengono neppur vagamente e sia pur sinteticamente esposti i motivi per cui sia criticabile la decisione del primo giudice.
La riforma del giudizio di rimo grado comporta l'obbligo di revisione delle spese anche di quel giudizio. Stante il complessivo esito del giudizio le spese dei due gradi di giudizio possono essere dichiarate compensate per metà e per la residua metà poste a carico di parte appellata e liquidate in pag. 6/8 dispositivo a favore del difensore dichiaratosi anticipatario tenuto conto del valore della lite, inferiore ad euro 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo l'11.3.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord n. 702/2024 del 6.2.2024, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, a far data dal di del deposito della sentenza di primo grado dispone che :
a) versi mensilmente a , entro e non oltre il Controparte_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, euro 900,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma rivalutabile automaticamente Per_2
ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
b) contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio Controparte_1
sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura dell' 80 %, Per_2
purché debitamente documentate;
c) versi mensilmente a , entro e non oltre Controparte_1 Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, euro 550,00 a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici
ISTAT Foi,
Dichiara compensate per metà le spese dei due gradi del giudizio,
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore Controparte_1
dell'avvocato Caserta Giannamaria , della metà delle spese del doppio grado/ del giudizio, che liquida in € 850,00 , oltre 15 % per spese generali,
pag. 7/8 i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il primo grado ed in €
961,50 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 10/03/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 8/8