CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n. 39/2024 del 16/01/2024 oggetto: reclamo ex art 2 comma 58 L 92/12 avverso impugnativa licenziamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Maria Grazia Corbascio Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa LA De OR Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia lavoro, in grado di appello, tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. SILVESTRE FRANCESCO e SILVESTRE FERDINANDO
Appellante
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIAMMARIA FRANCESCO Controparte_2
( VIA CIRILLO 1 C/O AVV. MARRAZZA BRINDISI;
C.F._1 CP_3
( ) VIA FI NS C/O AVV.TO C.MOTTA 10
[...] C.F._2
BRINDISI;
Appellato
FATTO
Con ricorso ex art 1 comma 47 L 92/12, depositato davanti al Tribunale di Brindisi il 20.1.2018,
- premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_1 CP_4 resistente, con la qualifica di assistente tecnico in categoria B1s dal 1/6/2006 al 25/7/2017, data in cui veniva licenziato in tronco per giusta causa - esponeva di essere stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nonché alla misura del sequestro preventivo per € 29.000,00 in quanto indagato
(nel procedimento penale n. 675/2017 R.G.N.R), in concorso con del delitto Parte_2 di cui agli artt. 81, 319, 320, 321 c.p. (corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio) “per
1 avere … (nella qualità di, ndr.) dipendente in servizio presso l'Unità Business CP_1 CP_1
Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi e, quindi, in qualità di incaricato di pubblico servizio
…,operando con funzioni di attestazione ed asseverazione dei lavori di cui al contratto di appalto n.
8400058137 del 30.05.2013, aggiudicato alla … compiuto atti contrari ai doveri del Parte_3 suo ufficio consistiti nel rilasciare S.A.L. di lavori in tutto o in parte non eseguiti, ricevendo in cambio da dazioni di denaro e/o altre utilità: segnatamente somme di denaro in contante di Parte_2 importo variabile pari a circa euro 2.000,00 per gruppi di S.A.L. emessi per un importo complessivo di euro
25.000,00, nonchè un assegno circolare n. 7026068932736/09 dell'importo di euro 2.000,oo emesso in data
19.05.2014 da Monte dei Paschi di Siena a favore di nonchè un assegno circolare n. Parte_1
51/09.0270208 - 12 dell'importo di euro 2.000,oo emesso in data 09.09.2014 da Banca Popolare Pugliese in favore di ed infine uno smart phone Apple I Phone acquistato presso L'EURONICS di Parte_1
Mesagne con addebito sulla carta di credito/debito di Totale complessivo del prezzo del reato per Pt_2
euro 29.000,oo. fino al 30.01.2015 (data dell'ultimo S.A.L.)”.; di essere stato Parte_1 CP_5 reintegrato in servizio, dopo un periodo di sospensione, a seguito della revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari;
di aver ricevuto dalla società, in data 27/6/2017, una contestazione disciplinare, che richiamava gli atti della predetta indagine penale, in cui gli si contestava l'infedele compilazione di 46 dei 109 ss.aa.ll. (emessi dal dicembre 2013 al gennaio 2015, con riferimento al contratto di appalto n. 8400058137 del 30/5/2013 aggiudicato alla , a fronte della Parte_3 ricezione dal di danaro ed altra utilità (nei termini indicati nel procedimento penale); che, Pt_2 nonostante le giustificazioni fornite, in data 26.7.2017 gli intimava il Controparte_1 licenziamento disciplinare senza preavviso;
che con missiva del 26.7.2017 impugnava il licenziamento giacchè nullo, annullabile, inefficace, eccependo la tardività della contestazione disciplinare (comunicata il 27.6.2017 nonostante ià da agosto 2016 fosse a conoscenza dei fatti CP_1 dichiarati dal;
contestava nel merito la sussistenza dei fatti addebitati (avendo compilato Pt_2 correttamente i S.A.L. ed imputando i due assegni circolari di € 2000 ciascuno, a canone di locazione di un suo immobile concesso in locazione al nell'anno 2014, smentendo la ricezione di denaro Pt_2 contante). Concludeva per la reintegra nel posto di lavoro o in subordine per la condanna di al CP_1 pagamento di un'indennità risarcitoria di 24 mensilità.
Nel procedimento sommario si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Con ordinanza del 15.5.2018 il Tribunale di Brindisi rigettava il ricorso ritenendo sussistenti i fatti contestati (infedele compilazione dei SA a fronte della ricezione di 4000 € con due assegni circolari), oltre che proporzionata la sanzione espulsiva irrogata rispetto alla gravità dei fatti contestati.
Con ricorso del 14.6.2018 proponeva opposizione all'ordinanza del 15.5.2018 Parte_1 ribadendo l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare formalizzata nel giugno 2017
(sebbene riguardasse fatti conosciuti da a seguito dell'audizione del già nell'agosto CP_1 Pt_2
2 2016, o comunque dal 18.1.2017, allorquando formalizzava una denuncia querela), nonché CP_1
l'insussistenza materiale dei fatti addebitati fondati sulle dichiarazioni del smentite in fatto, Pt_2 stante lo scrupoloso controllo da lui effettuato sui lavori eseguiti dal al fine dell'emissione dei Pt_2
SA (succedutisi nell'arco di un anno e non di pochi giorni) e della dimostrata, lecita, causale dei due assegni circolari di € 2000 ciascuno, corrispettivo dei canoni di un contratto di locazione immobiliare intercorso tra lui ed il (come comprovato anche da perizia grafica che aveva accertato Pt_2
l'autenticità della firma del in calce al contratto); contestava altresì la ricezione di denaro Pt_2 contante o di altri oggetti (come uno smartphone). Rilevava poi che la correttezza del suo operato veniva riconosciuta dalla stessa che ad aprile 2017 (tre mesi dopo la denuncia querela) gli CP_1 affidava il compito di gestire la decantierizzazione del cantiere del Ribadiva le conclusioni Pt_2 già formulate nel giudizio sommario.
Si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso ribadendo i motivi già esposti nella fase CP_1 sommaria.
Con sentenza n 39/24 del 16.1.2024 il Tribunale di Brindisi rigettava il ricorso proposto da Parte_1
, ritenendo infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, rilevando che
[...] solo nell'anno 2017, a seguito degli indizi desunti dall'ordinanza di custodia cautelare emessa il
3.5.2017 a carico di , veva acquisito concreti elementi di coinvolgimento di Parte_1 CP_1 Parte_1 nel sistema illecito delineato dal con conseguente tempestività della contestazione disciplinare Pt_2 del 27.6.2017.
Nel merito affermava la sussistenza dei fatti addebitati (individuati nella dazione di due assegni circolari di € 2000 ognuno e di uno smartphone) durante il periodo in cui era assistente di Parte_1 cantiere (nell'appalto 840058137), come tale incaricato di verificare la regolarità dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, nel cui ruolo aveva contribuito all'emissione di 46 SA anche per lavori non correttamente o integralmente eseguiti, per come emerso dalle dichiarazioni rese da nel Pt_2 procedimento penale.
Con l'odierno reclamo, depositato il 14.2.2024, ha impugnato la sentenza n 39/24 Parte_1 ribadendo l'illegittimità del provvedimento espulsivo per tardività della contestazione, ribadendo che gli elementi offerti dal durante la dichiarazione resa nell'agosto 2016, erano idonei ad Pt_2 identificare già a quella data i nominativi, a suo dire, coinvolti nella condotta illecita, sicchè CP_1 avrebbe potuto individuarli autonomamente. Nel merito dei fatti addebitatigli rilevava, non solo, che non era emersa prova dell'emissione di SA non veritieri, ma principalmente rilevava che la contestazione disciplinare atteneva all'indebita ricezione dal di denaro ed altre utilità (uno Pt_2 smartphone) nel periodo in cui egli svolgeva l'incarico di assistente di cantiere nell'appalto
840058137 aggiudicato dal In merito a tali fatti ribadiva l'assenza di prova sulla ricezione di Pt_2
3 denaro contante e, quanto alla pacifica ricezione dei due assegni circolari di € 2000 ciascuno, ne ribadiva l'imputazione ai canoni del contratto di locazione concluso con il Non contestava Pt_2 invece la dazione dello smartphone consegnatogli da EO . Pertanto alla luce Tes_1 Parte_4 dell'unico elemento in qualche modo provato, lamentava la sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione espulsiva irrogata. Ribadiva pertanto le conclusioni formulate nelle precedenti fasi di declaratoria di nullità, inefficacia del licenziamento irrogato per tardività della contestazione e insussistenza dei fatti addebitati con conseguente sua reintegra nel posto precedentemente occupato con condanna di al pagamento del risarcimento dovuto oltre che al versamento dei contributi CP_1 previdenziali;
in subordine concludeva per la condanna di al pagamento di un'indennità CP_1 risarcitoria pari a 24 mensilità.
Si costituiva che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del reclamo per Controparte_1 violazione dell'art 434 cpc, mancando una specifica indicazione dei capi della sentenza oggetto di impugnazione. Nel merito deduceva l'irrilevanza delle deduzioni di controparte relative alla regolare emissione dei SA atteso che i fatti oggetto della contestazione disciplinare, e poi del licenziamento
(come sottolineato nella gravata sentenza), riguardavano l'indebita erogazione di denaro e altre utilità, nel periodo in cui svolgeva le mansioni di assistente di cantiere nell'appalto n 840058137 Parte_1 aggiudicato alla ditta Ribadiva l'irrilevanza del contratto di locazione prodotto da a Pt_2 Parte_1 provare la causale lecita dei due assegni circolari di € 2000 ciascuno, stante il disconoscimento della firma da parte del e l'incongruenza tra le modalità di pagamento e gli importi indicati nel Pt_2 contratto rispetto all'importo degli assegni. Evidenziava poi l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal non scaturendo per lui alcun vantaggio dalle stesse risultando invece imputato insieme ad Pt_2
(ed altri) nel processo penale nato dalle sue dichiarazioni. Concludeva pertanto per il rigetto Parte_1 del reclamo ed in subordine concludeva per la tutela indennitaria, unica possibile nella specie, ai sensi del comma 5 dell'art 18 L 300/70 o dal comma 6, nel caso di accertata tardività della contestazione.
In ultimo ribadiva l'eccezione di aliunde perceptum.
La causa, espletata prova testi con e è stata riservata per la Parte_2 Testimone_2 decisione all'udienza del 8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata sul presupposto della mancata specificità dei motivi, vale rilevare che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta
4 al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 23781/2020).
Nella specie l'atto di appello presenta i requisiti suddetti e, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
***
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di reclamo lamenta che il primo giudice non abbia adeguatamente Parte_1 esaminato le circostanze di fatto ampiamente dedotte in ricorso, deponenti nel senso della tardività della contestazione disciplinare.
Orbene pacifico che da agosto 2016 titolare della aggiudicataria Parte_2 Parte_3 di alcuni appalti presso la centrale termoelettrica di Cerano- Brindisi, di proprietà di Controparte_1
iniziava a contestare a quest'ultima il mancato pagamento di lavori eseguiti attinenti gli appalti
[...] in corso rappresentando anche irregolarità operative nella gestione di detti appalti commesse da dipendenti di . Nessun nominativo veniva tuttavia fornito dal in quei colloqui. Controparte_1 Pt_2
Dalle verifiche interne disposte da si appurava la pendenza, a tale data, di quattro Controparte_1 contratti di appalto affidati alla Parte_3
Precisamente
- il contratto di appalto n. 8400058137 del 30.5.2013 (nell'ambito del quale ha operato l'odierno ricorrente), avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili varie, impermeabilizzazioni e tinteggiature, per un valore complessivo di € 1.820.000,00;
- il contratto di appalto n. 8400100848 del 16.5.2015, avente ad oggetto il rifacimento di murature e gettate isolanti refrattarie, per un valore complessivo di € 107.000,00;
- il contratto di appalto n. 8400062796 del 24.6.2014, avente ad oggetto il risanamento isolamento basamento serbatoi S4 e S5 e lavori di verniciatura torri trasporto carbone, per un valore complessivo di € 640.000,00;
- il contratto di appalto n. 8400069329 del 30.11.2015, avente ad oggetto interventi di miglioramento della protezione idraulica dell'asse attrezzato nell'Area Sicilia per un valore complessivo di € 332.000,00.
I primi controlli interni svolti da accertavano gravi irregolarità esclusivamente nella gestione CP_1 dell'appalto 840069329 il cui assistente di cantiere per era sebbene tale CP_1 Persona_1 nominativo non fosse stato espressamente indicato dal nella sua audizione. Pt_2
Pertanto in data 11.1.2017 presentava alla Procura della Repubblica del Controparte_1
Tribunale di Brindisi una denuncia querela in cui riportava tali circostanze, evidenziando altresì la necessità di ulteriori verifiche “tuttora in corso”, fornendo qualche specifico elemento solo per l'appalto n 840069329, il cui assistente di cantiere era Persona_1
5 In tale sede evidenziava tra l'altro, “la difficoltà di ottenere riscontri obiettivi in assenza di CP_1 particolari strumenti investigativi”. Nessun altro nominativo né circostanza veniva fornita in quella sede in relazione agli altri appalti in essere con Parte_3
Le indagini preliminari svolte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di tale denuncia querela portavano all'emissione dell'ordinanza cautelare del 2.5.2017 che disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di (oltre che dei dipendenti e altri), cui Parte_1 Controparte_6 CP_7 seguiva in data 6.6.2017 l'incidente probatorio di in cui lo stesso ribadiva e Parte_2 puntualizzava le accuse mosse, tra gli altri, nei confronti di . Parte_1
Tale excursus temporale si è reso necessario per evidenziare che né nell'agosto 2016, né nel gennaio
2017 era a conoscenza dei fatti specifici riguardanti i rapporti tra ed , Controparte_8 Pt_2 Parte_1 cristallizzati solo nell'ordinanza di custodia cautelare e poi posti a base della contestazione disciplinare del 27.6.2017.
Peraltro, come meglio si vedrà nel prosieguo, l'addebito disciplinare ha ad oggetto non direttamente irregolarità nella procedura di emissione dei 46 SA, che ha contribuito ad emettere Parte_1
(nell'ambito dell'appalto n 840058137), bensì l'aver ricevuto dal denaro (in contanti e con due Pt_2 assegni circolari) ed altre utilità (un telefono smartphone) nel periodo in cui egli era l'assistente di cantiere nel suddetto appalto dal dicembre 2013.
Così definito l'oggetto dell'addebito disciplinare, risulta evidente che i fatti ivi contestati esulano dal campo di conoscenza diretta di scaturendo invece dalle dichiarazioni rese in sede penale dal CP_1
e da (dipendente di poi cristallizzate nell'ordinanza di Pt_2 Testimone_2 Parte_3 custodia cautelare emessa dal GIP di Brindisi il 2.5.2017.
Tanto rende evidente la tempestività della contestazione disciplinare emessa a distanza di meno di due mesi dai fatti emersi nel procedimento penale, con conseguente rigetto di tale motivo di appello.
Con il secondo motivo di reclamo censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto sussistenti i fatti contestati, evidenziando la contraddittorietà ed il vizio di ultrapetizione della motivazione.
In punto di fatto va fatta una veloce sintesi sul sistema di gestione degli appalti da parte di
[...]
con particolare riferimento alle modalità di pagamento mediante SA ed alle CP_1 mansioni e responsabilità demandate all'assistente di cantiere.
Nell'ambito degli appalti stipulati con società terze, il pagamento del corrispettivo pattuito viene effettuato in modo progressivo mediante l'emissione di AL (stato avanzamento lavori), utilizzando il sistema informatico SAP.
Punto nodale di tale procedura è quindi la verifica dello stato dei lavori effettivamente realizzati, che viene in concreto eseguita dall'Assistente di cantiere, denominato, altresì, “compilatore”, che svolge
6 la propria attività sui cantieri, a stretto contatto con le società appaltatrici, al fine di verificare l'evolversi dello stato dei lavori e le opere che vengono gradualmente e concretamente realizzate.
Nello specifico l'Assistente di cantiere ha il compito di compilare il “Libretto delle Misure”, ove vengono, di volta in volta, riportati i dati relativi alle opere progressivamente effettuate.
Successivamente tali dati vengono da lui inseriti nel sistema informatico di gestione aziendale SAP, sulla base del quale viene poi prodotto un ulteriore documento denominato “Registro di Contabilità”.
Come chiarito da “Con la generazione di quest'ultimo documento, il sistema SAP associa alle CP_1 attività indicate nel Libretto i prezzi contrattualmente pattuiti, generando così il riscontro economico
– contabile poi riportato nella SA (stato avanzamento lavori, che contiene tutti i riferimenti che
Cont saranno poi utili all'appaltatore per emettere fattura). A questo punto, la deve essere approvata
Cont e autorizzata. Il compilatore, quindi, provvede ad inviare la , tramite il sistema, all'organo
Cont competente. L'approvatore, a sua volta, rilascia la , facendo affidamento sulle verifiche
Cont personalmente compiute dall'Assistente di cantiere. Dopo l'approvazione, la può essere stampata e consegnata all'appaltatore, il quale può emettere la relativa fattura”.
Ebbene, si è detto che nell'appalto 840058137 aggiudicato da il ruolo di assistente Parte_3 di cantiere (o compilatore) è stato affidato da prima, a sino al 10.12.2023 e, dal CP_1 CP_7
11.12.2023, ad che in tale veste (dal dicembre 2013 al gennaio 2015) ha contribuito Parte_1 all'emissione di 46 SA in favore di nell'ambito delle sue mansioni di verifica della Parte_3 qualità e quantità dei lavori eseguiti, poi riportati nel libretto Misure da lui compilato (per la successiva immissione nel sistema SAP).
Le circostanze sin qui esposte risultano documentate ed incontestate.
Orbene, una volta assodato che la contestazione disciplinare non ha ad oggetto l'irregolare tenuta del libretto misure, è irrilevante verificare in questa sede se abbia correttamente verificato (per Parte_1 poi riportarlo nel Libretto Misure) la completezza e regolarità dei lavori eseguiti dal Pt_2
Partendo dunque dal dato pacifico che da dicembre 2013 a gennaio 2015 è stato assistente Parte_1 di cantiere nell'appalto in parola (840058137), ed in tale veste ha contribuito ad emettere 46 SA,
l'odierno reclamante si duole dell'erronea valutazione delle prove effettuata dal primo giudice che ha ritenuto provata la ricezione di denaro (in contanti ed in due assegni per oltre 20.000 €) e di uno smartphone, basandosi sulle contraddittorie dichiarazioni rese nel procedimento penale da
[...]
inattendibili stante l'evidente sua acrimonia nei confronti di per presunti mancati Pt_2 Parte_1 pagamenti di compensi per i lavori eseguiti.
Orbene, in una autonoma valutazione di tali dichiarazioni rese dal in sede penale (anche in Pt_2 sede di incidente probatorio), su cui il giudice civile potrebbe in astratto anche fondare il suo convincimento (ex multis Cass 36861/22), questo Collegio non ravvisa una sufficiente specificità
7 delle circostanze (di tempo, luogo, modalità ed importi) relative alla dazione di denaro contante, sicchè risulta indimostrato tale parte della contestazione disciplinare.
Riguardo invece gli ulteriori addebiti relativi alla dazione ad di uno smartphone e di due Parte_1 assegni circolari dell'importo di € 2000 ciascuno da parte del questo Collegio ha ritenuto Pt_2 necessario disporre l'escussione testimoniale di (legale rappresentante di Parte_2 [...]
e (dipendente di all'epoca dei fatti). Parte_3 Testimone_2 Parte_3
Orbene, ha ribadito di non aver mai stipulato con (in qualità di Parte_2 Parte_1 proprietario) un contratto di locazione per un appartamento sito a Brindisi, reiterando il disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di locazione depositato in atti (esibitogli in udienza). Ha invece ribadito di aver emesso i due assegni circolari (in atti) intestati ad per Parte_1
l'importo di € 2000 ciascuno esclusivamente per corrispondere il denaro che gli chiedeva Parte_1 per svolgere i suoi compiti di assistente di cantiere finalizzati all'emissione delle fatture per i lavori da lui svolti in relazione all'appalto n 840058137.
Sul punto ha specificato che quando non riusciva a reperire il denaro contante da consegnare ad
, su sollecitazione dello stesso, emetteva assegni circolari. Parte_1
, ex dipendente di da marzo 2012 a dicembre 2016, con mansioni Testimone_2 Parte_3 di EO assistente di cantiere, principalmente nei cantieri del all'interno della Centrale Pt_2
Enel di Cerano, ha ribadito di aver consegnato ad uno smartphone con confezione integra Parte_1
(pur non ricordando la marca, forse Samsung), così assecondando una espressa richiesta fattagli da
, che aveva poi riportato al Ha poi aggiunto di essere a conoscenza della circostanza Parte_1 Pt_2 che il avesse emesso due o tre assegni circolari in favore di in relazione ai lavori Pt_2 Parte_1 aggiudicati a all'interno della centrale di Cerano, circostanza riferitagli sia dal Parte_3 CP_1 che da . Ha poi precisato che la sua posizione nel giudizio penale, che vedeva Pt_2 Parte_1 coinvolti ed altri dipendenti era stata archiviata. Persona_2 CP_1
Orbene, la circostanza della ricezione di uno smartphone nuovo da parte del (per il tramite del Pt_2 suo dipendente è infine riconosciuta dallo stesso (da ultimo nelle note conclusive Tes_1 Parte_1 del 29.9.2025), e sui motivi dell'accettazione di tale regalo nulla ha ulteriormente dedotto il reclamante. Tale circostanza della contestazione disciplinare è pertanto acclarata.
Quanto alla causale dei due assegni circolari di € 2000 ciascuno emessi da in favore Parte_2 di , rispettivamente il 19.5.2014 ed il 9.9.2014, questo Collegio ritiene non siano Parte_1 stati offerti in giudizio sufficienti e concordanti elementi di fatto tali imputare ragionevolmente tali importi a canoni (e consumi) relativi al contratto di locazione transitorio del 31.1.2014 relativo ad un appartamento sito in Brindisi che sarebbe stato concesso in locazione da a Parte_1 [...]
la cui autenticità è contestata da quest'ultimo. Pt_2
8 Preliminarmente va rilevato che dell'esistenza di tale contratto nulla viene detto da Parte_1 nell'audizione del 13.7.2017, disposta da nel corso del procedimento disciplinare, sebbene la CP_1 contestazione facesse espresso riferimento ai due assegni circolari per complessivi € 4000 emessi a suo favore dal Pt_2
Tale omissione, a ben vedere, risulta inspiegabile atteso il non esiguo importo del denaro da lui pacificamente ricevuto mediante tali assegni (unitamente ad uno smartphone), il tutto nel periodo in cui gli era stato affidato da il ruolo di assistente di cantiere per l'appalto aggiudicato a CP_1 [...]
Trattasi all'evidenza di circostanze che, ai fini di una utile difesa nel procedimento Pt_3 disciplinare, avrebbero reso indispensabile la produzione in quella sede del contratto in parola al fine di confutare gli addebiti contestati.
A ciò si aggiungono le numerose divergenze tra quanto riportato in contratto in relazione alle modalità di pagamento dei canoni (oltre che alla risoluzione anticipata del rapporto), entrambe non risultanti da successivo atto scritto, nonostante l'espressa previsione di tale forma per ogni modifica del contratto (art 12).
Invero sebbene il rapporto risulterebbe iniziato il 1° febbraio 2014 e nonostante la previsione (art 5) del pagamento, in contanti ed in anticipo, di € 600 mensili entro il giorno 3 del mese, il primo pagamento dei canoni, secondo la prospettazione di , risulta essere avvenuto con l'emissione Parte_1 da parte del dell'assegno circolare di € 2000 del 19.5.2014, che a suo dire avrebbe coperto le Pt_2 prime tre mensilità (verosimilmente febbraio, marzo ed aprile) nonché i relativi consumi delle utenze.
Analogamente con l'emissione dell'assegno circolare di € 2000 emesso il 9 settembre 2014, il Pt_2 gli avrebbe corrisposto altri tre canoni di locazione, nonché gli importi relativi ai consumi.
L'immobile sarebbe poi stato rilasciato in anticipo il 12.9.2014.
Orbene, la causale dei due assegni fornita da non appare convincente, giacchè del tutto Parte_1 distonica rispetto al tenore del contratto di locazione che invece prevedeva il pagamento anticipato
(entro il giorno 3 del mese) ed in contanti di € 600 mensili, nonché il pagamento mensile dei consumi verificati non in modo forfetario ma tramite lettura dei contatori (partendo dalla lettura iniziale pure indicata nel contratto).
Peraltro l'asserito pagamento posticipato di tre canoni di locazione (oltre che dei consumi mensili) asseritamente avvenuto con gli assegni emessi a maggio ed a settembre 2014 non risulta verosimile anche sotto altro profilo, atteso che il primo assegno del 19.5.2014 coprirebbe solo i mesi di febbraio, marzo ed aprile, ed il secondo assegno verosimilmente quelli di maggio, giugno e luglio, sicchè non sarebbero comunque coperti i mesi di agosto e settembre, il cui corrispettivo era comunque dovuto, anche ove il rapporto fosse cessato in anticipo il 12.9.2014; su tale incongruenza nulla ha invece dedotto il reclamante.
9 Vi è poi da aggiungere che, nonostante l'espressa previsione della necessità della forma scritta per ogni modifica contrattuale (art 12), tutte le anzidette modifiche (sia di modalità e cadenza del pagamento canoni e consumi che di durata del rapporto) non risultano documentate per iscritto, con evidente incongruenza rispetto agli accordi contrattuali.
Sotto altro profilo, un ulteriore dubbio sull'autenticità del contratto di locazione in atti discende dalla circostanza che risiedeva a Monteroni di Lecce, località distante circa 40 km dalla Parte_2
Centrale di Brindisi Cerano, percorribile in auto in 35/40 minuti, sicchè non risulta chiaro perché nel gennaio 2014 (pressocchè in concomitanza con l'assegnazione di come assistente di Parte_1 cantiere nell'appalto n 840058137, avvenuta nel dicembre 2013) sia nata per il l'esigenza di Pt_2 prendere in locazione un appartamento a Brindisi, apparentemente non giustificata dalla distanza dalla propria abitazione, né è comprensibile perché tale esigenza sia sorta solo a tale data, laddove invece l'appalto di cui si discute era iniziato vari mesi prima (aggiudicato nel maggio 2013).
Ancor più incomprensibile è il motivo per cui tale esigenza sarebbe venuta meno a settembre 2014, nonostante nel frattempo la si fosse aggiudicata, nel giugno 2014, un secondo appalto Parte_3 sempre all'interno della centrale di Cerano (n 840062796), circostanza che al contrario CP_1 imponeva una maggiore presenza del sui cantieri e dunque in ipotesi, rafforzava (ove Pt_2 CP_1 mai esistente) l'esigenza del di un punto di appoggio in Brindisi, cui invece egli da settembre Pt_2
2014 rinunciava, recedendo in anticipo dal contratto di locazione (secondo la prospettazione di
). Parte_1
Le molteplici circostanze di fatto sin qui esposte offrono rigorosi riscontri esterni alle dichiarazioni del laddove ha dichiarato, sia nel procedimento penale sia nel presente giudizio, di non aver Pt_2 mai concluso il contratto di locazione in atti, disconoscendone altresì la sottoscrizione.
Circa il valore probatorio di tale contratto, deve evidenziarsi che esso assume, nel presente giudizio, mero valore indiziario, come tale liberamente valutabile dal giudice (in tal senso Cass. 6650/20), in quanto si tratta di scrittura privata intercorsa tra parti parzialmente diverse da quelle del presente giudizio il che impedisce l'esperimento del subprocedimento ex art 214 cpc, con conseguente impossibilità di acquisire valore di prova legale.
Sulla base delle richiamate emergenze istruttorie resta indimostrato da che i due assegni Parte_1 circolari di 2000 € ciascuno, emessi in suo favore dal nell'anno 2014, fossero il corrispettivo Pt_2 dei canoni di locazione per l'immobile di cui si è detto, sicchè resta l'inconfutabile dato temporale della loro emissione nel periodo in cui (da dicembre 2013 a gennaio 2015) svolgeva Parte_1
l'incarico di assistente di cantiere, come tale contribuendo all'emissione di 46 SA, nell'appalto n
840058137 aggiudicato a Parte_3
10 Da ultimo, al solo fine di rendere ancor più evidenti i distorti rapporti creatisi all'interno della centrale di Cerano tra ed i dipendenti con ruolo di assistenti di cantiere (in Parte_2 CP_1 relazione ad alcuni degli appalti di aggiudicati a tra il 2013 ed il 2015), giova rilevare Parte_3 che dal provvedimento del Tribunale di Roma del 21.4.2018, avente ad oggetto il licenziamento di
(ex dipendente con mansioni di assistente di cantiere negli appalti vinti da Persona_1 CP_1
n 8400062796 del 24.6.2014 e n 8400069329 del 30.11.2015), emerge che egli Parte_3 stesso, nell'interrogatorio reso in sede di incidente probatorio, ammetteva di aver ricevuto dal Pt_2 regalie in denaro contante in più occasioni (€ 500, poi € 700, ancora 500€) al fine di accelerare la sua attività di assistente di cantiere, attività propedeutica all'emissione dei SA e dunque dei pagamenti in favore della Parte_3
Altresì dalla sentenza n 1444/19, con cui il Tribunale di Brindisi rigettava l'impugnativa di licenziamento proposta da (ex dipendente nella centrale di Cerano ed assistente di CP_7 CP_1 cantiere nell'appalto n 840058137 sino al 11 dicembre 2013, allorquando veniva sostituito dall'odierno reclamante), è emerso che gli aveva, tra l'altro, consegnato un assegno Parte_2 bancario di € 2000 negoziato dalla moglie del il 4.11.2013. CP_7
In merito alla causale di tale assegno il forniva una giustificazione poco verosimile, ossia che CP_7 tale importo fosse il compenso per le lezioni in alcune materie scolastiche che, o lo stesso o la CP_7 di lui moglie (professoressa), avrebbe erogato in favore del figlio del di nome , il quale Pt_2 Per_3 invece all'epoca dei fatti (secondo le dichiarazioni del in sede di incidente probatorio) risulta Pt_2 avere 18 anni e lavorare come EO nell'azienda paterna.
Orbene, la circostanza che un dipendente incaricato della corretta esecuzione dei lavori appaltati CP_1 ad una ditta esterna, accetti (in pendenza di tale delicato compito), rilevanti importi in denaro (nonché uno smartphone) da parte del titolare della ditta appaltatrice, costituisce circostanza idonea a ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in specie considerando l'estrema rilevanza economica delle mansioni svolte, tali da richiedere il massimo affidamento da parte del datore di lavoro circa la capacità del prestatore di operare secondo criteri di assoluta trasparenza.
Indubbio dunque che tale condotta, per come contestata ad , integri la fattispecie prevista Parte_1 dall'art 25 del CCNL di categoria, atteso il grave nocumento morale e/o materiale all'azienda, non senza considerare che il Codice Etico dei dipendenti vieta di accettare denaro o favori da CP_1 persone o aziende che sono o intendano entrare in rapporti di affari con l'azienda.
Ad ogni buon conto, richiamando un recente arresto della Suprema Corte (Cass n 36861/22), si rileva come “dalla natura legale della nozione di cui all'art. 2119 c.c. deriva che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicchè non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine
11 all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del
2004; v. pure, più di recente, Cass. n. 27004 del 2018 e Cass. n. 3283 del 2020)”.
In ultimo, alla luce della cronologia dei fatti surriportati, venuti a conoscenza di in modo CP_1 dettagliato solo a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare del maggio 2017, nessun valore può riconoscersi alla circostanza, peraltro genericamente allegata, secondo cui , nell'aprile 2017, Parte_1 sarebbe stato incaricato da della cd decantierizzazione dei cantieri circostanza CP_1 Pt_2 Parte_3 che secondo gli assunti del reclamante avrebbe attestato la persistente fiducia di nei suoi CP_1 confronti.
In conclusione, alla luce delle emergenze istruttorie risulta dunque legittimo il licenziamento intimato il 26.7.2017 da ad con conseguente conferma della sentenza Controparte_10 Parte_1 impugnata, risultando per contro infondati i motivi di appello dallo stesso proposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sul reclamo proposto con ricorso del 14.2.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
16.1.2024 n. 39 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta il reclamo.
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di questo Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%).
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Il consigliere relatore il presidente
Dott LA De OR dott. Maria Grazia Corbascio
12
n. 39/2024 del 16/01/2024 oggetto: reclamo ex art 2 comma 58 L 92/12 avverso impugnativa licenziamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Maria Grazia Corbascio Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa LA De OR Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia lavoro, in grado di appello, tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. SILVESTRE FRANCESCO e SILVESTRE FERDINANDO
Appellante
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIAMMARIA FRANCESCO Controparte_2
( VIA CIRILLO 1 C/O AVV. MARRAZZA BRINDISI;
C.F._1 CP_3
( ) VIA FI NS C/O AVV.TO C.MOTTA 10
[...] C.F._2
BRINDISI;
Appellato
FATTO
Con ricorso ex art 1 comma 47 L 92/12, depositato davanti al Tribunale di Brindisi il 20.1.2018,
- premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_1 CP_4 resistente, con la qualifica di assistente tecnico in categoria B1s dal 1/6/2006 al 25/7/2017, data in cui veniva licenziato in tronco per giusta causa - esponeva di essere stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nonché alla misura del sequestro preventivo per € 29.000,00 in quanto indagato
(nel procedimento penale n. 675/2017 R.G.N.R), in concorso con del delitto Parte_2 di cui agli artt. 81, 319, 320, 321 c.p. (corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio) “per
1 avere … (nella qualità di, ndr.) dipendente in servizio presso l'Unità Business CP_1 CP_1
Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi e, quindi, in qualità di incaricato di pubblico servizio
…,operando con funzioni di attestazione ed asseverazione dei lavori di cui al contratto di appalto n.
8400058137 del 30.05.2013, aggiudicato alla … compiuto atti contrari ai doveri del Parte_3 suo ufficio consistiti nel rilasciare S.A.L. di lavori in tutto o in parte non eseguiti, ricevendo in cambio da dazioni di denaro e/o altre utilità: segnatamente somme di denaro in contante di Parte_2 importo variabile pari a circa euro 2.000,00 per gruppi di S.A.L. emessi per un importo complessivo di euro
25.000,00, nonchè un assegno circolare n. 7026068932736/09 dell'importo di euro 2.000,oo emesso in data
19.05.2014 da Monte dei Paschi di Siena a favore di nonchè un assegno circolare n. Parte_1
51/09.0270208 - 12 dell'importo di euro 2.000,oo emesso in data 09.09.2014 da Banca Popolare Pugliese in favore di ed infine uno smart phone Apple I Phone acquistato presso L'EURONICS di Parte_1
Mesagne con addebito sulla carta di credito/debito di Totale complessivo del prezzo del reato per Pt_2
euro 29.000,oo. fino al 30.01.2015 (data dell'ultimo S.A.L.)”.; di essere stato Parte_1 CP_5 reintegrato in servizio, dopo un periodo di sospensione, a seguito della revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari;
di aver ricevuto dalla società, in data 27/6/2017, una contestazione disciplinare, che richiamava gli atti della predetta indagine penale, in cui gli si contestava l'infedele compilazione di 46 dei 109 ss.aa.ll. (emessi dal dicembre 2013 al gennaio 2015, con riferimento al contratto di appalto n. 8400058137 del 30/5/2013 aggiudicato alla , a fronte della Parte_3 ricezione dal di danaro ed altra utilità (nei termini indicati nel procedimento penale); che, Pt_2 nonostante le giustificazioni fornite, in data 26.7.2017 gli intimava il Controparte_1 licenziamento disciplinare senza preavviso;
che con missiva del 26.7.2017 impugnava il licenziamento giacchè nullo, annullabile, inefficace, eccependo la tardività della contestazione disciplinare (comunicata il 27.6.2017 nonostante ià da agosto 2016 fosse a conoscenza dei fatti CP_1 dichiarati dal;
contestava nel merito la sussistenza dei fatti addebitati (avendo compilato Pt_2 correttamente i S.A.L. ed imputando i due assegni circolari di € 2000 ciascuno, a canone di locazione di un suo immobile concesso in locazione al nell'anno 2014, smentendo la ricezione di denaro Pt_2 contante). Concludeva per la reintegra nel posto di lavoro o in subordine per la condanna di al CP_1 pagamento di un'indennità risarcitoria di 24 mensilità.
Nel procedimento sommario si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Con ordinanza del 15.5.2018 il Tribunale di Brindisi rigettava il ricorso ritenendo sussistenti i fatti contestati (infedele compilazione dei SA a fronte della ricezione di 4000 € con due assegni circolari), oltre che proporzionata la sanzione espulsiva irrogata rispetto alla gravità dei fatti contestati.
Con ricorso del 14.6.2018 proponeva opposizione all'ordinanza del 15.5.2018 Parte_1 ribadendo l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare formalizzata nel giugno 2017
(sebbene riguardasse fatti conosciuti da a seguito dell'audizione del già nell'agosto CP_1 Pt_2
2 2016, o comunque dal 18.1.2017, allorquando formalizzava una denuncia querela), nonché CP_1
l'insussistenza materiale dei fatti addebitati fondati sulle dichiarazioni del smentite in fatto, Pt_2 stante lo scrupoloso controllo da lui effettuato sui lavori eseguiti dal al fine dell'emissione dei Pt_2
SA (succedutisi nell'arco di un anno e non di pochi giorni) e della dimostrata, lecita, causale dei due assegni circolari di € 2000 ciascuno, corrispettivo dei canoni di un contratto di locazione immobiliare intercorso tra lui ed il (come comprovato anche da perizia grafica che aveva accertato Pt_2
l'autenticità della firma del in calce al contratto); contestava altresì la ricezione di denaro Pt_2 contante o di altri oggetti (come uno smartphone). Rilevava poi che la correttezza del suo operato veniva riconosciuta dalla stessa che ad aprile 2017 (tre mesi dopo la denuncia querela) gli CP_1 affidava il compito di gestire la decantierizzazione del cantiere del Ribadiva le conclusioni Pt_2 già formulate nel giudizio sommario.
Si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso ribadendo i motivi già esposti nella fase CP_1 sommaria.
Con sentenza n 39/24 del 16.1.2024 il Tribunale di Brindisi rigettava il ricorso proposto da Parte_1
, ritenendo infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, rilevando che
[...] solo nell'anno 2017, a seguito degli indizi desunti dall'ordinanza di custodia cautelare emessa il
3.5.2017 a carico di , veva acquisito concreti elementi di coinvolgimento di Parte_1 CP_1 Parte_1 nel sistema illecito delineato dal con conseguente tempestività della contestazione disciplinare Pt_2 del 27.6.2017.
Nel merito affermava la sussistenza dei fatti addebitati (individuati nella dazione di due assegni circolari di € 2000 ognuno e di uno smartphone) durante il periodo in cui era assistente di Parte_1 cantiere (nell'appalto 840058137), come tale incaricato di verificare la regolarità dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, nel cui ruolo aveva contribuito all'emissione di 46 SA anche per lavori non correttamente o integralmente eseguiti, per come emerso dalle dichiarazioni rese da nel Pt_2 procedimento penale.
Con l'odierno reclamo, depositato il 14.2.2024, ha impugnato la sentenza n 39/24 Parte_1 ribadendo l'illegittimità del provvedimento espulsivo per tardività della contestazione, ribadendo che gli elementi offerti dal durante la dichiarazione resa nell'agosto 2016, erano idonei ad Pt_2 identificare già a quella data i nominativi, a suo dire, coinvolti nella condotta illecita, sicchè CP_1 avrebbe potuto individuarli autonomamente. Nel merito dei fatti addebitatigli rilevava, non solo, che non era emersa prova dell'emissione di SA non veritieri, ma principalmente rilevava che la contestazione disciplinare atteneva all'indebita ricezione dal di denaro ed altre utilità (uno Pt_2 smartphone) nel periodo in cui egli svolgeva l'incarico di assistente di cantiere nell'appalto
840058137 aggiudicato dal In merito a tali fatti ribadiva l'assenza di prova sulla ricezione di Pt_2
3 denaro contante e, quanto alla pacifica ricezione dei due assegni circolari di € 2000 ciascuno, ne ribadiva l'imputazione ai canoni del contratto di locazione concluso con il Non contestava Pt_2 invece la dazione dello smartphone consegnatogli da EO . Pertanto alla luce Tes_1 Parte_4 dell'unico elemento in qualche modo provato, lamentava la sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione espulsiva irrogata. Ribadiva pertanto le conclusioni formulate nelle precedenti fasi di declaratoria di nullità, inefficacia del licenziamento irrogato per tardività della contestazione e insussistenza dei fatti addebitati con conseguente sua reintegra nel posto precedentemente occupato con condanna di al pagamento del risarcimento dovuto oltre che al versamento dei contributi CP_1 previdenziali;
in subordine concludeva per la condanna di al pagamento di un'indennità CP_1 risarcitoria pari a 24 mensilità.
Si costituiva che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del reclamo per Controparte_1 violazione dell'art 434 cpc, mancando una specifica indicazione dei capi della sentenza oggetto di impugnazione. Nel merito deduceva l'irrilevanza delle deduzioni di controparte relative alla regolare emissione dei SA atteso che i fatti oggetto della contestazione disciplinare, e poi del licenziamento
(come sottolineato nella gravata sentenza), riguardavano l'indebita erogazione di denaro e altre utilità, nel periodo in cui svolgeva le mansioni di assistente di cantiere nell'appalto n 840058137 Parte_1 aggiudicato alla ditta Ribadiva l'irrilevanza del contratto di locazione prodotto da a Pt_2 Parte_1 provare la causale lecita dei due assegni circolari di € 2000 ciascuno, stante il disconoscimento della firma da parte del e l'incongruenza tra le modalità di pagamento e gli importi indicati nel Pt_2 contratto rispetto all'importo degli assegni. Evidenziava poi l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal non scaturendo per lui alcun vantaggio dalle stesse risultando invece imputato insieme ad Pt_2
(ed altri) nel processo penale nato dalle sue dichiarazioni. Concludeva pertanto per il rigetto Parte_1 del reclamo ed in subordine concludeva per la tutela indennitaria, unica possibile nella specie, ai sensi del comma 5 dell'art 18 L 300/70 o dal comma 6, nel caso di accertata tardività della contestazione.
In ultimo ribadiva l'eccezione di aliunde perceptum.
La causa, espletata prova testi con e è stata riservata per la Parte_2 Testimone_2 decisione all'udienza del 8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata sul presupposto della mancata specificità dei motivi, vale rilevare che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta
4 al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 23781/2020).
Nella specie l'atto di appello presenta i requisiti suddetti e, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
***
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di reclamo lamenta che il primo giudice non abbia adeguatamente Parte_1 esaminato le circostanze di fatto ampiamente dedotte in ricorso, deponenti nel senso della tardività della contestazione disciplinare.
Orbene pacifico che da agosto 2016 titolare della aggiudicataria Parte_2 Parte_3 di alcuni appalti presso la centrale termoelettrica di Cerano- Brindisi, di proprietà di Controparte_1
iniziava a contestare a quest'ultima il mancato pagamento di lavori eseguiti attinenti gli appalti
[...] in corso rappresentando anche irregolarità operative nella gestione di detti appalti commesse da dipendenti di . Nessun nominativo veniva tuttavia fornito dal in quei colloqui. Controparte_1 Pt_2
Dalle verifiche interne disposte da si appurava la pendenza, a tale data, di quattro Controparte_1 contratti di appalto affidati alla Parte_3
Precisamente
- il contratto di appalto n. 8400058137 del 30.5.2013 (nell'ambito del quale ha operato l'odierno ricorrente), avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili varie, impermeabilizzazioni e tinteggiature, per un valore complessivo di € 1.820.000,00;
- il contratto di appalto n. 8400100848 del 16.5.2015, avente ad oggetto il rifacimento di murature e gettate isolanti refrattarie, per un valore complessivo di € 107.000,00;
- il contratto di appalto n. 8400062796 del 24.6.2014, avente ad oggetto il risanamento isolamento basamento serbatoi S4 e S5 e lavori di verniciatura torri trasporto carbone, per un valore complessivo di € 640.000,00;
- il contratto di appalto n. 8400069329 del 30.11.2015, avente ad oggetto interventi di miglioramento della protezione idraulica dell'asse attrezzato nell'Area Sicilia per un valore complessivo di € 332.000,00.
I primi controlli interni svolti da accertavano gravi irregolarità esclusivamente nella gestione CP_1 dell'appalto 840069329 il cui assistente di cantiere per era sebbene tale CP_1 Persona_1 nominativo non fosse stato espressamente indicato dal nella sua audizione. Pt_2
Pertanto in data 11.1.2017 presentava alla Procura della Repubblica del Controparte_1
Tribunale di Brindisi una denuncia querela in cui riportava tali circostanze, evidenziando altresì la necessità di ulteriori verifiche “tuttora in corso”, fornendo qualche specifico elemento solo per l'appalto n 840069329, il cui assistente di cantiere era Persona_1
5 In tale sede evidenziava tra l'altro, “la difficoltà di ottenere riscontri obiettivi in assenza di CP_1 particolari strumenti investigativi”. Nessun altro nominativo né circostanza veniva fornita in quella sede in relazione agli altri appalti in essere con Parte_3
Le indagini preliminari svolte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di tale denuncia querela portavano all'emissione dell'ordinanza cautelare del 2.5.2017 che disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di (oltre che dei dipendenti e altri), cui Parte_1 Controparte_6 CP_7 seguiva in data 6.6.2017 l'incidente probatorio di in cui lo stesso ribadiva e Parte_2 puntualizzava le accuse mosse, tra gli altri, nei confronti di . Parte_1
Tale excursus temporale si è reso necessario per evidenziare che né nell'agosto 2016, né nel gennaio
2017 era a conoscenza dei fatti specifici riguardanti i rapporti tra ed , Controparte_8 Pt_2 Parte_1 cristallizzati solo nell'ordinanza di custodia cautelare e poi posti a base della contestazione disciplinare del 27.6.2017.
Peraltro, come meglio si vedrà nel prosieguo, l'addebito disciplinare ha ad oggetto non direttamente irregolarità nella procedura di emissione dei 46 SA, che ha contribuito ad emettere Parte_1
(nell'ambito dell'appalto n 840058137), bensì l'aver ricevuto dal denaro (in contanti e con due Pt_2 assegni circolari) ed altre utilità (un telefono smartphone) nel periodo in cui egli era l'assistente di cantiere nel suddetto appalto dal dicembre 2013.
Così definito l'oggetto dell'addebito disciplinare, risulta evidente che i fatti ivi contestati esulano dal campo di conoscenza diretta di scaturendo invece dalle dichiarazioni rese in sede penale dal CP_1
e da (dipendente di poi cristallizzate nell'ordinanza di Pt_2 Testimone_2 Parte_3 custodia cautelare emessa dal GIP di Brindisi il 2.5.2017.
Tanto rende evidente la tempestività della contestazione disciplinare emessa a distanza di meno di due mesi dai fatti emersi nel procedimento penale, con conseguente rigetto di tale motivo di appello.
Con il secondo motivo di reclamo censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto sussistenti i fatti contestati, evidenziando la contraddittorietà ed il vizio di ultrapetizione della motivazione.
In punto di fatto va fatta una veloce sintesi sul sistema di gestione degli appalti da parte di
[...]
con particolare riferimento alle modalità di pagamento mediante SA ed alle CP_1 mansioni e responsabilità demandate all'assistente di cantiere.
Nell'ambito degli appalti stipulati con società terze, il pagamento del corrispettivo pattuito viene effettuato in modo progressivo mediante l'emissione di AL (stato avanzamento lavori), utilizzando il sistema informatico SAP.
Punto nodale di tale procedura è quindi la verifica dello stato dei lavori effettivamente realizzati, che viene in concreto eseguita dall'Assistente di cantiere, denominato, altresì, “compilatore”, che svolge
6 la propria attività sui cantieri, a stretto contatto con le società appaltatrici, al fine di verificare l'evolversi dello stato dei lavori e le opere che vengono gradualmente e concretamente realizzate.
Nello specifico l'Assistente di cantiere ha il compito di compilare il “Libretto delle Misure”, ove vengono, di volta in volta, riportati i dati relativi alle opere progressivamente effettuate.
Successivamente tali dati vengono da lui inseriti nel sistema informatico di gestione aziendale SAP, sulla base del quale viene poi prodotto un ulteriore documento denominato “Registro di Contabilità”.
Come chiarito da “Con la generazione di quest'ultimo documento, il sistema SAP associa alle CP_1 attività indicate nel Libretto i prezzi contrattualmente pattuiti, generando così il riscontro economico
– contabile poi riportato nella SA (stato avanzamento lavori, che contiene tutti i riferimenti che
Cont saranno poi utili all'appaltatore per emettere fattura). A questo punto, la deve essere approvata
Cont e autorizzata. Il compilatore, quindi, provvede ad inviare la , tramite il sistema, all'organo
Cont competente. L'approvatore, a sua volta, rilascia la , facendo affidamento sulle verifiche
Cont personalmente compiute dall'Assistente di cantiere. Dopo l'approvazione, la può essere stampata e consegnata all'appaltatore, il quale può emettere la relativa fattura”.
Ebbene, si è detto che nell'appalto 840058137 aggiudicato da il ruolo di assistente Parte_3 di cantiere (o compilatore) è stato affidato da prima, a sino al 10.12.2023 e, dal CP_1 CP_7
11.12.2023, ad che in tale veste (dal dicembre 2013 al gennaio 2015) ha contribuito Parte_1 all'emissione di 46 SA in favore di nell'ambito delle sue mansioni di verifica della Parte_3 qualità e quantità dei lavori eseguiti, poi riportati nel libretto Misure da lui compilato (per la successiva immissione nel sistema SAP).
Le circostanze sin qui esposte risultano documentate ed incontestate.
Orbene, una volta assodato che la contestazione disciplinare non ha ad oggetto l'irregolare tenuta del libretto misure, è irrilevante verificare in questa sede se abbia correttamente verificato (per Parte_1 poi riportarlo nel Libretto Misure) la completezza e regolarità dei lavori eseguiti dal Pt_2
Partendo dunque dal dato pacifico che da dicembre 2013 a gennaio 2015 è stato assistente Parte_1 di cantiere nell'appalto in parola (840058137), ed in tale veste ha contribuito ad emettere 46 SA,
l'odierno reclamante si duole dell'erronea valutazione delle prove effettuata dal primo giudice che ha ritenuto provata la ricezione di denaro (in contanti ed in due assegni per oltre 20.000 €) e di uno smartphone, basandosi sulle contraddittorie dichiarazioni rese nel procedimento penale da
[...]
inattendibili stante l'evidente sua acrimonia nei confronti di per presunti mancati Pt_2 Parte_1 pagamenti di compensi per i lavori eseguiti.
Orbene, in una autonoma valutazione di tali dichiarazioni rese dal in sede penale (anche in Pt_2 sede di incidente probatorio), su cui il giudice civile potrebbe in astratto anche fondare il suo convincimento (ex multis Cass 36861/22), questo Collegio non ravvisa una sufficiente specificità
7 delle circostanze (di tempo, luogo, modalità ed importi) relative alla dazione di denaro contante, sicchè risulta indimostrato tale parte della contestazione disciplinare.
Riguardo invece gli ulteriori addebiti relativi alla dazione ad di uno smartphone e di due Parte_1 assegni circolari dell'importo di € 2000 ciascuno da parte del questo Collegio ha ritenuto Pt_2 necessario disporre l'escussione testimoniale di (legale rappresentante di Parte_2 [...]
e (dipendente di all'epoca dei fatti). Parte_3 Testimone_2 Parte_3
Orbene, ha ribadito di non aver mai stipulato con (in qualità di Parte_2 Parte_1 proprietario) un contratto di locazione per un appartamento sito a Brindisi, reiterando il disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di locazione depositato in atti (esibitogli in udienza). Ha invece ribadito di aver emesso i due assegni circolari (in atti) intestati ad per Parte_1
l'importo di € 2000 ciascuno esclusivamente per corrispondere il denaro che gli chiedeva Parte_1 per svolgere i suoi compiti di assistente di cantiere finalizzati all'emissione delle fatture per i lavori da lui svolti in relazione all'appalto n 840058137.
Sul punto ha specificato che quando non riusciva a reperire il denaro contante da consegnare ad
, su sollecitazione dello stesso, emetteva assegni circolari. Parte_1
, ex dipendente di da marzo 2012 a dicembre 2016, con mansioni Testimone_2 Parte_3 di EO assistente di cantiere, principalmente nei cantieri del all'interno della Centrale Pt_2
Enel di Cerano, ha ribadito di aver consegnato ad uno smartphone con confezione integra Parte_1
(pur non ricordando la marca, forse Samsung), così assecondando una espressa richiesta fattagli da
, che aveva poi riportato al Ha poi aggiunto di essere a conoscenza della circostanza Parte_1 Pt_2 che il avesse emesso due o tre assegni circolari in favore di in relazione ai lavori Pt_2 Parte_1 aggiudicati a all'interno della centrale di Cerano, circostanza riferitagli sia dal Parte_3 CP_1 che da . Ha poi precisato che la sua posizione nel giudizio penale, che vedeva Pt_2 Parte_1 coinvolti ed altri dipendenti era stata archiviata. Persona_2 CP_1
Orbene, la circostanza della ricezione di uno smartphone nuovo da parte del (per il tramite del Pt_2 suo dipendente è infine riconosciuta dallo stesso (da ultimo nelle note conclusive Tes_1 Parte_1 del 29.9.2025), e sui motivi dell'accettazione di tale regalo nulla ha ulteriormente dedotto il reclamante. Tale circostanza della contestazione disciplinare è pertanto acclarata.
Quanto alla causale dei due assegni circolari di € 2000 ciascuno emessi da in favore Parte_2 di , rispettivamente il 19.5.2014 ed il 9.9.2014, questo Collegio ritiene non siano Parte_1 stati offerti in giudizio sufficienti e concordanti elementi di fatto tali imputare ragionevolmente tali importi a canoni (e consumi) relativi al contratto di locazione transitorio del 31.1.2014 relativo ad un appartamento sito in Brindisi che sarebbe stato concesso in locazione da a Parte_1 [...]
la cui autenticità è contestata da quest'ultimo. Pt_2
8 Preliminarmente va rilevato che dell'esistenza di tale contratto nulla viene detto da Parte_1 nell'audizione del 13.7.2017, disposta da nel corso del procedimento disciplinare, sebbene la CP_1 contestazione facesse espresso riferimento ai due assegni circolari per complessivi € 4000 emessi a suo favore dal Pt_2
Tale omissione, a ben vedere, risulta inspiegabile atteso il non esiguo importo del denaro da lui pacificamente ricevuto mediante tali assegni (unitamente ad uno smartphone), il tutto nel periodo in cui gli era stato affidato da il ruolo di assistente di cantiere per l'appalto aggiudicato a CP_1 [...]
Trattasi all'evidenza di circostanze che, ai fini di una utile difesa nel procedimento Pt_3 disciplinare, avrebbero reso indispensabile la produzione in quella sede del contratto in parola al fine di confutare gli addebiti contestati.
A ciò si aggiungono le numerose divergenze tra quanto riportato in contratto in relazione alle modalità di pagamento dei canoni (oltre che alla risoluzione anticipata del rapporto), entrambe non risultanti da successivo atto scritto, nonostante l'espressa previsione di tale forma per ogni modifica del contratto (art 12).
Invero sebbene il rapporto risulterebbe iniziato il 1° febbraio 2014 e nonostante la previsione (art 5) del pagamento, in contanti ed in anticipo, di € 600 mensili entro il giorno 3 del mese, il primo pagamento dei canoni, secondo la prospettazione di , risulta essere avvenuto con l'emissione Parte_1 da parte del dell'assegno circolare di € 2000 del 19.5.2014, che a suo dire avrebbe coperto le Pt_2 prime tre mensilità (verosimilmente febbraio, marzo ed aprile) nonché i relativi consumi delle utenze.
Analogamente con l'emissione dell'assegno circolare di € 2000 emesso il 9 settembre 2014, il Pt_2 gli avrebbe corrisposto altri tre canoni di locazione, nonché gli importi relativi ai consumi.
L'immobile sarebbe poi stato rilasciato in anticipo il 12.9.2014.
Orbene, la causale dei due assegni fornita da non appare convincente, giacchè del tutto Parte_1 distonica rispetto al tenore del contratto di locazione che invece prevedeva il pagamento anticipato
(entro il giorno 3 del mese) ed in contanti di € 600 mensili, nonché il pagamento mensile dei consumi verificati non in modo forfetario ma tramite lettura dei contatori (partendo dalla lettura iniziale pure indicata nel contratto).
Peraltro l'asserito pagamento posticipato di tre canoni di locazione (oltre che dei consumi mensili) asseritamente avvenuto con gli assegni emessi a maggio ed a settembre 2014 non risulta verosimile anche sotto altro profilo, atteso che il primo assegno del 19.5.2014 coprirebbe solo i mesi di febbraio, marzo ed aprile, ed il secondo assegno verosimilmente quelli di maggio, giugno e luglio, sicchè non sarebbero comunque coperti i mesi di agosto e settembre, il cui corrispettivo era comunque dovuto, anche ove il rapporto fosse cessato in anticipo il 12.9.2014; su tale incongruenza nulla ha invece dedotto il reclamante.
9 Vi è poi da aggiungere che, nonostante l'espressa previsione della necessità della forma scritta per ogni modifica contrattuale (art 12), tutte le anzidette modifiche (sia di modalità e cadenza del pagamento canoni e consumi che di durata del rapporto) non risultano documentate per iscritto, con evidente incongruenza rispetto agli accordi contrattuali.
Sotto altro profilo, un ulteriore dubbio sull'autenticità del contratto di locazione in atti discende dalla circostanza che risiedeva a Monteroni di Lecce, località distante circa 40 km dalla Parte_2
Centrale di Brindisi Cerano, percorribile in auto in 35/40 minuti, sicchè non risulta chiaro perché nel gennaio 2014 (pressocchè in concomitanza con l'assegnazione di come assistente di Parte_1 cantiere nell'appalto n 840058137, avvenuta nel dicembre 2013) sia nata per il l'esigenza di Pt_2 prendere in locazione un appartamento a Brindisi, apparentemente non giustificata dalla distanza dalla propria abitazione, né è comprensibile perché tale esigenza sia sorta solo a tale data, laddove invece l'appalto di cui si discute era iniziato vari mesi prima (aggiudicato nel maggio 2013).
Ancor più incomprensibile è il motivo per cui tale esigenza sarebbe venuta meno a settembre 2014, nonostante nel frattempo la si fosse aggiudicata, nel giugno 2014, un secondo appalto Parte_3 sempre all'interno della centrale di Cerano (n 840062796), circostanza che al contrario CP_1 imponeva una maggiore presenza del sui cantieri e dunque in ipotesi, rafforzava (ove Pt_2 CP_1 mai esistente) l'esigenza del di un punto di appoggio in Brindisi, cui invece egli da settembre Pt_2
2014 rinunciava, recedendo in anticipo dal contratto di locazione (secondo la prospettazione di
). Parte_1
Le molteplici circostanze di fatto sin qui esposte offrono rigorosi riscontri esterni alle dichiarazioni del laddove ha dichiarato, sia nel procedimento penale sia nel presente giudizio, di non aver Pt_2 mai concluso il contratto di locazione in atti, disconoscendone altresì la sottoscrizione.
Circa il valore probatorio di tale contratto, deve evidenziarsi che esso assume, nel presente giudizio, mero valore indiziario, come tale liberamente valutabile dal giudice (in tal senso Cass. 6650/20), in quanto si tratta di scrittura privata intercorsa tra parti parzialmente diverse da quelle del presente giudizio il che impedisce l'esperimento del subprocedimento ex art 214 cpc, con conseguente impossibilità di acquisire valore di prova legale.
Sulla base delle richiamate emergenze istruttorie resta indimostrato da che i due assegni Parte_1 circolari di 2000 € ciascuno, emessi in suo favore dal nell'anno 2014, fossero il corrispettivo Pt_2 dei canoni di locazione per l'immobile di cui si è detto, sicchè resta l'inconfutabile dato temporale della loro emissione nel periodo in cui (da dicembre 2013 a gennaio 2015) svolgeva Parte_1
l'incarico di assistente di cantiere, come tale contribuendo all'emissione di 46 SA, nell'appalto n
840058137 aggiudicato a Parte_3
10 Da ultimo, al solo fine di rendere ancor più evidenti i distorti rapporti creatisi all'interno della centrale di Cerano tra ed i dipendenti con ruolo di assistenti di cantiere (in Parte_2 CP_1 relazione ad alcuni degli appalti di aggiudicati a tra il 2013 ed il 2015), giova rilevare Parte_3 che dal provvedimento del Tribunale di Roma del 21.4.2018, avente ad oggetto il licenziamento di
(ex dipendente con mansioni di assistente di cantiere negli appalti vinti da Persona_1 CP_1
n 8400062796 del 24.6.2014 e n 8400069329 del 30.11.2015), emerge che egli Parte_3 stesso, nell'interrogatorio reso in sede di incidente probatorio, ammetteva di aver ricevuto dal Pt_2 regalie in denaro contante in più occasioni (€ 500, poi € 700, ancora 500€) al fine di accelerare la sua attività di assistente di cantiere, attività propedeutica all'emissione dei SA e dunque dei pagamenti in favore della Parte_3
Altresì dalla sentenza n 1444/19, con cui il Tribunale di Brindisi rigettava l'impugnativa di licenziamento proposta da (ex dipendente nella centrale di Cerano ed assistente di CP_7 CP_1 cantiere nell'appalto n 840058137 sino al 11 dicembre 2013, allorquando veniva sostituito dall'odierno reclamante), è emerso che gli aveva, tra l'altro, consegnato un assegno Parte_2 bancario di € 2000 negoziato dalla moglie del il 4.11.2013. CP_7
In merito alla causale di tale assegno il forniva una giustificazione poco verosimile, ossia che CP_7 tale importo fosse il compenso per le lezioni in alcune materie scolastiche che, o lo stesso o la CP_7 di lui moglie (professoressa), avrebbe erogato in favore del figlio del di nome , il quale Pt_2 Per_3 invece all'epoca dei fatti (secondo le dichiarazioni del in sede di incidente probatorio) risulta Pt_2 avere 18 anni e lavorare come EO nell'azienda paterna.
Orbene, la circostanza che un dipendente incaricato della corretta esecuzione dei lavori appaltati CP_1 ad una ditta esterna, accetti (in pendenza di tale delicato compito), rilevanti importi in denaro (nonché uno smartphone) da parte del titolare della ditta appaltatrice, costituisce circostanza idonea a ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in specie considerando l'estrema rilevanza economica delle mansioni svolte, tali da richiedere il massimo affidamento da parte del datore di lavoro circa la capacità del prestatore di operare secondo criteri di assoluta trasparenza.
Indubbio dunque che tale condotta, per come contestata ad , integri la fattispecie prevista Parte_1 dall'art 25 del CCNL di categoria, atteso il grave nocumento morale e/o materiale all'azienda, non senza considerare che il Codice Etico dei dipendenti vieta di accettare denaro o favori da CP_1 persone o aziende che sono o intendano entrare in rapporti di affari con l'azienda.
Ad ogni buon conto, richiamando un recente arresto della Suprema Corte (Cass n 36861/22), si rileva come “dalla natura legale della nozione di cui all'art. 2119 c.c. deriva che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicchè non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine
11 all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del
2004; v. pure, più di recente, Cass. n. 27004 del 2018 e Cass. n. 3283 del 2020)”.
In ultimo, alla luce della cronologia dei fatti surriportati, venuti a conoscenza di in modo CP_1 dettagliato solo a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare del maggio 2017, nessun valore può riconoscersi alla circostanza, peraltro genericamente allegata, secondo cui , nell'aprile 2017, Parte_1 sarebbe stato incaricato da della cd decantierizzazione dei cantieri circostanza CP_1 Pt_2 Parte_3 che secondo gli assunti del reclamante avrebbe attestato la persistente fiducia di nei suoi CP_1 confronti.
In conclusione, alla luce delle emergenze istruttorie risulta dunque legittimo il licenziamento intimato il 26.7.2017 da ad con conseguente conferma della sentenza Controparte_10 Parte_1 impugnata, risultando per contro infondati i motivi di appello dallo stesso proposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sul reclamo proposto con ricorso del 14.2.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
16.1.2024 n. 39 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta il reclamo.
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di questo Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%).
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Il consigliere relatore il presidente
Dott LA De OR dott. Maria Grazia Corbascio
12